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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III^ CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Michele Caccese Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere
Dott. Fernando Amoroso Giudice Ausiliario Rel./Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 2234/2022 del ruolo generale, promossa da
(P. IVA: ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Massimiliano Cosomati (C.F.: ), presso il cui C.F._1
studio, in Napoli, alla via Nuova San Rocco, n. 95, e all'indirizzo pec,
è elettivamente Email_1
domiciliata;
APPELLANTE contro
(P. IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Francesco Burigana (C.F.: non indicato) e (C.F.: CP_2
non indicato), presso il cui studio, in Napoli, alla Via Maddaloni, n. 6, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA avverso la sentenza n. 3770/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
14.04.2022 e notificata il 26.04.2022.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. È impugnata, con atto notificato il 17.05.2022, la sentenza evidenziata in epigrafe, con la quale il G.U. del Tribunale di Napoli, adito dall'odierna appellante, ha disatteso l'istanza risarcitoria diretta alla condanna della convenuta, al pagamento Controparte_1
del complessivo importo di € 15.000,00, pari al danno che avrebbe subito l'attrice a causa della risoluzione contrattuale che la stessa sarebbe stata costretta a subire dalla terza, Parte_1 [...]
Controparte_3
2. Con l'originario libello, introduttivo il giudizio a quo, la
[...] Parte_1
faceva carico alla convenuta dell'inadempimento al contratto di noleggio a lungo termine n. 213001043, stipulato in data 13.11.2014, avendole consegnato un veicolo diverso da quello convenuto.
Nella premessa di aver sottoscritto il richiamato noleggio per far fronte alla commessa della l'attrice Controparte_3
lamentava di non aver potuto mantenere fede agli impegni contrattuali assunti con la terza, a causa della idoneità del veicolo oggetto del contratto stipulato con la sì da costringerla Controparte_1
alla restituzione dell'importo cauzionale ricevuto dalla
[...]
e pari ad € 15.000,00, assunto a parametro della Controparte_3
istanza risarcitoria in danno della convenuta.
3. Il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, ha ritenuto “la circostanza per cui l'attrice si sarebbe determinata al noleggio del veicolo di proprietà della convenuta al solo scopo di eseguire il servizio di trasporto a cui si era impegnato in favore della Controparte_3
non ha trovato alcun riscontro nella documentazione in
[...] atti (il contratto concluso con la Controparte_1
evidentemente, non fa alcun riferimento all'uso cui sarebbe stato destinato il mezzo noleggiato) né nella deposizione dell'unico teste escusso (posto che, a monte, la parte non ha articolato prova sul punto).
Anzi, detta circostanza appare smentita proprio dalla cronistoria degli eventi come riferita dall'istante ove si consideri che l'ordine di noleggio fu pacificamente sottoscritto in data 2 dicembre 2014 e, quindi, in epoca antecedente alla conclusione del contratto di trasporto con la il quale, peraltro, aveva decorrenza Controparte_3
solo a partire dal mese di marzo 2015.
A tale ultimo proposito, appare del tutto inverosimile (e, in ogni caso, ingiustificato) che la abbia contestato Controparte_3
l'inadempimento della già in data marzo 2015, (cfr. doc. Parte_1
10 in produzione attorea), ossia nel giorno in cui il contratto tra le parti avrebbe dovuto avere inizio di esecuzione (dall'esame del documento contrattuale depositato, infatti, risulta la pattuizione di una durata di tre mesi, espressamente decorrenti dal giorno 1 marzo 2015).
In tale contesto, non può tacersi che, in ogni caso, la parte neppure ha dimostrato che il presunto inadempimento alle obbligazioni assunte nei confronti del terzo sia stato determinato (in via esclusiva) dalla mancata disponibilità del veicolo chiesto in noleggio” (V. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
4. Con il gravame, affidato a tre ordini di motivi (con un quarto profilo, si censura la statuizione in ordine alla condanna delle spese di lite),
l'appellante lamenta vizio motivazionale (primo motivo); omessa pronuncia sull'inadempimento contrattuale della convenuta (secondo motivo); ultrapetizione (terzo motivo).
4.1. Ha resistito l'appellata. Vinte le spese del grado. 4.2. All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti, la causa veniva introitata a sentenza, con assegnazione dei termini (ridotti: 30 gg. + 20 gg.) di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
5. L'appello, quando non inammissibile, risulta senz'altro infondato.
6. Con il primo motivo, l'appellante fa carico al Tribunale di aver travisato gli esiti dell'istruttoria documentale ed orale, nella parte in cui ha ritenuto la domanda risarcitoria non sufficientemente supportata da idonei riscontri probatori.
6.1. Mette conto, anzitutto, rilevare che, in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 c.p. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo
(all'interno delle serie causali individuate) a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici.
6.2. Ora, nel caso di specie, contrariamente a quanto asserito da parte appellante con la censura veicolata con il primo motivo di gravame, il
Collegio ritiene di condividere l'ordito motivazionale con il quale il
Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda attorea.
Ed invero, alle ragioni di inverosimiglianza poste in risalto dal Giudice di prime cure, il Collegio deve aggiungere che:
a) l'istanza risarcitoria è stata parametrata (e limitata) da parte attrice alla restituzione dell'importo (€ 15.000,00) che avrebbe ricevuto dalla terza, a seguito della risoluzione del Controparte_3
contratto stipulato con quest'ultima, ma non è dato comprendere l'effettiva consistenza del danno che avrebbe subito la Parte_1
a causa dell'inadempimento asseritamente imputabile alla odierna appellata, dal momento che non risulta reclamata alcuna voce di danno emergente e di lucro cessante;
b) il nesso causale tra inadempimento al contratto di noleggio e la risoluzione contrattuale con la terza e che si sarebbe consumato – secondo le tesi attoree – lo stesso giorno (01.03.2015) in cui avrebbe avuto inizio di esecuzione il rapporto con la Controparte_3
trova smentita nella documentazione (V. doc. 3 di parte
[...]
convenuta) prodotta dalla odierna appellata (e giammai contestata dall'attrice) relativa alla rimodulazione dell'originario contratto, datata
01.04.2015, inerente alla modifica del veicolo oggetto del noleggio dedotto in lite, attestante la convenzione postuma, rispetto alla asserita risoluzione contrattuale con la terza, per la modifica del veicolo, secondo i desiderata della Parte_1
7. Quest'ultimo rilievo rende assorbente la disamina del secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante denuncia omessa pronuncia del Tribunale in ordine all'asserito inadempimento della convenuta, odierna appellata.
Del resto, è stata la stessa attrice a strumentalizzare l'inadempimento della convenuta solo e soltanto all'istanza risarcitoria inerente al danno che avrebbe subito con la terza e non anche per una pronuncia risolutoria del contratto di noleggio, giammai invocata dall'appellante.
Il motivo, pertanto, difetta, in ogni caso di decisività, se correlato all'stanza risarcitoria, per come avanzata con l'originaria domanda.
8. Manifestamente inammissibile è il terzo motivo, con il quale l'appellante denuncia vizio di ultrapetizione, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto tardivamente avanzata l'istanza risarcitoria del danno derivante da illegittima segnalazione in Crif della società attrice,
a causa del mancato pagamento dei canoni di noleggio.
L'appellante deduce che l'istanza risarcitoria doveva intendersi implicitamente rinunciata, per effetto della omessa reiterazione della stessa nelle note conclusionali versate nel giudizio a quo.
Torna, tuttavia, estremamente difficile individuare l'utilità di una pronuncia che dovesse dare seguito, quand'anche ne ricorressero i presupposti, all'eccezione di ultrapetizione.
È di palmare evidenza, infatti, che l'accoglimento del motivo risulterebbe del tutto neutro rispetto alla pronuncia di rigetto della domanda principale e che, in questa sede, va senz'altro confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia (€ 15.000,00), dell'attività svolta dai procuratori delle parti (con esclusione della fase istruttoria in senso stretto) e dei parametri (medi, fatta eccezione per la fase di trattazione, per la quale si applicano i minimi) di cui al D.M. n. 147/2022, si liquidano come da dispositivo.
10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, sussistono i presupposti dell'obbligo del versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, terza sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 17.05.2022, da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1 Controparte_1 sentenza n. 3770/2022 del G.U. del Tribunale di Napoli, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Cassa Avv.ti ed IVA, se dovuta;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, trattandosi di gravame proposto dopo il 30.01.2013, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, in Napoli, nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Fernando Amoroso Dott. Michele Caccese