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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/02/2024, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 258/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio) richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 258/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residente in [...], elettivamente domiciliati in Olbia in viale Aldo Moro 369/G presso lo studio dell'Avvocato
Maurizio Cau (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3
delega in calce all'atto introduttivo.
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio), celebrato in Palau il 27.09.2008 – atto nr. 8, parte II, serie A, Anno 2008 – e dal quale nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nato a [...] Per_1 Per_2
il 08.11.2012;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio) da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti comparivano in camera di consiglio e ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
celebrato in Palau, il 27.09.2008 – atto nr. 8, parte II, serie A, Anno 2008;
Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.09.2008 in
Palau tra i Signori e ('atto n.
8- Parte II - Parte_1 Parte_2
Serie A – anno 2008 del registro degli atti del Comune di Palau) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palau, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, ed emettere ogni altro provvedimento utile o necessario.
2. La casa coniugale posta in Golfo Aranci rimarrà, per espresso accordo tra i coniugi, nella disponibilità del Sig. . Parte_1
3. La Sig.ra prenderà in locazione un appartamento in Olbia Parte_2
e il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di alloggio, la Parte_1 somma di € 350,00 che verserà a mezzo bonifico bancario entro il 10 del mese.
4. Affidare congiuntamente i minori e ai Per_1 Persona_3
genitori, collocandoli presso la casa materna.
5. I ragazzi trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, dal lunedì sino a lunedì. I Signori e si Parte_1 Parte_2
obbligano a prestare la massima collaborazione nell'interesse dei figli.
6. Il Sig. si occuperà dell'attività sportiva dei ragazzi. Si Parte_1
occuperà di accompagnare e agli allenamenti di rugby che Per_1 Per_2
si svolgono per tre volte alla settimana.
7. I compleanni, le feste sia quelle comuni che quelle relative al ricevimento dei sacramenti verranno organizzate con la partecipazione di entrambi i genitori.
8. Durante la festività Natalizie e Pasquali i figli, ad anni alterni, trascorreranno le festività con il padre e con la madre, e precisamente il pranzo con il padre e la cena con la madre e viceversa, salvo accordi differenti da prendere di volta in volta.
9. e , così come è sempre accaduto, potranno recarsi dai Per_1 Per_2
nonni paterni per trascorrere un periodo di vacanza di due settimane ad agosto (con decorrenza dalla prima settimana in concomitanza con la punta stagionale) o per una durata maggiore che verrà stabilita di comune accordo da entrambi i genitori.
10. La Sig.ra si renderà disponibile a tenere i figli durante i Parte_2 viaggi di lavoro del Sig. al fine di consentire a quest'ultimo, Parte_1
attesa la presenza di diversi clienti sparsi nelle varie località italiane ed europee, lo sviluppo e la prosecuzione dell'attività lavorativa quale fonte reddituale per entrambi i coniugi e la famiglia.
11. Durante l'anno i figli potranno recarsi in località di vacanza sia con il padre che con la madre per un periodo di tempo che verrà stabilito di comune accordo dai genitori.
12. I Sig.ri e , previo accordo tra loro, Parte_1 Parte_2
possono trascorrere dei periodi vacanza anche senza i figli con l'unica condizione che le stesse devono essere concordate in anticipo dagli stessi genitori tenuto conto delle esigenze dei figli.
13.Il Sig. si obbliga ad acquistare i vestiari stagionali di Parte_1
e , di pagare le spese mediche, quelle scolastiche e quelle Per_1 Per_2
sportive. Le ulteriori altre spese straordinarie saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna. 14. Il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 300,00 per Parte_1
ciascun figlio a titolo di mantenimento che verserà a mezzo bonifico bancario il giorno 10 di ciascun mese.
15. I figli potranno recarsi all'estero con uno dei genitori purché per brevi periodi
(max 15 giorni). 16. Attesa l'indipendenza economica dei coniugi non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore della moglie.
17. La Sig.ra continuerà a svolgere la mansione di impiegata Parte_2
con contratto a tempo indeterminato presso la società Organizzazione_1
amministrata dal Sig. percependo uno stipendio netto
[...] Parte_1
mensile di euro 1.500,00 oltre 13^ e 14^ mensilità con decorrenza giugno 2023.
Sono previsti, inoltre, a favore della sig.ra dei premi di Parte_2
produzioni che sono legati ai risultati aziendali ottenuti nel corso di ciascun anno.
18. La Sig.ra svolgerà la sua mansione senza orari fissi atteso Parte_2 che il suo lavoro rientra nell'ambito del così detto lavoro a progetto/ chiamata.
19. Alla Sig.ra è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese Parte_2
del carburante che si rendono necessarie in occasione delle trasferte inerenti l'esecuzione della propria attività lavorativa.
20. La Sig.ra nello specifico si occuperà della direzione e della Parte_2
produzione degli eventi ed inoltre è la responsabile dei laboratori e della gestione dei “mini club” ubicate presso le diverse strutture alberghiere clienti della società
Organizzazione_1
21. La Sig.ra avrà in uso l'auto aziendale una Renault Koleos Parte_2
tg. FZ967AZ attualmente di proprietà della società di leasing che verrà, per espresso accordo tra i coniugi, riscattata dalla Sig.ra al Parte_2
termine del contratto la quale, per l'effetto, diventerà di sua esclusiva proprietà.
22.I Sig.ri e convengono, nei limiti dello Parte_1 Parte_2
statuto societario, che le decisioni aziendali importanti verranno discusse insieme. 23.I coniugi tenuto conto anche della loro attività lavorativa si danno il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, e per i minori autorizzano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania riunito in Camera di Consiglio in persona di:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contenzioso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio) richiesto con ricorso per divorzio congiunto iscritto al n. 258/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi residente in [...], elettivamente domiciliati in Olbia in viale Aldo Moro 369/G presso lo studio dell'Avvocato
Maurizio Cau (C.F. ) che li rappresenta e difende giusta C.F._3
delega in calce all'atto introduttivo.
Letti il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati;
Letta la domanda con cui i coniugi innanzi indicati hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio), celebrato in Palau il 27.09.2008 – atto nr. 8, parte II, serie A, Anno 2008 – e dal quale nascevano due figli: , nato a [...] il [...], e , nato a [...] Per_1 Per_2
il 08.11.2012;
Rilevato che con ricorso congiunto, detti coniugi chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (tale potendo qualificare la domanda anche se erroneamente proposta in ricorso quale scioglimento del matrimonio) da loro contratto, alle condizioni concordate. I ricorrenti comparivano in camera di consiglio e ribadivano la volontà di divorziare;
raccolto il parere del PM. in epigrafe trascritto, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74, essendo decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n. 74 in relazione agli artt. 737 e segg. Cod. Proc.
Civ.
Visto l'art. 3 n. 2 lettera b) della Legge 898/70;
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse. D I C H I A R A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio di:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
E
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
celebrato in Palau, il 27.09.2008 – atto nr. 8, parte II, serie A, Anno 2008;
Alle seguenti:
CONDIZIONI
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 27.09.2008 in
Palau tra i Signori e ('atto n.
8- Parte II - Parte_1 Parte_2
Serie A – anno 2008 del registro degli atti del Comune di Palau) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palau, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione della sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, ed emettere ogni altro provvedimento utile o necessario.
2. La casa coniugale posta in Golfo Aranci rimarrà, per espresso accordo tra i coniugi, nella disponibilità del Sig. . Parte_1
3. La Sig.ra prenderà in locazione un appartamento in Olbia Parte_2
e il Sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di alloggio, la Parte_1 somma di € 350,00 che verserà a mezzo bonifico bancario entro il 10 del mese.
4. Affidare congiuntamente i minori e ai Per_1 Persona_3
genitori, collocandoli presso la casa materna.
5. I ragazzi trascorreranno una settimana con il padre e una settimana con la madre, dal lunedì sino a lunedì. I Signori e si Parte_1 Parte_2
obbligano a prestare la massima collaborazione nell'interesse dei figli.
6. Il Sig. si occuperà dell'attività sportiva dei ragazzi. Si Parte_1
occuperà di accompagnare e agli allenamenti di rugby che Per_1 Per_2
si svolgono per tre volte alla settimana.
7. I compleanni, le feste sia quelle comuni che quelle relative al ricevimento dei sacramenti verranno organizzate con la partecipazione di entrambi i genitori.
8. Durante la festività Natalizie e Pasquali i figli, ad anni alterni, trascorreranno le festività con il padre e con la madre, e precisamente il pranzo con il padre e la cena con la madre e viceversa, salvo accordi differenti da prendere di volta in volta.
9. e , così come è sempre accaduto, potranno recarsi dai Per_1 Per_2
nonni paterni per trascorrere un periodo di vacanza di due settimane ad agosto (con decorrenza dalla prima settimana in concomitanza con la punta stagionale) o per una durata maggiore che verrà stabilita di comune accordo da entrambi i genitori.
10. La Sig.ra si renderà disponibile a tenere i figli durante i Parte_2 viaggi di lavoro del Sig. al fine di consentire a quest'ultimo, Parte_1
attesa la presenza di diversi clienti sparsi nelle varie località italiane ed europee, lo sviluppo e la prosecuzione dell'attività lavorativa quale fonte reddituale per entrambi i coniugi e la famiglia.
11. Durante l'anno i figli potranno recarsi in località di vacanza sia con il padre che con la madre per un periodo di tempo che verrà stabilito di comune accordo dai genitori.
12. I Sig.ri e , previo accordo tra loro, Parte_1 Parte_2
possono trascorrere dei periodi vacanza anche senza i figli con l'unica condizione che le stesse devono essere concordate in anticipo dagli stessi genitori tenuto conto delle esigenze dei figli.
13.Il Sig. si obbliga ad acquistare i vestiari stagionali di Parte_1
e , di pagare le spese mediche, quelle scolastiche e quelle Per_1 Per_2
sportive. Le ulteriori altre spese straordinarie saranno sostenute dalle parti al 50% ciascuna. 14. Il Sig. si obbliga a corrispondere la somma di € 300,00 per Parte_1
ciascun figlio a titolo di mantenimento che verserà a mezzo bonifico bancario il giorno 10 di ciascun mese.
15. I figli potranno recarsi all'estero con uno dei genitori purché per brevi periodi
(max 15 giorni). 16. Attesa l'indipendenza economica dei coniugi non è previsto alcun assegno di mantenimento a favore della moglie.
17. La Sig.ra continuerà a svolgere la mansione di impiegata Parte_2
con contratto a tempo indeterminato presso la società Organizzazione_1
amministrata dal Sig. percependo uno stipendio netto
[...] Parte_1
mensile di euro 1.500,00 oltre 13^ e 14^ mensilità con decorrenza giugno 2023.
Sono previsti, inoltre, a favore della sig.ra dei premi di Parte_2
produzioni che sono legati ai risultati aziendali ottenuti nel corso di ciascun anno.
18. La Sig.ra svolgerà la sua mansione senza orari fissi atteso Parte_2 che il suo lavoro rientra nell'ambito del così detto lavoro a progetto/ chiamata.
19. Alla Sig.ra è riconosciuto il diritto al rimborso delle spese Parte_2
del carburante che si rendono necessarie in occasione delle trasferte inerenti l'esecuzione della propria attività lavorativa.
20. La Sig.ra nello specifico si occuperà della direzione e della Parte_2
produzione degli eventi ed inoltre è la responsabile dei laboratori e della gestione dei “mini club” ubicate presso le diverse strutture alberghiere clienti della società
Organizzazione_1
21. La Sig.ra avrà in uso l'auto aziendale una Renault Koleos Parte_2
tg. FZ967AZ attualmente di proprietà della società di leasing che verrà, per espresso accordo tra i coniugi, riscattata dalla Sig.ra al Parte_2
termine del contratto la quale, per l'effetto, diventerà di sua esclusiva proprietà.
22.I Sig.ri e convengono, nei limiti dello Parte_1 Parte_2
statuto societario, che le decisioni aziendali importanti verranno discusse insieme. 23.I coniugi tenuto conto anche della loro attività lavorativa si danno il reciproco consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio, e per i minori autorizzano, sin d'ora, il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, modificata dalla L.
6.3.87 n. 74.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale - estensore
Giuseppe Magliulo