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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/04/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 295/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 29.08.1990 e residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2 02.06.1992 e residente in [...]d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in TE OE (CN) il 16/01/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE OE (CN) (atto n. 1 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.07.2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.05.2022 (R.G. 1124/2022).
1 Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , in TE OE (CN) il 16/01/2021, iscritto nel
[...] Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2021, parte I, serie n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza della madre in Montà (CN), Via Placido Mossello n. 2°.
Il padre potrà tenere con sè il figlio , compatibilmente con gli impegni Persona_2 scolastici ed extrascolastici del figlio e quelli della madre, a settimane alterne nei fine settimana, dal sabato mattina sino alla domenica sera nonché di settimana ogni volta che vorrà, durante gli orari di riposo dal lavoro, previo avviso alla madre. Sul punto, il padre si impegna ad informare la madre con congruo anticipo.
In riferimento alle festività e alle vacanze scolastiche, le parti concordano che il figlio minore trascorrerà il tempo con entrambi i genitori nella misura del 50%, sulla Persona_2 base di un calendario da concordare entro all'inizio di ogni anno scolastico: metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie tale da comprendere un anno il giorno di Natale con un genitore e il giorno della vigilia con l'altro genitore;
medesima alternanza è prevista per il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Il padre corrisponderà la somma di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (di tipo
2 medico, scolastico, ludico e ricreativo et cetera), richiamando sul punto espressamente il Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017;
Per qualsiasi altra voce relativa al figlio, i coniugi richiamano il piano genitoriale in atti.
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE OE (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 295/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Romania), il 29.08.1990 e residente in [...]
e
, (C.F. ), nata a [...], il Parte_2 C.F._2 02.06.1992 e residente in [...]d'Alba (CN) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. VERCELLI ANDREA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito civile in TE OE (CN) il 16/01/2021.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TE OE (CN) (atto n. 1 parte I serie del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 01.07.2020. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 05.05.2022 (R.G. 1124/2022).
1 Con ricorso depositato il 29/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , in TE OE (CN) il 16/01/2021, iscritto nel
[...] Parte_2 registro del detto Comune all'anno 2021, parte I, serie n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2 prevalente presso la residenza della madre in Montà (CN), Via Placido Mossello n. 2°.
Il padre potrà tenere con sè il figlio , compatibilmente con gli impegni Persona_2 scolastici ed extrascolastici del figlio e quelli della madre, a settimane alterne nei fine settimana, dal sabato mattina sino alla domenica sera nonché di settimana ogni volta che vorrà, durante gli orari di riposo dal lavoro, previo avviso alla madre. Sul punto, il padre si impegna ad informare la madre con congruo anticipo.
In riferimento alle festività e alle vacanze scolastiche, le parti concordano che il figlio minore trascorrerà il tempo con entrambi i genitori nella misura del 50%, sulla Persona_2 base di un calendario da concordare entro all'inizio di ogni anno scolastico: metà del periodo delle vacanze scolastiche natalizie tale da comprendere un anno il giorno di Natale con un genitore e il giorno della vigilia con l'altro genitore;
medesima alternanza è prevista per il giorno di Pasqua e di Pasquetta.
Il padre corrisponderà la somma di € 200,00 (duecento/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di , Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (di tipo
2 medico, scolastico, ludico e ricreativo et cetera), richiamando sul punto espressamente il Protocollo del Tribunale di Asti del 07.07.2017;
Per qualsiasi altra voce relativa al figlio, i coniugi richiamano il piano genitoriale in atti.
PRENDE ATTO CHE:
i coniugi si sono accordati su ogni questione economica e patrimoniale e nulla hanno a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
i coniugi precisano di essere economicamente autosufficienti e dichiarano sin d'ora di rinunciare reciprocamente a ogni qualsivoglia contributo al mantenimento;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TE OE (CN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/04/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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