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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2905 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 27518/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 18.06.2021 al n. 27518/2021 R.G., giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata in PCT il 17.06.2021, promossa da:
C.F.: nato il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Legnone 32, di seguito, per brevità: , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Vincenzo DIMALTA del foro di Milano con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, corso Buenos Aires 77, presso e nello studio del detto EN, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attore-
contro
: 1. (P.I. e C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
Ente pubblico economico istituito ex art. 1, co. 3 D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito da L. 1^.12.2016 n. 225, subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2
in persona del Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, Controparte_3
Avv. Pierluigi PUCCETTI, giusta procura per atti notaio dott. di Roma Persona_1 del 25.02.2021, rep. 46.100, racc. 26.703, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, di seguito, per brevità: , CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Laura ROMANO del foro di Roma e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi 20, nonché all'indirizzo digitale del detto EN , giusta procura Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
2. (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2
3. (C.F.: ), Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 10 ambedue residenti in Lungadige Riva Battello 12, Verona, di seguito per brevità
Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio MAZZONI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana 5, presso e nello studio del detto EN, nonché all'indirizzo PEC dello stesso . Email_3 [...]
Email_4 giusta procura speciale ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
4. C.F. e P.I.: in persona Parte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, via Casalino 18, di seguito, Cont per brevità: “ ;
-Convenuta contumace-
* * * OGGETTO: usucapione di un bene immobile – estinzione di ipoteca per effetto di usucapione.
* * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta usucapione a favore di parte attrice della proprietà o, in subordine, del diritto di uso esclusivo o, in ulteriore subordine, della servitù di utilizzo al fine del posizionamento, della gestione e della manutenzione degli impianti, della porzione di 10 mq dell'immobile sito in Milano, Via Legnone 32 identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6 posta all'interno della recinzione dell'abitazione di cui al mappale 44 di proprietà del sig. (così come risultante dall'attuale stato dei luoghi riportato nella pianta Parte_1 stato di fatto di cui al documento 4);
2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità.
3) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale reg. gen. 51642, reg. part. 11163, presentazione n. 172 del 30.6.2006, con esonero da ogni responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA
4) AMMETTERE la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) «Vero che l'immobile che insiste sul mappale 46 è stato sin dalla costruzione del complesso condominiale ininterrottamente utilizzato per il posizionamento degli impianti (elettrico e idraulico e dei relativi contatori) dai vari proprietari susseguitisi nel tempo dell'appartamento dei mappali 44 e 45».
2) “Vero che l'immobile di cui al mappale 46 è sempre stato diviso tra i proprietari degli immobili posti ai mappali 44 e 45, così come da riproduzioni fotografiche che le si rammostrano (doc. 11)”
pagina 2 di 10 Si indica il seguente teste: nato a [...] il [...], Testimone_1
; C.F._4
IN OGNI CASO: 5) Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, secondo comma, del D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre I.V.A. e C.P.A.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta Controparte_1
:
[...]
“In via principale: respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio articolati nel corpo dell'atto di costituzione e risposta e nella presente memoria. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta azione di accertamento di intervenuta usucapione e confermare la validità dell'iscrizione ipotecaria per tutte le ragioni esposte in comparsa e nel presente atto, lasciando indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, stante la correttezza del proprio operato. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, opponendosi sin d'ora ai mezzi istruttori articolati dall'istante nell'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
* * * CONCLUSIONI per i Convenuti e : Parte_2 Parte_3
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda attorea, stante il difetto di allegazione probatoria;
2) nel merito, prendere atto della volontà e disponibilità dei qui comparenti a riconoscere l'intervenuta usucapione della porzione immobiliare in questione in capo al signor nonché dell'assenza di eccezioni e opposizioni di sorta da parte dei Pt_1 medesimi e, per tutti i motivi articolati in comparsa di costituzione e risposta, pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dall'attore;
3) con vittoria di spese e compensi professionali e spese generali, ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti con atto di citazione notificato l'8-16.06.2021, ha evocato in giudizio i Pt_1 quattro Convenuti in epigrafe indicati, contro cui ha svolto le sopra riportate domande, deducendo, in sintesi, in fatto:
pagina 3 di 10 - il 26.07.2018 ha acquistato da l'immobile sito in Milano, Pt_1 Testimone_1 via Legnone 32, identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 44, sub. 718, piano terreno e primo, costituita da appartamento al piano terra e primo;
nel rogito è stato trasferito l'uso esclusivo dell'area adibita a giardino sita nel cortile comune;
- l'appartamento è pervenuto a con atto di permuta del 24.04.2013 Testimone_1 P rep. 61110 racc. 7626 dalla madre , che aveva acquistata da P Parte_6
IMMOBILIARE S.R.L. il 4.08.1999, la quale l'aveva acquistata il giorno stesso da VESUVIO SRL, ora cancellata dal Registro delle Imprese;
- sin dall'acquisto dell'immobile da parte di l'area giardino in uso esclusivo e Pt_6 perpetuo risulta separata delle unità immobiliari confinanti tramite una recinzione, fatto salvo per il muro in comune che divide la porzione di cortile insistente sul mappale 44 da quella del mappale 45;
- nel cortile recintato, in uso esclusivo e perpetuo all'Attore, si trova una porzione di 10 mq (su complessivi 17 mq) di un immobile identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6, che attualmente risulta ancora intestato a VESUVIO S.R.L. (l'altra porzione insiste all'interno del giardino del proprietario del mappale 45);
- il 30.06.2006 a iscritto su tale immobile un'ipoteca Controparte_6 legale a carico di VESUVIO S.R.L. per € 244.366,92;
- l'immobile di cui al mappale 46 è stato sin dalla costruzione del complesso condominiale ininterrottamente utilizzato per il posizionamento degli impianti (elettrico e idraulico) e come lavanderia dai vari proprietari degli appartamenti di cui ai mappali 44 e 45 susseguitisi nel tempo;
Cont
- è socia della cancellata FINGEMMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.:
, a sua volta socia della cancellata VESUVIO S.R.L. (C.F.: P.IVA_3 P.IVA_4 unitamente al deceduto (C.F. ), i cui eredi sono Persona_2 C.F._5
e . Parte_2 Parte_3
si è tempestivamente costituita il 4.01.2022 rispetto a prima udienza differita al CP_4
26.01.222, resistendo alle domande e chiedendone il rigetto, deducendo:
- la ricostruzione fattuale dell'Attore è contraddittoria e confusa, come si ricava dal fatto che lo stesso ammette che l'immobile di cui al mappale 46 è utilizzato in via esclusiva anche da un terzo, il proprietario del mappale 45;
- ex art. 1146 co. 2 cc per aversi accessione del possesso in forza di atto inter vivos è necessario che la traditio della cosa posseduta risulti dall'atto di vendita, e nel caso di specie non risulta;
- l'ipoteca in ogni caso non si è estinta, in assenza del decorso del termine utile di 20 anni dalla data dell'iscrizione. si sono tardivamente costituiti il 25.01.2022 rispetto a prima udienza Parte_4 differita al 26.01.222, non opponendosi all'accoglimento delle domande attoree, deducendo:
- il loro dante causa possedeva una quota solo del 2% di VESUVIO S.R.L., e non risulta che sia pervenuta una liquidazione della detta quota;
- stante l'adesione alla domanda attorea, non sono tenuti alla refusione delle spese. Contr non si è costituita, nonostante rituale notifica.
pagina 4 di 10
2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 26.01.2022 ha dichiarato la Cont contumacia di e ha assegnato i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti, dagli stessi fruiti dall'Attore e da Sentite le parti alla CP_4 successiva udienza, con ordinanza riservata del 30.06.2022, il Giudice ha rigettato i due capitoli articolari alla prova orale dall'Attore e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.06.2023, poi differita di ufficio stante il carico del ruolo al 7.03.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente giudicante, con ordinanza riservata del 15.04.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc, dalle parti regolarmente fruiti, e ha trattenuto all'esito la causa in decisione. Con ordinanza riservata del 4.11.2024 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria per chiarimenti sullo stato dei luoghi, resi dalle parti all'udienza del 5.12.2024, e la causa è andata nuovamente in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con rinuncia delle parti all'assegnazione di ulteriori termini.
2. Thema decidendum a svolto contro i Convenuti: Pt_1
1) una domanda diretta a dichiarare l'acquisto in suo favore a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà esclusiva della porzione di 10 mq dell'immobile, sito in Milano, via Legnone 32, identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6, catastalmente intestato alla cancellata VESUVIO S.R.L. (i cui soci erano al 2%, i cui eredi sono i Convenuti e la cancellata Persona_2 Parte_4 Cont FINGEMMA S.R.L., a sua volta detenuta al 100% dal socio unico odierna Convenuta), immobile adibito a ricovero contatori e lavanderia, sito all'interno di un giardino recintato in uso esclusivo all'Attore, pertinenziale ad appartamento identificato con il mappale 44, da lui acquistato nel 2018, deducendo di avere unito al proprio possesso anche quello dei suoi danti causa e precedenti proprietari dell'appartamento, dalla data (non precisata) di costruzione dell'appartamento e comunque dal 1999. 2) una domanda -in tesi conseguenziale- diretta a cancellare l'iscrizione dell'ipoteca iscritta il 30.06.2006 da , ora stante il venire meno del diritto di CP_2 CP_4 proprietà del debitore VESUVIO S.R.L..
si è opposta, deducendo: a) dagli atti di trasferimento della proprietà del mappale CP_4
44 non risulta la traditio del possesso relativo all'immobile di cui al mappale 46 a tacere che lo stesso Attore deduce contraddittoriamente che 1'immobile è altresì usato dal proprietario del mappale 45; b) l'ipoteca non deve essere cancellata, in quanto ritualmente iscritta. 1 hanno dichiarato acquiescenza alla domanda attorea. Pt_2
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
pagina 5 di 10 - atto di trasferimento del 26.07.2018 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da all'Attore (doc. 1 fasc. Att.); Testimone_1
- atto di trasferimento del 24.04.2013 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da a (doc. 3 fasc. Att.); Parte_6 Testimone_1
- atto di trasferimento del 4.08.1999 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da DUEPI IMMOBILIARE S.R.L. a (doc. 2 fasc. Att.); Parte_6
- visure ipotecaria e catastale relativa all'unità immobiliare di cui al mappale 46 oggetto di usucapione (docc. 5 e 6 fasc. Att.). Il Tribunale reputa che l'istruttoria documentale svolta sia sufficiente per decidere la domanda relativa alla pretesa di ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca ma non la domanda di usucapione, il tutto per quanto appresso esposto.
4. Domanda di usucapione: diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un bene immobile è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. n. 12984 del 6.09.2002). Come sancito dalla Corte di legittimità, il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il pieno possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ., sez. 2, n. 17881 del 23.07.2013). La giurisprudenza ha altresì chiarito che, in ipotesi res communis, il comproprietario- compossessore che voglia usucapire le altrui quote di proprietà indivisa, è tenuto a compiere atti inequivocabilmente volti a dimostrare la sua volontà di godere e disporre del bene comune in modo pieno ed esclusivo, privando gli altri compossessori della possibilità di instaurare analogo rapporto con lo stesso, non essendo a tal fine sufficiente la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri comunisti, quando tale inerzia non sia accompagnata dalla manifestazione della volontà di rinunciare al bene -c.d. animus derelinquendi- e lo stesso bene rimanga dunque nella loro virtuale disponibilità (ex multis: Cass. civ., sez. 2, n. 4360 del 19.04.1995; conf.: Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 24781 del 19.10.2017; Cass. civ., sez. 2, n. 9359 dell'8.04.2021; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 10734 dl 4.05.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 23539 del 10.11.2011; Cass. civ., sez. 2, n. 7221 del 25.03.2009; Cass. civ. sez. 2 n. 12775 del 20.05.2008).
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5. Decisione della domanda di usucapione Alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle allegazioni ed emergenze probatorie di causa, il Tribunale rileva che la domanda attorea è ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati sia il petitum mediato e immediato, sia la causa petendi. La domanda, tuttavia, non risulta sufficientemente istruita, risultando ammissibili e rilevanti ai fini della decisione i due capitoli di prova orale a suo tempo formulati dall'Attore, disattesi in fase istruttoria e reiterati in fase decisionale. La causa deve dunque essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
6. Domanda di cancellazione dell'ipoteca per usucapione: diritto In tema di sorte dell'iscrizione ipotecaria in caso di usucapione, si registra una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha comportato un contrasto di giurisprudenza di legittimità. Inn particolare, la Corte di legittimità aveva affermato il principio per cui l'usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie: “L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa)..” (Cass. civ., sez. 2, n. 8792 dl 28.06.2000) onde il creditore ipotecario è litisconsorte necessario nelle cause di usucapione: “Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale -risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes- di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.” (Cass. civ., sez. 3, n. 29325 del 13.11.2019). Di recente, tuttavia, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza datata 3.10.2024 n. 160, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, co. 3, L. 28.02.1985 n. 47 e 31, co. 3, 1^ e 3^ periodo, d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire. Nella parte motiva di tale sentenza, il Giudice delle leggi ha sancito rilevanti princìpi generali in tema di acquisto a titolo originario e sorte dei diritti reali minori, quali l'ipoteca. Nella specie ha statuito che:
“L'Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell'acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. Sennonché, la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell'acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest'ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore. Emblematico, in tal senso, è il dibattito che si è pagina 7 di 10 storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell'usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilità della cosiddetta usucapio libertatis. La sorte dei diritti reali minori dipende -nella fattispecie acquisitiva dell'usucapione ordinaria- dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l'estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 c.c.). Analogamente, nell'usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 c.c.)…. 8.2.- Questa Corte -preso atto che, a favore della qualificazione della confisca edilizia come acquisto a titolo originario, si è formato un diritto vivente, confermato e ulteriormente motivato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione- assume la norma censurata come ricostruita dal diritto vivente. Sotto il profilo delle implicazioni di tale inquadramento, va ribadito - come già precisato nell'esame dell'eccezione di rito (supra, punto 4.2. del Considerato in diritto) e come presupposto dalla stessa ordinanza di rimessione delle Sezioni unite -che la natura originaria dell'acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o -come nel caso dell'usucapione- consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali…..Il credito garantito da ipoteca gode nell'ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito….Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell'alveo protettivo dell'art. 24 Cost. quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. …Così ricostruito il meccanismo di tutela che l'ordinamento accorda al creditore ipotecario e che richiama lo schermo protettivo degli artt. 24 e 42 Cost., occorre riflettere sulla funzione che svolge la confisca edilizia, onde verificare se e a quali condizioni risulti irragionevole che essa comporti l'estinzione del diritto reale di garanzia.” (C. Cost. 160/2024, in parte motiva). Orbene, la Corte di legittimità con recentissima sentenza ha valorizzato la natura e la rilevanza sistematica dei princìpi posti dal Giudice delle leggi in tema di acquisto a titolo originario, reputando che si tratti di princìpi generali applicabili a tutti gli acquisti a titolo originario, incluso l'acquisto per usucapione, sancendo: “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale -come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024- non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente.” (Cass. civ., sez. 3, n. 565 del 9.01.2025).
7. Domanda di cancellazione dell'ipoteca per usucapione: decisione Alla luce dei princìpi di diritto da applicare e sulla scorta delle allegazioni ed emergenze probatorie di causa, la domanda attorea diretta a ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca è
pagina 8 di 10 matura per la decisione e, segnatamente, è risultata infondata e deve essere rigettata, per i seguenti motivi. Il Tribunale, difatti, reputa di aderire al recente orientamento esposto dalla menzionata sentenza della Corte di legittimità n. 565/2025, che reputa condivisibile e decisamente prevalente sul precedente orientamento, in quanto fondato sui princìpi posti dalla Corte Costituzionale. Alla luce di tali princìpi, l'intervenuto acquisto a titolo originario di un bene immobile per usucapione, quand'anche accertato con sentenza dichiarativa di usucapione, non comporta affatto, ex se, l'estinzione di tutti i diritti reali minori che gravino sul bene immobile usucapìto, occorrendo accertare caso per caso se il possesso esercitato dall'usucapente sia incompatibile con il diritto reale minore. In altre parole, chi agisce, come l'odierno Attore, per far cancellare l'ipoteca in esito ad usucapione della cosa ipotecata, deve allegare e provare che il diritto di ipoteca sia incompatibile con il possesso utile ad usucapionem esercitato sulla res per venti anni ovvero per dieci anni sulla cosa acquistata con atto invalido. Orbene, nel caso di specie l'Attore si è limitato ad allegare che avendo -a suo giudizio- usucapìto la res ipotecata, sarebbe venuto meno il diritto di proprietà del proprietario della cosa ipotecata, ergo sarebbe venuta meno anche l'ipoteca, che dovrebbe dunque essere cancellata, e tanto per effetto di usucapio libertatis sulla scorta dell'opinione di un autore di Dottrina menzionato nell'atto di citazione. Ora, come autorevolmente sostenuto dal Giudice delle leggi prima, nella citata sentenza n. 160/2024, e dalla Corte di Cassazione poi, con la sentenza n. 565/2025, il principio giuridico, invocato dall'Attore, per cui l'usucapio libertatis si verificherebbe sempre e comunque in caso di usucapione dell'immobile ipotecato, è un asserto tecnicamente errato e che non ha fondamento alla luce dei princìpi generali dell'ordinamento, che di contro tutelano il credito e i diritti reali di garanzia, quali l'ipoteca. Alla luce di tali princìpi generali, dunque, l'acquisto della proprietà a titolo originario a mezzo di usucapione non è incompatibile con la permanenza sul bene immobile di pesi ed oneri, inclusa l'ipoteca, sempre che non siano incompatibili con l'esercizio del possesso utile ad usucapionem compiuto dall'usucapente. Ora, nel caso di specie, è evidente che l'asserito possesso utile ad usucapionem, vantato dall'Attore, non è affatto incompatibile con l'iscrizione dell'ipoteca legale, svolta da che attinge il diritto di proprietà sotto tutt'altro profilo rispetto al godimento CP_4 materiale e fattuale della res prospettato da Nella specie, l'ipoteca attinge la Pt_1 proprietà con lo ius sequelae, che consente di far valere la garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2858 e ss e cc.), lo ius distrahendi, che permette al creditore di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, e lo ius praelationis, che comporta la facoltà di soddisfare la pretesa creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata (artt. 2741, co. 1, e 2808 cc, nonché art. 510, co. 2 cpc). Orbene, tutte tali manifestazioni del diritto del creditore ipotecario sono pienamente compatibili con l'esercizio del possesso utile ad usucapionem da parte dell'asserito usucapente.
pagina 9 di 10 In altre parole, alla luce dei princìpi posti da Cass. 565/2025 e da C.cost. 160/2024, non vi è alcuna incompatibilità tra l'acquisto per usucapione e l'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di acquisto per usucapione. Di conseguenza, sia che la domanda di usucapione sarà accolta, sia che sarà rigettata nella sentenza definitiva, comunque sin d'ora è possibile affermare che la seconda domanda attorea, diretta ad ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca per usucapione è infondata in diritto, prima che in fatto, e deve essere pertanto rigettata.
8. Spese di lite Le spese di lite, anche della causa tra debbono essere decise con la Pt_1 CP_4 sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, NON definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_7
, diretta a dichiarare l'estinzione dell'ipoteca legale iscritta il 30.06.2006
[...] da ora Controparte_8 Controparte_7
, nei confronti della cancellata VESUVIO S.R.L. sul mappale
[...] dell'immobile sito in Milano, via Legnone 32 identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718; spese alla sentenza definitiva;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria Milano, 3.04.2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 18.06.2021 al n. 27518/2021 R.G., giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata in PCT il 17.06.2021, promossa da:
C.F.: nato il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, via Legnone 32, di seguito, per brevità: , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Davide Vincenzo DIMALTA del foro di Milano con lo stesso elettivamente domiciliato in Milano, corso Buenos Aires 77, presso e nello studio del detto EN, nonché all'indirizzo PEC del medesimo giusta procura speciale alle liti ed Email_1 elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attore-
contro
: 1. (P.I. e C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
Ente pubblico economico istituito ex art. 1, co. 3 D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito da L. 1^.12.2016 n. 225, subentrato a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del Controparte_2
in persona del Responsabile Gestione del Contenzioso Lombardia, Controparte_3
Avv. Pierluigi PUCCETTI, giusta procura per atti notaio dott. di Roma Persona_1 del 25.02.2021, rep. 46.100, racc. 26.703, con sede legale in Roma, via G. Grezar 14, di seguito, per brevità: , CP_4 rappresentata e difesa dall'avv. Laura ROMANO del foro di Roma e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Claudio Monteverdi 20, nonché all'indirizzo digitale del detto EN , giusta procura Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
2. (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2
3. (C.F.: ), Parte_3 C.F._3
pagina 1 di 10 ambedue residenti in Lungadige Riva Battello 12, Verona, di seguito per brevità
Parte_4 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio MAZZONI del foro di Milano e con gli stessi elettivamente domiciliati in Milano, via Fontana 5, presso e nello studio del detto EN, nonché all'indirizzo PEC dello stesso . Email_3 [...]
Email_4 giusta procura speciale ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
4. C.F. e P.I.: in persona Parte_5 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bergamo, via Casalino 18, di seguito, Cont per brevità: “ ;
-Convenuta contumace-
* * * OGGETTO: usucapione di un bene immobile – estinzione di ipoteca per effetto di usucapione.
* * * CONCLUSIONI per l'Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO
1) ACCERTARE e DICHIARARE l'intervenuta usucapione a favore di parte attrice della proprietà o, in subordine, del diritto di uso esclusivo o, in ulteriore subordine, della servitù di utilizzo al fine del posizionamento, della gestione e della manutenzione degli impianti, della porzione di 10 mq dell'immobile sito in Milano, Via Legnone 32 identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6 posta all'interno della recinzione dell'abitazione di cui al mappale 44 di proprietà del sig. (così come risultante dall'attuale stato dei luoghi riportato nella pianta Parte_1 stato di fatto di cui al documento 4);
2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 di procedere alla relativa trascrizione, con esonero da ogni responsabilità.
3) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 1 di procedere alla cancellazione dell'ipoteca giudiziale reg. gen. 51642, reg. part. 11163, presentazione n. 172 del 30.6.2006, con esonero da ogni responsabilità. IN VIA ISTRUTTORIA
4) AMMETTERE la prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) «Vero che l'immobile che insiste sul mappale 46 è stato sin dalla costruzione del complesso condominiale ininterrottamente utilizzato per il posizionamento degli impianti (elettrico e idraulico e dei relativi contatori) dai vari proprietari susseguitisi nel tempo dell'appartamento dei mappali 44 e 45».
2) “Vero che l'immobile di cui al mappale 46 è sempre stato diviso tra i proprietari degli immobili posti ai mappali 44 e 45, così come da riproduzioni fotografiche che le si rammostrano (doc. 11)”
pagina 2 di 10 Si indica il seguente teste: nato a [...] il [...], Testimone_1
; C.F._4
IN OGNI CASO: 5) Con vittoria di spese e compensi, ivi compreso il 15% per rimborso spese forfetarie ex art. 2, secondo comma, del D.M. 10/03/2014, n. 55, oltre I.V.A. e C.P.A.”
* * * CONCLUSIONI per la Convenuta Controparte_1
:
[...]
“In via principale: respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto, integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio articolati nel corpo dell'atto di costituzione e risposta e nella presente memoria. Nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta azione di accertamento di intervenuta usucapione e confermare la validità dell'iscrizione ipotecaria per tutte le ragioni esposte in comparsa e nel presente atto, lasciando indenne il Concessionario da ogni conseguenza pregiudizievole nell'ipotesi non creduta di accoglimento della domanda, compresa l'eventuale condanna alle spese di lite, stante la correttezza del proprio operato. In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte, opponendosi sin d'ora ai mezzi istruttori articolati dall'istante nell'atto introduttivo del giudizio. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
* * * CONCLUSIONI per i Convenuti e : Parte_2 Parte_3
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis:
1) in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda attorea, stante il difetto di allegazione probatoria;
2) nel merito, prendere atto della volontà e disponibilità dei qui comparenti a riconoscere l'intervenuta usucapione della porzione immobiliare in questione in capo al signor nonché dell'assenza di eccezioni e opposizioni di sorta da parte dei Pt_1 medesimi e, per tutti i motivi articolati in comparsa di costituzione e risposta, pronunciarsi secondo giustizia sulle domande formulate dall'attore;
3) con vittoria di spese e compensi professionali e spese generali, ex D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre oneri previdenziali e fiscali di legge.”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni delle parti con atto di citazione notificato l'8-16.06.2021, ha evocato in giudizio i Pt_1 quattro Convenuti in epigrafe indicati, contro cui ha svolto le sopra riportate domande, deducendo, in sintesi, in fatto:
pagina 3 di 10 - il 26.07.2018 ha acquistato da l'immobile sito in Milano, Pt_1 Testimone_1 via Legnone 32, identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 44, sub. 718, piano terreno e primo, costituita da appartamento al piano terra e primo;
nel rogito è stato trasferito l'uso esclusivo dell'area adibita a giardino sita nel cortile comune;
- l'appartamento è pervenuto a con atto di permuta del 24.04.2013 Testimone_1 P rep. 61110 racc. 7626 dalla madre , che aveva acquistata da P Parte_6
IMMOBILIARE S.R.L. il 4.08.1999, la quale l'aveva acquistata il giorno stesso da VESUVIO SRL, ora cancellata dal Registro delle Imprese;
- sin dall'acquisto dell'immobile da parte di l'area giardino in uso esclusivo e Pt_6 perpetuo risulta separata delle unità immobiliari confinanti tramite una recinzione, fatto salvo per il muro in comune che divide la porzione di cortile insistente sul mappale 44 da quella del mappale 45;
- nel cortile recintato, in uso esclusivo e perpetuo all'Attore, si trova una porzione di 10 mq (su complessivi 17 mq) di un immobile identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6, che attualmente risulta ancora intestato a VESUVIO S.R.L. (l'altra porzione insiste all'interno del giardino del proprietario del mappale 45);
- il 30.06.2006 a iscritto su tale immobile un'ipoteca Controparte_6 legale a carico di VESUVIO S.R.L. per € 244.366,92;
- l'immobile di cui al mappale 46 è stato sin dalla costruzione del complesso condominiale ininterrottamente utilizzato per il posizionamento degli impianti (elettrico e idraulico) e come lavanderia dai vari proprietari degli appartamenti di cui ai mappali 44 e 45 susseguitisi nel tempo;
Cont
- è socia della cancellata FINGEMMA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P.I.:
, a sua volta socia della cancellata VESUVIO S.R.L. (C.F.: P.IVA_3 P.IVA_4 unitamente al deceduto (C.F. ), i cui eredi sono Persona_2 C.F._5
e . Parte_2 Parte_3
si è tempestivamente costituita il 4.01.2022 rispetto a prima udienza differita al CP_4
26.01.222, resistendo alle domande e chiedendone il rigetto, deducendo:
- la ricostruzione fattuale dell'Attore è contraddittoria e confusa, come si ricava dal fatto che lo stesso ammette che l'immobile di cui al mappale 46 è utilizzato in via esclusiva anche da un terzo, il proprietario del mappale 45;
- ex art. 1146 co. 2 cc per aversi accessione del possesso in forza di atto inter vivos è necessario che la traditio della cosa posseduta risulti dall'atto di vendita, e nel caso di specie non risulta;
- l'ipoteca in ogni caso non si è estinta, in assenza del decorso del termine utile di 20 anni dalla data dell'iscrizione. si sono tardivamente costituiti il 25.01.2022 rispetto a prima udienza Parte_4 differita al 26.01.222, non opponendosi all'accoglimento delle domande attoree, deducendo:
- il loro dante causa possedeva una quota solo del 2% di VESUVIO S.R.L., e non risulta che sia pervenuta una liquidazione della detta quota;
- stante l'adesione alla domanda attorea, non sono tenuti alla refusione delle spese. Contr non si è costituita, nonostante rituale notifica.
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2. Trattazione del processo Il Giudice, alla prima udienza di comparizione, tenuta il 26.01.2022 ha dichiarato la Cont contumacia di e ha assegnato i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, regolarmente fruiti, dagli stessi fruiti dall'Attore e da Sentite le parti alla CP_4 successiva udienza, con ordinanza riservata del 30.06.2022, il Giudice ha rigettato i due capitoli articolari alla prova orale dall'Attore e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.06.2023, poi differita di ufficio stante il carico del ruolo al 7.03.2024. A tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ex art. 127ter cpc, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente giudicante, con ordinanza riservata del 15.04.2024, comunicata in pari data, ha assegnato alle parti i termini massimi per le memorie conclusionali ex art. 190 cpc, dalle parti regolarmente fruiti, e ha trattenuto all'esito la causa in decisione. Con ordinanza riservata del 4.11.2024 il Giudice ha rimesso la causa in istruttoria per chiarimenti sullo stato dei luoghi, resi dalle parti all'udienza del 5.12.2024, e la causa è andata nuovamente in decisione sulle conclusioni sopra riportate, con rinuncia delle parti all'assegnazione di ulteriori termini.
2. Thema decidendum a svolto contro i Convenuti: Pt_1
1) una domanda diretta a dichiarare l'acquisto in suo favore a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà esclusiva della porzione di 10 mq dell'immobile, sito in Milano, via Legnone 32, identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718, categoria C/6, catastalmente intestato alla cancellata VESUVIO S.R.L. (i cui soci erano al 2%, i cui eredi sono i Convenuti e la cancellata Persona_2 Parte_4 Cont FINGEMMA S.R.L., a sua volta detenuta al 100% dal socio unico odierna Convenuta), immobile adibito a ricovero contatori e lavanderia, sito all'interno di un giardino recintato in uso esclusivo all'Attore, pertinenziale ad appartamento identificato con il mappale 44, da lui acquistato nel 2018, deducendo di avere unito al proprio possesso anche quello dei suoi danti causa e precedenti proprietari dell'appartamento, dalla data (non precisata) di costruzione dell'appartamento e comunque dal 1999. 2) una domanda -in tesi conseguenziale- diretta a cancellare l'iscrizione dell'ipoteca iscritta il 30.06.2006 da , ora stante il venire meno del diritto di CP_2 CP_4 proprietà del debitore VESUVIO S.R.L..
si è opposta, deducendo: a) dagli atti di trasferimento della proprietà del mappale CP_4
44 non risulta la traditio del possesso relativo all'immobile di cui al mappale 46 a tacere che lo stesso Attore deduce contraddittoriamente che 1'immobile è altresì usato dal proprietario del mappale 45; b) l'ipoteca non deve essere cancellata, in quanto ritualmente iscritta. 1 hanno dichiarato acquiescenza alla domanda attorea. Pt_2
3. Emergenze probatorie La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, tra cui:
pagina 5 di 10 - atto di trasferimento del 26.07.2018 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da all'Attore (doc. 1 fasc. Att.); Testimone_1
- atto di trasferimento del 24.04.2013 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da a (doc. 3 fasc. Att.); Parte_6 Testimone_1
- atto di trasferimento del 4.08.1999 della proprietà della u.i. di cui al mappale 44 da DUEPI IMMOBILIARE S.R.L. a (doc. 2 fasc. Att.); Parte_6
- visure ipotecaria e catastale relativa all'unità immobiliare di cui al mappale 46 oggetto di usucapione (docc. 5 e 6 fasc. Att.). Il Tribunale reputa che l'istruttoria documentale svolta sia sufficiente per decidere la domanda relativa alla pretesa di ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca ma non la domanda di usucapione, il tutto per quanto appresso esposto.
4. Domanda di usucapione: diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un bene immobile è quello derivante dal combinato disposto degli artt. 1158 e 2697 cc, in forza dei quali incombe sul preteso titolare del diritto reale provare gli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ovvero il possesso continuato della res e il decorso del termine ventennale (cfr. Cass. civ., sez. 2, sent. n. 12984 del 6.09.2002). Come sancito dalla Corte di legittimità, il possesso, quale corpus possessionis e animus possidendi, consiste in un potere di fatto su un bene corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, da esercitarsi in modo esclusivo e incompatibile con il pieno possesso altrui e a cui corrisponde sul piano volitivo l'intenzione di possedere il bene quale titolare del relativo diritto. Il possesso, così inteso, deve permanere per un periodo continuato di venti anni, senza subire ex art. 1167 cc interruzioni ultrannuali, nel senso che il possessore deve mantenere integra la possibilità di esercitare la propria signoria indiscussa sul bene;
ai sensi dell'art. 1163 cc deve essere stato acquisito senza violenza ed esercitato pubblicamente, mediante atti che appalesino ad un'indefinita generalità di persone l'incontrovertibile volontà del possessore di subordinare il bene al proprio dominio (Cass. civ., sez. 2, n. 17881 del 23.07.2013). La giurisprudenza ha altresì chiarito che, in ipotesi res communis, il comproprietario- compossessore che voglia usucapire le altrui quote di proprietà indivisa, è tenuto a compiere atti inequivocabilmente volti a dimostrare la sua volontà di godere e disporre del bene comune in modo pieno ed esclusivo, privando gli altri compossessori della possibilità di instaurare analogo rapporto con lo stesso, non essendo a tal fine sufficiente la prova del mero non uso della cosa da parte degli altri comunisti, quando tale inerzia non sia accompagnata dalla manifestazione della volontà di rinunciare al bene -c.d. animus derelinquendi- e lo stesso bene rimanga dunque nella loro virtuale disponibilità (ex multis: Cass. civ., sez. 2, n. 4360 del 19.04.1995; conf.: Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 24781 del 19.10.2017; Cass. civ., sez. 2, n. 9359 dell'8.04.2021; conf.: Cass. civ., sez. 2, n. 10734 dl 4.05.2018; Cass. civ., sez. 2, n. 23539 del 10.11.2011; Cass. civ., sez. 2, n. 7221 del 25.03.2009; Cass. civ. sez. 2 n. 12775 del 20.05.2008).
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5. Decisione della domanda di usucapione Alla luce dei principi di diritto da applicare e sulla scorta delle allegazioni ed emergenze probatorie di causa, il Tribunale rileva che la domanda attorea è ammissibile, in quanto risultano sufficientemente delineati sia il petitum mediato e immediato, sia la causa petendi. La domanda, tuttavia, non risulta sufficientemente istruita, risultando ammissibili e rilevanti ai fini della decisione i due capitoli di prova orale a suo tempo formulati dall'Attore, disattesi in fase istruttoria e reiterati in fase decisionale. La causa deve dunque essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza.
6. Domanda di cancellazione dell'ipoteca per usucapione: diritto In tema di sorte dell'iscrizione ipotecaria in caso di usucapione, si registra una recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha comportato un contrasto di giurisprudenza di legittimità. Inn particolare, la Corte di legittimità aveva affermato il principio per cui l'usucapione estingue le iscrizioni ipotecarie: “L'usucapione compiutasi all'esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta "usucapio libertatis", bensì all'efficacia retroattiva dell'usucapione stessa)..” (Cass. civ., sez. 2, n. 8792 dl 28.06.2000) onde il creditore ipotecario è litisconsorte necessario nelle cause di usucapione: “Nel giudizio avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale -risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes- di cui l'usucapione produce l'estinzione. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso l'espropriazione dello stesso bene immobile.” (Cass. civ., sez. 3, n. 29325 del 13.11.2019). Di recente, tuttavia, la Corte Costituzionale si è pronunciata con sentenza datata 3.10.2024 n. 160, con cui ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, co. 3, L. 28.02.1985 n. 47 e 31, co. 3, 1^ e 3^ periodo, d.P.R. 380/2001, nella parte in cui non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire. Nella parte motiva di tale sentenza, il Giudice delle leggi ha sancito rilevanti princìpi generali in tema di acquisto a titolo originario e sorte dei diritti reali minori, quali l'ipoteca. Nella specie ha statuito che:
“L'Avvocatura generale dello Stato postula una radicale incompatibilità, logica e giuridica, fra il titolo originario dell'acquisto e la possibile permanenza di garanzie reali, desumendo tale inconciliabilità dal brocardo simul stabunt, simul cadent. Sennonché, la sorte di un diritto reale minore non è in sé pregiudicata dalla natura originaria dell'acquisto, bensì dipende dalla funzione di quest'ultimo e da come viene regolamentato dal legislatore. Emblematico, in tal senso, è il dibattito che si è pagina 7 di 10 storicamente sviluppato intorno alla fattispecie acquisitiva dell'usucapione e che ha visto, da parte di numerosi interpreti, dubitare della configurabilità della cosiddetta usucapio libertatis. La sorte dei diritti reali minori dipende -nella fattispecie acquisitiva dell'usucapione ordinaria- dalle caratteristiche concrete del possesso e dal suo essere incompatibile o meno con la permanenza di diritti reali minori (si pensi a ipoteche o a servitù), nonostante l'estinzione del pregresso diritto dominicale (art. 1158 c.c.). Analogamente, nell'usucapione abbreviata, il destino dei diritti reali minori è condizionato da quanto si evince dal titolo astrattamente idoneo al trasferimento, che può far salvi diritti reali minori, benché venga meno il precedente titolo dominicale (art. 1159 c.c.)…. 8.2.- Questa Corte -preso atto che, a favore della qualificazione della confisca edilizia come acquisto a titolo originario, si è formato un diritto vivente, confermato e ulteriormente motivato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione- assume la norma censurata come ricostruita dal diritto vivente. Sotto il profilo delle implicazioni di tale inquadramento, va ribadito - come già precisato nell'esame dell'eccezione di rito (supra, punto 4.2. del Considerato in diritto) e come presupposto dalla stessa ordinanza di rimessione delle Sezioni unite -che la natura originaria dell'acquisto non è in sé logicamente e ontologicamente incompatibile con una disciplina che espressamente preveda (o -come nel caso dell'usucapione- consenta di desumere dai presupposti normativi che compongono la fattispecie acquisitiva) la salvezza di pregressi diritti reali…..Il credito garantito da ipoteca gode nell'ordinamento giuridico di una protezione peculiare, che discende dalla realità del diritto di garanzia e dalla sua accessorietà al credito….Inoltre, essendo una garanzia accessoria al credito, essa è attratta nell'alveo protettivo dell'art. 24 Cost. quale strumento vòlto ad assicurare una tutela preferenziale del credito in sede esecutiva. …Così ricostruito il meccanismo di tutela che l'ordinamento accorda al creditore ipotecario e che richiama lo schermo protettivo degli artt. 24 e 42 Cost., occorre riflettere sulla funzione che svolge la confisca edilizia, onde verificare se e a quali condizioni risulti irragionevole che essa comporti l'estinzione del diritto reale di garanzia.” (C. Cost. 160/2024, in parte motiva). Orbene, la Corte di legittimità con recentissima sentenza ha valorizzato la natura e la rilevanza sistematica dei princìpi posti dal Giudice delle leggi in tema di acquisto a titolo originario, reputando che si tratti di princìpi generali applicabili a tutti gli acquisti a titolo originario, incluso l'acquisto per usucapione, sancendo: “L'acquisto a titolo originario per usucapione non ha un effetto estintivo dell'ipoteca precedentemente iscritta e, quindi, non determina la caducazione del diritto reale di garanzia, il quale -come affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2024- non è incompatibile, al pari di altri eventuali pesi e vincoli preesistenti e antecedentemente iscritti o trascritti, con le caratteristiche concrete del possesso del bene ipotecato e della conseguente acquisizione della proprietà da parte dell'usucapente.” (Cass. civ., sez. 3, n. 565 del 9.01.2025).
7. Domanda di cancellazione dell'ipoteca per usucapione: decisione Alla luce dei princìpi di diritto da applicare e sulla scorta delle allegazioni ed emergenze probatorie di causa, la domanda attorea diretta a ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca è
pagina 8 di 10 matura per la decisione e, segnatamente, è risultata infondata e deve essere rigettata, per i seguenti motivi. Il Tribunale, difatti, reputa di aderire al recente orientamento esposto dalla menzionata sentenza della Corte di legittimità n. 565/2025, che reputa condivisibile e decisamente prevalente sul precedente orientamento, in quanto fondato sui princìpi posti dalla Corte Costituzionale. Alla luce di tali princìpi, l'intervenuto acquisto a titolo originario di un bene immobile per usucapione, quand'anche accertato con sentenza dichiarativa di usucapione, non comporta affatto, ex se, l'estinzione di tutti i diritti reali minori che gravino sul bene immobile usucapìto, occorrendo accertare caso per caso se il possesso esercitato dall'usucapente sia incompatibile con il diritto reale minore. In altre parole, chi agisce, come l'odierno Attore, per far cancellare l'ipoteca in esito ad usucapione della cosa ipotecata, deve allegare e provare che il diritto di ipoteca sia incompatibile con il possesso utile ad usucapionem esercitato sulla res per venti anni ovvero per dieci anni sulla cosa acquistata con atto invalido. Orbene, nel caso di specie l'Attore si è limitato ad allegare che avendo -a suo giudizio- usucapìto la res ipotecata, sarebbe venuto meno il diritto di proprietà del proprietario della cosa ipotecata, ergo sarebbe venuta meno anche l'ipoteca, che dovrebbe dunque essere cancellata, e tanto per effetto di usucapio libertatis sulla scorta dell'opinione di un autore di Dottrina menzionato nell'atto di citazione. Ora, come autorevolmente sostenuto dal Giudice delle leggi prima, nella citata sentenza n. 160/2024, e dalla Corte di Cassazione poi, con la sentenza n. 565/2025, il principio giuridico, invocato dall'Attore, per cui l'usucapio libertatis si verificherebbe sempre e comunque in caso di usucapione dell'immobile ipotecato, è un asserto tecnicamente errato e che non ha fondamento alla luce dei princìpi generali dell'ordinamento, che di contro tutelano il credito e i diritti reali di garanzia, quali l'ipoteca. Alla luce di tali princìpi generali, dunque, l'acquisto della proprietà a titolo originario a mezzo di usucapione non è incompatibile con la permanenza sul bene immobile di pesi ed oneri, inclusa l'ipoteca, sempre che non siano incompatibili con l'esercizio del possesso utile ad usucapionem compiuto dall'usucapente. Ora, nel caso di specie, è evidente che l'asserito possesso utile ad usucapionem, vantato dall'Attore, non è affatto incompatibile con l'iscrizione dell'ipoteca legale, svolta da che attinge il diritto di proprietà sotto tutt'altro profilo rispetto al godimento CP_4 materiale e fattuale della res prospettato da Nella specie, l'ipoteca attinge la Pt_1 proprietà con lo ius sequelae, che consente di far valere la garanzia anche nei confronti dei terzi acquirenti del bene (ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2858 e ss e cc.), lo ius distrahendi, che permette al creditore di far espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito, e lo ius praelationis, che comporta la facoltà di soddisfare la pretesa creditoria con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita forzata (artt. 2741, co. 1, e 2808 cc, nonché art. 510, co. 2 cpc). Orbene, tutte tali manifestazioni del diritto del creditore ipotecario sono pienamente compatibili con l'esercizio del possesso utile ad usucapionem da parte dell'asserito usucapente.
pagina 9 di 10 In altre parole, alla luce dei princìpi posti da Cass. 565/2025 e da C.cost. 160/2024, non vi è alcuna incompatibilità tra l'acquisto per usucapione e l'iscrizione ipotecaria sul bene oggetto di acquisto per usucapione. Di conseguenza, sia che la domanda di usucapione sarà accolta, sia che sarà rigettata nella sentenza definitiva, comunque sin d'ora è possibile affermare che la seconda domanda attorea, diretta ad ordinarsi la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca per usucapione è infondata in diritto, prima che in fatto, e deve essere pertanto rigettata.
8. Spese di lite Le spese di lite, anche della causa tra debbono essere decise con la Pt_1 CP_4 sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, NON definitivamente pronunciando, così decide: rigetta la domanda proposta da contro Parte_1 Controparte_7
, diretta a dichiarare l'estinzione dell'ipoteca legale iscritta il 30.06.2006
[...] da ora Controparte_8 Controparte_7
, nei confronti della cancellata VESUVIO S.R.L. sul mappale
[...] dell'immobile sito in Milano, via Legnone 32 identificato al N.C.E.U. al foglio 136, mappale 46, sub. 718; spese alla sentenza definitiva;
dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria Milano, 3.04.2025. il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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