TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati - Presidente est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
Dott.ssa Giulia D'Alessandro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15865 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis. 51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. RUOTOLO PASQUALE presso il quale elettivamente domicilia
E nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. RUOTOLO MASSIMILIANO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 17/09/2024, le parti e chiedevano pronunziarsi la cessazione Parte_1 Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio da loro contratto in Portici il 24/09/2003, una volta
1 passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dalla loro unione nascevano due figli: (nato a Persona_1
Napoli il 07.08.2006) ed (nato a [...] il [...]). Persona_2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza cartolare di comparizione delle parti in data 6.6.2025.
Le parti, con note di udienza depositate in data 5.6.2025, dichiaravano che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso, anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione.
All'esito delle conclusioni del P.M., in epigrafe trascritte, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che, giusta sentenza di separazione n° 445/2024, pubblicata in data
23.10.2024, passata in giudicato, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore delegato dal Presidente ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I figli ed sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, che Per_1 Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (es: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'urgenza. I figli saranno collocati prevalentemente presso la madre, sig.ra , che garantirà loro la Parte_1
residenza abituale;
2. La casa coniugale sita in Via Marconi n. 30, int. 4, Portici (NA), di proprietà della sig.ra , è assegnata alla stessa nella sua qualità di genitore collocatario dei Parte_1
figli;
3. Il padre, sig. , potrà vedere i figli e tenerli con sé ogni qualvolta lo Controparte_1
vorrà, previo accordo con l'altro genitore e comunque almeno secondo il seguente
2 calendario di visita: Durante l'anno scolastico: a settimane alterne, nel weekend dalle ore
18.00 del venerdì fino alle ore 22.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie : sei giorni consecutivi, con turnazione annuale tra Natale e Capodanno;
durante le vacanze pasquali: tre giorni consecutivi, con turnazione annuale della Pasqua;
durante l'estate: due settimane da concordare entro il mese di maggio di ogni anno;
4. Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla sig.ra Controparte_1
, quale genitore collocatario, entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Parte_1
200,00€ per ciascun figlio, per un totale di 400,00€ mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre il sig. contribuirà al 50% delle Controparte_1 seguenti spese per i figli: spese ordinarie incluse nell'assegno di mantenimento : vitto, abbigliamento, spese scolastiche ordinarie ed altre spese quotidiane;
spese straordinarie:
( scolastiche, mediche, sportive, ludiche e altre) saranno ripartite nella misura del 50%, dietro presentazione di idonea documentazione;
5. Nessun assegno di mantenimento è richiesto tra i coniugi in quanto dichiarano di essere economicamente indipendenti”
e successivamente modificate con memorie sottoscritte e depositate in data 14.10.2024, in particolare:
In merito all'importo dell'assegno di mantenimento per i figli ed si Per_1 Per_2 propone un adeguamento dell'importo a 300,00€ per ciascun figlio, per un totale di
600,00€ mensili, mantenendo la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Questo aumento intende garantire il miglior soddisfacimento delle necessità dei figli, tenendo conto delle loro esigenze educative, sanitarie e di vita quotidiana. In riferimento al diritto di visita paterno: Il sig. potrà vedere il figlio minore ogni Controparte_1 Per_2
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 20.00, oltre ai weekend alternati già previsti. weekend durante i quali, il minore trascorrerà tempo con il padre dalle ore 18.00 del Per_2
venerdì fino alle ore 22.00 della domenica. In tal modo si assicura una continuità della relazione affettiva tra il padre ed il figlio minore. Si specifica che l'assegno unico familiare, percepito per i figli è già accreditato sul conto corrente intestato alla sig.ra
, la quale provvede alla gestione delle somme per il soddisfacimento delle Parte_1
necessità quotidiane dei figli”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in
3 oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, ne prende meramente atto.
Poiché le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 179, parte II, s. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2003);
d) nulla per le spese;
così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24.6.2025
Il Presidente est.
Eva Scalfati
4