Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1250/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 16.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RENZETTI SERGIO, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO CP_1 P.IVA_1
ROBERTA, elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale Parte_1
l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Accertare e dichiarare, previa CTU CP_1
Deduceva la ricorrente: di aver presentato nel mese di febbraio 2022 domanda amministrativa per l'accertamento della sussistenza in suo capo dei requisiti per poter fruire dell'indennità di accompagnamento nonché per l'accertamento dello status di persona handicappata in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 legge n. 104/1992; che, all'esito del procedimento amministrativo, veniva dichiarata persona handicappata in condizione di gravità nonché persona invalida al 100% ma senza diritto all'accompagnamento. Rappresentava, quindi, di aver instaurato procedimento ex art. 445 bis comma I c.p.c. onde ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento, procedimento, però, negativamente conclusosi;
di avere, quindi, nei termini di legge, contestato le conclusioni rassegnate in quel giudizio dal CTU, dott.ssa , e aver Persona_1
successivamente depositato il presente ricorso al fine di conseguire la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale contestava integralmente gli avversi CP_1
assunti sostenendo la piena legittimità e correttezza delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e disposta la rinnovazione della CTU, all'udienza del 16.04.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU, nominato nel presente procedimento nella persona della dott.ssa dopo Persona_2
aver effettuato la visita della ricorrente e dopo aver accuratamente vagliato la documentazione sanitaria in atti, ha concluso affermando che la signora è persona in possesso Parte_1 dei requisiti per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024. Il CTU ha, infatti, personalmente riscontrato nella ricorrente una incapacità di autonoma deambulazione, la quale risulta già attestata dalla lettera di dimissione della U.O. di
Ortopedia del P.O. di Popoli del 24/5/2024 che la retrodata, appunto, al mese di aprile 2024.
Nello specifico il CTU ha affermato che “Nel complesso, le condizioni cliniche descritte nella documentazione sanitaria acquisita, prevalentemente per quanto attiene all'apparato osteoarticolare, determinano, unitamente alla severa obesità, come documentato dalla lettera di dimissione della
RSA di Tocco da Casauria del 26/7/2024, la necessità di deambulare con ausilio di due bastoni canadesi. La condizione di grave difficoltà nella deambulazione risulta confermata dalla visita effettuata dalla sottoscritta a dicembre 2024 e può ritenersi documentata a partire dall'aprile 2024 dalla lettera di dimissione della U.O. di Ortopedia del P.O. di Popoli del 24/5/2024. Si consideri che la recente frattura di femore con conseguente sindrome ipocinetica comporta l'ulteriore aggravio di un quadro clinico polimorboso che già in epoca antecedente al nuovo episodio fratturativo aveva determinato il riconoscimento dello status di portatrice di handicap con connotazione di gravità. In considerazione della evoluzione migliorativa delle patologie conseguenti al beneficio tratto eventualmente da calo ponderale ovvero da trattamenti di fisioterapia, si ritiene congruo prevedere una revisione del giudizio a due anni (aprile 2026)”.
Ritiene il giudicante che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU le quali risultano logiche, coerenti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi.
Deve, pertanto, dichiararsi la sussistenza in capo a dei requisiti per poter Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di aprile 2024.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha, infatti, in più occasioni affermato che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costituiva di talchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio – economici (Cass.
Nn. 17787/2020; 27010/2018; 9755/2019).
Dunque, il ricorso va accolto e l' va condannato alla rifusione delle spese di lite del presente CP_1
giudizio in favore della ricorrente.
Per quanto concerne le spese del giudizio di ATP, la cui liquidazione deve avvenire nell'ambito del presente giudizio stante la mancata omologa, se ne reputa equa la integrale compensazione tra le parti essendo stata individuata la data di decorrenza del beneficio domandato in epoca successiva alla presentazione del ricorso per ATP (novembre 2023) e, altresì, successiva alla data di svolgimento delle operazioni peritali (febbraio 2024).
Le spese di entrambi gli accertamenti peritali vengono posti a carico dell' stante la CP_1
dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. resa dalla ricorrente la quale non può esserne onerata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1250/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
accerta e dichiara che era persona invalida nella misura del 100% con Parte_1 diritto a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2024;
condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese del presente grado di giudizio CP_1 che liquida per la presente fase in € 2.300 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di ATP rubricato al n. 1479/2023 R.G.L.;
pone, altresì, a carico dell' le spese di entrambe le CTU. CP_1
Così deciso in Pescara il 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista