Sentenza 5 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 05/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha pronunciato e pubblicato, a seguito dell'udienza del
14.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 1497/2023 R.G.
TRA
,Parte 1 nata a [...] il [...] e residente a [...] in Via Dante
Alighieri, 274, Cod. Fisc. Codice Fiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Galati
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Acconia(Cod. Fisc. C.F. 2 di Curinga (CZ) alla via B. Buozzi n. 13, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
P.IVA 1 in persona del legale Controparte_1 (C.F. ' rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla via Ciro il Grande, n.21, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti. Giacinto Greco e Francesco Muscari Tomaioli, giusta procura in atti.
-Resistente-
OGGETTO: Avviso di addebito n° 03020180000027626000 del 09.02.2018 per l'importo di €
3.888,82
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28.11.2023, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito in oggetto indicato, assumendo che l'atto era relativo alla revoca della indennità CP di disoccupazione agricola (percepita nell'anno 2017) emessa dall' a seguito di disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso dal 2011 al 2016 con l'azienda agricola Lorusso, presso la quale aveva prestato attività lavorativa.
Precisava, al riguardo, che tale disconoscimento era stato oggetto di annullamento con la sentenza n. 259/2022, emessa il 15.07.2022 dal Tribunale di Lamezia Terme, passata in giudicato, che aveva,
Deduceva, pertanto, che l'AVA impugnato era del tutto illegittimo, essendo stato annullato, in via ormai definitiva, il provvedimento di disconoscimento da cui era scaturito.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c. a favore del procuratore costituito.
2. In data 15.10.2024, si costituiva l' CP_1 che rilevava, preliminarmente, che l'avviso di addebito impugnato era stato interamente sgravato dall'ente in virtù della sentenza richiamata dalla parte ricorrente ed era stato notificato in data 15/11/23 perché facente parte di una lista di atti “inesitati", la cui originaria notifica non si era perfezionata e che erano stati automaticamente segnalati per nuovo tentativo di notifica.
Concludeva chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di lite.
3. All'esito dell'udienza del 14.11.2024, lette le note di udienza depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Orbene, tenuto conto dell'avvenuto e pacifico sgravio dell' avviso di pagamento impugnato per CP come documentato in atti (v. all. 2 produzione' deve essere dichiarata la cessazione della materia '
del contendere.
5. Le spese di lite del presente giudizio, secondo il principio di c.d. soccombenza virtuale vengono CP poste a carico dell' avendo l'Ente proceduto all'annullamento degli atti a seguito di provvedimento giurisdizionale di segno sfavorevole e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo alla valore della controversia, alla non complessità della stessa e alla assenza di istruttoria, secondo i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al DM n.147/22.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
a) dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'avviso di addebito n. n°
03020180000027626000 del 09.02.2018 per l'importo di € 3.888,82, per avvenuto sgravio e annullamento dello stesso;
CP b) condanna 1" al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 886,00 oltre spese documentate e accessori se dovuti, con distrazione a carico del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c..
Lamezia Terme, 5.01.2025
II GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara