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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9568/2018 R.G., promossa
DA
, nata il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Fabio Pelleriti, giusta procura in atti;
- querelante -
CONTRO
nata il [...], e , nato in CP_1 Controparte_2
data 11/08/1979, rappresentati e difesi dall'avv. Virginia Battiato, giusta procura in atti;
, nato in data [...], e , nata CP_3 Controparte_4
il 06/04/1973, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppa Scarpello, giusta procura in atti;
nato il [...], rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Andrea Pino, giusta procura in atti;
, nata il 1°/05/1956; Controparte_6
- parti convenute -
1 E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Querela di falso.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto querela di falso avverso le Parte_1
firme apposte da in calce al testamento pubblico Persona_1
redatto il 26/01/2010, all'atto di compravendita redatto il 26/10/2010 repertorio 41722 - raccolta 12032, e all'atto di compravendita redatto il 26/10/2010 repertorio 41723 - raccolta 12033, in quanto non autografe.
Hanno resistito in giudizio , CP_1 Controparte_2
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Non si è costituita , della quale va quindi Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la querela di falso non merita accoglimento.
Al riguardo va osservato che nel corso del giudizio i convenuti hanno eccepito il giudicato, in relazione all'accertamento compiuto nella sentenza del n. 2267 del 2021 emessa dalla Corte d'Appello di
Catania nella causa n. 1310/2017 RG.
È da premettere che la questione della inammissibilità del giudizio per contrasto con un giudicato tra le stesse parti formatosi può essere esaminata d'ufficio, anche a prescindere da una tempestiva eccezione di parte.
In merito alla rilevabilità d'ufficio della questione del giudicato, la Suprema Corte con l'ordinanza del 2019, confermando la giurisprudenza già formatasi (v, in particolare la pronuncia delle
Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione Cass. civ. Sez.
2 Unite, 17-12-2007, n. 26482) e così rigettando il ricorso che era stato proposto dalla parte soccombente nel primo e nel giudizio di 2° grado, ha ribadito la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di un nuovo giudizio per contrasto con il giudicato (anche esterno) già formatosi tra le stesse parti sulla stessa questione, così puntualizzando: “Questa
Corte, infatti, ha già chiarito (a partire da Cass. Sez. U, 25/05/2001,
n. 226) che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico ma è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche
d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.”.
Come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame della questione. (ex plurimis
Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26482 del 2007; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
n. 10623 del 8/5/2009).
Nel caso di specie, peraltro, i convenuti hanno esplicitamente eccepito che è intervenuta tra le medesime parti una pronuncia in forza della quale è stata accertata l'autenticità delle firme e che essa è passata in giudicato (v. note di e del CP_3 Controparte_4
17.9.24).
Orbene, con sentenza n. 2267/2021 passata in giudicato - resa dalla Corte d'Appello nella causa 1310/2017 RG instaurata dall'odierna attrice nei confronti delle medesime parti - è stata accertata la genuinità delle firme apposte da al Persona_1
testamento pubblico redatto in data 26.01.2010, pubblicato l'11.06.2010, nonché ai due atti pubblici di compravendita redatti il
26.01.2010, rep. n. 41722, racc. 12032 e rep. 41723, racc. 12033.
3 Di conseguenza, con la predetta decisione è stata rigettata la querela di falso proposta (in via incidentale) da Parte_1
in relazione agli stessi atti contestati con la querela di falso
[...] proposta in via principale in questo procedimento (“
PQM
[…] rigetta la querela di falso proposta da in relazione Parte_1
alle firme apposte da nata a [...] il [...] Persona_1
ed ivi deceduta il 6.5.2010 al testamento pubblico redatto dal Notaio
in data 26.01.2010, pubblicato l'11.06.2010 ed ai due atti Per_2
pubblici di compravendita redatti dal Notaio il 26.01.2010, Per_3
rep. n. 41722, racc. 12032 e rep. 41723, racc. 12033.”).
Non vi è dubbio che tale pronuncia spieghi effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica, costituita dall'accertamento della falsità delle firme apposte da Per_1
negli atti di cui al presente giudizio.
[...]
Il valore probatorio dei documenti, infatti, è ormai incontestabile in quanto esso è stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile.
Per come chiaramente risulta dagli atti di causa e ammesso da tutte le parti, si tratta invero della medesima azione proposta nel procedimento n. 1310/2017 definito con sentenza della Corte
d'Appello n. 2267/2021, passata in giudicato.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la querela di falso va rigettata in quanto la sentenza n. n. 2267/2021 spiega effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica e il valore probatorio dei documenti è ormai incontestabile in quanto positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa per come dichiarato in atto di citazione, seguono la soccombenza nei riguardi dei convenuti costituiti, mentre non ricorrono i presupporti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
4 Nessuna statuizione va emessa nei riguardi di _6
, rimasta contumace.
[...]
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante va condannato al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 (V. Cassazione civile, sez.
III, 16/10/1992, n. 11347 : “La sentenza che rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove, avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzare fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata.”) .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9568/2018 R.G.;
Rigetta la querela di falso.
Dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sui documenti impugnati;
Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di €
20,00;
Condanna il querelante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.062,40 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute nei riguardi di e;
in € 3.062,40 oltre spese CP_1 Controparte_2
forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute nei riguardi di CP_3
e ; in € 2.252,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e Controparte_4
IVA se dovute nei riguardi di Controparte_5
Nulla sulle spese nei riguardi di;
Controparte_6
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9568/2018 R.G., promossa
DA
, nata il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Fabio Pelleriti, giusta procura in atti;
- querelante -
CONTRO
nata il [...], e , nato in CP_1 Controparte_2
data 11/08/1979, rappresentati e difesi dall'avv. Virginia Battiato, giusta procura in atti;
, nato in data [...], e , nata CP_3 Controparte_4
il 06/04/1973, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppa Scarpello, giusta procura in atti;
nato il [...], rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Andrea Pino, giusta procura in atti;
, nata il 1°/05/1956; Controparte_6
- parti convenute -
1 E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Querela di falso.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha proposto querela di falso avverso le Parte_1
firme apposte da in calce al testamento pubblico Persona_1
redatto il 26/01/2010, all'atto di compravendita redatto il 26/10/2010 repertorio 41722 - raccolta 12032, e all'atto di compravendita redatto il 26/10/2010 repertorio 41723 - raccolta 12033, in quanto non autografe.
Hanno resistito in giudizio , CP_1 Controparte_2
, e CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Non si è costituita , della quale va quindi Controparte_6
dichiarata la contumacia.
Ciò premesso, la querela di falso non merita accoglimento.
Al riguardo va osservato che nel corso del giudizio i convenuti hanno eccepito il giudicato, in relazione all'accertamento compiuto nella sentenza del n. 2267 del 2021 emessa dalla Corte d'Appello di
Catania nella causa n. 1310/2017 RG.
È da premettere che la questione della inammissibilità del giudizio per contrasto con un giudicato tra le stesse parti formatosi può essere esaminata d'ufficio, anche a prescindere da una tempestiva eccezione di parte.
In merito alla rilevabilità d'ufficio della questione del giudicato, la Suprema Corte con l'ordinanza del 2019, confermando la giurisprudenza già formatasi (v, in particolare la pronuncia delle
Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione Cass. civ. Sez.
2 Unite, 17-12-2007, n. 26482) e così rigettando il ricorso che era stato proposto dalla parte soccombente nel primo e nel giudizio di 2° grado, ha ribadito la rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di un nuovo giudizio per contrasto con il giudicato (anche esterno) già formatosi tra le stesse parti sulla stessa questione, così puntualizzando: “Questa
Corte, infatti, ha già chiarito (a partire da Cass. Sez. U, 25/05/2001,
n. 226) che l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico ma è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche
d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo.”.
Come affermato dalla Suprema Corte con orientamento consolidato, qualora due giudizi facciano riferimento ad uno stesso rapporto giuridico ed uno dei due si sia concluso con sentenza definitiva, il principio, secondo il quale l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, preclude il riesame della questione. (ex plurimis
Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26482 del 2007; Cass. Civ. Sez. Lavoro,
n. 10623 del 8/5/2009).
Nel caso di specie, peraltro, i convenuti hanno esplicitamente eccepito che è intervenuta tra le medesime parti una pronuncia in forza della quale è stata accertata l'autenticità delle firme e che essa è passata in giudicato (v. note di e del CP_3 Controparte_4
17.9.24).
Orbene, con sentenza n. 2267/2021 passata in giudicato - resa dalla Corte d'Appello nella causa 1310/2017 RG instaurata dall'odierna attrice nei confronti delle medesime parti - è stata accertata la genuinità delle firme apposte da al Persona_1
testamento pubblico redatto in data 26.01.2010, pubblicato l'11.06.2010, nonché ai due atti pubblici di compravendita redatti il
26.01.2010, rep. n. 41722, racc. 12032 e rep. 41723, racc. 12033.
3 Di conseguenza, con la predetta decisione è stata rigettata la querela di falso proposta (in via incidentale) da Parte_1
in relazione agli stessi atti contestati con la querela di falso
[...] proposta in via principale in questo procedimento (“
PQM
[…] rigetta la querela di falso proposta da in relazione Parte_1
alle firme apposte da nata a [...] il [...] Persona_1
ed ivi deceduta il 6.5.2010 al testamento pubblico redatto dal Notaio
in data 26.01.2010, pubblicato l'11.06.2010 ed ai due atti Per_2
pubblici di compravendita redatti dal Notaio il 26.01.2010, Per_3
rep. n. 41722, racc. 12032 e rep. 41723, racc. 12033.”).
Non vi è dubbio che tale pronuncia spieghi effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica, costituita dall'accertamento della falsità delle firme apposte da Per_1
negli atti di cui al presente giudizio.
[...]
Il valore probatorio dei documenti, infatti, è ormai incontestabile in quanto esso è stato positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile.
Per come chiaramente risulta dagli atti di causa e ammesso da tutte le parti, si tratta invero della medesima azione proposta nel procedimento n. 1310/2017 definito con sentenza della Corte
d'Appello n. 2267/2021, passata in giudicato.
In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, la querela di falso va rigettata in quanto la sentenza n. n. 2267/2021 spiega effetti preclusivi in ordine al riesame della medesima questione giuridica e il valore probatorio dei documenti è ormai incontestabile in quanto positivamente riconosciuto dalla pronuncia divenuta irretrattabile.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa per come dichiarato in atto di citazione, seguono la soccombenza nei riguardi dei convenuti costituiti, mentre non ricorrono i presupporti per la condanna ex art. 96 c.p.c..
4 Nessuna statuizione va emessa nei riguardi di _6
, rimasta contumace.
[...]
Ai sensi dell'art. 226 c.p.c. il querelante va condannato al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 (V. Cassazione civile, sez.
III, 16/10/1992, n. 11347 : “La sentenza che rigetta la querela di falso deve contenere la condanna del querelante al pagamento della pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c., anche quando le ragioni della pronuncia riposino solo sulla carenza di sufficienti prove della falsità, perché la citata norma non distingue, nell'ambito delle sentenze di rigetto, quelle di rigetto per insufficienza di prove, avendo la funzione preventiva, piuttosto che punitiva, di responsabilizzare fortemente chi possa determinarsi a querelare di falso, onde evitare l'abuso di questo strumento di protezione, che investe atti di fede privilegiata.”) .
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9568/2018 R.G.;
Rigetta la querela di falso.
Dispone ai sensi dell'art. 226 c.p.c. che a cura della Cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sui documenti impugnati;
Condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di €
20,00;
Condanna il querelante al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.062,40 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute nei riguardi di e;
in € 3.062,40 oltre spese CP_1 Controparte_2
forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute nei riguardi di CP_3
e ; in € 2.252,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA e Controparte_4
IVA se dovute nei riguardi di Controparte_5
Nulla sulle spese nei riguardi di;
Controparte_6
Così deciso nella camera di consiglio del 10/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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