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Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 24/03/2025, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05955/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09775/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9775 del 2021, proposto da
-OMISSIS- (nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-), rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto di espulsione prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno in data -OMISSIS-e notificato al ricorrente il 02/09/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 marzo 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sig. -OMISSIS- (C.F.: -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-) il -OMISSIS-) subiva decreto di espulsione del Ministro dell’interno emesso in data -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 13 co. 1 del D.Lgs. n.286/98 e dell’art. 3 del D.L. n.144/2005 convertito con modificazioni nella L. n.155/2005, su proposta del Comando Generale Arma dei Carabinieri, a seguito di attività investigativa dei R.O.S. di Roma e Genova dalla quale era emerso “che il medesimo è molto attivo sul web, dove pubblica e condivide commenti di esaltazione del jihad armato e del martirio quali strumenti per stabilire la supremazia dell’Islam, arrivando a giustificare lo spargimento del sangue dei miscredenti per imporre la sharia nel mondo” e che il medesimo si era “evidenziato per la pubblicazione di messaggi giustificativi dell’attentato commesso nel gennaio del 2015 contro il noto giornale satirico francese “Charlie Hebdo”.
Il provvedimento di espulsione gli veniva personalmente notificato il 2.9.21 dalla Questura di Genova con contestuale materiale ritiro del titolo di soggiorno per lavoro subordinato di cui era titolare e accompagnamento al Centro di Permanenza per i Rimpatri di CA d’ZO (Go) ex art.14 TUI.
Per quanto poi qui rileva il ricorrente avanzava richiesta di protezione internazionale il 7.9.2021 e in data 13.9.2021, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Trieste, procedeva all’audizione dello straniero e si avvaleva della facoltà di “sospensione della decisione al fine di effettuare approfondimenti resi necessari dalla peculiarità del caso in esame”, ai sensi dell’art. 28 bis comma 5 del D.Lgs. 25/2008.
Il sig. -OMISSIS-impugnava intanto l’espulsione con il ricorso in epigrafe, affidato a tre motivi rubricati: “I - Eccesso di potere e violazione di legge relativamente all’art. 3 cedu; ii - difetto di istruttoria e motivazione e violazione di legge relativamente all’art. 11 d.lgs. 286/98. iii - difetto di istruttoria e motivazione e violazione di legge relativamente all’art. 10 lett. a) e 13 comma 1 d.lgs. 286/98” nei quali anzitutto evidenziava di aver presentato domanda di protezione internazionale stante il rischio di essere sottoposto coi suoi familiari nel paese d’origine a torture in violazione dell’art. 3 CEDU, il cui testo prevede che “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti” ed impone che, in caso di estradizione, espulsione o allontanamento dal territorio di uno Stato firmatario, tale Stato si assicuri che il soggetto allontanato non rischi di subire un trattamento contrario all'art. 3; lamentava poi la vaghezza e la genericità dei rilievi mossi contro di lui e la mancanza di elementi concreti idonei a configurare la sua pericolosità per lo Stato italiano.
Concludeva per l’annullamento del provvedimento, previe misure cautelari.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno resistendo al ricorso con memoria e documenti.
Questo TAR con decreto monocratico n. -OMISSIS- e successive ordinanze collegiali sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato in attesa della decisione relativa alla domanda di protezione internazionale. Indi con successiva ordinanza n. -OMISSIS- una volta acquisita la negazione della protezione internazionale in favore del ricorrente, veniva disposta ulteriore sospensione degli effetti in attesa della pronuncia delle Autorità sul rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/2008.
Con successiva ordinanza -OMISSIS-, appreso dell’intervenuto arresto –sempre con accuse di terrorismo- del ricorrente, l’istanza cautelare veniva dichiarata improcedibile “Considerato che, allo stato, non sussiste un pericolo attuale tale da giustificare l’adozione della misura cautelare posto che l’istante risulta essere stato di recente tratto in arresto e allo stato ristretto in un istituto di detenzione”.
In vista dell’udienza straordinaria del 21 marzo 2025, fissata per la trattazione, il Ministero depositava un rapporto dettagliato di aggiornamento sulla situazione del ricorrente.
Emergeva così che il sig. -OMISSIS-, successivamente al decreto espulsivo, era stato indagato, arrestato per esigenze cautelari e poi condannato -per i reati di associazione e addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale- in primo grado nel 2024 dalla Corte d’assise di Frosinone e in appello nello stesso anno dalla Corte d’assise di Roma, con pena definitiva di tre anni e mezzo, attualmente scontata ai domiciliari presso la casa del fratello -OMISSIS--OMISSIS-(da non confondere con l’altro fratello -OMISSIS--OMISSIS- anch’egli espulso per sospetti di terrorismo e definitivamente riaccompagnato in Egitto nel 2023).
Emergeva poi che in data 30 novembre 2023, a seguito dell’arresto per motivi di terrorismo, era intervenuta la revoca del permesso di protezione speciale concesso al ricorrente da parte della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo (notificata in carcere all’interessato il 9.3.2024) e poi un nuovo decreto espulsivo in data 18 dicembre 2023.
All’udienza straordinaria fissata per la trattazione nessuno compariva per il sig. -OMISSIS-ed il Collegio dava avviso a verbale della rilevazione d’ufficio di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso.
DIRITTO
Reputa il Collegio che il ricorso risulti, allo stato, improcedibile.
L’originario provvedimento espulsivo del ricorrente e le condizioni oggettive e soggettive entro le quali era maturato (inclusa la potenziale eliggibilità al beneficio della protezione internazionale e del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs n. 25/2008) risultano ormai superati dagli eventi successivi e dalle nuove reazioni ordinamentali sviluppatesi in risposta.
Nella sostanza l’iniziale sospetto di coinvolgimento in attività terroristiche, che nel provvedimento impugnato si fondava su soli rilievi investigativi, si è consolidato prima con l’apertura di indagini penali -nel corso delle quali il soggetto veniva sottoposto ad un’incisiva misura cautelare come la custodia in carcere- poi con il rinvio a giudizio e, di seguito, con la condanna in corte d’assise, in primo grado e in appello, per i reati di associazione e addestramento ad attività con finalità di terrorismo internazionale.
In parallelo al consolidarsi delle accuse, con l’acquisizione dei relativi nuovi elementi, sono intervenute nuove valutazioni e reazioni ordinamentali a più livelli, incluse –per quanto qui di rilievo- la revoca in data 30 novembre 2023 del permesso di protezione speciale da parte della Commissione Nazionale per il diritto d’asilo e, di seguito, l’emanazione di un nuovo decreto espulsivo in data 18 dicembre 2023.
Alla luce di detti nuovi provvedimenti sopravvenuti alcuna utilità potrebbe più conseguire il sig. -OMISSIS-dall’azione di annullamento dell’originaria espulsione del 2021 intrapresa in questo giudizio che va quindi dichiarato improcedibile.
Il particolare andamento della vicenda induce a ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Enrico Mattei, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.