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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/10/2025, n. 1466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1466 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5041/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr. RD Avallone - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Caracciolo;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Giulia Renzetti, Marcello Carnovale, CP_1
AR LI ed MB RR;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, parte ricorrente, quale erede della coniuge ha lamentato la notifica, in data 17.8.2021, di una richiesta di Persona_1 restituzione di quanto dalla stessa percepito a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008, conseguenza della cancellazione delle giornate agricole asseritamente svolte dalla stessa per la prefata annualità.
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' , domandando l'accertamento negativo CP_1 dell'indebito contestatogli, di cui eccepita l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla defunta e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, già disconosciuto con sentenza n. 703/2018 emessa dal
Tribunale di Castrovillari (su impulso dello stesso erede/attuale ricorrente).
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n.
11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione,
è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Intanto si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che il debito in esame è originato dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi della prestazione erogata per disconoscimento del rapporto lavorativo asseritamente svolto in agricoltura nel 2008 dalla sig.ra , di cui il ricorrente risulta Persona_1 erede. Ebbene, pur a fronte di tali evidenze poste a base del debito per cui è causa, la parte ricorrente ha omesso l'offerta della prova degli elementi costitutivi del vantato diritto a trattenere la prestazione già liquidata in favore del defunto coniuge. Non avendo, quindi, il ricorrente assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo dell'indebito per l'anno dedotto in causa, non può trovare accoglimento.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla prestazione di cui
è chiesta la ripetizione, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d. l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d. l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989).
Deve, dunque, presumersi che la prestazione che alla defunta coniuge della parte ricorrente si addebita di aver percepito indebitamente per il 2008 sia stata da lei richiesta entro il 31 marzo 2009 e liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte
d'Appello di Catanzaro sent. n. 761/2023).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta interrotto il termine prescrizionale prima dello spirare del decennio.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. RD Avallone
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr. RD Avallone - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Francesca Caracciolo;
Parte_1
e
con l'assistenza e difesa degli avv.ti Giulia Renzetti, Marcello Carnovale, CP_1
AR LI ed MB RR;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 27.10.2022, parte ricorrente, quale erede della coniuge ha lamentato la notifica, in data 17.8.2021, di una richiesta di Persona_1 restituzione di quanto dalla stessa percepito a titolo di indennità di disoccupazione per l'anno 2008, conseguenza della cancellazione delle giornate agricole asseritamente svolte dalla stessa per la prefata annualità.
Pertanto, ha agito in giudizio contro l' , domandando l'accertamento negativo CP_1 dell'indebito contestatogli, di cui eccepita l'intervenuta prescrizione.
Costituitasi la parte resistente , ha formulato eccezioni preliminari. Nel merito, CP_1 ha chiesto il rigetto della domanda promossa, per omessa prova dello status di bracciante agricola vantato dalla defunta e per l'accertata irregolarità del dedotto rapporto in agricoltura, già disconosciuto con sentenza n. 703/2018 emessa dal
Tribunale di Castrovillari (su impulso dello stesso erede/attuale ricorrente).
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di prova documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È necessario premettere che l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, nonché della spettanza delle prestazioni previdenziali e, quindi, anche l'accertamento negativo dell'indebito, presuppone un prius, costituito dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura.
In assenza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che costituisce uno strumento di agevolazione probatoria, parte ricorrente è tenuta a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, pienamente e direttamente riconducibile al tipo legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa, nonostante la presenza di una specifica disciplina normativa di taluni suoi aspetti. Deve, quindi, farsi riferimento all'ordinaria nozione giuridica di lavoro subordinato, per la quale è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Non costituiscono, invece, di per sé requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio concreto di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento dell'attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale, l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario, l'assenza di rischio economico (cfr., nell'ambito dell'ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione in argomento, Cass., n. 12033/1992, n.
11178/1996, n. 11502/2000, n. 14414/2000).
Chiarita l'articolazione dell'onere della prova che governa il presente giudizio, nonché l'oggetto della prova, per cui se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione negli elenchi o assume di avere diritto alle prestazioni previdenziali in assenza di iscrizione,
è il lavoratore medesimo che deve dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro e del relativo diritto alla prestazione pretesa, è possibile passare all'analisi del caso di specie.
Intanto si consideri che dalle stesse deduzioni delle parti si evince chiaramente che il debito in esame è originato dalla sopravvenuta insussistenza degli elementi costitutivi della prestazione erogata per disconoscimento del rapporto lavorativo asseritamente svolto in agricoltura nel 2008 dalla sig.ra , di cui il ricorrente risulta Persona_1 erede. Ebbene, pur a fronte di tali evidenze poste a base del debito per cui è causa, la parte ricorrente ha omesso l'offerta della prova degli elementi costitutivi del vantato diritto a trattenere la prestazione già liquidata in favore del defunto coniuge. Non avendo, quindi, il ricorrente assolto il proprio onere probatorio, la domanda giudiziale, finalizzata all'accertamento negativo dell'indebito per l'anno dedotto in causa, non può trovare accoglimento.
Infine, sull'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla prestazione di cui
è chiesta la ripetizione, va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione.
Nel caso di specie, non vi è prova della data di pagamento della prestazione.
Tuttavia, è opportuno precisare che la domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui essa si riferisce, ai sensi dell'art. 6, c. 29, del d. l. 536/1987 (conv. in l. 48/1988) e dell'art. 7, c. 4, del d. l. 338/1989 (conv. in l. 389/1989).
Deve, dunque, presumersi che la prestazione che alla defunta coniuge della parte ricorrente si addebita di aver percepito indebitamente per il 2008 sia stata da lei richiesta entro il 31 marzo 2009 e liquidata successivamente a tale data, nel termine di 120 giorni di cui l'Istituto dispone ai sensi dell'art. 7 della l. n. 533/1973 (Corte
d'Appello di Catanzaro sent. n. 761/2023).
Ciò posto, dalla documentazione in atti risulta interrotto il termine prescrizionale prima dello spirare del decennio.
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese processuali si compensano tra le parti perché la parte ricorrente ha reso la dichiarazione di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. subordina l'esonero dalle spese per i non abbienti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. RD Avallone
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo – Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.