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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2603 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione in data 3 aprile 2025 e vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Selleri Sergio
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla CP_2 minore Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Greco
APPELLATA
1
26.01.2024, notificata in data 19.03.2024
Conclusioni: come da verbale di udienza del 3 aprile 2025 e memorie ex art. 189
c.p.c. nuovo rito
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha esposto che il giorno 05.04.2021, intorno alle ore 15:15, la CP_2 propria figlia minore si trovava in Parabita (LE), nei pressi Persona_1 dell'abitazione della cugina materna , in Via Masseria Nuova, quando Persona_2
è stata aggredita da un cane randagio nero di grossa taglia, che le si è scagliato contro mordendola ripetutamente. L'attrice ha lamentato che la minore ha riportato danni alla persona e ha agito in giudizio
contro
ASL e contro il , Controparte_1 al fine di ottenere il risarcimento del danno patito.
Il si è costituito con propria memoria, eccependo il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e deducendo di non avere alcuna responsabilità nella vicenda in esame nonché negando che vi sia prova del coinvolgimento di un cane randagio nell'evento.
Anche ASL si è costituita, contestando che sussista una propria responsabilità e negando che sia stata fornita prova della natura randagia del cane nonché invocando la responsabilità esclusiva o prevalente dei genitori nella determinazione dell'evento oggetto di causa.
Il giudizio di primo grado è stato istruito con interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU e si è concluso con sentenza di accoglimento della domanda attorea e condanna di al risarcimento del danno. Parte_2 ha impugnato la sentenza, eccependo l'errore del Giudice di Pace Parte_2 nell'aver ravvisato una sua responsabilità e ritenendo che non sia stata provata la natura randagia del cane, con richiesta di riforma della sentenza e rigetto della domanda attorea.
Il non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
2 si è costituita in giudizio, resistendo all'appello e chiedendone il CP_2 rigetto.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione dalla scrivente, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
Come ricordato nelle premesse, ha impugnato la sentenza del Giudice Parte_2 di Pace di Gallipoli, ritenendo tra l'altro che il Giudice di Pace abbia errato nell'accogliere la domanda, nonostante non vi fossero prove della natura randagia del cane.
La scrivente ritiene di dover esaminare in via preliminare tale motivo di appello, in virtù del principio della ragione più liquida.
Presupposto per l'invocazione della responsabilità di uno dei convenuti, infatti, è in primo luogo la dimostrazione che l'evento sia stato determinato da un cane randagio e non da un cane di proprietà di privati.
La giurisprudenza più recente, del resto, nel delimitare i casi in cui o ASL CP_1 sono chiamati a rispondere per i danni prodotti da cani randagi, ha rimarcato in modo evidente la necessità che il danneggiato assolva al proprio onere probatorio ai sensi dell'art. 2043 c.c., dimostrando che l'evento è stato determinato da un fatto colposo degli enti (v. Cass. Civ., sent. n. 31957/2018; 18954/2017).
Tale dimostrazione implica, in primo luogo, la prova dell'esistenza di un obbligo non adempiuto da parte del convenuto invocato quale danneggiante e, quindi, in via preliminare, la prova che i cani fossero randagi.
Se il danno è provocato da un cane non randagio, infatti, non può invocarsi la responsabilità del o della ASL (chiamati a intervenire solo rispetto al CP_1 fenomeno del randagismo), ma deve reclamarsi la responsabilità del padrone o di colui che se ne serve, ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Orbene, nel caso in esame, come evidenziato da parte appellante, non è stato provato che il cane che aggredì l'attrice fosse randagio.
3 In via preliminare, deve confermarsi quanto sostenuto da parte appellante, secondo cui nessuno dei testimoni ha riferito che il cane che aggredì la minore era senza collare.
Si riporta il testo della sentenza impugnata, per evidenziare che nelle dichiarazioni testimoniali trascritte non viene menzionata l'assenza di un collare: “Per contro, a sostegno dell'assunto attoreo, sono richiamabili le dichiarazioni del teste Tes_1
marito dell'attrice ma non padre della minore, il quale, dopo aver
[...] confermato il cap. sub 1 della citazione, ha precisato che: “la bambina si trovava all'ingresso di casa vicino al cancello che delimita la proprietà privata della cugina della moglie…ricordo che il cane era di grossa taglia, di colore nero. Preciso di aver visto il cane aggredire la bambina. Sono corso in suo soccorso ed il cane è scappato.
Preciso di aver visto quel cane in passato stazionare nei pressi del cimitero insieme ad altri cani randagi. Preciso che già in passato avevo segnalato all'assessore
la presenza di cani randagi vicino al cimitero e nei pressi dei luoghi per cui Pt_3
è causa…Dopo qualche giorno dall'accaduto ho visto che nella zona del sinistro non vi erano più cani randagi che stazionavano nei ridetti luoghi. Il , Controparte_1 tramite i social, informava la collettività dell'avvenuto accalappiamento dei cani randagi presenti nel territorio comunale. Analoga deposizione ha reso il teste Tes_2
anch'egli il giorno del fatto, presente sui luoghi, il quale ha aggiunto:”. Preciso
[...] di essermi recato con mio padre all'Assessore a Testimone_1 Persona_3 presegnalare la presenza del cane in Via Masseria Nuova. Non ricordo quando ma prima del 05/04/2021…”.”.
Come evidenziato da è stata solo l'attrice, in sede di interrogatorio, a Parte_2 riferire che il cane non aveva il collare e tale dichiarazione, essendo a favore della parte che l'ha resa, è priva di valore probatorio.
Va poi evidenziato che i capitoli di prova sono stati formulati nel modo seguente:
“3) Come era il cane in questione? 4) Di che taglia era? 5) Di che colore era il cane?”.
I capitoli, di dubbia ammissibilità in quanto esplorativi, non menzionano mai la presenza o l'assenza di un collare: la stessa parte attrice ha dunque omesso di chiedere prova testimoniale sul punto.
Si esclude, pertanto, che sia stato provato che il cane che aggredì la minore non avesse il collare.
4 Per tale motivo, la tesi di parte appellata, secondo cui “In realtà al termine dell'istruttoria la prova che trattavasi di un cane randagio e non anche di un animale
d'affezione era ampiamente emersa proprio dalle dichiarazioni di tutti i testi che, a descrizione dell'animale, escludevano la presenza di un collare, quale primario elemento utile a respingere la natura domestica” (pag. 4 della comparsa di secondo grado), è totalmente in contrasto con la dichiarazione testimoniale raccolta.
Va poi evidenziato che l'evento si è verificato in una strada del comune di , CP_1 definita dall'attrice “privata interdetta al pubblico transito” (v. interr.), sulla quale insistono pacificamente diverse villette private con giardino. In tal senso anche le dichiarazioni di pag. 4 della memoria di costituzione in secondo grado dell'attrice:
“Ed invero, a riprova della non domesticità del cane basti evidenziare come il giorno dell'evento la bambina si trovava nel giardino di un'abitazione di familiari in CP_1 locata in una strada comunale periferica in cui vi sono svariate villette residenziali,
...”.
Lo stato dei luoghi imponeva pertanto un onere probatorio particolarmente stringente, in quanto la circostanza avente maggiore probabilità è proprio quella della fuoriuscita del cane da un cortile privato.
Si dissente, dunque, dalla valutazione che il giudice di prime cure ha compiuto, in quanto non può ritenersi che l'assenza del collare – comunque non dimostrata - sia un elemento certamente indicativo della natura randagia del cane. È ben possibile, difatti, che il cane appartenga ai proprietari di una delle villette che affacciano sulla strada e che il proprietario abbia scelto di non utilizzare il collare, proprio in considerazione delle caratteristiche dei luoghi.
Va inoltre rilevato che l'evento è accaduto durante il periodo in cui gli spostamenti erano strettamente limitati, in quanto vigevano le regole della zona rossa conseguente alla emergenza pandemica da COVID-19, per cui è ben possibile che il cane provenisse da una delle villette, nelle quali ben potrebbero essere risultati assenti i proprietari.
Va ancora evidenziato che la taglia e il colore del cane sono del tutto irrilevanti, in quanto è necessario indagare esclusivamente se il cane avesse o meno un padrone.
L'accertamento della natura randagia del cane può avvenire infatti anche in via presuntiva, in ragione delle condizioni del pelo, della sporcizia, dell'accompagnarsi
5 ad altri cani randagi e alla segnalazione della sua presenza in luoghi pubblici nei giorni precedenti l'evento.
Nel caso di specie, tuttavia, tale prova non è stata fornita.
Il testimone oculare dell'aggressione è stato indicato in , marito Testimone_1 dell'attrice ma non padre della minore, il quale – come detto - non ha mai dichiarato che il cane fosse privo di collare. Egli ha poi affermato: “preciso di aver visto quel cane in passato stazionare nei pressi del cimitero insieme ad altri cani randagi”.
Tuttavia, il testimone non ha chiarito come abbia fatto a riconoscere esattamente
“quel cane” come coincidente con quello visto nei pressi del cimitero, soprattutto ove si consideri che egli si trovava in casa al momento dell'aggressione (avvenuta, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste, tra la porta d'ingresso e il cancello).
La sola descrizione fatta è quella di un cane nero di taglia media, descrizione che ben si adatta a moltissime tipologie di cani, con la conseguenza che non è possibile ritenere che il testimone abbia visto esattamente quel cane nei pressi del cimitero.
Ciò, ove si considerino anche la concitazione del momento e la preoccupazione per la minore, che hanno verosimilmente portato a guardare il cane in modo fugace, soprattutto ove si consideri che lo stesso si è immediatamente dato alla fuga.
Deve inoltre ritenersi inverosimile che un cane abituato a muoversi in branco si sia staccato dal gruppo per recarsi in una strada piena di villette private.
Il testimone ha anche riferito che aveva già comunicato la presenza dei cani randagi vicino al cimitero e nei pressi dei luoghi per cui è causa all'assessore in Pt_3 passato. Tale dichiarazione appare tuttavia inverosimile. In primo luogo, perché ci si trovava in zona rossa e non vi era pertanto la possibilità per il teste di circolare liberamente nel territorio comunale, presso l'abitazione di una parente della moglie.
In secondo luogo, in quanto stupisce la circostanza che la parte attrice non abbia indicato quale testimone proprio l'assessore , il quale sarebbe stato più Pt_3 indicato a confermare la circostanza con posizione di terzietà. In terzo luogo, perché la segnalazione avrebbe riguardato genericamente cani randagi, senza il riferimento a quello oggetto di causa. In quarto luogo, perché il teste avrebbe segnalato Tes_1 dei cani randagi presenti nei luoghi di causa, ma avrebbe visto il cane per cui è causa vagare vicino al cimitero: sui luoghi di causa avrebbe dunque visto cani diversi da quello che aggredì la minore.
Neppure può ritenersi rilevante la dichiarazione di , figlio di Tes_2 Tes_1
6 Quest'ultimo ha affermato: “non ricordo il colore del pelo del cane ma ricordo che era di altezza media e che aggredì mia sorella sul gluteo”.
Come è evidente, neppure il testimone ha confermato che il cane fosse Tes_2 privo di collare, in quanto tale circostanza è stata affermata solamente dall'attrice
. CP_2
Va poi evidenziato che ha riferito: “che io sappia in nessuna di queste Tes_2 villette vi sono cani di proprietà”. Ciò nonostante, il testimone ha immediatamente precisato: “posso dire di essere stato a casa solo in quell'occasione del Per_2 sinistro per cui è causa”.
Non si comprende allora quale conoscenza possa aver avuto dei cani Tes_2 presenti nelle villette vicine, se quello era il primo giorno che si recava sui luoghi ed era appena arrivato quando si verificò l'aggressione (la famiglia dell'attrice era appena entrata in casa e la bambina stava per entrare, secondo quanto dichiarato dalla parte e dai testimoni).
Ciò rende ulteriormente inverosimile la dichiarazione di , che ha Testimone_1 riferito sì di aver segnalato – oralmente – la presenza di cani randagi all'assessore comunale, ma non ha chiarito né che il cane autore dell'aggressione fosse tra quelli segnalati né come abbia fatto a vedere i cani che si trovavano sulla strada privata soggetta alla circolazione dei soli residenti, soprattutto in zona rossa.
Conclusivamente, il solo dato emerso dall'istruttoria è che la minore fu aggredita, in una strada privata con numerose villette con giardino, da un cane nero di taglia media, e che nei giorni precedenti, in un tempo indefinito, aveva Testimone_1 segnalato oralmente la presenza di cani randagi in prossimità del cimitero.
Nessuno dei testimoni ha riferito che il cane fosse privo di collare.
L'attrice, come prova della natura randagia del cane, ha dichiarato solo che lo stesso era privo di collare (pur avendo riferito di non aver assistito all'aggressione); mai ha dichiarato che fosse un cane sporco, trascurato, denutrito o avente altri segni esteriori che indicassero l'assenza di un padrone.
Lo stato dei luoghi e la prova testimoniale depongono per l'aggressione di un cane proveniente da una delle villette vicine. Che non fosse un cane di vicini della Pers ntico è infatti stato dichiarato solo da , che si è recato sui luoghi Tes_2 solo in quell'occasione e che dunque di fatto nulla può sapere.
7 L'appello è pertanto accolto e la sentenza riformata, con rigetto della domanda attorea.
Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nulla sulle spese della parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 2603/2024 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
A) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di , quale genitore esercente la potestà CP_2 genitoriale su;
Persona_1
B) Per l'effetto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna , quale genitore esercente la potestà CP_2 genitoriale su , alla refusione delle spese di lite di Persona_1 primo grado in favore di liquidate in euro 1.000,00 per Parte_2 compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) Condanna , quale genitore esercente la potestà genitoriale CP_2 su , alla refusione delle spese di lite del secondo grado Persona_1 in favore di liquidate in euro 147,00 per spese ed euro Parte_2
1.100,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
D) Nulla sulle spese della parte contumace.
Lecce, 07.04.2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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