Sentenza breve 6 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/07/2023, n. 11354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11354 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/07/2023
N. 11354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08368/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8368 del 2023, proposto da
OR AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Malossini, Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Taglioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa adozione di idonea misura cautelare,
-della determinazione n. 572 del 28.04.2023, notificata in pari data, recante “provvedimento di divieto rinnovo autorizzazione autonoleggio da rimessa con conducente art. 19 comma 3 legge 241/1990 e smi” con la quale il Comune di Campagnano di Roma – Settore II – Economico Finanziario - Controllo Gestione - Economato. Politiche Tributarie – Informatico – Suap ha disposto il diniego del rinnovo della licenza esercitata presso la rimessa del Comune di Campagnano di Roma situata in Via Fosso del Pavone n 15 da parte del Signor OR AN;
- per quanto occorrer possa, della nota del 14.03.2023 con la quale il Comune di Campagnano di Roma – Settore II – Economico Finanziario - Controllo Gestione. Economato. Politiche Tributarie – Informatico – Suap ha comunicato al ricorrente la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda di rinnovo della autorizzazione NCC;
- di tutti gli atti presupposti e conseguenziali, comunque connessi con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2023 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in odine alla regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria ai fini della decisione della causa nel merito, con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il ricorrente agisce contro il Comune di Campagnano per l’annullamento del provvedimento impugnato, come descritto in epigrafe, mediante il quale l’Ente negava al ricorrente l’annuale rinnovo della licenza di NCC.
Espone a tal fine di essere titolare dell’autorizzazione nr. 11/1989, acquisita a seguito dell’acquisto avvenuto il 21.11.2006 di un ramo di azienda per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente; per effetto di tale acquisto, il Comune rilasciava il 04.12.2006 la voltura dell’autorizzazione compresa nel suddetto ramo di azienda, all’odierno ricorrente.
Quest’ultimo riferisce che, in precedenza, aveva a sua volta ceduto una diversa autorizzazione al noleggio di cui era titolare (l’autorizzazione nr. 6/1985, ceduta al sig. CA BE in data 20.12.2005).
Dal 2006 al 2022 il ricorrente svolgeva pacificamente ed ininterrottamente l’attività di noleggio in forza dell’autorizzazione n. 11/1989, ottenendone il rinnovo anno per anno.
Presentava quindi domanda per il rinnovo dell’autorizzazione in vista del 2023 (domanda del 21.12.2022 - prot. SUAP 76331), ma questa volta il Comune, avvedutosi del pregresso trasferimento dell’autorizzazione n. 6/1985 a terzi, negava il rinnovo, in applicazione dell’art. 9 comma 3 Legge 21/1992 (“ al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima ”).
Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio impugna il diniego formulando due mezzi di gravame.
Con il primo, “ VIOLAZIONE /O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ’ARTT. 19 E 21 DELLA LEGGE 241/1990- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEI FATTI- INGIUSTIZIA MANIFESTA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ” lamenta che il Comune non avrebbe potuto esercitare alcuna autotutela rispetto al presupposto della cessione della licenza a terzi avvenuto nel 2005, essendo decorsi - sia da quella data che dall’entrata in vigore della riforma “Madia” - ben più che 18 mesi e non essendo dedotto o comunque sussistente alcun interesse pubblico attuale alla rimozione del provvedimento (in tesi) viziato.
Con il secondo, “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 9 DELLA LEGGE 21/1992- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA- DIFETTO DEI PRESUPPOSTI - TRAVISAMENTO DEI FATTI - INGIUSTIZIA MANIFESTA, MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 41, 42 E 97 DELLA COSTITUZIONE ” deduce che il disposto dell’art. 9 cit. non troverebbe applicazione alla fattispecie nella quale la cessione della licenza avviene per effetto di un trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda (ma solo quando avviene una cessione diretta).
Conclude, quindi, per l’accoglimento del ricorso.
Si è costituito il Comune intimato che resiste al giudizio e replica di aver appreso solo agli inizi del 2023 che il ricorrente aveva trasferito la propria licenza n. 6 nel dicembre 2005 ed acquistato altra licenza nel novembre 2006 (dopo appena 11 mesi); più precisamente, dal Portale della Camera di Commercio, l’Ente veniva a conoscenza di due dichiarazioni rilasciate dal ricorrente al Notaio Belisario, in data 11/1/2023 e 1/3/2023, con le quali il medesimo dichiarava rispettivamente di aver acquistato (nel lontano novembre 2006) la licenza n. 11 dal sig. DI CL e di aver prima trasferito (nel lontano dicembre 2005) la propria licenza n. 6 al sig. CA BE.
Solo così il Comune poteva accertare che la richiesta di rinnovo avanzata dal ricorrente difettava del presupposto necessario del decorso di 5 anni (previsto dall’art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992) per ottenere il trasferimento di altra licenza.
Conclude per il rigetto del gravame,
Nella camera di consiglio del 26 giugno 2023, presenti i procuratori delle parti, è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio nel merito, ex art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata; le parti hanno discusso oralmente, in particolare contestando il difensore del ricorrente che l’Ente non conoscesse la circostanza pregressa della voltura.
Osserva il Collegio che il primo motivo è fondato nei limiti indicati a seguire.
Il provvedimento impugnato ha negato il rinnovo di un titolo che è tutt’ora sussistente, non essendo stata esercitata alcuna autotutela in rapporto all’autorizzazione nr. 11/1989.
Il rinnovo di un titolo come quello in esame dipende dall’accertamento del mantenimento in essere delle condizioni positive per l’esercizio dell’attività, mentre quelle che presidiavano il rilascio del titolo sono evidentemente assorbite dalla voltura a suo tempo disposta. Ne deriva che un problema di validità di quest’ultima e di sussistenza o meno delle condizioni dell’autotutela potrà porsi solo laddove quest’ultima risulterà essere stata in concreto esercitata.
In altri termini, le argomentazioni svolte dall’Ente a fondamento (ed a difesa) del provvedimento impugnato, sono recessive perchè, nell’esercizio del potere di rinnovo, si è utilizzato un presupposto tipico di un altro e diverso procedimento (annullamento in autotutela dell’autorizzazione).
Il secondo motivo – secondo il quale il divieto di rilascio dell’autorizzazione NCC ex art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992 non opererebbe nel caso in cui la cessione costituisca solo l’effetto di un più ampio fenomeno negoziale costituito dalla cessione del ramo di azienda – è infondato, stante la formulazione testuale della disposizione che non distingue il modo e l’occasione del trasferimento della licenza e lo scopo della norma, che è quello di prevenire le cessioni meramente speculative del titolo (cfr. T.A.R. , Aosta , sez. I , 10/04/2014 , n. 18, secondo cui “ La previsione normativa di cui all'art. 9 comma 3 l. n. 21 del 1992, in materia di licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, nella parte in cui sancisce che al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima, ricomprende nella nozione di trasferimento qualsiasi atto idoneo a modificare la titolarità della licenza, indipendentemente dallo strumento giuridico in concreto utilizzato. Il divieto di cui alla richiamata norma, pertanto, deve ritenersi operante anche in ipotesi di cessione del ramo d'azienda ”).
Il ricorso è dunque fondato e va accolto solo per il primo motivo di censura, con conseguente obbligo per il Comune di determinarsi nuovamente sulla richiesta di rinnovo annuale del titolo della parte odierna ricorrente e con salvezza di nuovi provvedimenti dell’Autorità.
La fondatezza solo parziale del gravame comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato con salvezza di nuovi provvedimenti dell’Autorità.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO