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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/05/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2830 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024, sostituita con note di trattazione scritta, e vertente t r a
) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sorze Elisabetta per procura allegata all'atto di appello
Appellante e
), in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato Appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello alla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma il 23.4.2023 pubblicata il 4.5.2023
1 Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, valutate tutte le circostanze rese nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale e non tenute in considerazione nel giudizio di primo grado, riformare l'impugnata ordinanza e accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di diniego del visto per turismo/coesione familiare con cittadino UE a favore della sig.ra cittadina dello Sri Parte_2
Lanka nata il 30.0 di motivazione o qualsiasi altra causa che l'Autorità adita voglia ravvisare, ordinando all'Ambasciata il rilascio del visto di ingresso richiesto;
Con vittoria di competenze, spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
appellato: “A codesta Ill.ma Corte di Appello di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.”
Premesso che con ricorso iscritto il 9.12.2022 (di Parte_1
seguito ), cittadino dello Sri Lanka naturalizzato italiano, adiva il Tribunale di Pt_1
Roma per l'annullamento del decreto in data 19.10.2022 con il quale l'Ambasciata
d'Italia in BO ( ) aveva negato il visto di ingresso in Italia alla di lui C.F._2
coniuge, cittadina dello Parte_3 Persona_1
Sri Lanka;
il Tribunale adito, con provvedimento del 23.4.2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese processuali osservando che il ricorrente non aveva smentito quanto dedotto dalla pubblica amministrazione convenuta ovvero che la coniuge del ricorrente non aveva depositato presso l'Ambasciata i documenti richiesti a riprova del rapporto di coniugio, non consentendo così all'Autorità amministrativa di esaminare la richiesta nel merito;
con atto iscritto il 31.5.2023 l' ha proposto appello assumendo che: Pt_1
l'Ambasciata italiana in BO aveva rigettato la domanda di visto di ingresso in
Italia nonostante la di lui coniuge avesse lì consegnato ulteriore documentazione comprovante il rapporto di coniugio rispetto a quella allegata in origine e non ritenuta idonea, egli stesso procurando presso il Comune di residenza (Fonte Nuova) e inviando alla coniuge per posta celere il documento ulteriore da produrre;
la coniuge era già stata in precedenza autorizzata all'ingresso in Italia e qui residente con carta di
2 soggiorno per motivi familiari scaduta il 1.4.2021; era in quel periodo rientrata nel
Paese di origine e lì rimasta bloccata per le restrizioni di circolazione connesse all'emergenza sanitaria per COVID 19; il rapporto di coniugio era quindi stato già valutato regolare ai fini del ricongiungimento con l'appellante, all'epoca non ancora cittadino italiano ma regolarmente soggiornante sul territorio;
il Tribunale aveva erroneamente richiamato e applicato la normativa relativa al ricongiungimento del familiare straniero dello straniero regolarmente soggiornante anziché quella, più semplice, relativa al ricongiungimento del familiare straniero di cittadino dell'Unione
Europea; ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, l'annullamento del decreto di diniego emesso dall'Ambasciata italiana e l'ordine a quest'ultima di rilascio del visto di ingresso alla coniuge;
il costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2023, Controparte_1
in conformità alla posizione difensiva del primo grado, ribadiva quanto riferito dall' : la richiedente il visto non aveva prodotto la Controparte_3
documentazione comprovante il matrimonio;
inconferenti dovevano ritenersi le contestazioni di omissioni procedurali dal momento che la richiedente non si era presentata all'appuntamento del 7.9.2022, fissatole per integrare i documenti mancanti;
l'Autorità amministrativa non aveva potuto effettuare le dovute verifiche di sussistenza formale e sostanziale del rapporto coniugale;
non era sufficiente l'eventuale documentazione allegata dal cittadino italiano ai fini della richiesta di nulla osta (certificato matrimonio trascritto); l'eventuale documentazione comprovante il rapporto di parentela prodotta in giudizio, se straniera e non legalizzata perchè non sottoposta al vaglio dell'Ambasciata, non doveva essere ritenuta ammissibile;
ha pertanto chiesto il rigetto della domanda;
con le successive note depositate, infine, il ha rappresentato che, trattandosi CP_1
di familiare di cittadino italiano, la procedura era divenuta molto celere per effetto delle più recenti modifiche normative;
ove riproposta, la domanda, se in regola, avrebbe potuto essere già stata accolta con rilascio del visto e conseguente cessazione della materia del contendere nel presente giudizio;
3 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
l'udienza del 19.9.2024, cui la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta;
nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive richieste;
la Corte ha trattenuto la causa in decisione con termini per comparse e repliche conclusionali scaduti il 12.12.2024;
Motivazione
E' opportuno preliminarmente precisare che la causa, introdotta in appello dopo il
28.2.2023, è stata erroneamente trattata con il rito pregresso al d. lgs.vo 149/22 mentre, all'esito della prima udienza, avrebbe dovuto seguire la trattazione più celere effetto dell'applicazione dell'art. 352 c.p.c. riformato, con l'esercizio delle memorie conclusive anticipato rispetto all'udienza di decisione. Nessuna conseguenza deve tuttavia trarsi in punto di regolarità del giudizio dal momento che le parti hanno entrambe precisato le conclusioni e il contraddittorio relativo alle memorie e repliche conclusionali, sia pure differito, è stato comunque garantito.
Nel merito, l'appello è fondato e viene pertanto accolto.
Le parti riferiscono diverse circostanze circa quanto avvenuto in sede amministrativa:
l'appellante ha fornito elementi di riscontro dell'attività compiuta per depositare ulteriore documentazione comprovante il rapporto di coniugio (il decreto di diniego del 19.10.2022 attestante quale unico motivo di rifiuto del visto il punto 12 del modulo, ovvero la sussistenza di ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti forniti (neppure indicati); il primo certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Fonte Nuova il 9.5.2022 che non sarebbe stato ritenuto idoneo perché recante la dicitura che non poteva essere prodotto agli organi della P.A.; il secondo certificato, privo di tale dicitura e “per uso estero”, rilasciato dallo stesso Comune il 12.9.2022; il documento di spedizione del certificato alla coniuge in Sri Lanka tramite DHL il
14.9.2022 perché potesse presentarlo all'Ambasciata); la pubblica Amministrazione ha negato, sulla base della relazione pervenuta dall'Ambasciata interessata, il deposito di alcuna documentazione.
4 Il contrasto è tuttavia superabile in virtù della piena cognizione di merito demandata al giudice adito contro il provvedimento di diniego.
L'appellante ha documentato che: -è cittadino italiano;
-è coniugato con nata in [...] il Parte_3 Persona_2
30.6.1971 per atto di matrimonio contratto in Sri Lanka il 4.12.2000, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fonte Nuova (dove l'appellante è residente) in data 30.4.2022 (atto n. 26, anno 2022, parte II, serie C); - a seguito di precedente istanza di ricongiungimento avanzata dall'appellante ex art. 28 e ss d. lgs.vo 286/98, allorchè non aveva ancora acquisito la cittadinanza italiana, la coniuge aveva già ottenuto (25.9.2014) un visto di ingresso in Italia ed aveva qui vissuto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 1.4.2021 nonchè, di carta di identità rilasciata dal Comune di Roma (n. ) nel novembre Numero_1
2015.
La documentazione prodotta attesta che la sussistenza formale e sostanziale del rapporto di coniugio tra l'appellante e la richiedente il visto di ingresso non solo è dimostrata ma è stata già ampiamente verificata da autorità amministrative italiane: una prima volta, all'atto del rilascio del visto di ingresso del 25.9.2014 e, soprattutto, una seconda volta all'atto della trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio straniero, operazione che esonera la richiedente da alcuna produzione di atto di matrimonio straniero legalizzato.
Vero è che, per effetto dei più recenti interventi normativi, la procedura per il rilascio del visto di ingresso a coniuge/familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea
(situazione regolata dalla Legge n. 30/2007 e non dal T.U. Immigrazione 286/98), in quanto non necessitante di nulla osta della Questura e assicurata su piattaforma telematica, è divenuta estremamente celere;
tuttavia non può trarsi dalla mancata opzione di tale procedura (che avrebbe verosimilmente risolto positivamente la questione in tempi più rapidi) la conseguenza invocata dalla p.A. appellata (di rigetto della domanda).
5 Va dunque disposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, l'annullamento del decreto di diniego emesso dall'Ambasciata d'Italia in
BO del 19.10.2022 e il rilascio del visto di ingresso in Italia in favore della coniuge dell'appellante.
Il tenore della decisione comporta la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese processuali, che è giustificato interamente compensare tra le parti per entrambi i gradi di giudizio in ragione del persistente dubbio circa le produzioni documentali compiute o meno in sede amministrativa.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma in data 23.4.2023, così dispone:
-annulla il decreto in data 19.10.2022 di diniego di visto emesso dall'Ambasciata
d'Italia in BO e ordina a detta Autorità il rilascio del visto di ingresso in Italia in favore di Parte_4
nata in [...] il [...], quale coniuge
[...]
del cittadino italiano nato in Parte_1
BO (Sri Lanka) il 13.10.1970.
-compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 7.5.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
6
La Corte, composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente relatore
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. R.G. 2830 dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024, sostituita con note di trattazione scritta, e vertente t r a
) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Sorze Elisabetta per procura allegata all'atto di appello
Appellante e
), in persona del p.t. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato Appellato e con la partecipazione del Procuratore Generale
oggetto: appello alla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma il 23.4.2023 pubblicata il 4.5.2023
1 Conclusioni appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, valutate tutte le circostanze rese nel ricorso introduttivo innanzi al Tribunale e non tenute in considerazione nel giudizio di primo grado, riformare l'impugnata ordinanza e accertare e dichiarare la nullità del provvedimento di diniego del visto per turismo/coesione familiare con cittadino UE a favore della sig.ra cittadina dello Sri Parte_2
Lanka nata il 30.0 di motivazione o qualsiasi altra causa che l'Autorità adita voglia ravvisare, ordinando all'Ambasciata il rilascio del visto di ingresso richiesto;
Con vittoria di competenze, spese, diritti e onorari da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.”
appellato: “A codesta Ill.ma Corte di Appello di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese rifuse.”
Premesso che con ricorso iscritto il 9.12.2022 (di Parte_1
seguito ), cittadino dello Sri Lanka naturalizzato italiano, adiva il Tribunale di Pt_1
Roma per l'annullamento del decreto in data 19.10.2022 con il quale l'Ambasciata
d'Italia in BO ( ) aveva negato il visto di ingresso in Italia alla di lui C.F._2
coniuge, cittadina dello Parte_3 Persona_1
Sri Lanka;
il Tribunale adito, con provvedimento del 23.4.2023, rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alle spese processuali osservando che il ricorrente non aveva smentito quanto dedotto dalla pubblica amministrazione convenuta ovvero che la coniuge del ricorrente non aveva depositato presso l'Ambasciata i documenti richiesti a riprova del rapporto di coniugio, non consentendo così all'Autorità amministrativa di esaminare la richiesta nel merito;
con atto iscritto il 31.5.2023 l' ha proposto appello assumendo che: Pt_1
l'Ambasciata italiana in BO aveva rigettato la domanda di visto di ingresso in
Italia nonostante la di lui coniuge avesse lì consegnato ulteriore documentazione comprovante il rapporto di coniugio rispetto a quella allegata in origine e non ritenuta idonea, egli stesso procurando presso il Comune di residenza (Fonte Nuova) e inviando alla coniuge per posta celere il documento ulteriore da produrre;
la coniuge era già stata in precedenza autorizzata all'ingresso in Italia e qui residente con carta di
2 soggiorno per motivi familiari scaduta il 1.4.2021; era in quel periodo rientrata nel
Paese di origine e lì rimasta bloccata per le restrizioni di circolazione connesse all'emergenza sanitaria per COVID 19; il rapporto di coniugio era quindi stato già valutato regolare ai fini del ricongiungimento con l'appellante, all'epoca non ancora cittadino italiano ma regolarmente soggiornante sul territorio;
il Tribunale aveva erroneamente richiamato e applicato la normativa relativa al ricongiungimento del familiare straniero dello straniero regolarmente soggiornante anziché quella, più semplice, relativa al ricongiungimento del familiare straniero di cittadino dell'Unione
Europea; ha pertanto chiesto, in riforma della decisione, l'annullamento del decreto di diniego emesso dall'Ambasciata italiana e l'ordine a quest'ultima di rilascio del visto di ingresso alla coniuge;
il costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 13.11.2023, Controparte_1
in conformità alla posizione difensiva del primo grado, ribadiva quanto riferito dall' : la richiedente il visto non aveva prodotto la Controparte_3
documentazione comprovante il matrimonio;
inconferenti dovevano ritenersi le contestazioni di omissioni procedurali dal momento che la richiedente non si era presentata all'appuntamento del 7.9.2022, fissatole per integrare i documenti mancanti;
l'Autorità amministrativa non aveva potuto effettuare le dovute verifiche di sussistenza formale e sostanziale del rapporto coniugale;
non era sufficiente l'eventuale documentazione allegata dal cittadino italiano ai fini della richiesta di nulla osta (certificato matrimonio trascritto); l'eventuale documentazione comprovante il rapporto di parentela prodotta in giudizio, se straniera e non legalizzata perchè non sottoposta al vaglio dell'Ambasciata, non doveva essere ritenuta ammissibile;
ha pertanto chiesto il rigetto della domanda;
con le successive note depositate, infine, il ha rappresentato che, trattandosi CP_1
di familiare di cittadino italiano, la procedura era divenuta molto celere per effetto delle più recenti modifiche normative;
ove riproposta, la domanda, se in regola, avrebbe potuto essere già stata accolta con rilascio del visto e conseguente cessazione della materia del contendere nel presente giudizio;
3 il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello;
l'udienza del 19.9.2024, cui la causa è pervenuta per la precisazione delle conclusioni, è stata sostituita con trattazione scritta;
nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive richieste;
la Corte ha trattenuto la causa in decisione con termini per comparse e repliche conclusionali scaduti il 12.12.2024;
Motivazione
E' opportuno preliminarmente precisare che la causa, introdotta in appello dopo il
28.2.2023, è stata erroneamente trattata con il rito pregresso al d. lgs.vo 149/22 mentre, all'esito della prima udienza, avrebbe dovuto seguire la trattazione più celere effetto dell'applicazione dell'art. 352 c.p.c. riformato, con l'esercizio delle memorie conclusive anticipato rispetto all'udienza di decisione. Nessuna conseguenza deve tuttavia trarsi in punto di regolarità del giudizio dal momento che le parti hanno entrambe precisato le conclusioni e il contraddittorio relativo alle memorie e repliche conclusionali, sia pure differito, è stato comunque garantito.
Nel merito, l'appello è fondato e viene pertanto accolto.
Le parti riferiscono diverse circostanze circa quanto avvenuto in sede amministrativa:
l'appellante ha fornito elementi di riscontro dell'attività compiuta per depositare ulteriore documentazione comprovante il rapporto di coniugio (il decreto di diniego del 19.10.2022 attestante quale unico motivo di rifiuto del visto il punto 12 del modulo, ovvero la sussistenza di ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti forniti (neppure indicati); il primo certificato di matrimonio rilasciato dal Comune di
Fonte Nuova il 9.5.2022 che non sarebbe stato ritenuto idoneo perché recante la dicitura che non poteva essere prodotto agli organi della P.A.; il secondo certificato, privo di tale dicitura e “per uso estero”, rilasciato dallo stesso Comune il 12.9.2022; il documento di spedizione del certificato alla coniuge in Sri Lanka tramite DHL il
14.9.2022 perché potesse presentarlo all'Ambasciata); la pubblica Amministrazione ha negato, sulla base della relazione pervenuta dall'Ambasciata interessata, il deposito di alcuna documentazione.
4 Il contrasto è tuttavia superabile in virtù della piena cognizione di merito demandata al giudice adito contro il provvedimento di diniego.
L'appellante ha documentato che: -è cittadino italiano;
-è coniugato con nata in [...] il Parte_3 Persona_2
30.6.1971 per atto di matrimonio contratto in Sri Lanka il 4.12.2000, trascritto in Italia nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fonte Nuova (dove l'appellante è residente) in data 30.4.2022 (atto n. 26, anno 2022, parte II, serie C); - a seguito di precedente istanza di ricongiungimento avanzata dall'appellante ex art. 28 e ss d. lgs.vo 286/98, allorchè non aveva ancora acquisito la cittadinanza italiana, la coniuge aveva già ottenuto (25.9.2014) un visto di ingresso in Italia ed aveva qui vissuto titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza 1.4.2021 nonchè, di carta di identità rilasciata dal Comune di Roma (n. ) nel novembre Numero_1
2015.
La documentazione prodotta attesta che la sussistenza formale e sostanziale del rapporto di coniugio tra l'appellante e la richiedente il visto di ingresso non solo è dimostrata ma è stata già ampiamente verificata da autorità amministrative italiane: una prima volta, all'atto del rilascio del visto di ingresso del 25.9.2014 e, soprattutto, una seconda volta all'atto della trascrizione in Italia dell'atto di matrimonio straniero, operazione che esonera la richiedente da alcuna produzione di atto di matrimonio straniero legalizzato.
Vero è che, per effetto dei più recenti interventi normativi, la procedura per il rilascio del visto di ingresso a coniuge/familiare straniero di cittadino dell'Unione Europea
(situazione regolata dalla Legge n. 30/2007 e non dal T.U. Immigrazione 286/98), in quanto non necessitante di nulla osta della Questura e assicurata su piattaforma telematica, è divenuta estremamente celere;
tuttavia non può trarsi dalla mancata opzione di tale procedura (che avrebbe verosimilmente risolto positivamente la questione in tempi più rapidi) la conseguenza invocata dalla p.A. appellata (di rigetto della domanda).
5 Va dunque disposto, in accoglimento dell'appello e in riforma della decisione impugnata, l'annullamento del decreto di diniego emesso dall'Ambasciata d'Italia in
BO del 19.10.2022 e il rilascio del visto di ingresso in Italia in favore della coniuge dell'appellante.
Il tenore della decisione comporta la riforma della pronuncia di primo grado anche in punto di spese processuali, che è giustificato interamente compensare tra le parti per entrambi i gradi di giudizio in ragione del persistente dubbio circa le produzioni documentali compiute o meno in sede amministrativa.
p.q.m.
la Corte definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di Roma in data 23.4.2023, così dispone:
-annulla il decreto in data 19.10.2022 di diniego di visto emesso dall'Ambasciata
d'Italia in BO e ordina a detta Autorità il rilascio del visto di ingresso in Italia in favore di Parte_4
nata in [...] il [...], quale coniuge
[...]
del cittadino italiano nato in Parte_1
BO (Sri Lanka) il 13.10.1970.
-compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione, il 7.5.2025
Il Presidente estensore
Anna Maria Pagliari
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