TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/10/2025, n. 2003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2003 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa NZ EC, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 30.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 557/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Marcello Pelliccia Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Messere e Matilde Paparo CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, opponente, esponeva di aver ricevuto il Parte_1
28/12/21 notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 765,24 a titolo di tfr dovuto al sig. . CP_1
Il ricorrente rappresentava che la somma ingiunta non era in alcun modo dovuta, avendo il sig. CP_1 nel corso del rapporto di lavoro ricevuto somme in prestito da dell'importo complessivo Parte_1 di € 3.150,00, senza aver mai provveduto al relativo rimborso.
Inoltre, l'opponente aggiungeva che il sig. era debitore nei confronti di società CP_1 Parte_1 specializzata nella vendita di elementi di arredo, di ulteriori somme, dovute a titolo di pagamento del prezzo per l'acquisto di alcuni elementi di arredo effettuato dal sig. . CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il debito del sig. nei CP_1 confronti di per un importo pari a € 3.150,00, a titolo di rimborso dei prestiti concessi Pt_1 dall'opponente datore di lavoro, con condanna dell'opposto al pagamento del descritto importo, previa compensazione di tale somma con quanto risultasse ancora dovuto all'opposto a titolo di saldo del
TFR. Inoltre, chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'ulteriore debito del sig. , pari a Parte_1 CP_1
€ 976,00, quale prezzo per l'acquisto di elementi di arredo, condannandolo al pagamento del predetto importo.
In ultimo, chiedeva che, in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, venisse Parte_1 revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Il 9 gennaio 2023 si costituiva in giudizio , esponendo di non aver mai richiesto e CP_1 ottenuto un prestito aziendale e rappresentando che le rimesse periodiche di somme a lui corrisposte, prive di causale e comunque aggiuntive agli importi dovuti e risultanti dalle buste paga ordinarie prodotte dalla controparte altro non erano che somme corrispostegli per incentivarlo a incrementare la clientela. Inoltre, per quanto attiene alla merce dallo stesso acquistata per un importo pari a €
976,00 e non pagata, l'opposto rilevava che tale somma era stata oggetto di compensazione con i premi di produttività maturati e non corrisposti al medesimo per il successivo periodo gennaio / agosto
2021.
Con successivo ricorso del 27 febbraio 2023, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la diretta intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094
c.c.; b) sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per il periodo lavorativo effettuato, a titolo di differenze retributive, ed a titolo di trattamento di fine rapporto e conseguentemente condannare la resistente in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. , domiciliato Controparte_2 per la carica nella sede legale della società sita in Casoria (NA) alla Via Nazionale delle Puglie
n.170 – cap 80026 P.IVA , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € P.IVA_1
53.303,11 di cui euro 47.172,30 per differenze retributive ed € 6.130,81 per trattamento di fine rapporto, il tutto come analiticamente descritto e contabilizzato nel prospetto contabile depositato in atti, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. ed art. 150 disposiz. attuaz. C.p.c.
[…]”.
In particolare, il ricorrente rappresentava di aver iniziato a prestare l'attività lavorativa in favore e nell'interesse della società resistente sin dalla data del 1° settembre 2017, pur essendo stato formalmente inquadrato solo alla data del 2.09.2019 e che la sua prestazione lavorativa si articolava dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00, osservando, sin dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario di otto ore e trenta minuti giornalieri su sei giorni, per un totale di 51 ore settimanali, nonostante nel periodo formalizzato la resistente avesse provveduto a un inquadramento part time nella percentuale che di volta in volta cambiava oscillando tra il 60% e l'80 %.
Provvedeva ad allegare al ricorso la chat whatsapp intercorsa fra lo stesso e il titolare di Parte_1
, nonché con la moglie di quest'ultimo, . Controparte_2 Persona_1
Il 27 giugno 2023 si costituiva in giudizio eccependo la violazione da parte di Parte_1 [...]
del divieto di frazionamento della domanda giudiziale, avendo egli dapprima proposto CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del TFR e poi domanda di accertamento di lavoro subordinato sin dal 1 settembre 2017, nonché per ottenere le differenze retributive per il maggior lavoro prestato rispetto a quello contrattualmente previsto e negando che il avesse CP_1 svolto attività lavorativa alle dipendenze della stessa nel periodo antecedente alla formale assunzione avvenuta il 2.9.2019.
I due giudizi venivano riuniti in data 11 luglio 2023.
Espletato il libero interrogatorio dell'opponente e dell'opposto, ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, escussi tre testi, all'udienza del 30.9.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Quanto alla domanda riconvenzionale avente a oggetto la restituzione dell'importo di € 3.150,00 a dire di corrisposto a a titolo di prestito, la stessa è infondata e va respinta. Parte_1 CP_1
L'opponente non contesta il diritto del a ricevere il saldo del TFR, pari all'importo Parte_1 CP_1 recato dal decreto ingiuntivo opposto (€ 765,24), tuttavia la società chiede, nelle conclusioni del proprio atto introduttivo, compensarsi tale credito del lavoratore con le somme allo stesso date in prestito da nel corso del rapporto lavorativo. Parte_1
Ebbene, è noto che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
e infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
(che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l' "accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (Cass., Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, l'opponente allega al ricorso copia delle ricevute dei bonifici effettuati Parte_1 in favore del sig. , riportanti rispettivamente gli importi di € 1.000,00 nel mese di dicembre CP_1 2019, € 500,00 nel mese di aprile 2020, € 500,00 nel mese di giugno 2020, € 200,00 nel mese di ottobre 2020, € 450,00 nel mese di agosto 2020 ed € 500,00 nel mese di luglio 2020.
Tali ricevute non recano alcuna causale, essendo solo indicato nelle buste paga ad esse accluse e prodotte da la generica voce “prestito aziendale”. Parte_1
Peraltro, trattasi di buste paga, non sottoscritte - salvo una - che l'opposto disconosce, rappresentando che giammai gli sono state consegnate (invero egli deposita altre e diverse buste paga, riferite alle medesime mensilità sopraindicate).
In merito, dunque, all'imputazione di tali pagamenti, che ammontano complessivamente ad €
3.150,00, non appare sostenibile che si sia trattato di prestiti al lavoratore, in mancanza di prova alcuna in ordine alla stipula di un contratto di mutuo intervenuto fra il datore di lavoro opponente e il lavoratore opposto, apparendo gli stessi piuttosto riferibili a elementi della retribuzione mensile.
Invero, non trovando riscontro in atti la tesi della natura di prestito accordato al lavoratore relativamente a tali corresponsioni economiche, se ne deve presumere la natura di corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.
Conclusione che del resto appare coerente con il parallelo e più generale principio, secondo cui “la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto” (Cass. 9 maggio 2003, n.
7154).
Deve allora affermarsi che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare una diversa causa, prova che nel caso di specie è mancata.
Quanto alla domanda diretta all'accertamento del debito che il sig. avrebbe nei confronti di CP_1 per il mancato pagamento degli arredi acquistati e allo stesso consegnati, di importo pari Parte_1
a € 976,00, occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità di una domanda riconvenzionale fondata su titolo diverso da quello introdotto dall'attore.
Invero, con riferimento alla interpretazione della norma di cui all'art. 36 c.p.c. la giurisprudenza della
S.C. (ordinanza n. 533 del 15/01/2020) ha chiarito che la domanda riconvenzionale dovrebbe essere reputata ammissibile se non eccede la competenza per materia e per valore del giudice adito, anche in difetto dei presupposti dell'articolo 36 c.p.c., qualora sia collegata alla domanda principale così da rendere opportuno il simultaneus processus. Pertanto, la domanda sarebbe ammissibile anche se fondata su un titolo diverso;
e il collegamento potrebbe riguardare non solo i fatti costitutivi della domanda principale, ma pure i fatti estintivi, impeditivi e modificativi introdotti quale fondamento di eccezioni, come quella della sussistenza di controcredito. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che attivare il processo simultaneo sulla base "lata" dell'articolo 36 c.p.c.
- ovvero, in difetto del fondamento su titoli già introdotti per domanda o per eccezione, in sostanza come avviene per una riunione di cause ex articolo 274 c.p.c. - costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale, però, chiaramente per non scivolare nell'arbitrio - e dunque per non svuotare la valenza dei principi sottesi alla sua discrezionalità, cioè quelli, già citati, di economia processuale e ragionevole durata -, deve fornire una motivazione specifica e non apparente. Ciò soprattutto se il giudice nega la riunione, giacché, a ben guardare, questo spazio, ulteriore rispetto alla lettera, che l'interpretazione nomofilattica ha evinto dall'articolo 36 c.p.c. discende da una implicita presunzione di opportunità del processo simultaneo, come strumento finalizzato tanto all'accelerazione procedurale quanto alla coerenza dell'esito. Tale sensibilità verso il diniego si rinviene, tra gli arresti massimati, per esempio, in Cass. sez. 3, 4 luglio 2006 n. 15271, per cui
"qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale,
a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi
l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il "simultaneus processus".
Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio"; e in generale, da ultimo, Cass. sez. 1, 4 novembre 2013 n. 24684 ha ribadito che "la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce
l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del
"simultaneus processus">.
E, in particolare, quanto alla domanda riconvenzionale introdotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella sentenza n. 6091 del 04/03/2020 la Cassazione ha precisato che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".”
Nel caso di specie, non è ravvisabile tale “collegamento obiettivo” fra il titolo fatto valere con l'ingiunzione (rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra e la e la CP_1 Parte_1 domanda riconvenzionale, atteso che l'opponente intende far valere, in sede riconvenzionale, un preteso inadempimento contrattuale riferibile al , per mancato pagamento di alcuni elementi di CP_1 arredo dallo stesso acquistati dalla (dunque, si versa nel campo dell'inadempimento di un Parte_1 contratto di compravendita di beni mobili).
Parte ricorrente agisce, inoltre, in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2021 e per la conseguente condanna di al Parte_1 pagamento delle differenze retributive supra indicate.
Così definito l'ulteriore thema decidendum, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità della domanda sollevata dalla resistente per effetto del divieto di frazionamento della domanda giudiziale.
Ebbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese e da ultimo con la sentenza n. 7299 del 19/03/2025, che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi”, tuttavia tale regola è suscettibile di eccezioni allorquando si “accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
In particolare, “l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio
(nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione” (Sentenza n. 22574 del 07/11/2016).
Esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, ove il sig. ha azionato la tutela monitoria CP_1 relativamente al TFR, stante i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, agendo in via ordinaria per l'accertamento del lavoro subordinato e per la richiesta condanna del datore di lavoro alle differenze retributive. Venendo al merito, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche,
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Con particolare riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass. 10/09/2019 n. 22634, ma anche
Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo Cass. civ., sez. lav.,
21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n. 22289/2014, Cass. n.
23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama Cass. n. 18414/2013,
Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b)
l'etero-direzione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n.
22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, al lavoro festivo, alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della
Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr.
Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076). Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr.
Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione e di prova, si osserva che a fronte CP_ dell'assunto di parte attrice, secondo cui avrebbe svolto alle dipendenze della resistente una prestazione lavorativa continuativa di carattere subordinato dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2021 sostiene, di contro, la ricorrente che giammai il ha prestato attività lavorativa alle Parte_1 CP_1 dipendenze della stessa prima della formale assunzione avvenuta il 2.9.2019.
Quanto all'orario di lavoro osservato, parte ricorrente sostiene di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00, osservando, sin dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario di otto ore e trenta minuti giornalieri su sei giorni, per un totale di 51 ore settimanali, laddove parte resistente afferma che l'orario di lavoro osservato dal è stato esattamente quello contrattualmente previsto. CP_1
Quanto alle risultanze documentali, nella produzione di parte ricorrente, si rinvengono le buste paga da settembre 2018 ad agosto 2021, la comunicazione UniLav relativa alla scadenza del contratto a tempo determinato intercorso fra e copia dell'estratto conto di dal quale si CP_1 Parte_1 CP_1 evince un acconto sul TFR corrispostogli dalla società e degli screenshot di conversazioni Parte_1
WhatsApp, intervenute fra ed e . CP_1 Controparte_2 Controparte_4
È evidente, dunque, che la prova documentale non sia dirimente in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui è causa.
In particolare, alcuna valenza probatoria può riconoscersi agli screenshot prodotti dalla difesa del sig.
. CP_1
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
E ancora “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e cosi i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del
16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). “E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in disputa, il resistente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale degli screenshot prodotti da parte ricorrente, asserendo che dagli stessi non si evincerebbe né l'utenza telefonica delle parti in causa, né vi sarebbe prova del tempo in cui essi sono stati scambiati e della loro conformità agli originali dai quali sarebbero stati estratti.
In ogni caso, i messaggi allegati alla produzione di parte ricorrente non avrebbero rilievo decisivo ai fini della prova delle asserzioni di parte ricorrente, potendo al limite provare la sussistenza di un rapporto fra le parti anteriore al mese di settembre 2019, senza nulla dire in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo che ben potrebbe essersi svolto nelle forme di una collaborazione sporadica e occasionale.
Passando alle risultanze dell'istruttoria ammessa dal Giudice che precedeva il decidente, dalla prova testimoniale non è emersa la prova certa dei fatti costitutivi della domanda.
Quanto alla deposizione resa da , teste di parte ricorrente, si osserva che le sue Testimone_1 dichiarazioni non sono assolutamente probanti, in quanto gli elementi di diretta percezione da parte dello stesso si rivelano del tutto inidonei ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, per il periodo non formalizzato, tra il ricorrente e la società, atteso che ha Tes_1 riferito di essersi recato presso il negozio di Brusciano, ove era impiegato il , nell'anno CP_1
2019/2020, ossia allorquando il ricorrente era già formalmente assunto da Parte_1
Inoltre, anche le dichiarazioni rese quanto alla modalità e ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa appaiono insufficienti ad asseverare i fatti costitutivi della domanda attorea, giacché il teste
è un geometra, titolare di azienda di costruzioni, e ha intrattenuto meri sporadici contatti con il sig.
, essendosi recato presso il punto vendita di Brusciano quattro/cinque volte in compagnia del CP_1 nipote, interessato ad acquistare una cucina, e ivi avendo condotto altre due/tre persone interessate all'acquisto di cucine. Né alcuna valenza probatoria circa l'orario lavorativo svolto dal ricorrente può assumere la circostanza che il teste incontrasse il sig. , nel tardo pomeriggio, fuori al negozio e CP_1 si intrattenesse a parlare con lui.
Quanto alle dichiarazioni rese da fratello del ricorrente, al netto di un'attendibilità Tes_2 affievolita in ragione del rapporto di parentela che lo lega all'istante, gli elementi di diretta percezione da parte dello stesso si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare i fatti costitutivi delle domande attoree.
Ebbene, nel caso che ci occupa ha dichiarato di aver lavorato “a nero” per la convenuta Tes_2 società per un periodo di due/tre mesi come addetto alle vendite presso la sede di Casoria e ha aggiunto che il fratello ha lavorato con la sin dal 2017 presso la sede di Portici, avendo Parte_1 conoscenza di questa circostanza, non per aver visto il fratello nel punto vendita di Portici, ma semplicemente perché si incontrava con lo stesso, all'ora di pranzo, a casa della madre, residente in
Portici.
Inoltre, riferiva di aver lavorato due/tre volte al negozio di Portici per sostituire qualche Tes_2 addetto alle vendite che mancava e di aver sostituito, quindi, anche il fratello. Riferiva di conoscere gli orari di lavoro del sig. , perché identici a quelli da egli osservati e in quanto in CP_1 continuo contatto telefonico con lo stesso, che andavano, dunque, “dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato talvolta anche di domenica in base a turni tra noi” e di sapere che il fratello fruiva di alcuni di giorni di ferie in estate, circa una decina, sempre perché riferitogli in tal senso dal fratello.
Per ciò che concerne la deposizione del teste , dipendente da circa dieci anni di si Tes_3 Parte_1 osserva che le sue dichiarazioni non sono assolutamente probanti, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro non contrattualizzato fra il prima del mese di settembre 2019, Pt_2 Parte_1 avendo lo stesso dichiarato di ricordare che “egli ha iniziato a lavorare nel 2019, ma non sono in grado di precisare il mese e non ricordo la data di cessazione del suo rapporto di lavoro. So che ha lavorato presso la sede di Brusciano”.
Quanto, invece, all'orario di lavoro osservato da , come gli altri testi, anche non è stato CP_1 Tes_3 in grado di fornire alcuna indicazione utile, avendo dichiarato genericamente di presumere solo che il fosse stato assunto con contratto part-time analogo a quello sottoscritto da egli stesso, di CP_1 essersi recato solo qualche volta presso la sede di Brusciano, essendo egli addetto alla sede di Casoria, nulla argomentando in ordine alle modalità e ai tempi della prestazione del ricorrente.
In definitiva, l'unico teste che ha riferito che il sig. già lavorava alle dipendenze di parte CP_1 resistente nel 2017 e che osservava un orario di lavoro full- time, oltre a lavoro straordinario, è il fratello, Tes_2 Tuttavia, vale la pena osservare che “la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”. (Cass.
n. 11844 del 2006; Cass. 21568 del 2020).
Nel caso di specie alcun riscontro è stato offerto alla deposizione resa da quanto alla Tes_2 data di inizio della prestazione lavorativa del ricorrente che si vorrebbe far retroagire all'anno 2017, in quanto gli altri testi escussi hanno collocato la prestazione lavorativa del ricorrente a partire dall'anno 2019.
Inoltre, non è stata riscontrata neppure l'articolazione della giornata lavorativa del sig. , giacché CP_1 gli altri testi escussi non hanno saputo offrire indicazioni precise quanto all'orario di lavoro svolto dal ricorrente per non averne avuta diretta percezione.
In conclusione, è rimasto indimostrato l'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società nel periodo precedente a quello formalizzato;
così come non è provato lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle da contratto.
In conclusione, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso in data
27.12.2021.
Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 292/2021.
Rigetta la domanda giudiziale proposta da nel giudizio avente R.G. n. 1053/2023. CP_1
Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_5
In ragione della soccombenza reciproca delle parti e della difficoltà di addivenire a una ricostruzione chiara dei fatti di causa - tenuto conto della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti in sede di libero interrogatorio - si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa NZ EC, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso in data 27.12.2021.
2. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 292/2021.
3. Rigetta la domanda giudiziale proposta da nel giudizio avente R.G. n. 1053/2023. CP_1
4. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società Parte_1
5. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 23.10.2025.
Il Giudice del lavoro
NZ EC
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa NZ EC, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 30.9.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 557/2022 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Marcello Pelliccia Parte_1
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Messere e Matilde Paparo CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, opponente, esponeva di aver ricevuto il Parte_1
28/12/21 notifica a mezzo pec del decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso dal Tribunale di Nola, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 765,24 a titolo di tfr dovuto al sig. . CP_1
Il ricorrente rappresentava che la somma ingiunta non era in alcun modo dovuta, avendo il sig. CP_1 nel corso del rapporto di lavoro ricevuto somme in prestito da dell'importo complessivo Parte_1 di € 3.150,00, senza aver mai provveduto al relativo rimborso.
Inoltre, l'opponente aggiungeva che il sig. era debitore nei confronti di società CP_1 Parte_1 specializzata nella vendita di elementi di arredo, di ulteriori somme, dovute a titolo di pagamento del prezzo per l'acquisto di alcuni elementi di arredo effettuato dal sig. . CP_1
Concludeva, pertanto, chiedendo che venisse accertato e dichiarato il debito del sig. nei CP_1 confronti di per un importo pari a € 3.150,00, a titolo di rimborso dei prestiti concessi Pt_1 dall'opponente datore di lavoro, con condanna dell'opposto al pagamento del descritto importo, previa compensazione di tale somma con quanto risultasse ancora dovuto all'opposto a titolo di saldo del
TFR. Inoltre, chiedeva che venisse accertato e dichiarato l'ulteriore debito del sig. , pari a Parte_1 CP_1
€ 976,00, quale prezzo per l'acquisto di elementi di arredo, condannandolo al pagamento del predetto importo.
In ultimo, chiedeva che, in conseguenza dell'accoglimento delle predette richieste, venisse Parte_1 revocato l'opposto decreto ingiuntivo.
Il 9 gennaio 2023 si costituiva in giudizio , esponendo di non aver mai richiesto e CP_1 ottenuto un prestito aziendale e rappresentando che le rimesse periodiche di somme a lui corrisposte, prive di causale e comunque aggiuntive agli importi dovuti e risultanti dalle buste paga ordinarie prodotte dalla controparte altro non erano che somme corrispostegli per incentivarlo a incrementare la clientela. Inoltre, per quanto attiene alla merce dallo stesso acquistata per un importo pari a €
976,00 e non pagata, l'opposto rilevava che tale somma era stata oggetto di compensazione con i premi di produttività maturati e non corrisposti al medesimo per il successivo periodo gennaio / agosto
2021.
Con successivo ricorso del 27 febbraio 2023, conveniva in giudizio CP_1 Parte_1 chiedendo di “a) accertare e dichiarare la diretta intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per il periodo 1 settembre 2017 – 31 agosto 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2094
c.c.; b) sempre in via principale accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per il periodo lavorativo effettuato, a titolo di differenze retributive, ed a titolo di trattamento di fine rapporto e conseguentemente condannare la resistente in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. sig. , domiciliato Controparte_2 per la carica nella sede legale della società sita in Casoria (NA) alla Via Nazionale delle Puglie
n.170 – cap 80026 P.IVA , al pagamento in favore del ricorrente della somma di € P.IVA_1
53.303,11 di cui euro 47.172,30 per differenze retributive ed € 6.130,81 per trattamento di fine rapporto, il tutto come analiticamente descritto e contabilizzato nel prospetto contabile depositato in atti, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo ai sensi e per gli effetti dell'art. 429 c.p.c. ed art. 150 disposiz. attuaz. C.p.c.
[…]”.
In particolare, il ricorrente rappresentava di aver iniziato a prestare l'attività lavorativa in favore e nell'interesse della società resistente sin dalla data del 1° settembre 2017, pur essendo stato formalmente inquadrato solo alla data del 2.09.2019 e che la sua prestazione lavorativa si articolava dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00, osservando, sin dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario di otto ore e trenta minuti giornalieri su sei giorni, per un totale di 51 ore settimanali, nonostante nel periodo formalizzato la resistente avesse provveduto a un inquadramento part time nella percentuale che di volta in volta cambiava oscillando tra il 60% e l'80 %.
Provvedeva ad allegare al ricorso la chat whatsapp intercorsa fra lo stesso e il titolare di Parte_1
, nonché con la moglie di quest'ultimo, . Controparte_2 Persona_1
Il 27 giugno 2023 si costituiva in giudizio eccependo la violazione da parte di Parte_1 [...]
del divieto di frazionamento della domanda giudiziale, avendo egli dapprima proposto CP_1
ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del TFR e poi domanda di accertamento di lavoro subordinato sin dal 1 settembre 2017, nonché per ottenere le differenze retributive per il maggior lavoro prestato rispetto a quello contrattualmente previsto e negando che il avesse CP_1 svolto attività lavorativa alle dipendenze della stessa nel periodo antecedente alla formale assunzione avvenuta il 2.9.2019.
I due giudizi venivano riuniti in data 11 luglio 2023.
Espletato il libero interrogatorio dell'opponente e dell'opposto, ammesse le prove testimoniali articolate dalle parti, escussi tre testi, all'udienza del 30.9.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. il GL decideva la causa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Quanto alla domanda riconvenzionale avente a oggetto la restituzione dell'importo di € 3.150,00 a dire di corrisposto a a titolo di prestito, la stessa è infondata e va respinta. Parte_1 CP_1
L'opponente non contesta il diritto del a ricevere il saldo del TFR, pari all'importo Parte_1 CP_1 recato dal decreto ingiuntivo opposto (€ 765,24), tuttavia la società chiede, nelle conclusioni del proprio atto introduttivo, compensarsi tale credito del lavoratore con le somme allo stesso date in prestito da nel corso del rapporto lavorativo. Parte_1
Ebbene, è noto che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
e infatti l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro
(che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l' "accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova. (Cass., Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017).
Nel caso di specie, l'opponente allega al ricorso copia delle ricevute dei bonifici effettuati Parte_1 in favore del sig. , riportanti rispettivamente gli importi di € 1.000,00 nel mese di dicembre CP_1 2019, € 500,00 nel mese di aprile 2020, € 500,00 nel mese di giugno 2020, € 200,00 nel mese di ottobre 2020, € 450,00 nel mese di agosto 2020 ed € 500,00 nel mese di luglio 2020.
Tali ricevute non recano alcuna causale, essendo solo indicato nelle buste paga ad esse accluse e prodotte da la generica voce “prestito aziendale”. Parte_1
Peraltro, trattasi di buste paga, non sottoscritte - salvo una - che l'opposto disconosce, rappresentando che giammai gli sono state consegnate (invero egli deposita altre e diverse buste paga, riferite alle medesime mensilità sopraindicate).
In merito, dunque, all'imputazione di tali pagamenti, che ammontano complessivamente ad €
3.150,00, non appare sostenibile che si sia trattato di prestiti al lavoratore, in mancanza di prova alcuna in ordine alla stipula di un contratto di mutuo intervenuto fra il datore di lavoro opponente e il lavoratore opposto, apparendo gli stessi piuttosto riferibili a elementi della retribuzione mensile.
Invero, non trovando riscontro in atti la tesi della natura di prestito accordato al lavoratore relativamente a tali corresponsioni economiche, se ne deve presumere la natura di corrispettivo per l'attività lavorativa svolta.
Conclusione che del resto appare coerente con il parallelo e più generale principio, secondo cui “la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, anche se di ammontare variabile, come elemento della retribuzione, per la presunzione di onerosità che assiste tutte le prestazioni eseguite durante il rapporto” (Cass. 9 maggio 2003, n.
7154).
Deve allora affermarsi che va presunta la natura retributiva di un reiterato e costante pagamento che si verifichi nell'ambito di un rapporto di lavoro, spettando al solvens dimostrare una diversa causa, prova che nel caso di specie è mancata.
Quanto alla domanda diretta all'accertamento del debito che il sig. avrebbe nei confronti di CP_1 per il mancato pagamento degli arredi acquistati e allo stesso consegnati, di importo pari Parte_1
a € 976,00, occorre valutare la sussistenza o meno dei presupposti di ammissibilità di una domanda riconvenzionale fondata su titolo diverso da quello introdotto dall'attore.
Invero, con riferimento alla interpretazione della norma di cui all'art. 36 c.p.c. la giurisprudenza della
S.C. (ordinanza n. 533 del 15/01/2020) ha chiarito che la domanda riconvenzionale dovrebbe essere reputata ammissibile se non eccede la competenza per materia e per valore del giudice adito, anche in difetto dei presupposti dell'articolo 36 c.p.c., qualora sia collegata alla domanda principale così da rendere opportuno il simultaneus processus. Pertanto, la domanda sarebbe ammissibile anche se fondata su un titolo diverso;
e il collegamento potrebbe riguardare non solo i fatti costitutivi della domanda principale, ma pure i fatti estintivi, impeditivi e modificativi introdotti quale fondamento di eccezioni, come quella della sussistenza di controcredito. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che attivare il processo simultaneo sulla base "lata" dell'articolo 36 c.p.c.
- ovvero, in difetto del fondamento su titoli già introdotti per domanda o per eccezione, in sostanza come avviene per una riunione di cause ex articolo 274 c.p.c. - costituisce l'esercizio di un potere discrezionale del giudice, il quale, però, chiaramente per non scivolare nell'arbitrio - e dunque per non svuotare la valenza dei principi sottesi alla sua discrezionalità, cioè quelli, già citati, di economia processuale e ragionevole durata -, deve fornire una motivazione specifica e non apparente. Ciò soprattutto se il giudice nega la riunione, giacché, a ben guardare, questo spazio, ulteriore rispetto alla lettera, che l'interpretazione nomofilattica ha evinto dall'articolo 36 c.p.c. discende da una implicita presunzione di opportunità del processo simultaneo, come strumento finalizzato tanto all'accelerazione procedurale quanto alla coerenza dell'esito. Tale sensibilità verso il diniego si rinviene, tra gli arresti massimati, per esempio, in Cass. sez. 3, 4 luglio 2006 n. 15271, per cui
"qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale,
a fondamento di essa può dedursi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore a fondamento della sua domanda, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che giustifichi
l'esercizio, da parte del giudice, della discrezionalità che può consigliare il "simultaneus processus".
Pur trattandosi di una valutazione discrezionale del giudice di merito, questi è tenuto a motivare il rifiuto di autorizzazione, opposto alla introduzione di una riconvenzionale non connessa, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo dedotto in giudizio"; e in generale, da ultimo, Cass. sez. 1, 4 novembre 2013 n. 24684 ha ribadito che "la declaratoria di inammissibilità di una domanda riconvenzionale non dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello già appartenente alla causa come mezzo di eccezione costituisce
l'esito di una valutazione riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove sia stata adeguatamente argomentata l'inopportunità del
"simultaneus processus">.
E, in particolare, quanto alla domanda riconvenzionale introdotta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nella sentenza n. 6091 del 04/03/2020 la Cassazione ha precisato che
“L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha
l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la celebrazione del "simultaneus processus".”
Nel caso di specie, non è ravvisabile tale “collegamento obiettivo” fra il titolo fatto valere con l'ingiunzione (rapporto di lavoro subordinato intercorrente fra e la e la CP_1 Parte_1 domanda riconvenzionale, atteso che l'opponente intende far valere, in sede riconvenzionale, un preteso inadempimento contrattuale riferibile al , per mancato pagamento di alcuni elementi di CP_1 arredo dallo stesso acquistati dalla (dunque, si versa nel campo dell'inadempimento di un Parte_1 contratto di compravendita di beni mobili).
Parte ricorrente agisce, inoltre, in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2021 e per la conseguente condanna di al Parte_1 pagamento delle differenze retributive supra indicate.
Così definito l'ulteriore thema decidendum, va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità/improponibilità della domanda sollevata dalla resistente per effetto del divieto di frazionamento della domanda giudiziale.
Ebbene, se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese e da ultimo con la sentenza n. 7299 del 19/03/2025, che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi”, tuttavia tale regola è suscettibile di eccezioni allorquando si “accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria”.
In particolare, “l'attore che, a tutela di un credito nascente da un unico rapporto obbligatorio
(nella specie per il pagamento di compensi professionali), agisce, dapprima, con ricorso monitorio, per la somma già documentalmente provata, e, poi, in via ordinaria, per il residuo, non viola il divieto di frazionamento di quel credito in plurime domande giudiziali, e non incorre, pertanto, in abuso del processo, - quale sviamento dell'atto processuale dal suo scopo tipico, in favore di uno diverso ed estraneo al primo - stante il diritto del creditore a ricorrere ad una tutela accelerata, mediante decreto ingiuntivo, per la parte di credito assistita dai requisiti per la relativa emanazione” (Sentenza n. 22574 del 07/11/2016).
Esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, ove il sig. ha azionato la tutela monitoria CP_1 relativamente al TFR, stante i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, agendo in via ordinaria per l'accertamento del lavoro subordinato e per la richiesta condanna del datore di lavoro alle differenze retributive. Venendo al merito, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche,
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533).
Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Con particolare riferimento alla prova della subordinazione, è ormai principio consolidato in giurisprudenza – alla luce della definizione normativa contenuta nell'art. 2094 c.c. – che i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato sono costituiti dall'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro.
Tale potere deve manifestarsi sia pure con differente graduazione in dipendenza della peculiarità concreta della tipologia mansionistica nell'emanazione di ordini specifici (potendo le direttive generali connotare anche la collaborazione autonoma nell'impresa altrui), oltre che nell'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, anche al fine dell'eventuale esercizio del potere disciplinare (cfr. ex multis Cass. 10/09/2019 n. 22634, ma anche
Cass., sez. lav., n. 2728/2010, Cass., sez. lav., n. 4171/2006).
Con riguardo al tema degli indici di identificazione della fattispecie di lavoro subordinato, la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, individua le caratteristiche della subordinazione nel concetto di etero-direzione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive - anche di carattere programmatico - inerenti alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà (o autonomia) del lavoratore.
La subordinazione si sostanzia, pertanto, in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione. Tuttavia, l'elemento dell'etero-direzione non è sempre agevolmente apprezzabile, come nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all'opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo.
In tale ultimo caso, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (cfr. ex multis, Cass. lav. 27/02/2007, n.4500) quali: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive (da ultimo Cass. civ., sez. lav.,
21/07/2022, n. 22846 che richiama, tra le tante, Cass. n. 24561/2013, Cass. n. 22289/2014, Cass. n.
23846/2017; nonché Cass. civ., sez. lav., 22/04/2022, n.12919 che richiama Cass. n. 18414/2013,
Cass. n. 7517/2012, Cass. n. 3594/2011).
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Dalle suesposte coordinate ermeneutiche si desumono precisi oneri di allegazione e di prova incombenti sul lavoratore che rivendica l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il quale, in omaggio alla regola probatoria di cui all'art. 2697 c.c., deve dedurre e dimostrare a) l'etero-organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b)
l'etero-direzione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. n.
22785/2013, n. 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi (Cass. n. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo.
La prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e della sua natura subordinata, tuttavia, non esaurisce l'onere probatorio gravante sul lavoratore, essendo altresì necessario che nel processo emerga la prova della durata del rapporto, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, del CCNL applicato e del relativo inquadramento professionale, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta.
In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente: sono assoggettate al suddetto vantaggioso criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e quattordicesima mensilità, al TFR e a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Diversamente, sono invece assoggettate al criterio generale “affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti.
In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che costituendo la tredicesima e la quattordicesima mensilità e il TFR elementi della retribuzione il cui pagamento viene soltanto differito, il lavoratore ha l'onere di provare solo l'esistenza e la durata del rapporto di lavorativo;
invece, gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili al lavoro supplementare/straordinario, al lavoro festivo, alle ferie e permessi non goduti, che costituiscono voci distinte del salario, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario.
Invero, ai fini del riconoscimento del lavoro straordinario (o supplementare), la giurisprudenza della
Suprema Corte ha costantemente affermato che gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto, costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore il quale deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro, ai fini del pagamento del lavoro straordinario;
pertanto il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice (cfr.
Cass., sez. lav., 29/01/2003, n. 1389; Cass., sez. lav., 16/02/2009, n. 3714; Cass., sez. lav.,
20/02/2018, n. 4076). Analogamente, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr.
Cass., sez. lav., 26/05/2020, n. 9791).
Ancora “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 14 maggio 2015 n. 9906).
Fatta tale generale premessa in ordine agli oneri di allegazione e di prova, si osserva che a fronte CP_ dell'assunto di parte attrice, secondo cui avrebbe svolto alle dipendenze della resistente una prestazione lavorativa continuativa di carattere subordinato dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2021 sostiene, di contro, la ricorrente che giammai il ha prestato attività lavorativa alle Parte_1 CP_1 dipendenze della stessa prima della formale assunzione avvenuta il 2.9.2019.
Quanto all'orario di lavoro osservato, parte ricorrente sostiene di aver lavorato dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00, osservando, sin dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro, un orario di otto ore e trenta minuti giornalieri su sei giorni, per un totale di 51 ore settimanali, laddove parte resistente afferma che l'orario di lavoro osservato dal è stato esattamente quello contrattualmente previsto. CP_1
Quanto alle risultanze documentali, nella produzione di parte ricorrente, si rinvengono le buste paga da settembre 2018 ad agosto 2021, la comunicazione UniLav relativa alla scadenza del contratto a tempo determinato intercorso fra e copia dell'estratto conto di dal quale si CP_1 Parte_1 CP_1 evince un acconto sul TFR corrispostogli dalla società e degli screenshot di conversazioni Parte_1
WhatsApp, intervenute fra ed e . CP_1 Controparte_2 Controparte_4
È evidente, dunque, che la prova documentale non sia dirimente in ordine ai tempi e alle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui è causa.
In particolare, alcuna valenza probatoria può riconoscersi agli screenshot prodotti dalla difesa del sig.
. CP_1
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i messaggi "whatsapp" e gli "sms" conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi
"screenshot", tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 11197 del 27/04/2023).
E ancora “in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica
(c.d. e-mail) - e cosi i messaggi whatsapp - costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19622 del
16/07/2024; Sez. 2, Sentenza n. 11584 del 30/04/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27/10/2021;
Sez. 6-2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018). “E ciò pur non avendo l'efficacia della scrittura privata prevista dall'art. 2702 c.c.” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023).
Nel caso in disputa, il resistente ha contestato precipuamente l'utilizzabilità processuale degli screenshot prodotti da parte ricorrente, asserendo che dagli stessi non si evincerebbe né l'utenza telefonica delle parti in causa, né vi sarebbe prova del tempo in cui essi sono stati scambiati e della loro conformità agli originali dai quali sarebbero stati estratti.
In ogni caso, i messaggi allegati alla produzione di parte ricorrente non avrebbero rilievo decisivo ai fini della prova delle asserzioni di parte ricorrente, potendo al limite provare la sussistenza di un rapporto fra le parti anteriore al mese di settembre 2019, senza nulla dire in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo che ben potrebbe essersi svolto nelle forme di una collaborazione sporadica e occasionale.
Passando alle risultanze dell'istruttoria ammessa dal Giudice che precedeva il decidente, dalla prova testimoniale non è emersa la prova certa dei fatti costitutivi della domanda.
Quanto alla deposizione resa da , teste di parte ricorrente, si osserva che le sue Testimone_1 dichiarazioni non sono assolutamente probanti, in quanto gli elementi di diretta percezione da parte dello stesso si rivelano del tutto inidonei ad asseverare l'esistenza di un rapporto di lavoro di carattere subordinato, per il periodo non formalizzato, tra il ricorrente e la società, atteso che ha Tes_1 riferito di essersi recato presso il negozio di Brusciano, ove era impiegato il , nell'anno CP_1
2019/2020, ossia allorquando il ricorrente era già formalmente assunto da Parte_1
Inoltre, anche le dichiarazioni rese quanto alla modalità e ai tempi di svolgimento della prestazione lavorativa appaiono insufficienti ad asseverare i fatti costitutivi della domanda attorea, giacché il teste
è un geometra, titolare di azienda di costruzioni, e ha intrattenuto meri sporadici contatti con il sig.
, essendosi recato presso il punto vendita di Brusciano quattro/cinque volte in compagnia del CP_1 nipote, interessato ad acquistare una cucina, e ivi avendo condotto altre due/tre persone interessate all'acquisto di cucine. Né alcuna valenza probatoria circa l'orario lavorativo svolto dal ricorrente può assumere la circostanza che il teste incontrasse il sig. , nel tardo pomeriggio, fuori al negozio e CP_1 si intrattenesse a parlare con lui.
Quanto alle dichiarazioni rese da fratello del ricorrente, al netto di un'attendibilità Tes_2 affievolita in ragione del rapporto di parentela che lo lega all'istante, gli elementi di diretta percezione da parte dello stesso si rivelano del tutto insufficienti ad asseverare i fatti costitutivi delle domande attoree.
Ebbene, nel caso che ci occupa ha dichiarato di aver lavorato “a nero” per la convenuta Tes_2 società per un periodo di due/tre mesi come addetto alle vendite presso la sede di Casoria e ha aggiunto che il fratello ha lavorato con la sin dal 2017 presso la sede di Portici, avendo Parte_1 conoscenza di questa circostanza, non per aver visto il fratello nel punto vendita di Portici, ma semplicemente perché si incontrava con lo stesso, all'ora di pranzo, a casa della madre, residente in
Portici.
Inoltre, riferiva di aver lavorato due/tre volte al negozio di Portici per sostituire qualche Tes_2 addetto alle vendite che mancava e di aver sostituito, quindi, anche il fratello. Riferiva di conoscere gli orari di lavoro del sig. , perché identici a quelli da egli osservati e in quanto in CP_1 continuo contatto telefonico con lo stesso, che andavano, dunque, “dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00, dal lunedì al sabato talvolta anche di domenica in base a turni tra noi” e di sapere che il fratello fruiva di alcuni di giorni di ferie in estate, circa una decina, sempre perché riferitogli in tal senso dal fratello.
Per ciò che concerne la deposizione del teste , dipendente da circa dieci anni di si Tes_3 Parte_1 osserva che le sue dichiarazioni non sono assolutamente probanti, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro non contrattualizzato fra il prima del mese di settembre 2019, Pt_2 Parte_1 avendo lo stesso dichiarato di ricordare che “egli ha iniziato a lavorare nel 2019, ma non sono in grado di precisare il mese e non ricordo la data di cessazione del suo rapporto di lavoro. So che ha lavorato presso la sede di Brusciano”.
Quanto, invece, all'orario di lavoro osservato da , come gli altri testi, anche non è stato CP_1 Tes_3 in grado di fornire alcuna indicazione utile, avendo dichiarato genericamente di presumere solo che il fosse stato assunto con contratto part-time analogo a quello sottoscritto da egli stesso, di CP_1 essersi recato solo qualche volta presso la sede di Brusciano, essendo egli addetto alla sede di Casoria, nulla argomentando in ordine alle modalità e ai tempi della prestazione del ricorrente.
In definitiva, l'unico teste che ha riferito che il sig. già lavorava alle dipendenze di parte CP_1 resistente nel 2017 e che osservava un orario di lavoro full- time, oltre a lavoro straordinario, è il fratello, Tes_2 Tuttavia, vale la pena osservare che “la deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità”. (Cass.
n. 11844 del 2006; Cass. 21568 del 2020).
Nel caso di specie alcun riscontro è stato offerto alla deposizione resa da quanto alla Tes_2 data di inizio della prestazione lavorativa del ricorrente che si vorrebbe far retroagire all'anno 2017, in quanto gli altri testi escussi hanno collocato la prestazione lavorativa del ricorrente a partire dall'anno 2019.
Inoltre, non è stata riscontrata neppure l'articolazione della giornata lavorativa del sig. , giacché CP_1 gli altri testi escussi non hanno saputo offrire indicazioni precise quanto all'orario di lavoro svolto dal ricorrente per non averne avuta diretta percezione.
In conclusione, è rimasto indimostrato l'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società nel periodo precedente a quello formalizzato;
così come non è provato lo svolgimento di ore di lavoro eccedenti quelle da contratto.
In conclusione, rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso in data
27.12.2021.
Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 292/2021.
Rigetta la domanda giudiziale proposta da nel giudizio avente R.G. n. 1053/2023. CP_1
Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla Controparte_5
In ragione della soccombenza reciproca delle parti e della difficoltà di addivenire a una ricostruzione chiara dei fatti di causa - tenuto conto della documentazione versata in atti e delle dichiarazioni delle parti in sede di libero interrogatorio - si dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La dr.ssa NZ EC, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 292/2021 emesso in data 27.12.2021.
2. Dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 292/2021.
3. Rigetta la domanda giudiziale proposta da nel giudizio avente R.G. n. 1053/2023. CP_1
4. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla società Parte_1
5. Compensa integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Nola, lì 23.10.2025.
Il Giudice del lavoro
NZ EC