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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1535/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
Contr
(già ) rappresentato e difeso dall'avv. POSSIDENTE Controparte_2
GIUSEPPINA FRANCA resistente
Oggetto: Impugnazione della comunicazione di proposta di compensazione del credito
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la comunicazione di proposta di compensazione di credito con le seguenti cartelle di pagamento: 139 2006 000 5269079000 ; 139 2006 0006226676000,
139 2006 0006624556000, 139 2007 0002804461000, 139 2007 1007341649000, 139
2007 0008072006000, 139 2008 0000071355000; 139 2008 0005964929000, 139 2008
0007737484000, 139 2010 00001353913000, 139 20100010857907000, 139 2010
0012680303000, 139 2011 0006027647000, 139 2013 0004511107000, 139 2016
CP_ 0006821589000 contenenti iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, e CP_4
CP_5
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la
[...]
prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 per omessa notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di pro.
1 3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione. Contr
4. Costituitasi l' chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, quali , e la Direzione Territoriale del Lavoro, in quanto titolari CP_3 CP_4 dei crediti sottesi alla cartella impugnata. e l'insussistenza della prescrizione dei crediti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 20.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente deve valutarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio sollevata
Contr dall
1.1 Tale eccezione sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti impositori non è fondata. In materia di opposizione a cartella esattoriale, l'ente impositore è parte necessaria solo nel caso in cui l'opposizione riguardi il merito della pretesa creditoria. Nel caso di specie, l'opponente contesta esclusivamente la validità della notifica della cartella e la prescrizione dei crediti, questioni attinenti alla legittimità dell'atto esattivo e non al merito del credito. Pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , e Direzione CP_3 CP_4
Territoriale del Lavoro.
2. Occorre inoltre, preliminarmente, configurare il carattere della comunicazione di proposta di compensazione. La comunicazione di proposta di compensazione non costituisce un atto impositivo definitivo. Essa si limita a informare il destinatario della possibilità di compensare un credito senza obbligo immediato e non produce effetti esecutivi diretti. In altre parole, tale comunicazione è un atto preliminare e non può essere considerato un atto definitivo che impone un obbligo o una sanzione nei confronti del contribuente. La compensazione, infatti, ai sensi dell'art. 1241 c.c., è un meccanismo di natura facoltativa, che può essere attuato dalle autorità competenti, ma solo successivamente a un'azione concreta che renda effettivo tale atto, come nel caso della cartella esattoriale.
3. La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sull'impugnabilità degli atti preliminari che riguardano la compensazione, stabilendo chiaramente che la comunicazione di proposta di compensazione non è impugnabile. A questo proposito, si cita la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2246 del 2001, che ha ribadito che tale comunicazione, pur costituendo un adempimento amministrativo,
2 non possiede carattere decisivo per l'imposizione di un obbligo verso il contribuente.
Ulteriore supporto alla posizione del Tribunale giunge dalla sentenza della Corte di
Cassazione, n. 23434 del 2009, in cui la Suprema Corte ha specificato che la compensazione può essere effettuata solo mediante atti esecutivi definitivi, quali le cartelle esattoriali, che possono essere impugnati se contestati. La proposta di compensazione, in quanto tale, non è un atto che può essere impugnato autonomamente.
4. La compensazione diventa rilevante solo quando viene formalizzata in modo definitivo attraverso atti che producono effetti immediati, come nel caso della cartella esattoriale. Se la compensazione, successivamente, non è ritenuta corretta dal contribuente, egli può impugnare l'atto esecutivo in sede di opposizione, ma non la mera comunicazione di proposta.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la comunicazione di proposta di compensazione non possa essere oggetto di impugnazione diretta. Essa non costituisce un atto giuridicamente vincolante e non produce effetti esecutivi immediati. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la proposta di compensazione non costituisce un atto impugnabile.
6. Stante la decisione di rito si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di impugnazione della comunicazione di proposta di compensazione,
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, lì, 21.3.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1535/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. PAGNOTTA MICHELE Parte_1
ricorrente
E
Contr
(già ) rappresentato e difeso dall'avv. POSSIDENTE Controparte_2
GIUSEPPINA FRANCA resistente
Oggetto: Impugnazione della comunicazione di proposta di compensazione del credito
1. Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso la comunicazione di proposta di compensazione di credito con le seguenti cartelle di pagamento: 139 2006 000 5269079000 ; 139 2006 0006226676000,
139 2006 0006624556000, 139 2007 0002804461000, 139 2007 1007341649000, 139
2007 0008072006000, 139 2008 0000071355000; 139 2008 0005964929000, 139 2008
0007737484000, 139 2010 00001353913000, 139 20100010857907000, 139 2010
0012680303000, 139 2011 0006027647000, 139 2013 0004511107000, 139 2016
CP_ 0006821589000 contenenti iscrizione a ruolo di contributi previdenziali, e CP_4
CP_5
2. Deduceva l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. n. 46 del 1999 e la
[...]
prescrizione della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale di cui all'art 3 L 33/1995 per omessa notifica delle cartelle sottese alla comunicazione di pro.
1 3. Tanto premesso chiedeva l'annullamento delle cartelle opposte, con vittoria delle spese di lite. In subordine chiedeva la dichiarazione della prescrizione. Contr
4. Costituitasi l' chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori, quali , e la Direzione Territoriale del Lavoro, in quanto titolari CP_3 CP_4 dei crediti sottesi alla cartella impugnata. e l'insussistenza della prescrizione dei crediti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 20.3.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Preliminarmente deve valutarsi la richiesta di integrazione del contraddittorio sollevata
Contr dall
1.1 Tale eccezione sulla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli enti impositori non è fondata. In materia di opposizione a cartella esattoriale, l'ente impositore è parte necessaria solo nel caso in cui l'opposizione riguardi il merito della pretesa creditoria. Nel caso di specie, l'opponente contesta esclusivamente la validità della notifica della cartella e la prescrizione dei crediti, questioni attinenti alla legittimità dell'atto esattivo e non al merito del credito. Pertanto, non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , e Direzione CP_3 CP_4
Territoriale del Lavoro.
2. Occorre inoltre, preliminarmente, configurare il carattere della comunicazione di proposta di compensazione. La comunicazione di proposta di compensazione non costituisce un atto impositivo definitivo. Essa si limita a informare il destinatario della possibilità di compensare un credito senza obbligo immediato e non produce effetti esecutivi diretti. In altre parole, tale comunicazione è un atto preliminare e non può essere considerato un atto definitivo che impone un obbligo o una sanzione nei confronti del contribuente. La compensazione, infatti, ai sensi dell'art. 1241 c.c., è un meccanismo di natura facoltativa, che può essere attuato dalle autorità competenti, ma solo successivamente a un'azione concreta che renda effettivo tale atto, come nel caso della cartella esattoriale.
3. La Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in più occasioni sull'impugnabilità degli atti preliminari che riguardano la compensazione, stabilendo chiaramente che la comunicazione di proposta di compensazione non è impugnabile. A questo proposito, si cita la sentenza della Corte di Cassazione, n. 2246 del 2001, che ha ribadito che tale comunicazione, pur costituendo un adempimento amministrativo,
2 non possiede carattere decisivo per l'imposizione di un obbligo verso il contribuente.
Ulteriore supporto alla posizione del Tribunale giunge dalla sentenza della Corte di
Cassazione, n. 23434 del 2009, in cui la Suprema Corte ha specificato che la compensazione può essere effettuata solo mediante atti esecutivi definitivi, quali le cartelle esattoriali, che possono essere impugnati se contestati. La proposta di compensazione, in quanto tale, non è un atto che può essere impugnato autonomamente.
4. La compensazione diventa rilevante solo quando viene formalizzata in modo definitivo attraverso atti che producono effetti immediati, come nel caso della cartella esattoriale. Se la compensazione, successivamente, non è ritenuta corretta dal contribuente, egli può impugnare l'atto esecutivo in sede di opposizione, ma non la mera comunicazione di proposta.
5. Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la comunicazione di proposta di compensazione non possa essere oggetto di impugnazione diretta. Essa non costituisce un atto giuridicamente vincolante e non produce effetti esecutivi immediati. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto la proposta di compensazione non costituisce un atto impugnabile.
6. Stante la decisione di rito si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di impugnazione della comunicazione di proposta di compensazione,
Dichiara inammissibile il ricorso;
Compensa le spese del giudizio
Così deciso, lì, 21.3.2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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