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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
VI OV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3056/2023 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025, vertente tra
( IVA: ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Alcamo ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, via Buccari, n. 11, giusta procura in atti;
- Appellante contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
- Appellato contumace
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n.
1411/2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023, non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dalla signora ha dichiarato l'inesigibilità del credito di cui alla cartella di Controparte_1 pagamento impugnata per intervenuta prescrizione e, per effetto, ha annullato la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 dell'importo € 4.163,46 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67/000, limitatamente alla predetta cartella in essa contenuta, con condanna alle spese di lite.
In particolare, l'appellante, in punto di fatto, ha narrato che, con atto di citazione in opposizione, la signora ha convenuto in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Reggio Calabria, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67
/000, emessa dall'agente della riscossione, in relazione alla cartella n. 09420150001837426000 notificata in data 10.07.2015.
La causa è stata iscritta con R.G. n. 5666/2022.
Si è costituita in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contestando il dedotto avversario, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'avanzata opposizione (Corte di Cassazione, S.U., n. 22080/2017); in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 1411/2023, emessa in data 20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023, così ha provveduto:
“- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto: Controparte_1
- dichiara l'inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione;
- annulla la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 di € 4.163,46 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67/000, limitatamente alla predetta cartella in essa contenuta;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida Controparte_2 complessivamente in € 582,00, di cui € 125,00 per spese ed € 457,00 per compensi professionali (con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Reggio di Calabria, lì 20-7-2023”
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 1411/2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, articolando i seguenti motivi di censura.
In particolare, in tesi di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha dichiarato prescritta la pretesa impositiva. L'agente della riscossione ha argomentato che la correttezza del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, come desumibile dalla sentenza appellata e dalla relata depositata in atti, avrebbe dovuto condurre il Giudice di prime cure ad accogliere l'eccezione preliminare di tardività dell'avanzata opposizione sulla base dell'orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, S.U., n. 22080/2017).
Altresì, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di dichiarare che l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, alla data della notifica della cartella di pagamento, si sarebbe dovuta proporre con tempestiva opposizione, specificando che, in mancanza, “la successiva notifica dell'intimazione comporta solo la possibilità, eventuale, di far valere la prescrizione maturata tra la cartella esattoriale e l'intimazione e non anche quella, eventualmente, precedente alla cartella stessa” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
L'appellante ha ritenuto erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato prescritta la pretesa impositiva per intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento all'avviso di intimazione.
In tesi di parte appellante, nel giudizio di primo grado, è stata allegata la relata di notifica della cartella di pagamento, regolarmente ricevuta, ed ha evidenziato come, tra la notifica della cartella e l'avviso di intimazione oggetto di opposizione, è intervenuta l'interruzione della decorrenza del termine prescrizionale con la notifica dell'avviso di accertamento n. 09420199009462031000 in data
14.04.2022, facendo nuovamente decorrere i termini prescrizionali.
Pertanto, alla data di notifica dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione non è intervenuta la prescrizione della pretesa impositiva.
Inoltre, parte appellante ha rilevato che il Giudice di prime cure non ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), il quale ha disposto la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento, con le ingiunzioni e con gli accertamenti esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1 comma
792 Legge n. 160/2019; si è aggiunto anche la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi relativi alle entrate, tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021.
Pertanto, in tesi di parte appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva a fronte di un atto interruttivo (avviso di intimazione 09420199009462031000 notificato in data 14.04.2022) non opposto tempestivamente e di un secondo atto interruttivo notificato durante il periodo di sospensione della prescrizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito: “ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta in riforma della emendata sentenza, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'odierno giudizio così come introdotto in primo grado;
in via gradata e nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto””. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.06.2024, il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione assegnando termine per note difensive sino a sette giorni prima. Parte appellante non ha provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 17.04.2025, il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti.
All'udienza del 16.10.2025, parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa.
Il Giudice, all'esito della discussione, ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Tribunale osserva che il presente atto di citazione in appello è infondato per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
- In via pregiudiziale, sulla tardività dell'avanzata opposizione.
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio di primo grado.
Il Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale “è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n.
602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.. […]” (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 6833/2021) e che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16743/2024).
Ne consegue che la signora non avendo impugnato il primo avviso di Controparte_1 intimazione di pagamento per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione notificato.
Pertanto, la doglianza avanzata in via pregiudiziale da parte appellante in via pregiudiziale è da ritersi infondata.
- Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale ritiene, parimenti, priva di pregio è l'avanzata eccezione di difetti di legittimazione passiva prospettata dall' Controparte_3
Va rilevato che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosce che l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva in quanto soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione e che l'attività che compete all'agente della riscossione “si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa.
Il concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare come pretende erroneamente la sentenza oggi impugnata né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1985/2014); agente della riscossione che ha l'interesse a resistere in ragione dell'incidenza di una pronuncia di annullamento sul rapporto impositivo.
È per tale incisiva ragione che, recentemente, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3870/2024 ha statuito quanto segue: “Va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” ed ha proseguito che “L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo
l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del
25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n.
476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5,
Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012,
Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5,
Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv.
634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
3870/2024).
Pertanto, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Venendo al merito, il libello introduttivo risulta infondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante si duole della circostanza che “Il giudice di pace ha dichiarato la prescrizione della pretesa impositiva per essendo decorso il termine di 5 anni dalla notifica della stessa sino all'avviso di intimazione” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello), non avendo correttamente applicato l'art. 68
D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), il quale ha disposto la sospensione per “542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019” (cfr. pag. 4 atto di citazione in appello).
Pertanto, a sostegno del proprio assunto, l' ha rappresentato Parte_1 che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 avvenuta in data 06.10.2022, il credito portato nella cartella di pagamento n. 09420150001837426000, notificata in data 10.07.2015, è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199009462031000 avvenuta in data 14.02.2022, ed ha richiamato sul punto la sospensione del decorso del termine prescrizionale disposta dalla legislazione emergenziale.
È da premettere che, a sostegno della tesi avanzata dall' Controparte_3 risultano allegati in atti la seguente documentazione probatoria (cfr. fascicolo di giudice di pace in formato zip. allegato all'atto introduttivo del presente giudizio):
1) notifica della cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore:
12392 Prefettura Reggio Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo:
2015/676” dell'importo di € 4.107,55 – anno di riferimento del debito 2013: essa notifica è avvenuta in data 10.07.2015 “consegnandolo, in assenza del destinatario, in busta sigillata” al signor , “che si è qualificato marito” della signora Parte_3 Controparte_1
2) intimazione di pagamento n. 09420199009462031000, relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio
Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, dell'importo di € 4.107,55: risulta depositata la prova della notifica avvenuta in data 14.04.2022 “consegnandolo, in assenza del destinatario, in busta sigillata” al signor “che si è qualificato figlio” della signora Testimone_1 CP_1
l'attestazione rilasciata dall' nella quale
[...] Controparte_3 viene riportato il seguente dato: “Dati identificativi dell'atto/degli atti
AVVISO DI AVVENUTA NOTIFICA Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. PartitaIVA_2
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, Le si comunica che in data
14/04/2022, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato presso il Suo domicilio fiscale, a mani del/della Sig./Sig.ra qualificatosi Parte_4
Familiare” e risulta flaggata la casella “che ha sottoscritto la relata di notifica”; prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c. di – spedizioni effettuate in data 22.04.2022; Controparte_4
3) intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio
Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, dell'importo di € 4.163,46: risulta depositata il fronte della spedizione dal quale risulta che il primo tentativo di spedizione è avvenuto in data 07.12.2021
e restituito per compiuta giacenza al mittente in data 15.01.2022; l'attestazione rilasciata dall' nella quale viene riportato il seguente dato: Controparte_3 “Dati identificativi dell'atto/degli atti 09420219001080467000 AVVISO DI AVVENUTA
NOTIFICA Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R.
29/9/1973, n. 602, Le si comunica che in data 06/10/2022, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato presso il Suo domicilio fiscale, a mani del/della Sig./Sig.ra
, qualificatosi Persona di famiglia” e risulta flaggata la casella Parte_3
“che ha sottoscritto la relata di notifica”.
Occorre preliminarmente rappresentare che, per tutti i crediti relativi a sanzioni amministrative in materia di assegni, il termine di prescrizione è di quinquennale.
Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato “Prescrizione”, che prevede «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».
Nel caso di specie, l' ha depositato la documentazione Controparte_3 relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 09420150001837426000, sottesa alla prima intimazione di pagamento n. 09420199009462031000 – non impugnata – ed alla successiva intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 – quest'ultima oggetto di opposizione –, e le relative notifiche.
Dalla disamina dell'allegazione probatoria, assume rilievo e si argomenta, per quanto riguarda la prescrizione che la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 è stata notificata in data
10.07.2015 ed il termine di prescrizione sarebbe dovuto spirare in data 10.07.2020, se non fosse sopravvenuta la legislazione emergenziale a causa della pandemia da Covid-19 con la sospensione del termine di prescrizione a decorrere dal giorno 08 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Per quanto concerne la legislazione emergenziale, ed in particolare il periodo di sospensione, l'art. 67 comma I Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia), entrata in vigore del provvedimento
17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha specificamente disposto «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […]» ed il successivo comma IV «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha disposto, in presenza di situazioni eccezionali, al comma
I, che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione. […] L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_5 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
Dalla disposizione emergenziale emerge come il legislatore del 2020 abbia, a fronte di una crisi pandemica da Covid-19, ridisegnato i termini relativi all'attività degli enti impositori, prevedendo una sospensione del termine di prescrizione a decorrere dal giorno 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020
(per un totale di 85 giorni) per le attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti per la riscossione.
Successivamente, è stato emanato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio), entrato in vigore del provvedimento in data
19.05.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 154, comma I, lett. a) ha previsto « All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";[…]», ossia ha prorogato i termini previsto dall'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 alla data del 31.08.2020.
Con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto Agosto), entrata in vigore del provvedimento in data 15.08.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 99 comma I è stato disposto
«All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»», ossia ha prorogato i termini alla data del
15.10.2020.
Con il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)) e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ((, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale))”, entrata in vigore del provvedimento in data 08.10.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto all'art. 1 comma
III « Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; […]», ossia ha prorogato i termini al 31.12.2020.
Con il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, entrata in vigore del provvedimento in data 31.12.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stato disposto, all'art. 22 bis comma II, « Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"», ossia ha prorogato i termini al 28.02.2021.
Con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-
19” (c.d. Decreto Sostegni, entrata in vigore del provvedimento in data 23/03/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 4 comma I è stato disposto « All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»; […]», ossia ha prorogato i termini al 30.04.2021. Infine, con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni bis), entrata in vigore del provvedimento in data 26.05.2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato dal 30.04.2021 al 31.08.2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Dunque, dalla data de 08 marzo 2020 sino alla data del 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni, tutta l'attività di riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono rimasti sospesi anche i termini di decorrenza della prescrizione. Di conseguenza, il termine di prescrizione si è arrestato in data 08.03.2020 ed ha ripreso a decorrere in data 01.09.2021.
Tale ricostruzione ha trovato avvallo anche nella recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_5 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960/2025), deponendo in tale direzione “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000” (Corte di Cassazione, Sezione Unite,
Decreto n. 1630/2025).
Nello specifico, in ossequio alle disposizioni normative emergenziali ed alla giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale quinquennale è maturato prima della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 oggetto di impugnazione, in relazione alla quale si applica la maggiorazione di 542 giorni per sospensione da . Pt_5
Nel caso in esame, si osserva che la cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad
“Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero
Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, è stata notificata in data 10.07.2015, non impugnata.
L' ha ritualmente notificato la cartella di pagamento n. Controparte_3
09420150001837426000 in data 10.07.2015 e, per il periodo intercorrente tra la data de 08.03.2020 ed il 31.08.2021, è intervenuta la sospensione del decorso del termine prescrizionale.
Inoltre, atto interruttivo della prescrizione è intervenuto con l'intimazione di pagamento n.
09420199009462031000, non impugnato.
Altresì, con il successivo avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, è stato depositato in atti il fronte della spedizione dal quale risulta che il primo tentativo di spedizione è avvenuto in data 07.12.2021 e restituito per compiuta giacenza al mittente in data 15.01.2022 ed attestazione rilasciata dall' Controparte_3 nella quale si dà atto che la notifica è intervenuta in data 06/10/2022.
[...]
Orbene, il Tribunale ritiene che, nonostante la documentazione asseritamente idonea a provare il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione di pagamento, procedendo ad un esame delle relate di notifica depositate in primo grado, emerge che, con riferimento alla notifica del successivo avviso di intimazione di pagamento n.
09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, l'agente notificatore ha attestato di aver effettuato un primo tentativo in data 07.12.2021 – restituito al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2022.
Anche a voler considerare avvenuta la notificata in data 07.12.2021, l'agente notificatore non ha barrato la casella dei motivi per i quali non è stato possibile recapitare l'invio dell'avviso oggetto di impugnazione né risulta depositato il retro della cartolina da cui far emergere il motivo di tale mancato recapito.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che il termine prescrizionale quinquennale sarebbe dovuto spirare in data 10.07.2020, ma, conteggiando i termini di sospensione disciplinata dalla legislazione emergenziale da (ben 542 giorni), il predetto termine, prima Pt_5 della notifica dell'avviso di intimazione oggetto di intimazione, è spirato in data 04.01.2022.
Ne consegue che è intervenuta la prescrizione quinquennale prima della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, per il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420150001837426000.
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di gravame, il Tribunale dichiara che nulla è dovuto nei confronti della signora rimasta contumace: “La condanna alle spese Controparte_1 processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16174 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1411/2023, emessa in data
20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023;
2) Nulla sulle spese. Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso l'11/11/2025
Il Giudice
Dottor VI OV
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Istruttore dottor
VI OV, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 3056/2023 RGAC del Tribunale di Reggio Calabria, assunta in decisione all'udienza del 16.10.2025, vertente tra
( IVA: ), in Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Alcamo ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Roma, via Buccari, n. 11, giusta procura in atti;
- Appellante contro
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
- Appellato contumace
Esposizione dei fatti e motivazione della decisione
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto appello avverso la sentenza n.
1411/2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023, non notificata, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dalla signora ha dichiarato l'inesigibilità del credito di cui alla cartella di Controparte_1 pagamento impugnata per intervenuta prescrizione e, per effetto, ha annullato la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 dell'importo € 4.163,46 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67/000, limitatamente alla predetta cartella in essa contenuta, con condanna alle spese di lite.
In particolare, l'appellante, in punto di fatto, ha narrato che, con atto di citazione in opposizione, la signora ha convenuto in giudizio, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Controparte_1
Reggio Calabria, l' , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al fine di ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67
/000, emessa dall'agente della riscossione, in relazione alla cartella n. 09420150001837426000 notificata in data 10.07.2015.
La causa è stata iscritta con R.G. n. 5666/2022.
Si è costituita in giudizio l' , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contestando il dedotto avversario, eccependo, in via pregiudiziale, la tardività dell'avanzata opposizione (Corte di Cassazione, S.U., n. 22080/2017); in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 1411/2023, emessa in data 20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023, così ha provveduto:
“- accoglie l'opposizione proposta da e per l'effetto: Controparte_1
- dichiara l'inesigibilità del credito portato dalla cartella di pagamento impugnata per intervenuta prescrizione;
- annulla la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 di € 4.163,46 e l'intimazione di pagamento n. 094 2021 90010804 67/000, limitatamente alla predetta cartella in essa contenuta;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, che liquida Controparte_2 complessivamente in € 582,00, di cui € 125,00 per spese ed € 457,00 per compensi professionali (con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta), oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c..
Così deciso in Reggio di Calabria, lì 20-7-2023”
L' , in persona del legale rappresentante pro tempore, ha Controparte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 1411/2023, emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria, articolando i seguenti motivi di censura.
In particolare, in tesi di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nella parte in cui ha dichiarato prescritta la pretesa impositiva. L'agente della riscossione ha argomentato che la correttezza del procedimento notificatorio della cartella di pagamento, come desumibile dalla sentenza appellata e dalla relata depositata in atti, avrebbe dovuto condurre il Giudice di prime cure ad accogliere l'eccezione preliminare di tardività dell'avanzata opposizione sulla base dell'orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione, S.U., n. 22080/2017).
Altresì, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha omesso di dichiarare che l'eccezione di prescrizione della pretesa creditoria, alla data della notifica della cartella di pagamento, si sarebbe dovuta proporre con tempestiva opposizione, specificando che, in mancanza, “la successiva notifica dell'intimazione comporta solo la possibilità, eventuale, di far valere la prescrizione maturata tra la cartella esattoriale e l'intimazione e non anche quella, eventualmente, precedente alla cartella stessa” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello).
L'appellante ha ritenuto erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato prescritta la pretesa impositiva per intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale dalla notifica della cartella di pagamento all'avviso di intimazione.
In tesi di parte appellante, nel giudizio di primo grado, è stata allegata la relata di notifica della cartella di pagamento, regolarmente ricevuta, ed ha evidenziato come, tra la notifica della cartella e l'avviso di intimazione oggetto di opposizione, è intervenuta l'interruzione della decorrenza del termine prescrizionale con la notifica dell'avviso di accertamento n. 09420199009462031000 in data
14.04.2022, facendo nuovamente decorrere i termini prescrizionali.
Pertanto, alla data di notifica dell'avviso di intimazione oggetto di opposizione non è intervenuta la prescrizione della pretesa impositiva.
Inoltre, parte appellante ha rilevato che il Giudice di prime cure non ha correttamente applicato la disposizione di cui all'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), il quale ha disposto la sospensione per 542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste con le cartelle di pagamento, con le ingiunzioni e con gli accertamenti esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1 comma
792 Legge n. 160/2019; si è aggiunto anche la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativamente ai carichi relativi alle entrate, tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021.
Pertanto, in tesi di parte appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto dichiarare l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva a fronte di un atto interruttivo (avviso di intimazione 09420199009462031000 notificato in data 14.04.2022) non opposto tempestivamente e di un secondo atto interruttivo notificato durante il periodo di sospensione della prescrizione.
Alla luce di quanto sopra esposto, parte appellante ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia al Tribunale adito: “ogni contraria eccezione disattesa e/o respinta in riforma della emendata sentenza, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'odierno giudizio così come introdotto in primo grado;
in via gradata e nel merito respingere l'opposizione perché infondata in fatto e in diritto””. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 06.06.2024, il Giudice ha rinviato per la discussione orale e contestuale decisione assegnando termine per note difensive sino a sette giorni prima. Parte appellante non ha provveduto al deposito delle note difensive autorizzate.
All'udienza del 17.04.2025, il Giudice ha rinviato per i medesimi incombenti.
All'udienza del 16.10.2025, parte appellante ha precisato le conclusioni e discusso la causa, riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e verbali di causa.
Il Giudice, all'esito della discussione, ha assunto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Tribunale osserva che il presente atto di citazione in appello è infondato per i motivi e nei limiti che di seguito si espongono, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
- In via pregiudiziale, sulla tardività dell'avanzata opposizione.
In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'opposizione avverso l'intimazione di pagamento oggetto del giudizio di primo grado.
Il Tribunale ritiene di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale “è noto che, nel procedimento di riscossione mediante ruolo, la notifica della cartella di pagamento assolve, ad un tempo, quello della notifica del titolo esecutivo (costituito proprio dal ruolo, ex art. 49 d.P.R. n.
602/1973) e del precetto (v. Cass. n. 3021/2018; Cass. n. 6526/2018). Pertanto, non può revocarsi in dubbio che la cartella abbia (anche) l'intrinseca funzione di preannunciare l'azione espropriativa nelle forme di cui agli artt. 62 ss. d.P.R. cit., ossia mediante pignoramento mobiliare, presso terzi o immobiliare. Va poi evidenziato che, se entro un anno dalla notifica della cartella stessa, non sia avviata l'azione esecutiva, mediante il pignoramento (ex art. 491 c.p.c.), l'agente della riscossione, prima di procedervi, deve notificare l'intimazione ex art. 50 d.P.R. cit.. […]” (Cass., Sez. 5, Sentenza
n. 6833/2021) e che “indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi (cfr. Cass. S.U. n. 23397 del 17/11/2016) – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione”
(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16743/2024).
Ne consegue che la signora non avendo impugnato il primo avviso di Controparte_1 intimazione di pagamento per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione notificato.
Pertanto, la doglianza avanzata in via pregiudiziale da parte appellante in via pregiudiziale è da ritersi infondata.
- Sull'eccepito difetto di legittimazione passiva.
Il Tribunale ritiene, parimenti, priva di pregio è l'avanzata eccezione di difetti di legittimazione passiva prospettata dall' Controparte_3
Va rilevato che, in materia di opposizione a sanzione amministrativa, la giurisprudenza di legittimità pacificamente riconosce che l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva in quanto soggetto da cui proviene l'atto oggetto di opposizione e che l'attività che compete all'agente della riscossione “si svolge in modo del tutto indipendente rispetto a quella di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione e di conseguente (eventuale) fase di contestazione della stessa.
Il concessionario, in altri termini, è chiamato a svolgere il proprio compito di riscossione, meramente esecutivo, tramite le cartelle esattoriali, senza essere in alcun modo tenuto a verificare come pretende erroneamente la sentenza oggi impugnata né «la probabile esistenza del credito», né «l'effettiva notificazione degli atti presupposti». Ciò in quanto l'attività presupposta è di spettanza di un altro soggetto, ossia l'ente che ha effettivamente irrogato la sanzione amministrativa” (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 1985/2014); agente della riscossione che ha l'interesse a resistere in ragione dell'incidenza di una pronuncia di annullamento sul rapporto impositivo.
È per tale incisiva ragione che, recentemente, la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3870/2024 ha statuito quanto segue: “Va, in primo luogo, ribadito il principio generale, su cui vi è unanime consenso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo il quale, nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, la legge stabilisce una eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità del diritto di procedere ad esecuzione forzata, cioè la titolarità dell'azione esecutiva, in quanto, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto nei ruoli pubblici esattoriali la sua pretesa, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione in detti ruoli, spetta in via esclusiva all'agente della riscossione. Ne consegue che, poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” ed ha proseguito che “L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo
l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del
25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n.
476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5, Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza
n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590; Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5,
Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv. 617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650;
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1532 del 02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012,
Rv. 623836; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5, Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5,
Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv.
634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del 29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del
6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate)” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
3870/2024).
Pertanto, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore.
Venendo al merito, il libello introduttivo risulta infondato per le ragioni di seguito esposte.
Parte appellante si duole della circostanza che “Il giudice di pace ha dichiarato la prescrizione della pretesa impositiva per essendo decorso il termine di 5 anni dalla notifica della stessa sino all'avviso di intimazione” (cfr. pag. 3 atto di citazione in appello), non avendo correttamente applicato l'art. 68
D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), il quale ha disposto la sospensione per “542 giorni dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019” (cfr. pag. 4 atto di citazione in appello).
Pertanto, a sostegno del proprio assunto, l' ha rappresentato Parte_1 che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 avvenuta in data 06.10.2022, il credito portato nella cartella di pagamento n. 09420150001837426000, notificata in data 10.07.2015, è stato interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento n.
09420199009462031000 avvenuta in data 14.02.2022, ed ha richiamato sul punto la sospensione del decorso del termine prescrizionale disposta dalla legislazione emergenziale.
È da premettere che, a sostegno della tesi avanzata dall' Controparte_3 risultano allegati in atti la seguente documentazione probatoria (cfr. fascicolo di giudice di pace in formato zip. allegato all'atto introduttivo del presente giudizio):
1) notifica della cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore:
12392 Prefettura Reggio Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo:
2015/676” dell'importo di € 4.107,55 – anno di riferimento del debito 2013: essa notifica è avvenuta in data 10.07.2015 “consegnandolo, in assenza del destinatario, in busta sigillata” al signor , “che si è qualificato marito” della signora Parte_3 Controparte_1
2) intimazione di pagamento n. 09420199009462031000, relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio
Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, dell'importo di € 4.107,55: risulta depositata la prova della notifica avvenuta in data 14.04.2022 “consegnandolo, in assenza del destinatario, in busta sigillata” al signor “che si è qualificato figlio” della signora Testimone_1 CP_1
l'attestazione rilasciata dall' nella quale
[...] Controparte_3 viene riportato il seguente dato: “Dati identificativi dell'atto/degli atti
AVVISO DI AVVENUTA NOTIFICA Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. PartitaIVA_2
29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R. 29/9/1973, n. 602, Le si comunica che in data
14/04/2022, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato presso il Suo domicilio fiscale, a mani del/della Sig./Sig.ra qualificatosi Parte_4
Familiare” e risulta flaggata la casella “che ha sottoscritto la relata di notifica”; prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c. di – spedizioni effettuate in data 22.04.2022; Controparte_4
3) intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad “Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio
Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, dell'importo di € 4.163,46: risulta depositata il fronte della spedizione dal quale risulta che il primo tentativo di spedizione è avvenuto in data 07.12.2021
e restituito per compiuta giacenza al mittente in data 15.01.2022; l'attestazione rilasciata dall' nella quale viene riportato il seguente dato: Controparte_3 “Dati identificativi dell'atto/degli atti 09420219001080467000 AVVISO DI AVVENUTA
NOTIFICA Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e dell'art. 26 del D.P.R.
29/9/1973, n. 602, Le si comunica che in data 06/10/2022, l'atto sopra indicato, in busta chiusa e sigillata, è stato notificato presso il Suo domicilio fiscale, a mani del/della Sig./Sig.ra
, qualificatosi Persona di famiglia” e risulta flaggata la casella Parte_3
“che ha sottoscritto la relata di notifica”.
Occorre preliminarmente rappresentare che, per tutti i crediti relativi a sanzioni amministrative in materia di assegni, il termine di prescrizione è di quinquennale.
Ed infatti, in tema di sanzioni amministrative, l'istituto della prescrizione è espressamente disciplinato dall'art. 28 Legge 24 novembre 1981, n. 689, rubricato “Prescrizione”, che prevede «Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile».
Nel caso di specie, l' ha depositato la documentazione Controparte_3 relativa alla notifica della cartella di pagamento n. 09420150001837426000, sottesa alla prima intimazione di pagamento n. 09420199009462031000 – non impugnata – ed alla successiva intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 – quest'ultima oggetto di opposizione –, e le relative notifiche.
Dalla disamina dell'allegazione probatoria, assume rilievo e si argomenta, per quanto riguarda la prescrizione che la cartella di pagamento n. 09420150001837426000 è stata notificata in data
10.07.2015 ed il termine di prescrizione sarebbe dovuto spirare in data 10.07.2020, se non fosse sopravvenuta la legislazione emergenziale a causa della pandemia da Covid-19 con la sospensione del termine di prescrizione a decorrere dal giorno 08 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021.
Per quanto concerne la legislazione emergenziale, ed in particolare il periodo di sospensione, l'art. 67 comma I Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Cura Italia), entrata in vigore del provvedimento
17.03.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha specificamente disposto «Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. […]» ed il successivo comma IV «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159».
Quest'ultima disposizione, a sua volta, ha disposto, in presenza di situazioni eccezionali, al comma
I, che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati ((entro il mese successivo al)) termine del periodo di sospensione. […] L non procede alla notifica delle cartelle di pagamento Controparte_5 durante il periodo di sospensione di cui al comma 1».
Dalla disposizione emergenziale emerge come il legislatore del 2020 abbia, a fronte di una crisi pandemica da Covid-19, ridisegnato i termini relativi all'attività degli enti impositori, prevedendo una sospensione del termine di prescrizione a decorrere dal giorno 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020
(per un totale di 85 giorni) per le attività degli uffici degli enti impositori e degli agenti per la riscossione.
Successivamente, è stato emanato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. Decreto Rilancio), entrato in vigore del provvedimento in data
19.05.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, all'art. 154, comma I, lett. a) ha previsto « All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "31 maggio" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto";[…]», ossia ha prorogato i termini previsto dall'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 alla data del 31.08.2020.
Con il Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (c.d. Decreto Agosto), entrata in vigore del provvedimento in data 15.08.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'art. 99 comma I è stato disposto
«All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»», ossia ha prorogato i termini alla data del
15.10.2020.
Con il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ((, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020)) e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 ((, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale))”, entrata in vigore del provvedimento in data 08.10.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, è stato disposto all'art. 1 comma
III « Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre
2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»; […]», ossia ha prorogato i termini al 31.12.2020.
Con il Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”, entrata in vigore del provvedimento in data 31.12.2020, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, è stato disposto, all'art. 22 bis comma II, « Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159"», ossia ha prorogato i termini al 28.02.2021.
Con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-
19” (c.d. Decreto Sostegni, entrata in vigore del provvedimento in data 23/03/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, all'art. 4 comma I è stato disposto « All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.
27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile»; […]», ossia ha prorogato i termini al 30.04.2021. Infine, con il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (c.d. Decreto Sostegni bis), entrata in vigore del provvedimento in data 26.05.2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha prorogato dal 30.04.2021 al 31.08.2021, il termine finale del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Dunque, dalla data de 08 marzo 2020 sino alla data del 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni, tutta l'attività di riscossione è rimasta sospesa e, conseguentemente, sono rimasti sospesi anche i termini di decorrenza della prescrizione. Di conseguenza, il termine di prescrizione si è arrestato in data 08.03.2020 ed ha ripreso a decorrere in data 01.09.2021.
Tale ricostruzione ha trovato avvallo anche nella recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale “occorre ricordare che l'art. 67, d.l. n. 18 del 2020 (cd. Decreto “Cura Italia”, emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo
2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Occorre pertanto Controparte_5 interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 960/2025), deponendo in tale direzione “il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000” (Corte di Cassazione, Sezione Unite,
Decreto n. 1630/2025).
Nello specifico, in ossequio alle disposizioni normative emergenziali ed alla giurisprudenza di legittimità, il termine prescrizionale quinquennale è maturato prima della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000 oggetto di impugnazione, in relazione alla quale si applica la maggiorazione di 542 giorni per sospensione da . Pt_5
Nel caso in esame, si osserva che la cartella di pagamento n. 09420150001837426000, relativa ad
“Ente creditore: 12392 Prefettura Reggio Calabria – Sanz. Assegni senza aut. o provv. – Numero
Ruolo: 2015/676” – anno di riferimento del debito 2013, è stata notificata in data 10.07.2015, non impugnata.
L' ha ritualmente notificato la cartella di pagamento n. Controparte_3
09420150001837426000 in data 10.07.2015 e, per il periodo intercorrente tra la data de 08.03.2020 ed il 31.08.2021, è intervenuta la sospensione del decorso del termine prescrizionale.
Inoltre, atto interruttivo della prescrizione è intervenuto con l'intimazione di pagamento n.
09420199009462031000, non impugnato.
Altresì, con il successivo avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, è stato depositato in atti il fronte della spedizione dal quale risulta che il primo tentativo di spedizione è avvenuto in data 07.12.2021 e restituito per compiuta giacenza al mittente in data 15.01.2022 ed attestazione rilasciata dall' Controparte_3 nella quale si dà atto che la notifica è intervenuta in data 06/10/2022.
[...]
Orbene, il Tribunale ritiene che, nonostante la documentazione asseritamente idonea a provare il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento e degli avvisi di intimazione di pagamento, procedendo ad un esame delle relate di notifica depositate in primo grado, emerge che, con riferimento alla notifica del successivo avviso di intimazione di pagamento n.
09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, l'agente notificatore ha attestato di aver effettuato un primo tentativo in data 07.12.2021 – restituito al mittente per compiuta giacenza in data 15.01.2022.
Anche a voler considerare avvenuta la notificata in data 07.12.2021, l'agente notificatore non ha barrato la casella dei motivi per i quali non è stato possibile recapitare l'invio dell'avviso oggetto di impugnazione né risulta depositato il retro della cartolina da cui far emergere il motivo di tale mancato recapito.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ritiene che il termine prescrizionale quinquennale sarebbe dovuto spirare in data 10.07.2020, ma, conteggiando i termini di sospensione disciplinata dalla legislazione emergenziale da (ben 542 giorni), il predetto termine, prima Pt_5 della notifica dell'avviso di intimazione oggetto di intimazione, è spirato in data 04.01.2022.
Ne consegue che è intervenuta la prescrizione quinquennale prima della notifica dell'avviso di intimazione di pagamento n. 09420219001080467000, oggetto di impugnazione e del presente giudizio, per il credito riportato nella cartella di pagamento n. 09420150001837426000.
In considerazione di quanto sopra esposto, il presente atto di appello deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Quanto alle spese di lite del presente giudizio di gravame, il Tribunale dichiara che nulla è dovuto nei confronti della signora rimasta contumace: “La condanna alle spese Controparte_1 processuali, a norma dell'art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 17432 del 2011)” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza
n. 16174 del 2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1411/2023, emessa in data
20.07.2023 e depositata in cancelleria in data 21.07.2023;
2) Nulla sulle spese. Manda la cancelleria per le comunicazioni e quanto di competenza.
Così deciso l'11/11/2025
Il Giudice
Dottor VI OV