Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 3172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3172 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4566/2022 R. G. vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F. , rapp. ta e difesa, in CodiceFiscale_1 virtù di procura in calce all'originale del presente atto, dall'Avv. Marcellina De Pasquale del Foro di Benevento, C.F. la quale C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. fax 0824.28139 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Elio Del Luongo, in Napoli Via Domenico di Gravina n.19
-Appellante E
in persona del Presidente p.t., C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. Elena Lauritano – C.F. dell'Avvocatura CodiceFiscale_3
Regionale, giusta Procura Generale ad lites per Notar di Persona_1
NO d'CH (Na) del 14 marzo 2018 rep.33646 elettivamente domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081 7963766 e che l'indirizzo di posta elettronica è il seguente:
. egione.campania.it Em_2 Email_3
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 2125/2022 pubbl. il 30/09/2022 il Tribunale di
BENEVENTO rigettò il ricorso depositato il 19.3.2021 con il quale
[...]
– premesso di aver ricevuto, in data 18.11.2016, la notifica del Pt_1 verbale di accertamento della di illecito amministrativo Controparte_1
Corte di Appello di Napoli
n. 20/2016 SVCBN, con il quale le era stata contestata la violazione delle norme di cui agli art. 15 del d. lgs. 158/2006 e 79 del d.lgs. 193/2006, in quanto, come accertato da ispezione effettuata in data 10.10.2016, la stessa, nella qualità di titolare di azienda zootecnica, risultava sprovvista dei registri previsti dalle disposizioni da ultimo richiamate – contestò i fatti e dedusse che le era stata ingiustamente comminata una sanzione di € 5.166,66 pari a
1/3 del massimo edittale prescritto ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 193/2006.
Con decreto del 16.4.2021, emesso inaudita altera parte, era stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'o.i.a. opposta, poi revocato con ordinanza del
15.6.2021.
Instaurato il contraddittorio, la si costituì deducendo Controparte_1
l'assenza di vizi di legittimità del provvedimento opposto e la regolarità della procedura amministrativa svolta, concludendo per il rigetto dell'opposizione proposta.
Avverso la predetta sentenza, con atto depositato in data 31 ottobre 2022 ha proposto appello l'originaria parte opponente, dolendosi dell'erronea valutazione delle allegazioni difensive e del materiale istruttorio, sia quanto alla prova dell'illecito che all'entità della sanzione.
Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'opposizione, vinte le spese.
La ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. CP_1
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza come “sostituita” ai sensi dell'art.127 ter c.p.c la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è infondato.
1.Le questioni preliminari non sono state riproposte di modo che, sul punto, si è formato il giudicato.
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Corte di Appello di Napoli
2.Nel merito deve rilevarsi che la – come dedotto sin dal primo grado Pt_1
Parte
– aveva richiesto l'intervento della il sopralluogo era stato effettuato in assenza della ricorrente: dal verbale del 10.10.2016 prodotto in atti, risulta che al momento dell'accesso era presente , marito della Persona_2
, dichiaratosi custode dell'azienda ispezionata;
gli ispettori avevano Pt_1 quindi contattato telefonicamente la titolare, invitandola a presentarsi presso la sede degli Uffici al fine di acquisire tutta la documentazione necessaria. In data 18.10.2016 si era svolta l'audizione della , la quale, Pt_1 rispetto alla mancata tenuta dei registri dei trattamenti farmaceutici, si era limitata a dichiarare che gli stessi erano in possesso del . Persona_2
Il Giudice, alla luce di tale sequenza, ha correttamente ritenuto che non fosse stato violato il contraddittorio. Deve ribadirsi che il verbale di accertamento è stato emesso solo dopo aver sentito la titolare dell'azienda.
3.In questo grado la parte ha contestato le conclusioni di merito del primo
Giudice; riprendendo le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, ha evidenziato di aver lasciato l'azienda agricola a lei intestata dal 1°Aprile
2015, per motivi legati ad una profonda crisi coniugale e familiare, sfociata poi in separazione, così come comunicato con lettera del 31.08.2016, sia all' che al Parte_3 CP_2
Forestale dello Stato di Benevento. Ha dedotto che le era stato impedito successivamente ogni accesso, come esposto nella denuncia-querela proposta al riguardo, di modo che giammai avrebbe potuto nominare l'ex marito custode.
4. Con riguardo ai registri in contestazione, nessuna prova è stata acquisita, risultando soltanto – a fronte del dato della mancata acquisizione degli stessi da parte dei verbalizzanti – le contrapposte asserzioni degli ex coniugi nell'ambito di un contesto di litigiosità e tensione dei rapporti familiari. Non è stato allegato né documentato l'esito della citata denuncia querela del luglio 2015, né era stata articolata istruttoria orale.
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Corte di Appello di Napoli
I registri – giammai esibiti nel corso dell'accertamento - sono stati prodotti in giudizio soltanto con le note conclusionali, in quanto solo a quell'epoca asseritamente reperiti.
La parte ha ribadito l'ammissibilità della produzione in giudizio: deve condividersi la valutazione del Tribunale che ha escluso che potesse ritenersi non imputabile alla ricorrente l'asserito tardivo ritrovamento degli stessi, avvenuto a seguito di lavori di ristrutturazione dell'immobile- ex casa coniugale, da parte dell'ex marito, che glieli aveva inviati soltanto in data
5.4.2022. Il rinvenimento – per come prospettato – è stato casuale, non essendosi la attivata nelle ricerche né tantomeno nelle richieste all'ex Pt_1 marito che, per quanto dedotto, occupava l'immobile. Né può ritenersi che sussistesse a carico degli Ispettori l'obbligo di estendere le indagini all'abitazione, riguardando l'accertamento l'attività aziendale. Parte E' stato poi sottolineato che tali registri risultano vidimati dall' di San
Giorgio del Sannio in data 20 marzo 2001 con numeri di protocollo 116 e
117, quindi in data di gran lunga anteriore all'anno del presunto accertamento (2016), posto a base dell'ordinanza oggetto d'impugnazione in questa sede: se la vidimazione rende conto dell'esistenza di tali Registri, la mancata esibizione all'atto del controllo ha impedito la verifica della regolare tenuta degli stessi.
5.Con riferimento poi al motivo di gravame riguardante l'illegittimità della sanzione irrogata in applicazione di 1/3 del massimo edittale, il Giudice ha correttamente rilevato che l'art. 108, comma 17, del d.lgs. 193/2006 prevede per la sanzione amministrativa pecuniaria un minimo di € 2.600 ed un massimo di € 15.500; l'art. 11 della l. n. 689/1981 dispone che nell'irrogazione della sanzione debba tenersi conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione delle conseguenze, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.
La gravità della violazione deriva dalla rilevanza dei registri in oggetto;
nell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione delle conseguenze non può ricomprendersi la condotta precedente della ricorrente, che aveva chiesto
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Corte di Appello di Napoli
Parte l'intervento della mentre i registri sono stati depositati tardivamente nelle note di trattazione scritta/conclusionali per l'udienza in cui è stata definita la causa in primo grado.
Con riguardo alle condizioni economiche è stato esibito il mod 730 /2020 per i redditi del 2019, quindi per annualità non attinenti all'epoca dell'accertamento in contestazione
Nel caso di specie, dunque, l'importo irrogato di € 5.166,66 appare congruo.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte non può che respingere l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma
17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
rigetta l'appello; condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali, liquidate in €
1.984,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo
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Corte di Appello di Napoli
periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 29 maggio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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