Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 2557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2557 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3210/2025 R.G. promossa da:
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Parte_1
MARIA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO MARIA Controparte_1
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO MARIA CP_2
( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO Controparte_3
ERNESTO MARIA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
con l'avv. SILVESTRI LUCA e con gli avv. CIRILLO ERNESTO Controparte_4
MARIA ( Indirizzo Telematico;
e C.F._1
contro:
on l'avv. PESSI ROBERTO e gli avv. e Controparte_5
on l'avv. PESSI ROBERTO e gli avv. e Controparte_6
OGGETTO: assorbibilità dei superminimi previsti nei contratti individuali e usi aziendali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2018, con condanna della convenuta a restituirgli gli importi indebitamente trattenuti.
È stato, in particolare, allegato come i ricorrenti, tutti titolari di un superminimo individuale di diverso importo e ricevuto in date diverse, a decorrere dal febbraio 2018, per effetto dell'introduzione di nuovi minimi stipendiali e della voce retributiva denominata E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) con l'Accordo del 23 novembre 2017, ne avrebbero subito l'assorbimento unilaterale da parte della società.
In quest'ultimo accordo, sarebbe stato previsto, da un lato, che dal 2018 sarebbero scattati degli aumenti della retribuzione base e, dall'altro, che sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente un nuovo elemento retributivo mensile, denominato E.R.S. (Elemento Retributivo Separato) di importo variabile in base al livello di inquadramento.
Inoltre, nello stesso accordo, si sarebbe previsto che l'E.R.S. doveva ritenersi escluso dalla base di calcolo del TFR e sarebbe stato quantificato considerando anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, risultando, quindi, comprensivo degli stessi.
A far data da febbraio 2018, in occasione del pagamento della prima tranche degli aumenti, la società avrebbe, poi, riconosciuto l'incremento, ma, per la prima volta dopo molti anni, avrebbe assorbito il superminimo individuale di cui godessero i dipendenti.
Ugualmente, avrebbe proceduto con l'erogazione della seconda tranche dell'ERS.
Sicché, ritenendo i ricorrenti che si sarebbe formato, in tanti anni, un uso aziendale a proprio favore per il non assorbimento del superminimo o un accordo negoziale in tal senso per fatti concludenti, nelle conclusioni, ritenendo illegittima la condotta aziendale, hanno domandato di
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui in premessa, l'illegittimità della condotta aziendale e, quindi, degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “AP/Sovraminimo individuale” operati dalla in danno dei ricorrenti dal febbraio 2018; in conseguenza e Controparte_5 per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_6 ricostituzione della predetta voce “AP/Sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, nonché condannare la al pagamento di tutte le somme Controparte_5 indebitamente assorbite/trattenute dal febbraio 2018 al giugno 2024 compreso e condannare la al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite/trattenute dal luglio Controparte_6
2024, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
2) In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'assorbimento della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operato dalla in danno dei ricorrenti, con Controparte_5 conseguente riduzione della retribuzione lorda mensile, in occasione dell'introduzione dell'elemento Elemento Retributivo Separato a partire da luglio 2018 e, in conseguenza e per l'effetto, condannare la resistente alla ricostituzione della predetta voce nella Controparte_6 misura corrispondente agli assorbimenti e/o riduzioni operate, con conseguente condanna delle resistenti e al ricalcolo degli istituti di retribuzione diretta ed Controparte_6 Controparte_5 indiretta, nessuno escluso compreso il TFR, con decorrenza dal 1° luglio 2018 e condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive da luglio 2018 a giugno Controparte_5
2024 compreso, e della resistente al pagamento delle differenze retributive per il Controparte_6 periodo da luglio 2024 in poi, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti all'effettivo saldo;
la quantificazione di tutte le precedenti somme sarà oggetto di separato giudizio;
3) Condannare le resistenti in solido al pagamento delle spese e compensi ai sensi dell'art.4, comma 1 bis e comma 2 DM n.55/2014, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e rimborso del C.U. di €118,50 versato, come per legge”.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, la Controparte_5
ha contestato, in fatto e in diritto, la tesi di parte ricorrente, domandando
[...]
il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.
In particolare, ha sostenuto che i ricorrenti non avrebbero subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato.
Nel descrivere, poi, la situazione in fatto, la resistente ha illustrato di aver riconosciuto a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati
a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
Non si sarebbe mai, però, attribuita natura “non assorbibile” ai superminimi in questione. Con decorrenza dal 1° febbraio 2018, la società avrebbe, quindi, proceduto al parziale assorbimento del superminimo erogato a ciascun ricorrente a fronte dell'aumento della retribuzione di base.
Poi, a decorrere dal 1° luglio 2018, sarebbe stato riconosciuto a ciascun dipendente, l'E.R.S.
Per i caratteri dell'ERS, il superminimo individuale corrisposto ai ricorrenti sarebbe stato assorbito legittimamente e parzialmente in misura pari alla somma corrisposta.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
Per questi motivi
, ritenendo legittima la propria condotta, la convenuta ha domandato il rigetto del ricorso.
Costituendosi con articolata memoria difensiva, la ha Controparte_6
contestato, in fatto e in diritto, la tesi di parte ricorrente, domandando il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese di lite.
Ugualmente, ha sostenuto che i ricorrenti non avrebbero subito alcuna riduzione del trattamento economico complessivo erogato.
Nel descrivere, poi, la situazione in fatto, la resistente ha illustrato di aver riconosciuto a ciascun lavoratore degli incrementi retributivi di importi diversificati
a titolo di superminimo ad personam individuale, assorbibile in occasione di eventuali aumenti collettivi e/o passaggi di livello.
Inoltre, ha eccepito la prescrizione quinquennale.
All'udienza di discussione, tentata inutilmente la conciliazione, non essendo necessaria alcuna istruttoria, la causa è stata oralmente discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato.
Nella causa, infatti, non risulta contestato che i ricorrenti, nell'ambito dei propri accordi individuali con il datore di lavoro, beneficino di superminimi, qualificati negli stessi come “assorbibili”.
Proprio per questo, in ragione di tale natura di compenso assorbibile derivante dall'accordo individuale, la ha argomentato di Controparte_5 avere legittimamente provveduto al loro assorbimento in rapporto agli aumenti contrattuali di cui all'accordo del 23 novembre del 2017.
Sennonché, si deve ritenere che la tesi difensiva della resistente non sia accoglibile, dovendosi accertare un uso aziendale a favore dei lavoratori per il non assorbimento dei superminimi.
Per motivare, occorre rammentare che la Suprema Corte ha chiarito che
“la reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali e collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali - tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi, sia il regolamento d'azienda e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica né l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà,
tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - né, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito” (cfr. Cass. Sentenza n. 8342 del 08/04/2010 Sentenza n. 17481 del 28/07/2009 U,
Sentenza n. 26107 del 13/12/2007 Sentenza n. 10591 del 03/06/2004).
Non è contestato, nel caso, in causa che la non Controparte_5
abbia mai provveduto all'assorbimento dei superminimi nell'occasione dei diversi rinnovi contrattuali collettivi e questo per almeno trent'anni.
Ora, si deve ritenere che la resistente abbia posto in essere un comportamento oggettivamente e direzionalmente univoco, adottando un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti individuali nell'occasione dei rinnovi di contratto collettivo che prevedessero aumenti economici, non provvedendo mai all'assorbimento del superminimo, per così tanto tempo (trenta anni) che, certamente, in tal modo, secondo i menzionati principi, all'interno del contesto della stessa, si è creata una prassi aziendale, fonte di diritti. Infatti, è da ritenere che un comportamento protratto per così tanti anni abbia creato una prassi di favore per i dipendenti, fonte di diritti nel contesto aziendale per il non assorbimento del superminimo, poiché una condotta così a lungo protratta (30 anni), senza l'aggiunta di comunicazioni con cui la società si riservasse comunque l'assorbimento per gli anni successivi, non può non assumere un significato concludente e univoco.
Peraltro, si aggiunga, solo ad abundantiam, che non è solo il mero decorso di un lungo tempo che conferma l'instaurazione del suddetto uso aziendale, ma, come accertato in diverse altre sentenze analoghe di questo stesso tribunale (cfr., ad es., la sentenza del 4 dicembre 2024 nel processo RG N.
11117/2024 di questo stesso tribunale),per diversi anni (dal 2008 al 2015), vi sono elementi derivanti dalla stessa condotta della convenuta, che ha rinunciato ad assorbire i superminimi all'epoca dei diversi rinnovi contrattuali, nonostante vi potessero essere situazioni di difficoltà economica. Non risulta, infatti, controverso che il 26 giugno 2008 è stata avviata una procedura di mobilità per 5.000 lavoratori;
- il 26 maggio 2009 è stata adottata una procedura di mobilità per 470 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà per 1054 dipendenti;
- il 04 agosto 2010 è stata attuata una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori, tramutata poi in contratto di solidarietà siglato il 21 ottobre 2010 per 1.100 lavoratori, con durata sino al 07
novembre 2012;
- il 27 marzo 2013 e stata avviata una procedura di mobilità per 500 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.500 lavoratori con durata sino al 14 aprile 2015;
- il 27 aprile 2015 viene avviata una procedura di mobilità per 330 lavoratori, tramutata in un contratto di solidarietà per 2.600 lavoratori con durata sino al 03 gennaio 2018 (cfr. cap. 48 ric., non contestato dalla convenuta).
Per la descrizione dei fenomeni appena riportati, infatti, appare possibile ritenere che la resistente abbia attraversato, dal 2008 al 2015, una situazione di difficoltà che ha comportato diverse procedure di mobilità e contratti di solidarietà, non provvedendo, comunque, in quegli anni, all'assorbimento del superminimo, ad esempio al momento della stipula del CCNL del 2013 (doc. 2 res.).
Dunque, il decorso del lungo tempo suddetto e, in aggiunta, il comportamento del datore di lavoro di non scegliere di assorbire i superminimi, nonostante le difficoltà economiche anche presenti, senza comunicare riserve per gli anni successivi, confermano la sussistenza di una condotta aziendale univoca e generalizzata e che si è tradotta in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto alla regola dei contratti individuali della assorbibilità del superminimo e che integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale.
E' bene precisare che tale prassi aziendale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette “fonti sociali” - tra le quali vanno considerati anche i contratti collettivi e che sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda - agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale.
Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, non rientrandosi in un'ipotesi ex articolo
1340 cc, non viene modificata la pattuizione dell'accordo individuale, che resta intatta nelle sue previsioni, potendo tornare ad operare, laddove venga meno l'efficacia della fonte sociale menzionata.
L'uso aziendale, infatti, viene ad operare come fonte intermedia e autonoma, tra il contratto individuale che prevede l'assorbimento del superminimo e l'accordo collettivo che attribuisce gli aumenti sui minimi contrattuali, assicurando nel caso il diritto dei lavoratori al non assorbimento.
Non modificandosi il contratto individuale, la regola del non assorbimento vale ovviamente, quindi, finché abbia efficacia l'uso aziendale e, nella materia, ha chiarito la Suprema Corte che
“l'uso aziendale costituisce fonte di un obbligo unilaterale, di carattere collettivo, che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo, sicché, salvaguardati i diritti quesiti, esso può essere modificato da un successivo accordo anche in senso peggiorativo per i lavoratori” (cfr. Cass. Sentenza n. 3296 del 19/02/2016).
Nel caso, tuttavia non risulta alcuna modifica tramite accordo collettivo del suddetto uso aziendale.
Di non rilievo, nel caso in questione, poi, è l'eccezione della convenuta circa la possibilità di una disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro, poiché tra i documenti prodotti, non risulta alcuna comunicazione alle organizzazioni sindacali volta a un recesso della dalla suddetta fonte Controparte_5
sociale.
Certamente, infatti, anche ove fosse ammissibile una disdetta unilaterale, non potrebbe che essere esplicita e diretta nei confronti delle organizzazioni sindacali, anche nell'ambito dei rapporti di buona fede con le stesse, specialmente dopo tanti anni di applicazione costante della regola del non assorbimento del superminimo, con la creazione di un affidamento per il mantenimento della stessa.
Poiché i diritti dei ricorrenti derivano dalle menzionate fonti, non vi è alcuna ipotesi di ingiustificato arricchimento, dovendosi respingere anche tale eccezione.
Dunque, si deve accertare il diritto dei ricorrenti per le somme richieste in causa in applicazione dei menzionati principi.
Solo, ad abundantiam, si aggiunga come, anche qualora si dovesse ragionare diversamente circa l'esistenza di un uso aziendale, certamente non sarebbe da ritenersi assorbibile l'emolumento denominato E.R.S. (Elemento
Retributivo Separato).
Infatti, l'assorbimento opera rispetto ai minimi contrattuali e appare che i contraenti collettivi dell'accordo del 23 novembre 2017 abbiano voluto tenere distinta questa voce da questi ultimi, configurandola come una spettanza autonoma.
D'altronde, da un lato, la sua denominazione di “elemento retributivo separato” viene a chiarire come non possa essere considerato nella normale retribuzione contrattuale da confrontare con quella individuale contenente i superminimi.
Dall'altro, la nota a verbale dello stesso accordo del 23 novembre 2017 viene a stabilire che tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale e contrattuale.
Pertanto, tale voce non risulta comparabile con quelle ordinarie che non contengono alcuna incidenza degli istituti diretti e indiretti.
Si può anche aggiungere ancora virgola che, secondo l'interpretazione finora proposta, d'altronde, si è pronunciata di recente pure la Suprema Corte, con la ordinanza n. RG 12473/2025 e la ordinanza RG n. 12477/2025. Quanto, poi, agli oneri della nella memoria delle Controparte_6
convenute non è contestato il passaggio dei ricorrenti a quest'ultima, ex articolo
2112 cc, dal 1 luglio 2024 (cfr. cap. 3 res.), dovendosi, perciò, confermare l'obbligazione solidale tra le parti fino al 30 giugno 2024 e le responsabilità solo di quest'ultima per il periodo successivo.
D'altronde, nemmeno può essere accolta l'eccezione di prescrizione (cfr. anche Cass. 26246/22).
In tal senso, si deve, infatti, prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della legge n. 92/12 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria
(seppur con importi risarcitori maggiori).
Sicchè, si deve ritenere che da tale data ciascun lavoratore, pur dipendente da azienda sottoposta all'articolo 18 SL, potesse incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria stabilità (cfr. C. cost. n.
63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948, n. 3, cc).
In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui
“la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale” (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 23227 del 13/12/2004; Sentenza n. 20987 del 29/10/2004; Sentenza n.
11793 del 06/08/2002).
Così, avendo la parte attorea proposto le domande per un periodo successivo al 2012, si può ritenere che con riferimento a nessuna delle somme richieste sia maturata la prescrizione, non decorsa in corso di rapporto dal
18/7/12. Sicché, il ricorso deve essere accolto, con le conseguenze di cui al dispositivo (essendosi riservati i difensori i conteggi specifici al di fuori del giudizio: cfr. il verbale) e le spese di lite sono regolate tenendo conto del principio della soccombenza e del valore, della natura e della breve durata della causa, con compensazione per 1/3 in ragione dell'esistenza anche di orientamenti giurisprudenziali in senso favorevole alla convenuta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza di un uso aziendale presso la per il non assorbimento dei superminimi di cui ai contratti Controparte_5
individuali.
Accerta la illegittimità della condotta aziendale di assorbimento della voce in busta paga operata dalla in danno dei Controparte_7 Controparte_5
ricorrenti dal febbraio 2018 e condanna la stessa e, per il periodo dal 1.7.24, la sola alla ricostituzione della predetta voce nella misura in godimento a Controparte_6
gennaio 2018.
Condanna, inoltre, entrambe le convenute, in solido, al pagamento di tutte le somme indebitamente così trattenute dal febbraio 2018 al 30 giugno 2024 e, per il periodo dal 1 luglio 2024, condanna per lo stesso titolo la sola al medesimo Controparte_6
versamento.
Il tutto, oltre alla rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
Compensate le spese di lite per 1/3, condanna le convenute in solido a rimborsare alla parte attorea le stesse, che si liquidano complessivamente in € 4000, oltre 15% per spese forfettarie e oltre IVA, CPA e contributo unificato se versato e dovuto, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, già operata la compensazione.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 29/05/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo