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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
COLLEGIO ESECUZIONE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei giudici: dott. Elmelinda Mercurio Presidente relatore dott. Emiliano Vassallo Giudice dott. Giuseppina Vecchione Giudice all'esito della riserva formulata all'udienza del 15 maggio 2025 ed a seguito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1036 2025 R.G.A.C., avente ad oggetto: reclamo ex artt. ex art. 630 e 178 c.p.c. avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, dott. Linda Catagna del 4 febbraio 2025, provvedimento a mezzo del quale era dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva Rg n. 3039/2024, pendente tra:
in persona del l.r.p.t., (nella qualità di Controparte_1 creditore procedente nella procedura 3039 del 2024) elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa come in atti, dall'avv. Vincenzo Adamo;
PARTE RECLAMANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. e CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t. (nella qualità, il
[...] primo di debitore esecutato, ed il secondo di terzo nella procedura esecutiva);
PARTI RECLAMATE CONTUMACI
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via del tutto preliminare il Collegio rilevare che la corrente procedura ha richiesto numerosi rinvii per consentire la corretta instaurazione del contraddittorio. Invero, nessuna delle parti reclamate si è costituita e ne deve essere dichiarata la contumacia. All'udienza fissata il
Collegio ha trattato la questione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 737
c.p.c., riservando la decisione.
2. Ancora in via preliminare, al fine di precisare l'odierno thema decidendum, il Collegio rileva che la ordinanza gravata ha dichiarato la estinzione della procedura per inattività del creditore procedente, disponendo lo svincolo delle somme pignorate.
Cosi delimitato l'oggetto del giudizio, ritiene questo Collegio che il reclamo sia ammissibile, in quanto per costante orientamento della suprema
Corte di cassazione il reclamo ex art.630 c.p.c. è rimedio esperibile unicamente avverso i provvedimenti dichiarativi dell'estinzione dell'esecuzione per le cause tipiche previste dagli artt.629 e 631 c.p.c., assumendo le pronunce estintive per cause atipiche o di improseguibilità natura di atto del processo esecutivo impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, Cass.1 aprile 2004 n.6391), e, nel caso di specie, il provvedimento censurato può essere annoverato tra le ipotesi tipiche di estinzione, atteso che stigmatizza una inattività delle parti.
3. Venendo alla disamina del merito, il Collegio ritiene doveroso ricostruire le vicende processuali intercorse tra le parti.
Più precisamente trattasi di reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione Catagna nell'ambito del giudizio di espropriazione presso terzi avente RGE 3039 2024, ritualmente acquisito in visibilità telematica agli atti del giudizio, ordinanza con al quale, il Giudice dell'esecuzione ha statuito “letto l'art. 631 c.p.c., rilevato che agli atti vi è prova della comunicazione dell'ordinanza del 28 gennaio 2025, dichiara estinta la presente procedura e dispone lo svincolo delle somme pignorate”.
2 Procedendo alla verifica del contraddittorio, risultano versate in atti le notifiche di ricorso e decreto al debitore ed al terzo pignorato ed in difetto di costituzione delle dette parte reclamate deve dichiararsene la contumacia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, alla udienza del 15 maggio
2025, il Collegio riservava la decisione.
Nel merito deve osservarsi quanto segue.
La parte reclamante deduce la illegittimità del provvedimento gravato, essendo lo stesso emesso nell'ambito di una opposizione avverso il pignoramento esattoriale ex art.72 bis D.P.R 602 del 1973, nel senso che la pronuncia del giudice sulla mancata comparizione doveva interessare esclusivamente la fase della opposizione e non già la espropriazione.
La tesi è fondata.
Invero, l'opposizione de qua riguardava un pignoramento di crediti presso terzi, ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973, che, come noto, è una procedura esecutiva alternativa a quella disciplinata dal codice di procedura civile, attivabile sul presupposto dell'inadempimento del debitore ingiunto, contraddistinta dall'intimazione di pagamento rivolta direttamente al terzo presso cui il debitore vanti un credito.
Ed infatti, l'art. 72 bis del D.P.R. 602/73 stabilisce, al primo comma, espressamente: “salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'art. 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'art.543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.
In sostanza, il pignoramento in questione è una forma “speciale” di pignoramento caratterizzata dall'assenza di una necessaria preventiva iscrizione al ruolo innanzi all'Autorità Giudiziaria, essendo l'ordine di pagare all' rivolto CP_4 direttamente al terzo.
L'opposizione avverso tale tipo di pignoramento dà luogo, invece, ad una iscrizione a ruolo dinanzi all'Autorità Giudiziaria, per cui, l'eventuale mancata comparizione delle parti al giudizio di opposizione non può che
3 comportare l'estinzione del giudizio di opposizione, giammai della procedura esecutiva azionata da CP_4
Per queste ragioni, il Collegio ritiene che il reclamo, sia fondato, per le ragioni sopra esposte. Il Collegio ritiene che il reclamo debba essere accolto, con riforma del provvedimento di estinzione censurato, nella parte in cui dichiara estinta ai sensi dell'art.631 c.p.c., la procedura esecutiva avente
RGE 3039/2024 invece che dichiarare esclusivamente definita la procedura di opposizione.
4. Le spese del presente sub-procedimento di reclamo seguono la soccombenza nei rapporti con la parte reclamata, con condanna della parte reclamata alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte reclamante. Ciò nondimeno, si ravvisano idonee ragioni per la declaratoria della compensazione delle spese di lite nel principio di causalità che ha reso necessaria la interposizione del reclamo.
P.Q.M.
Il Collegio – pronunziando sul reclamo ex artt. 630 c.p.c. – così provvede:
• ACCOGLIE il reclamo;
• COMPENSA le spese di lite;
• DISPONE restituirsi telematicamente il fascicolo n. R.G.E.
3039/2024 alla cancelleria competente con inserimento nello stesso di copia della presente sentenza.
Si comunichi a cura della cancelleria.
S. Maria Capua Vetere, 9 giugno 2025
Il Presidente relatore
Dott. Elmelinda Mercurio
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