Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n° 433/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza nella causa di lavoro iscritta al n° 433/2022 r.g., pendente tra
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Palladino, presso la cui PEC e il cui studio in Nola (NA) alla Email_1
Via On.le F. Napolitano, 9, 80035, elettivamente domicilia per il presente procedimento;
- ricorrente -
e in persona del Consigliere delegato rappresentata e Controparte_1 CP_2
difesa dall'avv. Nilia Aversa e dall'avv. Walter Palombi, presso il cui studio in Roma, Via Nizza n.
22, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- resistente -
e
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Ferrari e Gloria Vello, anche Controparte_4 disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferrari in
Brescia, via L. Gambara 87, giusta delega in atti;
-chiamata in causa- avente ad oggetto: indennità di fine rapporto.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi del giudizio.
Con ricorso l'istante, premesso:
-che con contratto di agenzia sottoscritto il giorno 16.04.2007 – con decorrenza in pari data e a tempo indeterminato – gli affidava l'incarico di promuovere stabilmente, Controparte_5
senza rappresentanza e senza deposito, le vendite di tutti i prodotti commercializzati dalla preponente e risultanti dal listino della società, obbligandosi a corrispondere all'agente, su tutte le vendite dei beni di consumo a listino concluse e andate a buon fine in pendenza del rapporto di agenzia, una provvigione pari al 4% del prezzo fatturato per gli acquisti di tutti i prodotti;
-che dal giorno 01.03.2011 continuava senza soluzione di continuità a prestare la propria attività per conto di in virtù di una rinnovazione e rinegoziazione del richiamato Controparte_5
contratto di agenzia;
-che uno degli aspetti principali di tale rinegoziazione riguardava le provvigioni concernenti l'unitario rapporto di agenzia, che venivano rideterminate al 5% del prezzo fatturato per gli acquisti di tutti i prodotti;
-che per la restante parte il rapporto permaneva con caratteristiche sostanzialmente sovrapponibili rispetto a quelle qualificanti la fase precedente;
-che il contratto di agenzia continuava a dispiegare i suoi effetti sino al giorno 13.12.2011, allorquando la preponente veniva fusa per incorporazione nella società CP_1
-che quest'ultima stipulava un contratto di affitto di ramo d'azienda con che Controparte_1
succedeva nel rapporto di agenzia stipulato da CP_1
-che in data 20.05.2020 egli riceveva PEC, con cui la società gli comunicava la formale cessazione del contratto di agenzia in data 31.05.2020 e che negli ordinari tempi tecnici sarebbero state erogate le spettanti indennità di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso;
-che in virtù del mancato rispetto del termine di preavviso maturava il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva che, secondo la disciplina codicistica (art. 1750, commi 3 e 4, c.c.) e dell'A.E.C. di riferimento, è stata quantifica in € 4.495,39;
-che, in secondo luogo, maturava il diritto alle indennità in caso di cessazione del rapporto di agenzia di cui all'art. 1751 c.c., come riconosciuto nella lettera di recesso del 20.05.2020, ricorrendo le seguenti condizioni:
1) aver procurato nuovi clienti al preponente e aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti e che il preponente, dopo la cessazione del rapporto, ha ricevuto e riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
2) equità del pagamento dell'indennità tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti;
-che, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1751 c.c., inderogabile a svantaggio dell'agente, maturava nei confronti del preponente al momento della cessazione del rapporto la somma di €
9.314,28, risultante dalla differenza tra le indennità calcolate ai sensi dell'art. 1751 c.c. (€
14.185,80) e il FIRR accantonato presso AR (€ 4.871,52); ha spiegato le seguenti conclusioni:
“In via principale:
a) accertato il diritto del Sig. ad ottenere l'indennità sostitutiva per il Parte_1 mancato preavviso e l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., rispettivamente per gli importi di €
4.495,39 ed € 9.314,28, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma Controparte_1 complessiva di € 13.809,67 oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
In via subordinata:
a) accertato il diritto del Sig. ad ottenere l'indennità sostitutiva del Parte_1 mancato preavviso e l'indennità suppletiva di clientela, rispettivamente per gli importi di €
4.495,39 ed € 8.821,97, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo;
b) condannare alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma Controparte_1 complessiva di € 13.317,36 oppure della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di lite in favore del sottoscritto Avvocato per averne fatto anticipo”.
Si è costituita in giudizio la resistente, la quale deducendo:
-che a decorrere dal 4 dicembre 2017, la affittava il ramo d'azienda “food”, deputato CP_1
alla vendita di prodotti alimentari in favore della piccola e grande ristorazione, alla D&D S.p.A. e che nel contratto di affitto di ramo di azienda le parti stabilivano, all'art. 2.2., punto ii, che la D&D
S.p.A., in qualità di affittuaria, subentrasse in tutti i rapporti, attivi e passivi, con gli agenti della i cui nominativi venivano indicati in separata documentazione;
CP_1
-che in forza della richiamata previsione contrattuale, la D&D S.p.A. si accollava ogni debito contratto dalla nei confronti degli agenti antecedentemente al 1° dicembre 2017, ivi CP_1
comprese le indennità ex art. 1751 c.c., tra cui venivano specificate FIRR e FISC;
-che il mandato di , che figurava nell'allegato di cui al punto 9, veniva pertanto Parte_1 parzialmente trasferito in capo alla D&D S.p.A., cessione che si perfezionava senza che l'agente nulla opponesse;
-che a decorrere dal 1° dicembre 2017 il ricorrente iniziava a collaborare con la D&D S.p.A., limitatamente alla promozione e alla vendita dei prodotti alimentari, mentre per la vendita di referenze del settore beverage (bibite alcoliche ed analcoliche) continuava a svolgere la propria prestazione agenziale in favore della CP_1
-che a decorrere dal 03.03.2020 la D&D S.p.A. veniva poi incorporata dalla CP_3
-che con decorrenza dal 21.01.2019, la convenuta affittava il ramo d'azienda del settore beverage della subentrando, in qualità di affittuaria, in tutti i rapporti esistenti in capo alla CP_1
cedente al momento della cessione, tra i quali anche quello del ricorrente;
-che alla data di risoluzione del rapporto di agenzia tra le parti in causa, la società si avvedeva di aver versato all'odierno ricorrente delle somme eccedenti le provvigioni effettivamente maturate dall'agente, per un importo complessivo non dovuto di €. 640,13;
-che a seguito del recesso comunicato, la a fronte di una massiccia incursione Controparte_1
di agenti di società competitor, assistette all'improvvisa perdita di clienti che erano stati assegnati o che comunque venivano serviti dal ricorrente in costanza di mandato, con conseguente dissolvimento dell'intero fatturato fino ad allora registrato su quei clienti;
ha eccepito in via preliminare la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle quote di indennità ex artt. 1751 c.c. e 13 AEC, antecedenti al 30 novembre 2017 e ha domandando la chiamata in causa della quale unico soggetto nei cui confronti l'odierno ricorrente CP_3
avrebbe potuto formulare le domande relative alle quote delle indennità antecedenti ex artt. 1751
c.c. e 13 AEC, che si riferiscono al rapporto instaurato nel 2009 o quantomeno a garanzia del debito della che dovesse essere accertato all'esito del presente giudizio, in qualità di avente CP_1 causa della D&D S.p.A., stante l'espresso accollo da parte di quest'ultima dei debiti, ivi inclusi
FIRR e FISC, maturati dalla nei confronti dell'odierno ricorrente antecedentemente CP_1
al 1° dicembre 2017.
Nel merito, la resistente ha chiesto di rigettare le domande avversarie ovvero di limitare la condanna al pagamento dei minori importi alla luce delle suesposte eccezioni in fatto ed in diritto, da quantificarsi in corso di causa ed, in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande del ricorrente, di condannare la a tenerla indenne ovvero accertare e dichiarare il suo CP_3
diritto di regresso nei confronti della er un importo pari alla somma che sarà chiamata CP_3
a versare al ricorrente. In ogni caso, ha chiesto di dichiarare la compensazione di tali somme con quelle accertate in corso di giudizio in suo favore. Radicatosi il contraddittorio è stata autorizzata la chiamata in causa della la quale si è CP_3
costituita in giudizio contestando che il contratto di agenzia tra ed il ricorrente rientri CP_1 tra quelli ceduti con contratto d'affitto di ramo d'azienda del 01.12.2017 e deducendo che non sono state trasferite da alla D&D Spa le somme accantonate in bilancio, a titolo di FISC CP_1
(Fondo indennità suppletiva di clientela) e di FIRR.
Ha, dunque, così concluso: “previa ogni declaratoria e accertato che il contratto d'agenzia tra il signor e non è stato trasferito a D&D s.p.a., tantomeno a far Parte_1 CP_1
data dal 1/12/2017, rigettarsi le conclusioni rassegnate da , dichiarando che nulla è a CP_1
questa dovuto da . CP_3
In via subordinata, limitarsi la condanna di al pagamento delle sole somme che CP_3
risultassero dovute alla data del 30.11.2017”.
Con ordinanza del 19.09.2023 è stata accolta la richiesta di parte ricorrente di emanazione di ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 423, comma 1, c.p.c. per l'ammontare di €
3.218,71, a titolo di indennità di mancato preavviso riparametrata ai mesi di preavviso effettivamente non goduti (5,5), utilizzando quale base di calcolo unicamente le somme corrisposte a titolo provvigionale (ossia €. 8.990,78 - 1.968,12= €. 7.022,66).
All'esito dell'interpello del ricorrente e dell'espletamento della prova testimoniale orale, il Giudice ha fissato la decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il riscorso risulta parzialmente fondato e va accolto nei limiti di cui in motivazione.
Diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso:
Con riferimento all'indennità di mancato preavviso, quantificata dal ricorrente in € 4.495,39 (cfr. allegato D al ricorso, conteggi del consulente di parte) in relazione ad un periodo di mancato preavviso di 6 mesi, sono condivisibili le osservazioni avanzate da parte resistente CP_1
che ha evidenziato come la risoluzione non sia avvenuta in data 20.05.2020 (data
[...]
corrispondente alla lettera di recesso) bensì con decorrenza 31.05.2020 (indicata nella medesima lettera di recesso).
L'indennità di mancato preavviso dev'essere pertanto computata in € 4.120,77, considerato il minore periodo di mancato preavviso di 5,5 mesi anziché 6 mesi, dovendo escludersi la seconda metà del mese di maggio 2020. Peraltro, non pare condivisibile la censura mossa da parte resistente ai conteggi allegati in ricorso, in relazione alla dedotta necessità di escludere dalla base di computo le somme “fisse” slegate dall'effettiva promozione/vendita, quali ad esempio l'indennità di incasso ovvero i premi di risultato.
Al riguardo va premesso il tenore testuale delle disposizioni dell'AEC, che all'art. 11 così dispone:
“L'indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche a titolo di rimborso o concorso spese o di premio”.
Considerata l'ampia portata delle disposizioni applicabili dell'Accordo Economico Collettivo
(AEC) per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del
Commercio del 16.01.2009, dalle quali si evince la chiara ratio di includere, nella base di calcolo,
“tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia”, la previsione pattizia di includervi “anche” le somme corrisposte a titolo di rimborso o concorso spese o di premio va interpretata come menzione meramente esemplificativa di somme comunque corrisposte a qualsiasi titolo (cfr. al riguardo Tribunale di Pescara, Sentenza n. 193/2023 pubblicata il 23.06.2023 RG n.
692/2022).
Diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c.:
Occorre premettere che ai sensi dell'art. 1751 c.c. (Indennità in caso di cessazione del rapporto):
“All'atto della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con
i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”
La giurisprudenza, uniformandosi agli esiti del dibattito dottrinale, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cessazione del rapporto di cui all'art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che - alla cessazione del rapporto - il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall'agente ovvero dall'incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass. 20047/2016).
I sostanziali vantaggi vanno valutati al momento della cessazione del rapporto in termini di potenzialità di clientela lasciata dall'agente e quindi sulla base dei dati e degli elementi di valutazione disponibili in quel momento. Si deve in sostanza considerare se dalla complessiva gestione della clientela (sia in relazione all'acquisizione di clienti nuovi, sia in relazione allo sviluppo in termini di fatturato procurato dall'agente) la preponente ottiene - anche solo in via potenziale - un vantaggio al momento del recesso.
Occorre altresì che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
La sola contrattazione collettiva di diritto comune prevede in favore dell'agente, all'atto della cessazione del rapporto, anche il diritto alla corresponsione di una indennità suppletiva di clientela, che si aggiunge all'indennità di scioglimento del rapporto, ed è considerata dalla contrattazione collettiva come una componente della più ampia indennità di cessazione prevista dall'art. 1751 c.c.
Essa è dovuta solo a quegli agenti al cui rapporto si applichino i contratti collettivi che la prevedono.
Ebbene, la domanda tesa alla corresponsione dell'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c. va rigettata in quanto nel ricorso non sono specificati i fatti costitutivi del diritto azionato, così come codificati nella citata disposizione normativa.
Difatti, nonostante il ricorrente abbia dedotto che avrebbe determinato con la propria opera un aumento della clientela ed abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti, che il preponente, dopo la cessazione del rapporto, ha ricevuto e riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti e che il pagamento dell'indennità è equo tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti, l'allegazione attorea è eccessivamente generica, in quanto non risultano indicati i nominativi dei clienti acquisiti o di quelli esistenti per i quali è stato sviluppato il fatturato.
Peraltro, nulla è stato dedotto e provato in merito al fatto che la preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti, circostanza decisamente negata dalla società che ha dimostrato come al termine del rapporto il ricorrente svolgeva attività di promozione di prodotti concorrenti
(cfr. interrogatorio formale del ricorrente, il quale ha confermato che successivamente alla cessazione del mandato con la ha visitato i clienti assegnati o serviti, dapprima Controparte_1
per la e successivamente per la convenuta, in costanza di mandato promuovendo CP_1
affari per una società concorrente della convenuta e che i clienti assegnati dalla o CP_1
dalla in costanza di mandato sono attualmente serviti da lui o comunque da altri Controparte_1
agenti di società concorrenti della convenuta).
Estremamente generica e, dunque, inidonea a supportare la prospettazione attorea risulta poi la deposizione resa dal teste di parte ricorrente , il quale nel confermare che il Testimone_1 ricorrente ha procurato nuovi clienti e ha comportato l'aumento del fatturato in relazione ai clienti della preponente ha così dichiarato: “E' vero, non so dire quanti nuovi clienti ha procurato il ricorrente, non so dire neanche di che entità fosse l'aumento di fatturato che il ricorrente procurò.
Ricordo che c'erano più clienti ma non saprei quantificarli”.
Le stesse considerazioni devono svolgersi in relazione alla deposizione del teste Tes_2
, il quale ha così dichiarato: “E' vero ma facendo due zone diverse non posso essere
[...] preciso sui miglioramenti apportati dallo stesso alla , non conoscendo i suoi clienti”. CP_1
Tale carenza di allegazione rende esplorativa, e quindi inammissibile, l'istanza di esibizione.
La domanda va, dunque, rigettata poiché, come chiarito dalla giurisprudenza, "la domanda volta al pagamento dell'indennità di cui all'art. 1751 c.c. non può trovare accoglimento nell'ipotesi in cui il ricorrente dia genericamente atto in ricorso della ricorrenza dei relativi presupposti, tuttavia omettendo di dedurre puntualmente in ordine al volume di affari gestito per ogni singolo cliente, così come di specificare gli affari conclusi, il valore complessivo dei contratti, l'eventuale incremento rispetto agli affari conclusi con lo stesso cliente nell'anno precedente, tralasciando del tutto di indicare quali clienti abbia personalmente seguito" (cfr. Trib. Milano Sez. Lav.,
26/07/2016).
Indennità suppletiva di clientela:
Passando alla disamina della domanda subordinata rispetto alla domanda principale, il ricorrente chiede di accertare il suo diritto ad ottenere l'indennità suppletiva di clientela, per l'importo di €
8.821,97, oltre ad interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo.
L'art. 14 del contratto individuale di agenzia (cfr. allegato 1 al ricorso) richiama l' il quale CP_6 stabilisce agli artt. 12 e ss. che l'indennità di fine rapporto è dovuta anche qualora non sussistano i presupposti per l'erogazione delle somme dovute all'agente in virtù del disposto di cui all'art. 1751
c.c., specificando tra l'altro che “Agli effetti della liquidazione dell'indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese o di premio”.
Compete, dunque, al ricorrente l'indennità suppletiva di clientela.
Ai fini della sua liquidazione vanno recepiti i conteggi allegati al ricorso, non essendo condivisibili le censure mosse da parte resistente, per cui l'indennità va computata in €. 8.821,97.
Diritto a percepire l'indennità per la risoluzione del rapporto (FIRR):
Il ricorrente, pur non includendolo esplicitamente nelle rassegnate conclusioni, richiede il riconoscimento dell'indennità di risoluzione del rapporto (cd. FIRR) per gli anni 2019 (€. 303,82) e
2020 (€. 20,00).
Al riguardo deve essere rammentato che tale indennità dev'essere pagata dal preponente che non abbia effettuato i dovuti accantonamenti nel corso del rapporto o che li abbia effettuati in misura inferiore al dovuto e che grava sul preponente l'onere di provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo (cfr. Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 12223 del 29/12/1990, Rv.
470333 – 01: “In caso di risoluzione del rapporto di agenzia, mentre non spetta all'agente
l'indennità sostitutiva di clientela ove il rapporto sia cessato per volontà ed iniziativa dell'agente, invece compete in ogni caso all'agente, a norma dell'art.1751 cod. civ. e delle corrispondenti norme degli accordi economici collettivi, l'indennità di scioglimento del contratto, che è dovuta - in tutto od in parte - dal preponente ove il medesimo non abbia provveduto a versare all'Enasarco, per
l'accreditamento sul conto dell'agente, gli importi prescritti o abbia effettuato versamenti in misura inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, tenendo conto che è onere del proponente
- il quale eccepisca essere tale indennità dovuta dall'Enasarco - provare di aver regolarmente assolto al suddetto obbligo contributivo”).
Quanto all'anno 2020 la società resistente ha dedotto che trattandosi di versamenti di norma trimestrali il ricorrente avrebbe avuto al più diritto a vedersi riconosciuta la sola quota parte dei versamenti maturati dal mese di gennaio sino alla data di cessazione, cioè il 31 maggio 2020, quantificata in €. 20,00 e che nulla risulta dovuto all'agente con riferimento alla quota del 2019 dell'indennità di fine rapporto che, in accordo con il provvedimento di rateizzazione concesso alla odierna convenuta (cfr. allegato 8 alla memoria: provvedimento 25057/2021), verrà versata direttamente all'Enasarco.
I conteggi allegati al ricorso non sono stati specificamente contestati per cui possono essere posti alla base della decisione. Alla luce degli stessi compete al ricorrente a titolo di FIRR la sola somma di €. 20,00 per l'anno 2020.
Eccezione di compensazione:
Per la denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, venisse accertato il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere anche solo parte dei crediti vantati, la società resistente ha Controparte_1
opposto in compensazione, anche parziale, le somme che sono state versate, sine titulo, al ricorrente nel corso del rapporto di agenzia, quantificate in €. 640,13.
La resistente ha, infatti, prospettato che nel corso dell'anno 2020, in esecuzione degli obblighi connessi al rapporto di agenzia, ha versato all'agente delle somme in eccesso rispetto a quanto effettivamente maturato a titolo provvigionale, ossia la maggior somma di €. 2.329,80 a fronte della somma di €. 1,689,67 (cfr. doc. 7 allegato alla memoria).
Il ricorrente ha obiettato che non sono mai state versate somme sine titulo evidenziando come la prova si sarebbe potuta dare da parte della resistente mediante il deposito di tutta la documentazione attestante i pagamenti effettuati evidenziando l'esborso in eccesso sulla base delle distinte di pagamento. In difetto di prova del pagamento effettuato, la deduzione secondo cui quell'importo sarebbe stato attribuito senza titolo risulta inconsistente, con conseguente rigetto dell'eccezione.
La domanda di manleva nei confronti della chiamata in causa : CP_3
Premesso che la società convenuta svolge attività tanto nel settore “food”, Controparte_1 quanto in quello “beverage”, in punto di fatto è pacifico tra le parti e documentalmente dimostrato che con contratto di affitto di ramo di azienda e preliminare di cessione di ramo di azienda in data
01.12.2017 è stato ceduto alla società D&D S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione nella terza chiamata nel presente giudizio) il ramo d'azienda “food” e, dunque, anche i CP_3
rapporti con gli agenti relativamente a detto ramo.
Costituendosi in giudizio la società ha eccepito in via preliminare la propria Controparte_1
carenza di legittimazione passiva rispetto alle quote di indennità ex artt. 1751 c.c. e 13 AEC, antecedenti al 30 novembre 2017 domandate dal ricorrente.
Secondo la prospettazione contenuta nella memoria della parte resistente il Controparte_1
nominativo del ricorrente quale agente il cui contratto è stato ceduto alla risulterebbe CP_3 dal documento allegato 2 alla memoria denominato “Allegato contratto affitto ramo d'azienda”.
Ciò chiarito, dal punto di vista giuridico occorre rammentare che secondo il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità nel contratto di agenzia, il quale com'è noto non rientra fra i contratti a carattere personale soggetti alla disciplina prevista dall'art. 2112 c.c., le vicende del trasferimento di azienda sono regolamentate dalla normativa generale di cui all'art. 2558 c.c.
(rubricato “Successione nei contratti”), a norma del quale l'acquirente subentra nel rapporto solo se fra le parti del contratto di cessione non siano intervenuti patti diversi (cfr. Cassazione, Sez. L,
Sentenza n. 6351 del 16/05/2000-Rv. 536577, ma anche Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 10512 del
22/10/1998-Rv. 519994; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21678 del 16/11/2004-Rv.
579345).
Invero, nella normalità dei casi, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di agenzia segue le sorti del compendio aziendale. La "diversa pattuizione" menzionata dall'art. 2558 c.c. riguarda evidentemente i rapporti tra il cedente e il cessionario dell'azienda e non anche i rapporti tra il cedente ed un soggetto terzo, nel caso di specie l'agente.
Pertanto, per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica ed evitare il conseguente subingresso dell'acquirente nei rapporti negoziali del cedente, occorre provare il carattere personale del rapporto stesso ovvero l'esistenza del patto contrario (cfr. Cass. civ., Sez. II, 07/03/2001, n.
3312).
Ebbene, al riguardo, la chiamata in causa costituendosi in giudizio ha contestato che il CP_3
contratto di agenzia tra ed il ricorrente rientri tra quelli ceduti con il contratto CP_1 d'affitto di ramo d'azienda del 01.12.2017, ha dedotto che non sono state trasferite da CP_1
alla D&D SpA le somme accantonate in bilancio, a titolo di FISC (Fondo indennità suppletiva di clientela) e di FIRR e ha anche avversato la ricostruzione secondo cui la prova dell'avvenuta cessione del contratto di agenzia del ricorrente si trarrebbe dall'allegato 2 alla memoria di costituzione della denominato “Allegato contratto affitto ramo d'azienda”, CP_1
evidenziando come in relazione agli agenti (diversamente dai dipendenti) non vi fossero allegati al contratto.
Al riguardo occorre però dare atto che, all'udienza del 18.09.2023, i difensori della CP_1
prendendo posizione sull'eccezione sollevata dalla chiamata in causa D&D SpA circa il
[...] documento in questione, hanno ammesso di aver proceduto all'allegazione del documento sbagliato.
E', dunque, evidente che la chiamata in causa ha dedotto l'esistenza di un patto contrario per derogare alla regola generale stabilita dalla norma codicistica.
Nel dettaglio, il contratto d'affitto di ramo di azienda statuisce che il ramo è costituito, Parte_2 tra l'altro, dai contratti con 146 agenti, i cui nominativi sono ben noti alle parti e risultano da separata documentazione (cfr. allegato 1 alla memoria di costituzione della resistente CP_1
contratto di affitto di ramo di azienda che all'art. 2 prevede che: “2.2 Oggetto del Contratto
[...]
La Concedente concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, il Ramo Food Service avente ad oggetto l'attività di lavorazione e commercio di prodotti alimentari (e non) per il settore della ristorazione. A tale proposito le Parti dichiarano e convengono, per quanto occorrer possa, che oggetto del presente è solo ed esclusivamente il suddetto ramo d'azienda Parte_3
costituito dai beni e rapporti giuridici attivi e passivi di seguito indicati, restando in capo alla
Concedente ogni e qualsiasi attività e/o ramo d'azienda diversa da quella in oggetto, attualmente facente capo alla Concedente.
2.2 Il Ramo è costituito unicamente dai seguenti beni e Parte_2
diritti, indicati dettagliatamente negli allegati al Contratto e qui di seguito sinteticamente elencati:
i. (…) ii. i contratti con n. 146 agenti, i cui nominativi sono ben noti alle Parti e risultano da separata documentazione;
l'Affittuaria subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi con gli agenti, compreso il FIR, iI FISC, i debiti verso ENSARCO e eventuali altri fondi agenti, accollandosi il relativo debito alla data del 30 novembre 2017 sino all'ammontare massimo di Euro 500.000,00
(cinquecentomila/OO)”).
Del pari è pacifico e risulta documentalmente che in data 27.12.2018, cedeva a D&D CP_1
S.p.A. il ramo con contratto che confermava la cessione dei 146 agenti di cui al Parte_2 contratto d'affitto di ramo d'azienda, i cui nominativi dichiarava essere ben noti alle parti e risultanti da separata documentazione (cfr. allegato 3 alla memoria di costituzione della resistente contratto di cessione di ramo di azienda che all'art. 2 prevede che: “A soli fini Controparte_1 descrittivi si ricorda che il Ramo Food Service consiste: i. nei contratti con i dipendenti i cui nominativi sono dettagliatamente indicati nell'Allegato 2.2 (i). La Cessionaria è già subentratata in forza dell' in tutti i predetti rapporti attivi e passivi con i suddetti dipendenti e Parte_3
si fa pertanto carico, quale debito aziendale, delle pendenze nei loro confronti;
ii. nei contratti con gli agenti, in cui la Cessionaria è già subentrata in forza dell' Parte_3
, i cui nominativi sono ben noti alle Parti e risultano da separata documentazione, e
[...]
precisamente in tutti i rapporti attivi e passivi con gli agenti, compreso il FISC, e si fa pertanto carico, quale debito aziendale, delle pendenze nei loro confronti”.)
Ebbene la dimostrazione dell'esistenza del patto contrario si trae innanzitutto dalla circostanza che il contratto di affitto di ramo di azienda e il successivo contratto di cessione di ramo di azienda, facendo riferimento ai contratti con 146 agenti, “i cui nominativi sono ben noti alle Parti e risultano da separata documentazione”, prevedono una cessione parziale e non totale dei contratti di agenzia.
La prova che il contratto di agenzia tra ed il ricorrente non figuri tra quelli Controparte_1 ceduti a con contratto d'affitto di ramo d'azienda del 01.12.2017 può trarsi dalla CP_3
documentazione allegata dalla difesa della chiamata in causa (cfr. allegato 3 alla memoria della chiamata in causa denominato “elenco agenti conferiti”). D'altronde la valenza CP_3
probatoria della documentazione prodotta in giudizio dalla chiamata in causa è stata messa in discussione in modo estremamente generico dalla società resistente.
Nonostante per espressa ammissione della chiamata in causa il documento in questione non risulti allegato ad alcun contratto, né risulti estratto dalla Camera di Commercio, secondo la valutazione del Giudicante è possibile riconoscere piena efficacia probatoria alla predetta documentazione che reca in ogni pagina l'apposizione di sigle, rispetto alle quali nessuna questione è stata sollevata dalla resistente , sulla quale gravava un onere di tempestivo disconoscimento o di Controparte_1
proposizione della querela di falso, a seconda delle ipotesi.
D'altra parte, appare alquanto generica la testimonianza resa dal teste addotto dalla società resistente escusso in qualità di capo area presso la stessa dagli Controparte_1 Testimone_3
anni 2008/2010 fino a maggio 2020, il quale non è stato in grado di riferire alcunché in relazione all'avvenuto trasferimento del mandato del ricorrente in capo alla D&D S.p.A. e ha confermato la circostanza di cui al punto 10 della memoria (“Il ricorrente, quindi, a decorrere dal 1° dicembre
2017, iniziava a collaborare con la D&D S.p.A., limitatamente alla promozione e alla vendita dei prodotti alimentari, mentre per la vendita di referenze del settore beverage (bibite alcoliche ed analcoliche) continuava a svolgere la propria prestazione agenziale in favore della CP_1 ) precisando di non ricordare con esattezza i tempi, ma dichiarando che l'anno poteva essere
[...]
il 2017.
Conclusivamente, dev'essere rigettata la domanda proposta in via subordinata dalla resistente di condanna della tenere indenne la per le quote di indennità ex artt. CP_3 Controparte_1
1751 c.c. e 13 AEC, antecedenti al 30 novembre 2017 domandate dal ricorrente.
Spese del giudizio:
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della società resistente nei confronti del ricorrente e della terza chiamata in causa e sono Controparte_1
liquidate in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- condanna a corrispondere al ricorrente la somma di € 4.120,77 a titolo di Controparte_1 indennità di mancato preavviso (previa detrazione, se nelle more pagato, dell'importo ingiunto di €
3.218,71 con l'ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in corso di causa), di € 8.821,97 a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 20,00 a titolo di FIRR, oltre al cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito al saldo;
-rigetta il ricorso per la restante parte;
-rigetta la domanda della di condannare la a tenerla indenne o di Controparte_1 CP_3
accertare e dichiarare il suo diritto di regresso nei confronti della DAC per un importo pari alla somma che sarà chiamata a versare al ricorrente;
-condanna a rifondere al ricorrente e alla chiamata in causa le spese del Controparte_1
giudizio, quantificate in complessivi €. 5.388,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso il 20.05.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
-dott.ssa Cristina Di Stefano-