Nota all'art. 1901:
- La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , e' riportata nelle note all'articolo 773.
(massima n. 1) La cosiddetta clausola di «regolazione del premio » inserita in un contratto di assicurazione si palesa, sul piano funzionale, inidonea a riprodurre ipso facto lo schema dell'art. 1901 c.c. (che prevede la sospensione della garanzia assicurativa in caso di inadempimento dell'assicurato all'obbligazione di pagamento del premio ), non rappresentandone invero un'automatica applicazione, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini della sospensione della garanzia assicurativa, la mera omissione della comunicazione dei dati variabili entro il termine contrattuale previsto, integrando tale condotta omissiva, piuttosto, la violazione di un diverso obbligo …
Leggi di più…Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38757 del 19 settembre 2016 «In tema di prescrizione, nel caso di sospensione del procedimento a seguito di presentazione di richiesta di rimessione, la data di cessazione dell'effetto sospensivo e, pertanto, la data finale del periodo di sospensione del termine...» Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 3741 del 13 febbraio 2017 «...interruttivo quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta il disposto dell'art. 2943, comma 1, c.c., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore.» Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13070 del 25 maggio 2018 «La …
Leggi di più…Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all'assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all'assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge [1339, 1419 comma 2]. Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.541 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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