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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.L. 6849/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 621 /2022 R.G.L. promossa da:
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
– Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Bartolomeo e elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tosi Paolo, domiciliata presso lo studio del medesimo in
Via Manzoni 3 Torino come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. premesso che
I ricorrenti proponevano il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, e dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie;
e di condannare, conseguentemente, la società convenuta a corrispondere gli importi dettagliatamente
1 R.G.L. 6849/2021 indicati in ciascun ricorso.
I ricorrenti, assunti con mansioni di macchinista, lamentano di avere percepito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico inferiore a quello per il lavoro ordinariamente svolto;
in particolare, durante il periodo di ferie la società convenuta non corrisponde il compenso per l'assenza dalla residenza, pur trattandosi di compensi continuativi intrinsecamente connessi alla prestazione lavorativa, mentre l'indennità di “utilizzazione giornaliera professionale” è pagata nell'importo fisso di euro 12,80 mensili, inferiore a quello dell'indennità media di utilizzazione/condotta, che nelle sue diverse articolazioni i macchinisti percepiscono nei periodi lavorati.
Oggetto delle richieste dei ricorrenti è quindi il pagamento, durante le ferie, dell'indennità di utilizzazione/condotta nella misura media ricevuta nel corso dell'anno, e dell'indennità di assenza dal domicilio.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. osserva
1. La vicenda è già stata oggetto di numerose sentenze anche di legittimità, prodotte da parte ricorrente, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 c.p.c.; l'accoglimento delle domande del lavoratore muove dalla disciplina della retribuzione in caso di ferie, come stabilita dalla CGUE nelle sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 Per_2
dicembre 2018 e dalla Corte di Cassazione, sentenze 13425/2019 del 17/5/2019 e
22401/2020.
2. La CGUE ha avuto modo di affermare che, secondo la disciplina prevista dalla
Direttiva 88/2003, durante le ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro, in quanto la previsione di una retribuzione sensibilmente inferiore potrebbe scoraggiare il lavoratore dalla fruizione del proprio diritto al riposo.
La Corte di Cassazione nelle sentenze citate, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea laddove afferma che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli
2 R.G.L. 6849/2021 elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28)”, ha stabilito che spetta al giudice di merito “in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_2
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
3. Occorre quindi verificare se le indennità richiamate debbano essere considerate come intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di macchinista, in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni, ovvero siano correlati allo status professionale o personale dei medesimi.
4. Con riguardo all'indennità per assenza dalla residenza, l'articolo 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, stabilisce che: “
2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore (…)
2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
5. L'indennità di utilizzazione professionale prevista per il personale di macchina, composta da una parte fissa e da una parte variabile, è stata disciplinata da ultimo dall'art. 31 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016, a mente del quale “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1 settembre
3 R.G.L. 6849/2021
2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella tabella A del punto 11 del presente articolo.
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno
15 minuti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo a terra”.
Il predetto articolo del contratto aziendale stabilisce altresì che: “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento
(ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50”.
6. Premesse le norme contrattuali, si deve concordare con le numerose pronunce di legittimità, oltre che di merito, da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1, che si sono espresse in proposito;
e, con particolare riferimento alla posizione dei macchinisti, appare sufficiente il richiamo ad una recente pronuncia che ha così esaustivamente motivato in proposito: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578,
33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
4 R.G.L. 6849/2021
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 14089/2024)2.
7. Si devono, poi, osservare anche i seguenti aspetti.
8. La convenuta afferma che l'indennità di assenza dalla residenza non potrebbe essere computata ai fini dell'incidenza delle ferie, in quanto si tratta dell'equivalente dell'indennità di trasferta. Infatti, l'art. 77, punto 2.3 e 2.4 CCNL 2012 e 2016 prevede che: “
2.3. L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
9. Premesso che l'accordo tra le parti collettive non può, di per sé, qualificare perentoriamente un importo come indennitario o retributivo (in quanto il Fisco non è sicuramente vincolato dalla previsione contrattuale), non è stato contestato quanto affermato in ricorso, ossia che “Durante il periodo di assenza dalla residenza di servizio, il IN non ha necessità di effettuare spese vive, perché gli vengono pagati dall'azienda il pasto e, quando effettua un Riposo Fuori Residenza, anche l'alloggio, così
5 R.G.L. 6849/2021 come le spese di trasporto per raggiungere la località dove è ubicato l'hotel” (capo 5 ric.).
È evidente che l'indennità di assenza dalla residenza, tenuto conto che non vi sono costi sostenuti dal lavoratore, non ha valore indennitario, ma è destinata (come ha già sostenuto la giurisprudenza citata in precedenza) a compensare un maggior disagio connesso con lo svolgimento delle proprie mansioni.
10. Occorre, inoltre, prendere posizione su quanto afferma la convenuta in merito alla valutazione per cui il minore importo percepito durante le ferie non potrebbe comunque avere effetto dissuasivo per il lavoratore in merito alla sua decisione di fruire del diritto al riposo.
11. La convenuta arriva a tale conclusione facendo una proporzione tra le differenze retributive oggi richieste e la retribuzione annua del ricorrente, concludendo che la variazione in peius della retribuzione durante le ferie arriverebbe, al massimo, ai seguenti valori: 1,99% per il sig. 3,17% per il sig. 0,64% per il sig. ; Pt_1 Parte_2 Pt_4
3,94% per il sig. e 4,44% per il sig. Questi minimi pregiudizi Pt_3 Pt_5
economici, si sostiene, non potrebbe aver alcun effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori.
12. Il calcolo è suggestivo ma errato. Infatti, l'effetto dissuasivo sul lavoratore non si può basare sull'incidenza delle differenze retributive in relazione alla sua retribuzione annuale, ma si deve valutare proporzionandole alla retribuzione che andrebbe a percepire durante il periodo di ferie. Utilizzando questo parametro, ad esempio, in relazione alla posizione del sig. per l'anno 2020, il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire Pt_1
801,65 € in più per il solo mese di ferie, rispetto a una retribuzione mensile di € 2.865 circa3: ebbene, l'impatto non è sicuramente di poco momento, in quanto la scelta del dipendente di fruire o meno delle ferie significherebbe, per lui, perdere circa un terzo della retribuzione per tale mese.
Analoghe considerazioni valgono anche per gli altri ricorrenti4:
- il sig. , con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_4
circa € 2.857 (= 40.008,09 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 259,22, pari a un decimo della retribuzione;
6 R.G.L. 6849/2021
- il sig. con riguardo all'anno 2015, rispetto a una retribuzione Parte_2
mensile di circa € 3.658 (= 51.083,00 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 1.620,65, pari cioè a circa la metà della retribuzione;
- il sig. con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_3
circa € 3.085 (= 43.192,75 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 1.705,57, pari cioè alla metà della retribuzione;
- il sig. con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_5
circa € 3.390 (= 47.468,29 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 2.107,73, pari cioè a oltre la metà della retribuzione.
13. Ancora, sono infondate le critiche sui conteggi di parte ricorrente.
Quest'ultima ha diviso quanto percepito a titolo di indennità per i giorni di presenza, mentre la società sostiene che avrebbe dovuto dividerli per 26, ossia i giorni su cui è calcolata la retribuzione. Tuttavia, nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del
C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità, come già correttamente rilevato nella sentenza del Tribunale di Torino, R.G.L.
4739/2021 (dott. Romito), e come poi anche recentemente confermato dalla locale Corte
d'Appello (C. App. Torino, Sez. Lav., sent. n. 463/2024. Cfr. anche C. App. Roma, Sez.
Lav., sent. n. 3742/2024; C. App. Venezia, Sez. Lav., sent. n. 612/2024).
14. Parte convenuta afferma altresì che il ricorrente avrebbe fruito di 208,5 Pt_1
giorni di ferie, anziché dei 234,5 risultanti dai conteggi avversari. Tuttavia, tale eccezione non trova fondamento: se si effettua un confronto - anche solo a campione, considerato l'ampiezza dell'intervallo temporale oggetto di causa - tra le buste paga del lavoratore in esame (cfr. doc. 1 A ric., alla voce “Ferie” in alto a sinistra) con il numero di giorni di ferie indicati, per ciascun mese di ogni annualità richiesta, da parte ricorrente sub doc. 9
A ric. e da parte convenuta sub doc. 10 mem., si evince la non correttezza dei conteggi effettuati da quest'ultima. Infatti, e in via esemplificativa: a novembre 2012, il ricorrente ha goduto di 19 giorni di ferie (v. doc. 1 A, pag. 11, e doc. 9 A, pag. 1 ric.), e non solamente 9 come invece indicato dalla società; mentre a dicembre 2020, sebbene secondo la convenuta il sig. avrebbe effettuato 2 giornate di ferie, in realtà egli ne Pt_1
ha usufruito di una soltanto (v. doc. 1 A, pag. 174, e doc. 9 A, pag. 9, ric.).
15. Parte convenuta chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole del CCNL che disciplinano le indennità oggetto del
7 R.G.L. 6849/2021 ricorso (con conseguente esclusione di ogni loro spettanza al ricorrente e incidenza sulla retribuzione feriale), in quanto, se le parti sociali avessero conosciuto l'invalidità delle norme collettive che disciplinano la loro inclusione o meno nella retribuzione feriale, non avrebbero mai introdotto le suddette indennità, o lo avrebbero fatto in diversa misura.
16. Deve tuttavia osservarsi come, nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (secondo cui “Le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere, anche solo in via presuntiva, né si è offerta di prova per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere il contratto collettivo contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (cfr. Trib. Torino, Sez. Lav., sent. n.
870/2025, R.G.L. 5719/2021).
17. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n.
66 del 2003 e 4 del d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE (così come le direttive stesse e dunque anche l'art. 2 della l. n. 130 del 2008) laddove interpretate nel senso di includere le indennità rivendicate nel computo della retribuzione delle ferie annuali, con particolare lesione dei principi fondamentale della “certezza del diritto” e della “autonomia negoziale delle parti sociali”, deve ritenersi che le medesima - come già chiarito dalla Corte di Cassazione che si richiama ex art. 118 c.p.c. - sia manifestamente infondata: “
4. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che […] le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro
8 R.G.L. 6849/2021 richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 20216/2022).
18. Infine, in merito all'eccezione di prescrizione analoga a quella sollevata dalla società convenuta nella propria memoria, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale, in “continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022)”, ha affermato che: “34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità;
a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (così Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 13932/2024).
19. Alla luce di quanto sopra, deve pertanto accogliersi la domanda proposta in via principale in relazione a ciascuno dei lavoratori ricorrenti, limitata ai crediti maturati nel periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2020. Dunque, i conteggi formulati con riguardo a tale
9 R.G.L. 6849/2021 ipotesi, una volta respinte le eccezioni svolte in merito alla correttezza contabile dei medesimi, possono essere utilizzati al fine della decisione.
20. Con riferimento, invece, alla condanna per il futuro richiesta da parte ricorrente, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657, co. 1, c.p.c.).
21. Va tuttavia rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
“in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017;
Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018): dunque, la domanda di parte ricorrente riferita al periodo da gennaio 2021 in avanti deve essere intesa - siccome l'accertamento è sempre presupposto della condanna - quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale ai fini del calcolo delle ferie;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare, per il periodo da 1/07/2012 al
31/12/2020, a:
o l'importo di 3.700,32 €, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 9.307,68 €, oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 9.088,49 €, oltre interessi legali e Parte_3
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
10 R.G.L. 6849/2021
o l'importo di 259,22 €, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_4
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 7.241,29 €, oltre interessi legali e Parte_5
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere la parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 9.275,20 € oltre contributo unificato Iva, cpa e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
- fissa in 60 giorni il termine di deposito della sentenza.
Torino, 08/04/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, tra quelle di merito citate in ricorso, si v. Tribunale Torino, R.G.L. n. 1602/2020 (dott.ssa , e n. Per_3Per_ 2566/2020 (dott. ; alle quali possono aggiungersi anche Tribunale Torino, R.G.L. n. 5563/2020 (dott. Robaldo), e n. 4739/2021 (dott. Romito). 2 Nello stesso senso, si v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34088/2024, pronunciata nell'ambito di un procedimento ex art. 420-bis c.p.c., nonché le recentissime Cass., ord. nn. 2487/2025, 2488/2025, 3565/2025 e 6282/2025. 3 Cifra ottenuta suddividendo per 14 mesi la retribuzione annua indicata in memoria a pag. 24, pari a € 40.119,39. 4 Si precisa che gli anni presi in considerazione per ciascuno dei ricorrenti sono i medesimi che la convenuta impiega, in termini esemplificativi, per il calcolo dell'incidenza percentuale annua (cfr. pag. 24 mem.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 621 /2022 R.G.L. promossa da:
– – – Parte_1 Parte_2 Parte_3
– Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. Daniele Bartolomeo e elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in C.So Vinzaglio 12 bis 10121 Torino Italia, come da delega a margine del ricorso introduttivo
RICORRENTI
CONTRO
, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Tosi Paolo, domiciliata presso lo studio del medesimo in
Via Manzoni 3 Torino come da delega a margine della memoria costitutiva
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti. premesso che
I ricorrenti proponevano il presente giudizio chiedendo di accertare e dichiarare il diritto di ciascuno a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta prevista dall'art. 31 tabella B dei contratti aziendali 2012 e 2016, e dell'indennità di “Assenza dalla residenza” prevista dall'art. 77, punto 2, del CCNL della Mobilità, Area Attività
Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del
16.12.2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie;
e di condannare, conseguentemente, la società convenuta a corrispondere gli importi dettagliatamente
1 R.G.L. 6849/2021 indicati in ciascun ricorso.
I ricorrenti, assunti con mansioni di macchinista, lamentano di avere percepito, durante il periodo di ferie, un trattamento economico inferiore a quello per il lavoro ordinariamente svolto;
in particolare, durante il periodo di ferie la società convenuta non corrisponde il compenso per l'assenza dalla residenza, pur trattandosi di compensi continuativi intrinsecamente connessi alla prestazione lavorativa, mentre l'indennità di “utilizzazione giornaliera professionale” è pagata nell'importo fisso di euro 12,80 mensili, inferiore a quello dell'indennità media di utilizzazione/condotta, che nelle sue diverse articolazioni i macchinisti percepiscono nei periodi lavorati.
Oggetto delle richieste dei ricorrenti è quindi il pagamento, durante le ferie, dell'indennità di utilizzazione/condotta nella misura media ricevuta nel corso dell'anno, e dell'indennità di assenza dal domicilio.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto delle domande avversarie. osserva
1. La vicenda è già stata oggetto di numerose sentenze anche di legittimità, prodotte da parte ricorrente, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 c.p.c.; l'accoglimento delle domande del lavoratore muove dalla disciplina della retribuzione in caso di ferie, come stabilita dalla CGUE nelle sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e Persona_1
C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 Per_2
dicembre 2018 e dalla Corte di Cassazione, sentenze 13425/2019 del 17/5/2019 e
22401/2020.
2. La CGUE ha avuto modo di affermare che, secondo la disciplina prevista dalla
Direttiva 88/2003, durante le ferie il lavoratore deve beneficiare di una retribuzione paragonabile a quella percepita nei periodi di lavoro, in quanto la previsione di una retribuzione sensibilmente inferiore potrebbe scoraggiare il lavoratore dalla fruizione del proprio diritto al riposo.
La Corte di Cassazione nelle sentenze citate, dopo aver richiamato la giurisprudenza europea laddove afferma che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli
2 R.G.L. 6849/2021 elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sentenza Williams e altri cit., punto 28)”, ha stabilito che spetta al giudice di merito “in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., Per_2
punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
3. Occorre quindi verificare se le indennità richiamate debbano essere considerate come intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni di macchinista, in funzione di compenso degli specifici disagi derivanti da tali mansioni, ovvero siano correlati allo status professionale o personale dei medesimi.
4. Con riguardo all'indennità per assenza dalla residenza, l'articolo 77, secondo comma, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, stabilisce che: “
2.1 Per il personale mobile le aziende corrisponderanno un compenso per assenza dalla residenza di lavoro, nelle misure orarie di seguito indicate, per ogni ora di assenza dalla residenza calcolata dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo nella residenza di lavoro, quando effettua per conto dell'unità produttiva presso cui è in forza servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore (…)
2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
5. L'indennità di utilizzazione professionale prevista per il personale di macchina, composta da una parte fissa e da una parte variabile, è stata disciplinata da ultimo dall'art. 31 del Contratto Aziendale del 2012 e del 2016, a mente del quale “per il personale del settore macchina e per il personale di bordo è confermata, a decorrere dal 1 settembre
3 R.G.L. 6849/2021
2012, l'indennità di utilizzazione parte variabile, nelle misure orarie e chilometrica individuate nella tabella A del punto 11 del presente articolo.
Per il personale di bordo, ai fini della determinazione di tale indennità, l'attività di scorta si calcola dall'orario programmato di partenza del treno fino all'ora reale di arrivo, non comprendendo a tali fini periodi di scorta interrotti da una pausa di almeno
15 minuti nei quali il PDB non deve effettuare attività a bordo a terra”.
Il predetto articolo del contratto aziendale stabilisce altresì che: “Nelle giornate di presenza in servizio in riserva, in disponibilità non attiva, in attività di traghettamento
(ivi compreso il servizio di tradotta e manovra), per la partecipazione a corsi disposti dall'azienda per la formazione/aggiornamento professionale e per il conseguimento delle abilitazioni, nonché nelle giornate di assenza diverse da quelle indicate al successivo punto 63, al personale di macchina e di scorta verrà corrisposta, a decorrere dal 1° settembre 2012, una indennità di utilizzazione professionale giornaliera, nelle misure di seguito indicate:
a) Personale di macchina: € 12,80,
b) Personale di bordo: € 4,50”.
6. Premesse le norme contrattuali, si deve concordare con le numerose pronunce di legittimità, oltre che di merito, da richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.1, che si sono espresse in proposito;
e, con particolare riferimento alla posizione dei macchinisti, appare sufficiente il richiamo ad una recente pronuncia che ha così esaustivamente motivato in proposito: “12. Nella controversia in esame, vengono in discussione la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza.
13. Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società RD (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578,
33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023).
14.La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
4 R.G.L. 6849/2021
15. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (Cass.
Civ., Sez. Lav., sent. n. 14089/2024)2.
7. Si devono, poi, osservare anche i seguenti aspetti.
8. La convenuta afferma che l'indennità di assenza dalla residenza non potrebbe essere computata ai fini dell'incidenza delle ferie, in quanto si tratta dell'equivalente dell'indennità di trasferta. Infatti, l'art. 77, punto 2.3 e 2.4 CCNL 2012 e 2016 prevede che: “
2.3. L'indennità per assenza dalla residenza è soggetta allo stesso regime fiscale del trattamento di trasferta.
2.4. L'indennità per assenza dalla residenza è esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto”.
9. Premesso che l'accordo tra le parti collettive non può, di per sé, qualificare perentoriamente un importo come indennitario o retributivo (in quanto il Fisco non è sicuramente vincolato dalla previsione contrattuale), non è stato contestato quanto affermato in ricorso, ossia che “Durante il periodo di assenza dalla residenza di servizio, il IN non ha necessità di effettuare spese vive, perché gli vengono pagati dall'azienda il pasto e, quando effettua un Riposo Fuori Residenza, anche l'alloggio, così
5 R.G.L. 6849/2021 come le spese di trasporto per raggiungere la località dove è ubicato l'hotel” (capo 5 ric.).
È evidente che l'indennità di assenza dalla residenza, tenuto conto che non vi sono costi sostenuti dal lavoratore, non ha valore indennitario, ma è destinata (come ha già sostenuto la giurisprudenza citata in precedenza) a compensare un maggior disagio connesso con lo svolgimento delle proprie mansioni.
10. Occorre, inoltre, prendere posizione su quanto afferma la convenuta in merito alla valutazione per cui il minore importo percepito durante le ferie non potrebbe comunque avere effetto dissuasivo per il lavoratore in merito alla sua decisione di fruire del diritto al riposo.
11. La convenuta arriva a tale conclusione facendo una proporzione tra le differenze retributive oggi richieste e la retribuzione annua del ricorrente, concludendo che la variazione in peius della retribuzione durante le ferie arriverebbe, al massimo, ai seguenti valori: 1,99% per il sig. 3,17% per il sig. 0,64% per il sig. ; Pt_1 Parte_2 Pt_4
3,94% per il sig. e 4,44% per il sig. Questi minimi pregiudizi Pt_3 Pt_5
economici, si sostiene, non potrebbe aver alcun effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori.
12. Il calcolo è suggestivo ma errato. Infatti, l'effetto dissuasivo sul lavoratore non si può basare sull'incidenza delle differenze retributive in relazione alla sua retribuzione annuale, ma si deve valutare proporzionandole alla retribuzione che andrebbe a percepire durante il periodo di ferie. Utilizzando questo parametro, ad esempio, in relazione alla posizione del sig. per l'anno 2020, il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire Pt_1
801,65 € in più per il solo mese di ferie, rispetto a una retribuzione mensile di € 2.865 circa3: ebbene, l'impatto non è sicuramente di poco momento, in quanto la scelta del dipendente di fruire o meno delle ferie significherebbe, per lui, perdere circa un terzo della retribuzione per tale mese.
Analoghe considerazioni valgono anche per gli altri ricorrenti4:
- il sig. , con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_4
circa € 2.857 (= 40.008,09 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 259,22, pari a un decimo della retribuzione;
6 R.G.L. 6849/2021
- il sig. con riguardo all'anno 2015, rispetto a una retribuzione Parte_2
mensile di circa € 3.658 (= 51.083,00 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 1.620,65, pari cioè a circa la metà della retribuzione;
- il sig. con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_3
circa € 3.085 (= 43.192,75 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 1.705,57, pari cioè alla metà della retribuzione;
- il sig. con riguardo all'anno 2020, rispetto a una retribuzione mensile di Pt_5
circa € 3.390 (= 47.468,29 €/14), avrebbe avuto diritto ad € 2.107,73, pari cioè a oltre la metà della retribuzione.
13. Ancora, sono infondate le critiche sui conteggi di parte ricorrente.
Quest'ultima ha diviso quanto percepito a titolo di indennità per i giorni di presenza, mentre la società sostiene che avrebbe dovuto dividerli per 26, ossia i giorni su cui è calcolata la retribuzione. Tuttavia, nel caso di specie non si è dovuto calcolare la retribuzione giornaliera partendo da quella mensile (come prevede il n. 6 dell'art. 68 del
C.C.N.L.) ma, al contrario, è noto il dato giornaliero la cui somma è stata suddivisa per le giornate di presenza al lavoro proprio per ottenere un valore medio delle suddette indennità, come già correttamente rilevato nella sentenza del Tribunale di Torino, R.G.L.
4739/2021 (dott. Romito), e come poi anche recentemente confermato dalla locale Corte
d'Appello (C. App. Torino, Sez. Lav., sent. n. 463/2024. Cfr. anche C. App. Roma, Sez.
Lav., sent. n. 3742/2024; C. App. Venezia, Sez. Lav., sent. n. 612/2024).
14. Parte convenuta afferma altresì che il ricorrente avrebbe fruito di 208,5 Pt_1
giorni di ferie, anziché dei 234,5 risultanti dai conteggi avversari. Tuttavia, tale eccezione non trova fondamento: se si effettua un confronto - anche solo a campione, considerato l'ampiezza dell'intervallo temporale oggetto di causa - tra le buste paga del lavoratore in esame (cfr. doc. 1 A ric., alla voce “Ferie” in alto a sinistra) con il numero di giorni di ferie indicati, per ciascun mese di ogni annualità richiesta, da parte ricorrente sub doc. 9
A ric. e da parte convenuta sub doc. 10 mem., si evince la non correttezza dei conteggi effettuati da quest'ultima. Infatti, e in via esemplificativa: a novembre 2012, il ricorrente ha goduto di 19 giorni di ferie (v. doc. 1 A, pag. 11, e doc. 9 A, pag. 1 ric.), e non solamente 9 come invece indicato dalla società; mentre a dicembre 2020, sebbene secondo la convenuta il sig. avrebbe effettuato 2 giornate di ferie, in realtà egli ne Pt_1
ha usufruito di una soltanto (v. doc. 1 A, pag. 174, e doc. 9 A, pag. 9, ric.).
15. Parte convenuta chiede, in caso di accoglimento del ricorso, di accertarsi e dichiararsi la nullità delle clausole del CCNL che disciplinano le indennità oggetto del
7 R.G.L. 6849/2021 ricorso (con conseguente esclusione di ogni loro spettanza al ricorrente e incidenza sulla retribuzione feriale), in quanto, se le parti sociali avessero conosciuto l'invalidità delle norme collettive che disciplinano la loro inclusione o meno nella retribuzione feriale, non avrebbero mai introdotto le suddette indennità, o lo avrebbero fatto in diversa misura.
16. Deve tuttavia osservarsi come, nel caso in esame, la clausola di inscindibilità contenuta nelle premesse dei CCNL applicati (secondo cui “Le norme del presente
CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili”) risulta formulata in via del tutto generica e appare una mera clausola di stile. Inoltre, parte convenuta non ha fornito alcun elemento che possa consentire di ritenere, anche solo in via presuntiva, né si è offerta di prova per testimoni, che proprio la declaratoria di nullità delle disposizioni invocate dai ricorrenti avrebbe indotto le parti contrattuali a non sottoscrivere il contratto collettivo contenente le disposizioni istitutive delle diverse indennità (cfr. Trib. Torino, Sez. Lav., sent. n.
870/2025, R.G.L. 5719/2021).
17. Con riguardo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n.
66 del 2003 e 4 del d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva
2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE (così come le direttive stesse e dunque anche l'art. 2 della l. n. 130 del 2008) laddove interpretate nel senso di includere le indennità rivendicate nel computo della retribuzione delle ferie annuali, con particolare lesione dei principi fondamentale della “certezza del diritto” e della “autonomia negoziale delle parti sociali”, deve ritenersi che le medesima - come già chiarito dalla Corte di Cassazione che si richiama ex art. 118 c.p.c. - sia manifestamente infondata: “
4. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che […] le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro
8 R.G.L. 6849/2021 richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 20216/2022).
18. Infine, in merito all'eccezione di prescrizione analoga a quella sollevata dalla società convenuta nella propria memoria, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale, in “continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022)”, ha affermato che: “34. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del
D.L.gs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
35. Il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post.
36. Invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n.
300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità;
a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso” (così Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 13932/2024).
19. Alla luce di quanto sopra, deve pertanto accogliersi la domanda proposta in via principale in relazione a ciascuno dei lavoratori ricorrenti, limitata ai crediti maturati nel periodo dal 01.07.2012 al 31.12.2020. Dunque, i conteggi formulati con riguardo a tale
9 R.G.L. 6849/2021 ipotesi, una volta respinte le eccezioni svolte in merito alla correttezza contabile dei medesimi, possono essere utilizzati al fine della decisione.
20. Con riferimento, invece, alla condanna per il futuro richiesta da parte ricorrente, giova rilevare che tale tipologia di provvedimento è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (si v. ad es. art. 657, co. 1, c.p.c.).
21. Va tuttavia rilevato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
“in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, com'è nel caso del rapporto di lavoro subordinato e delle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass., Sez. un., n. 13916/2006; Cass. n. 15493/2015; Cass. n. 10156/2017;
Cass. n. 1502/2018; Cass. n. 5555/2018): dunque, la domanda di parte ricorrente riferita al periodo da gennaio 2021 in avanti deve essere intesa - siccome l'accertamento è sempre presupposto della condanna - quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- dichiara il diritto dei ricorrenti al computo dell'indennità di assenza dalla residenza e di utilizzazione professionale ai fini del calcolo delle ferie;
- per l'effetto, condanna parte convenuta a pagare, per il periodo da 1/07/2012 al
31/12/2020, a:
o l'importo di 3.700,32 €, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_1
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 9.307,68 €, oltre interessi legali e Parte_2
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 9.088,49 €, oltre interessi legali e Parte_3
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
10 R.G.L. 6849/2021
o l'importo di 259,22 €, oltre interessi legali e rivalutazione Parte_4
monetaria dalle singole scadenze al saldo;
o l'importo di 7.241,29 €, oltre interessi legali e Parte_5
rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere la parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 9.275,20 € oltre contributo unificato Iva, cpa e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
- fissa in 60 giorni il termine di deposito della sentenza.
Torino, 08/04/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, tra quelle di merito citate in ricorso, si v. Tribunale Torino, R.G.L. n. 1602/2020 (dott.ssa , e n. Per_3Per_ 2566/2020 (dott. ; alle quali possono aggiungersi anche Tribunale Torino, R.G.L. n. 5563/2020 (dott. Robaldo), e n. 4739/2021 (dott. Romito). 2 Nello stesso senso, si v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 34088/2024, pronunciata nell'ambito di un procedimento ex art. 420-bis c.p.c., nonché le recentissime Cass., ord. nn. 2487/2025, 2488/2025, 3565/2025 e 6282/2025. 3 Cifra ottenuta suddividendo per 14 mesi la retribuzione annua indicata in memoria a pag. 24, pari a € 40.119,39. 4 Si precisa che gli anni presi in considerazione per ciascuno dei ricorrenti sono i medesimi che la convenuta impiega, in termini esemplificativi, per il calcolo dell'incidenza percentuale annua (cfr. pag. 24 mem.).