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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1547/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 04.12.2024, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gianluca
Fontanella (c.f. ) che li rappresenta e difende per procura in atti - C.F._3
APPELLANTI -
E
(c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
Elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Alessia
Mastroluca (c.f. ) che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._4
-APPELLATO-
Oggetto: appello di e nei confronti del Parte_1 Parte_2
, avverso la sentenza n. 17192/2019, Controparte_1
resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, il 10.09.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 26439/2017 promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti di - Parte_2 Controparte_2 CP_1
impugnazione delibera assembleare-
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 Con atto di citazione notificato il 14.04.2017, e Parte_1 Parte_2
convengono in giudizio, dinanzi al primo Giudice, il
[...] Controparte_3
e rassegnano le seguenti conclusioni:
[...]
<< Accertare e quindi dichiarare la nullità ovvero. l'annullamento ovvero l'inefficacia
della delibera assembleare del 13.2.2017 comunicata agli odierni attori con esclusivo riferimento ai punti 2.c.2 e 2.c. 3 per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.>>
Premesso di essere comproprietari di una unità immobiliare all'interno del CP_1
convenuto e dedotta la mancata convocazione all'assemblea straordinaria del 13.2.2017,
a sostegno delle rassegnate conclusioni, allegano altresì:
- Il punto 2 c.
2. della deliberazione è affetto da vizio di nullità nella parte in cui subordina il rilascio delle chiavi di locali condominiali, alla sottoscrizione di una dichiarazione che esula dalla legittima esigenza di vedere accertata l'effettiva consegna delle chiavi, imponendo affermazioni contrarie alla propria volontà, umilianti nella sostanza, travalicando le attribuzioni dell'assemblea, con ripercussioni sui diritti soggettivi dei sottoscrittori (Cass. 26468/2007).
- Il punto 2 c.
3. della deliberazione è affetto dal medesimo vizio di nullità, in quanto addebita, ai deducenti, spese necessarie alla futura sostituzione della placca del citofono, in violazione delle tabelle millesimali adottate dal
, accertando essere gli autori di un atto illecito (imbrattamento del CP_1
citofono).
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituisce il e resiste alle CP_1
censure, concludendo per il rigetto della domanda;
per la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e per il favore delle spese di lite.
La procedura di mediazione ha esito negativo.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<<rigetta le domande promosse dai signori e parte_1 parte_2>
nei confronti del convenuto;
condanna i Signori
[...] CP_1 Parte_1
e al pagamento delle spese di giudizio, a favore del
[...] Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_4 che liquida in € 3.600.00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge>.
r.g. n. 2 Respinto il motivo di impugnazione della deliberazione avente ad oggetto la omessa convocazione degli attori all'assemblea del 13.2.2017, a sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- Sulla nullità del punto di delibera 2 c.2: il si difende allegando che, CP_1
in più occasioni, gli attori non hanno provveduto al ritiro delle chiavi, messe a loro disposizione dal e che, pur dopo aver comunicato di non aver CP_1
accesso alla propria cassetta postale per un malfunzionamento del citofono, tuttavia hanno ottenuto dette chiavi dal ” Non si sostanzia pertanto CP_1 motivo alcuno né di nullità e nemmeno di annullabilità sul punto.”
- Sulla nullità del punto di delibera 2.c.3: quanto all'addebito, agli attori, della sostituzione della placca del citofono, in violazione delle tabelle millesimali vigenti, non essendovi addebito di spesa, la deliberazione deve ritenersi interlocutoria e non impugnabile. L'imbrattamento della pulsantiera era stato oggetto di diverse assemblee in occasione delle quali sono state discusse anche alcune foto “che provavano la responsabilità dei Signori e Parte_1 Pt_2
e il aveva già deliberato di imputare, agli odierni attori, le spese di CP_1
ripristino per la sostituzione della pulsantiera del citofono.
- Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Spese di lite regolate secondo la soccombenza e liquidate in dispositivo.
Con l'atto di appello, e rassegnano le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni:
l'effetto, accertare e sentir dichiarare la nullità ovvero l'annullamento ovvero
l'inefficacia della delibera assembleare del 13.2.2017, comunicata agli odierni appellanti in data 14.3.2017 con esclusivo riferimento ai punti 2.c.2 (eventualmente ai soli fini dell'accertamento della soccombenza virtuale) e 2.c.3 per i motivi sopra esposti
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e spese generali del doppio grado di giudizio>>.
Con comparsa depositata il 12.07.2020, si costituisce il resiste alle censure CP_1
e rassegna le seguenti conclusioni: bis cpc e nel merito rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 17192/2019 resa dal Tribunale di Roma, (RG 26439/2017) oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
Con conferma della vittoria delle spese per il giudizio di primo grado e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del
r.g. n. 3 presente grado di giudizio oltre spese generali 15% nonché IVA e CA come per legge>>.
e propongono due motivi di appello. Parte_1 Parte_2
1) Rubricato: “I motivo di appello. Con riferimento alla eccepita nullità della delibera di cui al punto 2 c2 del verbale dell'assemblea del 13.2.2017”.
L'appellante censura la omessa motivazione sul motivo di impugnativa avente ad oggetto la deliberazione in punto di pretesa sottoscrizione di una dichiarazione motivata in occasione della consegna delle chiavi. A tal fine, ripropone le difese in punto di avvenuta subordinazione della doverosa consegna delle chiavi alla sottoscrizione di una dichiarazione con finalità offensive per gli appellanti e ne chiede la valutazione ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale e della diversa regolamentazione anche delle spese di lite relative al promo grado di giudizio.
2) Rubricato: “II Motivo di appello. Con riferimento alla eccepita nullità della delibera di cui al punto 2 c3 del verbale dell'assemblea del 13.2.2017”. Vi si censura la decisione nella parte in cui accerta la natura interlocutoria del punto di deliberazione. A tal fine, ripropone le difese in punto di illiceità della delibera per la parte in cui accerta la responsabilità degli appellanti nel danneggiamento della cassettiera condominiale e adotta un criterio di ripartizione di spesa diverso dal riparto per millesimi.
Art.348 c.p.c.
La trattazione nel merito dell'appello esclude la fondatezza dell'eccezione avanzata dal ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. CP_1
Per effetto delle specifiche censure proposte in questa sede, non è più oggetto di impugnazione la questione dell'omessa convocazione degli attori all'assemblea del 13.02.2017 e si controverte solo della decisione nella parte cui valuta i motivi di impugnativa dei punti 2.c.2 e 2.c.3 dell'ordine del giorno della delibera condominiale del 13.02.2017.
L'appello è meritevole di accoglimento.
Motivo di appello sub 1)
Gli appellanti allegano vizio di motivazione (apparente) con riguardo alla decisione assunta sulla impugnativa diretta al punto di delibera 2 c.
2. e la mancata considerazione del fatto che, essendo intervenuta la consegna delle chiavi, da parte del in CP_1
epoca successiva alla introduzione del giudizio, la valutazione del motivo di r.g. n. 4 impugnativa ha comunque rilievo, anche ai fini dell'accertamento della soccombenza virtuale e della regolamentazione delle spese di lite.
Il tenore letterale della delibera impugnata è il seguente: << considerati i precedenti
l'assemblea all'unanimità delibera, a salvaguardia del condominio, che nel caso in cui il richiedessero copia delle citate chiavi, indicati al punto c.
1.b.), Parte_3
l'amministratore dovrà predisporre, a prova di consegna, una dichiarazione, con tanto di data, ove il affermano che le chiavi che ricevono Parte_3
dall'amministratore volutamente non sono state da loro ritirate per quanto esplicitamente affermato nella loro lettera del 19/9/2014 nonostante i successivi solleciti così come rappresentato nel verbale dell'assemblea del 16/10/2015 (punto 10.
Quattro del verbale). Tale modalità vale anche se eventualmente richiedessero le chiavi delle precedenti consegne indicate al citato punto c.
1.a.).>>
L'avvenuta consegna delle chiavi, da parte del è allegazione comune ad CP_1
entrambe le parti in causa, come comune alle parti e che questa consegna è avvenuta in data 16.06.2017, dunque nel corso del giudizio di primo grado, la circostanza, tuttavia non si discute, tra le parti, del diritto alla consegna delle chiavi, pacifico, ma esclusivamente dell'oggetto della delibera che sul punto (tenore del verbale di riconsegna da sottoporre alla firma del consegnatario) è viziata.
La consegna delle chiavi, infatti, non può essere condizionata alla sottoscrizione di una dichiarazione che esuli dalla circostanza della mera avvenuta consegna stessa, con conseguente illegittimità della deliberazione.
Motivo di appello sub 2)
Giova precisare che non tutte le delibere manifestano un impegno per i condomini all'assunzione di decisioni;
al contrario, esse possono avere un contenuto informativo, esplorativo o di mera intenzione alla discussione di un argomento, senza alcuna incidenza in termini di obbligo di spesa e, quindi, di impegno economico per i condomini, ma non per questo difetta un interesse alla impugnazione della delibera.
Ciò detto, il potere deliberativo dell'assemblea in tanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni". Il "difetto assoluto di attribuzioni" è un vizio che non attiene al quomodo dell'esercizio del potere, ma attiene all'an del potere stesso;
esso non dipende dal cattivo esercizio in concreto di un potere esistente, ma dalla carenza assoluta in astratto del potere esercitato: in tali casi, la r.g. n. 5 deliberazione non è idonea a conseguire l'effetto giuridico che si proponeva, risultando affetta da nullità radicale per "impossibilità giuridica" dell'oggetto (non così avviene, quando l'assemblea adotti una deliberazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, ma eserciti malamente il potere ad essa conferito;
quando essa adotti una deliberazione violando la legge, ma senza usurpare i poteri riconosciuti dall'ordinamento ad altri soggetti giuridici: in tali casi, la deliberazione "contraria alla legge" è semplicemente annullabile, secondo la regola generale posta dall'art. 1137 cod. civ.).
Nel concreto, l'accertamento della responsabilità degli appellanti in ordine al danneggiamento della cassetta postale esula dalle attribuzioni della assemblea dei condomini, spettando alla sola autorità giudiziaria, con il conseguente vizio di nullità del punto di deliberazione.
Spese.
Per il doppio grado di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: indeterminabile e bassa complessità; esclusa, per il solo giudizio di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata).
La parte vittoriosa, per entrambi i gradi di giudizio, non documenta spese vive che, dunque, non vengono liquidate.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello, come in atti proposto, da e nei confronti del Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 17192/2019, resa tra le parti, dal Controparte_1
Tribunale Ordinario di Roma, il 10.09.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G.
26439/2017 promosso da e nei confronti Parte_1 Parte_2
di , ogni diversa conclusione disattesa, Controparte_5
così provvede:
- Accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie la domanda di e e annulla la delibera in data Parte_1 Parte_2
14.03.2017 dell'assemblea del condominio di , CP_1 Controparte_1
limitatamente ai punti 2.c. 2 e al punto 2.c.3.
- Condanna il al pagamento delle spese processuali, in favore di CP_1
e , spese che liquida, complessivamente, Parte_1 Parte_2
per il primo grado di giudizio, in euro 3.800,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge e per il grado di appello, in euro 3.470,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
r.g. n. 6 Roma, 21.03.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 7