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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/05/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 459 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/05/2025
Il giorno 26/05/2025 alle ore 09:25 innanzi al Giudice Onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Ferdinanda Di Gregorio per parte attrice e l'avv. Calogero Li
Calzi in sostituzione dell'avv. Domenica Motta per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi, alle note conclusive e alla giurisprudenza depositata.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE
si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso alle ore 09,40
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 26/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi residenti in Ravanusa ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta, viale Sicilia n. 87, presso lo studio dall'avv. Ferdinanda Di Gregorio, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti * ATTORI * contro
(c.f.: - p.iva: ) con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Epicarmo
n. 3, presso la sezione legale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Motta della direzione affari legali della società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico in
Notar dott. (Rep. n. 55418 - Racc. n. 16104) in atti * CONVENUTA * Persona_1
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 08 febbraio 2023 CP_1
e hanno convenuto in giudizio, avanti a questo
[...] Parte_1
Tribunale, al fine di sentire “- accertare e dichiarare che … hanno Controparte_2
diritto alla liquidazione delle somme portate dai dagli stessi sottoscritti e Controparte_3
di cui in narrativa secondo le previsioni contrattuali (capitale, interessi, ecc.); - conseguentemente condannare a corrispondere agli attori la complessiva Controparte_4 somma di € 25.000,00 oltre interessi al tasso del 40%, secondo le condizioni contrattuali, oltre interessi dalla data di costituzione in mora al soddisfo;
- in subordine, … condannare
[...]
al risarcimento del danno subito dagli attori, liquidandolo nella somma di € Controparte_2
25.000,00, pari al capitale investito, oltre il lucro cessante, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese ed i compensi di causa”.
Parte attrice ha dedotto:
- di avere sottoscritto “in data 1-5 ottobre 2001 presso l'Ufficio Postale di Ravanusa (AG) n. 5 buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per un totale di € 25.000,00 e segnatamente: buono N° 30421510414 emesso l'1/10/2001, buono N° 30421410437 emesso
l'1/10/2001, buono N° 30421310460 l'1/10/2001, buono N° 30421210483 emesso l'1/10/2001, buono N° 30421610484 emesso il 5/10/2001”;
- di avere “richiesto di investire in buoni ventennali e l'impiegato addetto all'operazione proponeva tali prodotti, assicurando che trattavasi, come richiesto, di buoni con scadenza ventennale”;
- di essersi rivolti “al compimento del ventesimo anno … nel mese di aprile 2022 … all'ufficio postale per il rimborso, ma il preposto comunicava di non potervi provvedere per intervenuta prescrizione”;
- che “sui buoni de quibus non sono indicati né la serie, nè i rendimenti, né, tantomeno, la scadenza;
gli stessi recano solo la generica dicitura “A TERMINE” e dunque gli attori si sono fidati delle informazioni fornite dall'incaricato, che aveva loro proposto i buoni come titoli a scadenza ventennale”;
- la mancata consegna del foglio informativo in violazione “degli obblighi informativi specificamente previsti sia dal TUF che dal TUB” nonché degli articoli 3 e 6 D.M 19.12.2000,
1375, 1337, 1175 e 1176 c.c. e 47 Cost.;
- la sussistenza di una “causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.”;
3 - il mancato inizio della decorrenza del termine di prescrizione e la responsabilità anche extracontrattuale della convenuta.
Radicatasi la lite, si è costituita in giudizio depositando in data Controparte_2
08 maggio 2023 comparsa con la quale ha contestato specificamente le doglianze formulate dagli attori, rilevando in particolare che “i cinque buoni fruttiferi … appartengono alla serie a termine
AA2 (in vigore dal 14/04/2001 al 22/10/2001) istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001)” e gli stessi “divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio”. Ha, poi, eccepito il “concorso del fatto colposo del creditore … di cui all'art. 1227, comma 2 c.c.” e che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di pubblicità legale e trasparenza”.
Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa …; - ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parti attrici … anche ex 1227, comma 2 c.c.; - condannare le controparti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. parte attrice contestava quanto argomentato dalla convenuta in comparsa di costituzione evidenziando “che con il D.M.
29/03/2001 (GU n.87 del 13-4-2001) denominato “Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali” vennero istituiti sia i buoni AA2 (scadenza 7 anni) che i buoni A2 (scadenza 20 anni), che
ha collocato contestualmente nello stesso periodo. La consegna del foglio CP_2
informativo si rivelava di conseguenza determinante, in quanto era l'unico modo per consentire agli attori di conoscere le caratteristiche del titolo, tra cui la reale durata del prodotto acquistato”.
All'udienza ex art. 184 c.p.c. tenutasi il 09 ottobre 2023, il Giudice in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, veniva fissata l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato le note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda attorea è parzialmente
4 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. In via preliminare deve rilevarsi che non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti ed emergono chiaramente dalla documentazione versata in atti le seguenti circostanze di fatto:
- gli attori e hanno sottoscritto presso l'Ufficio Postale n. 5 di Ravanusa (AG) CP_1 Pt_1
cinque buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per un totale di € 25.000,00 e precisamente in data 01ottobre 2001 i buoni n. 30421510414, n. 30421410437, n. 30421310460 e n. 30421210483 (v. docc. nn. da “1” a “1 quater” del fascicolo di parte attrice) e in data 05 ottobre
2001 il buono n. 30421610484 (v. doc. n. “1 quinquies”);
- il reclamo presentato dagli attori a seguito del diniego di rimborso dei detti BPF da parte dell'ufficio postale nell'aprile 2022, non è stato accolto dalla convenuta sulla Controparte_2 base della seguente motivazione: “I Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla Serie a termine
“AA2"” scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione …
Quanto al termine prescrizionale, il DM Economia e Finanze del 19/12/2000 … dispone che i diritti dei titolari dei Buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza dei medesimi per quanto riguarda il capitale e gli interessi … Per quanto sopra esposto,
Le comunichiamo che tutti i titoli oggetto di reclamo risultano irrimediabilmente prescritti e la richiesta di rimborso da Lei avanzata non può essere accolta” (v. pec del 30.05.2022 - doc n. 3 fascicolo attori).
3. Ciò premesso, con l'atto introduttivo del presente giudizio i sig.ri e CP_1 Pt_1 hanno sostenuto di avere “richiesto di investire in buoni ventennali e l'impiegato addetto all'operazione proponeva tali prodotti, assicurando che trattavasi, come richiesto, di buoni con scadenza ventennale” e hanno contestato che:
- “sui buoni de quibus non sono indicati né la serie, né i rendimenti, né, tantomeno, la scadenza;
gli stessi recano solo la generica dicitura “A TERMINE” e dunque gli attori si sono fidati delle informazioni fornite dall'incaricato, che aveva loro proposto i buoni come titoli a scadenza ventennale”;
- il “foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi, tra cui la serie, i rendimenti e la scadenza (c.d. F.I.A. Foglio Informativo
Analitico) … nell'occorso … non fu mai consegnato agli attori”;
- “solo a seguito della proposizione del reclamo … hanno scoperto di aver sottoscritto buoni della serie AA2 con scadenza a 7 anni, e non a 20 come da loro richiesto” (v. pag. 2 atto di citazione).
Orbene, dall'esame dei buoni fruttiferi postali per cui è causa emerge inconfutabilmente
5 che sulla parte frontale è presente solo la dicitura “Buono Postale Fruttifero A TERMINE Cassa
Depositi e Prestiti” e le indicazioni “Repubblica Italiana”, “Agrigento Ravanusa”, dei dati anagrafici degli attori (“emesso a favore di …”), dell'importo (“5000 EURO”) e la dicitura “Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque agenzia postale secondo quanto indicato sul retro”. Nel retro degli stessi buoni sono, invece, presenti il numero identificativo del singolo B.F.P. (>00000030421510414<, >00000030421410437<, >00000030421310460<,
>00000030421210483< e >00000030421610484<), il timbro dell'Ufficio Postale di emissione con data e importo del buono e la generica seguente dicitura: “Il presente buono è garantito dallo
Stato. Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o, previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono. L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione” (cfr. docc. nn. da “1” a “1 quinquies” del fascicolo di parte attrice).
Risulta, pertanto, evidente che, così come lamentato dagli attori, non vi è alcuna indicazione della serie (secondo “AA2”), del rendimento e della scadenza. CP_2
Deve ora rilevarsi che i buoni per cui è causa sono stati emessi in forza del Decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 marzo 2001
(pubblicato in G.U. n. 87 del 13.04.2001) che ha previsto l'istituzione di “una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "A2"” (art. 1) che “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione” (art. 4), e di “una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"” (art. 5) che
“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” (art. 8).
Il citato D.M. 29.03.2001 nelle premesse richiama, poi, espressamente le condizioni generali per l'emissione di BFP previste dal D.M. del 19 dicembre 2000, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone all'art. 3 che, al momento del collocamento “dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
A fronte di tale obbligo e della specifica eccezione sollevata dagli attori, Controparte_5
[...
[...] - su cui incombeva il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. - non ha fornito prova in
[...] giudizio dell'avvenuta consegna del foglio informativo ai sig.ri e CP_1 Pt_1
In considerazione di quanto sopra, dell'evidenza che i buoni in atti non riportano alcuna indicazione (a timbro, stampa o penna) né della serie cui appartengono, né del loro termine di scadenza - costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e della circostanza che non è stata fornita in giudizio la prova dell'avvenuta consegna ai sig.ri e CP_1
del foglio informativo previsto dall'art. 3 del citato D.M. (avendo solo Pt_1 CP_2
prodotto un avviso generale alla clientela, di cui non vi è neanche prova dell'affissione nei locali dell'ufficio postale - doc. n.
6 - e un generico foglio informativo della serie AA2 non sottoscritto dagli attori - doc. n. 4 -) si ritiene che non vi è prova in giudizio che parte convenuta abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla sopra richiamata normativa e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la tipologia dei titoli e la loro data di scadenza, dalla quale decorreva il termine di prescrizione.
Tali obblighi informativi non possono di certo ritenersi assolti, come sostiene
[...]
con la sola pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. CP_2
Deve, pertanto, ritenersi accertato che gli attori e Controparte_1 Parte_1
non sono stati messi nella condizione di poter esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso dei titoli per cui è causa.
Orbene, poiché l'art. 2935 cod. civile dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, deve ritenersi che l'assenza delle dette informazioni sui titoli e la mancata consegna del foglio informativo impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la richiesta degli attori di rimborso della complessiva somma di € 25.000,00 pari al valore nominale dei BFP da loro sottoscritti.
Ciononostante, il comportamento tenuto nell'occorso dagli attori che non hanno né verificato le carenze nelle indicazioni contenute nei Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti né hanno chiesto (rectius: preteso) la consegna del foglio informativo previsto dalla legge e neanche di un foglio riepilogativo della tipologia di investimento che stavano sottoscrivendo e degli interessi che avrebbero dovuto ricevere alla scadenza, configura il “concorso del fatto colposo del creditore” previsto dall'art. 1227, primo comma, c.c. cui consegue la diminuzione del risarcimento del danno, che deve essere quantificato, come sopra, nel mancato riconoscimento di ogni forma di interesse, rivalutazione e/o lucro cessante.
4. La soccombenza reciproca e, soprattutto, l'orientamento ad oggi non ancora univoco della
7 giurisprudenza (v. sentenze depositate da entrambe le parti) costituiscono valide ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 459/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di signori e del complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
25.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo, previa consegna da parte degli attori alla società convenuta degli originali dei cinque buoni fruttiferi postali per cui è causa;
- spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Agrigento il 26/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 26/05/2025
Il giorno 26/05/2025 alle ore 09:25 innanzi al Giudice Onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
Controparte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Ferdinanda Di Gregorio per parte attrice e l'avv. Calogero Li
Calzi in sostituzione dell'avv. Domenica Motta per parte convenuta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi, alle note conclusive e alla giurisprudenza depositata.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE
si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso alle ore 09,40
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 26/05/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:35, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 459 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
(c.f.: ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi residenti in Ravanusa ed elettivamente domiciliati in Caltanissetta, viale Sicilia n. 87, presso lo studio dall'avv. Ferdinanda Di Gregorio, che li rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti * ATTORI * contro
(c.f.: - p.iva: ) con sede in Roma, in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Epicarmo
n. 3, presso la sezione legale della società, rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Motta della direzione affari legali della società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico in
Notar dott. (Rep. n. 55418 - Racc. n. 16104) in atti * CONVENUTA * Persona_1
OGGETTO: buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 08 febbraio 2023 CP_1
e hanno convenuto in giudizio, avanti a questo
[...] Parte_1
Tribunale, al fine di sentire “- accertare e dichiarare che … hanno Controparte_2
diritto alla liquidazione delle somme portate dai dagli stessi sottoscritti e Controparte_3
di cui in narrativa secondo le previsioni contrattuali (capitale, interessi, ecc.); - conseguentemente condannare a corrispondere agli attori la complessiva Controparte_4 somma di € 25.000,00 oltre interessi al tasso del 40%, secondo le condizioni contrattuali, oltre interessi dalla data di costituzione in mora al soddisfo;
- in subordine, … condannare
[...]
al risarcimento del danno subito dagli attori, liquidandolo nella somma di € Controparte_2
25.000,00, pari al capitale investito, oltre il lucro cessante, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese ed i compensi di causa”.
Parte attrice ha dedotto:
- di avere sottoscritto “in data 1-5 ottobre 2001 presso l'Ufficio Postale di Ravanusa (AG) n. 5 buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per un totale di € 25.000,00 e segnatamente: buono N° 30421510414 emesso l'1/10/2001, buono N° 30421410437 emesso
l'1/10/2001, buono N° 30421310460 l'1/10/2001, buono N° 30421210483 emesso l'1/10/2001, buono N° 30421610484 emesso il 5/10/2001”;
- di avere “richiesto di investire in buoni ventennali e l'impiegato addetto all'operazione proponeva tali prodotti, assicurando che trattavasi, come richiesto, di buoni con scadenza ventennale”;
- di essersi rivolti “al compimento del ventesimo anno … nel mese di aprile 2022 … all'ufficio postale per il rimborso, ma il preposto comunicava di non potervi provvedere per intervenuta prescrizione”;
- che “sui buoni de quibus non sono indicati né la serie, nè i rendimenti, né, tantomeno, la scadenza;
gli stessi recano solo la generica dicitura “A TERMINE” e dunque gli attori si sono fidati delle informazioni fornite dall'incaricato, che aveva loro proposto i buoni come titoli a scadenza ventennale”;
- la mancata consegna del foglio informativo in violazione “degli obblighi informativi specificamente previsti sia dal TUF che dal TUB” nonché degli articoli 3 e 6 D.M 19.12.2000,
1375, 1337, 1175 e 1176 c.c. e 47 Cost.;
- la sussistenza di una “causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.”;
3 - il mancato inizio della decorrenza del termine di prescrizione e la responsabilità anche extracontrattuale della convenuta.
Radicatasi la lite, si è costituita in giudizio depositando in data Controparte_2
08 maggio 2023 comparsa con la quale ha contestato specificamente le doglianze formulate dagli attori, rilevando in particolare che “i cinque buoni fruttiferi … appartengono alla serie a termine
AA2 (in vigore dal 14/04/2001 al 22/10/2001) istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001)” e gli stessi “divenivano infruttiferi alla scadenza del settimo anno ed il diritto al rimborso del montante maturato (capitale più interessi al netto della ritenuta fiscale del 12,50%) si prescriveva decorso il successivo decennio”. Ha, poi, eccepito il “concorso del fatto colposo del creditore … di cui all'art. 1227, comma 2 c.c.” e che
“la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale assolve pienamente alla funzione di pubblicità legale e trasparenza”.
Ha formulato, quindi, le seguenti domande: “- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali oggetto di causa …; - ritenere e dichiarare comunque infondate e/o inammissibili le domande di parti attrici … anche ex 1227, comma 2 c.c.; - condannare le controparti alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. parte attrice contestava quanto argomentato dalla convenuta in comparsa di costituzione evidenziando “che con il D.M.
29/03/2001 (GU n.87 del 13-4-2001) denominato “Emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali” vennero istituiti sia i buoni AA2 (scadenza 7 anni) che i buoni A2 (scadenza 20 anni), che
ha collocato contestualmente nello stesso periodo. La consegna del foglio CP_2
informativo si rivelava di conseguenza determinante, in quanto era l'unico modo per consentire agli attori di conoscere le caratteristiche del titolo, tra cui la reale durata del prodotto acquistato”.
All'udienza ex art. 184 c.p.c. tenutasi il 09 ottobre 2023, il Giudice in accoglimento della richiesta formulata da entrambe le parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, veniva fissata l'udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato le note conclusive.
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, il
Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda attorea è parzialmente
4 fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
2. In via preliminare deve rilevarsi che non hanno costituito oggetto di contestazione tra le parti ed emergono chiaramente dalla documentazione versata in atti le seguenti circostanze di fatto:
- gli attori e hanno sottoscritto presso l'Ufficio Postale n. 5 di Ravanusa (AG) CP_1 Pt_1
cinque buoni fruttiferi postali dell'importo di € 5.000,00 ciascuno, per un totale di € 25.000,00 e precisamente in data 01ottobre 2001 i buoni n. 30421510414, n. 30421410437, n. 30421310460 e n. 30421210483 (v. docc. nn. da “1” a “1 quater” del fascicolo di parte attrice) e in data 05 ottobre
2001 il buono n. 30421610484 (v. doc. n. “1 quinquies”);
- il reclamo presentato dagli attori a seguito del diniego di rimborso dei detti BPF da parte dell'ufficio postale nell'aprile 2022, non è stato accolto dalla convenuta sulla Controparte_2 base della seguente motivazione: “I Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alla Serie a termine
“AA2"” scadevano al compimento del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione …
Quanto al termine prescrizionale, il DM Economia e Finanze del 19/12/2000 … dispone che i diritti dei titolari dei Buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza dei medesimi per quanto riguarda il capitale e gli interessi … Per quanto sopra esposto,
Le comunichiamo che tutti i titoli oggetto di reclamo risultano irrimediabilmente prescritti e la richiesta di rimborso da Lei avanzata non può essere accolta” (v. pec del 30.05.2022 - doc n. 3 fascicolo attori).
3. Ciò premesso, con l'atto introduttivo del presente giudizio i sig.ri e CP_1 Pt_1 hanno sostenuto di avere “richiesto di investire in buoni ventennali e l'impiegato addetto all'operazione proponeva tali prodotti, assicurando che trattavasi, come richiesto, di buoni con scadenza ventennale” e hanno contestato che:
- “sui buoni de quibus non sono indicati né la serie, né i rendimenti, né, tantomeno, la scadenza;
gli stessi recano solo la generica dicitura “A TERMINE” e dunque gli attori si sono fidati delle informazioni fornite dall'incaricato, che aveva loro proposto i buoni come titoli a scadenza ventennale”;
- il “foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi, tra cui la serie, i rendimenti e la scadenza (c.d. F.I.A. Foglio Informativo
Analitico) … nell'occorso … non fu mai consegnato agli attori”;
- “solo a seguito della proposizione del reclamo … hanno scoperto di aver sottoscritto buoni della serie AA2 con scadenza a 7 anni, e non a 20 come da loro richiesto” (v. pag. 2 atto di citazione).
Orbene, dall'esame dei buoni fruttiferi postali per cui è causa emerge inconfutabilmente
5 che sulla parte frontale è presente solo la dicitura “Buono Postale Fruttifero A TERMINE Cassa
Depositi e Prestiti” e le indicazioni “Repubblica Italiana”, “Agrigento Ravanusa”, dei dati anagrafici degli attori (“emesso a favore di …”), dell'importo (“5000 EURO”) e la dicitura “Non cedibile e pagabile con gli interessi maturati presso qualunque agenzia postale secondo quanto indicato sul retro”. Nel retro degli stessi buoni sono, invece, presenti il numero identificativo del singolo B.F.P. (>00000030421510414<, >00000030421410437<, >00000030421310460<,
>00000030421210483< e >00000030421610484<), il timbro dell'Ufficio Postale di emissione con data e importo del buono e la generica seguente dicitura: “Il presente buono è garantito dallo
Stato. Lo stesso non è cedibile e può essere riscosso a vista presso l'agenzia postale che lo ha emesso o, previa conferma di quest'ultima, presso altre agenzie postali. Gli interessi corrisposti, al lordo delle ritenute fiscali previste dalla legge, sono quelli stabiliti nel decreto di emissione della serie vigente alla data di sottoscrizione. I rendimenti sono riportati nel bollo apposto sul presente buono. L'interesse maturato è esigibile soltanto congiuntamente al capitale all'atto del rimborso del buono. Non è corrisposto alcun interesse se il buono è riscosso prima che sia trascorso un anno dall'emissione. Ai sensi della vigente normativa il buono può essere duplicato in caso di smarrimento, sottrazione e distruzione” (cfr. docc. nn. da “1” a “1 quinquies” del fascicolo di parte attrice).
Risulta, pertanto, evidente che, così come lamentato dagli attori, non vi è alcuna indicazione della serie (secondo “AA2”), del rendimento e della scadenza. CP_2
Deve ora rilevarsi che i buoni per cui è causa sono stati emessi in forza del Decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 marzo 2001
(pubblicato in G.U. n. 87 del 13.04.2001) che ha previsto l'istituzione di “una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "A2"” (art. 1) che “possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, entro la fine del ventesimo anno successivo a quello di emissione” (art. 4), e di “una nuova serie di buoni fruttiferi postali contraddistinta con la sigla "AA2"” (art. 5) che
“possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” (art. 8).
Il citato D.M. 29.03.2001 nelle premesse richiama, poi, espressamente le condizioni generali per l'emissione di BFP previste dal D.M. del 19 dicembre 2000, il quale, ai fini di una maggiore trasparenza, dispone all'art. 3 che, al momento del collocamento “dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
A fronte di tale obbligo e della specifica eccezione sollevata dagli attori, Controparte_5
[...
[...] - su cui incombeva il relativo onere probatorio ex art. 2697 c.c. - non ha fornito prova in
[...] giudizio dell'avvenuta consegna del foglio informativo ai sig.ri e CP_1 Pt_1
In considerazione di quanto sopra, dell'evidenza che i buoni in atti non riportano alcuna indicazione (a timbro, stampa o penna) né della serie cui appartengono, né del loro termine di scadenza - costituente, come è noto, il dies a quo della prescrizione del diritto al rimborso - e della circostanza che non è stata fornita in giudizio la prova dell'avvenuta consegna ai sig.ri e CP_1
del foglio informativo previsto dall'art. 3 del citato D.M. (avendo solo Pt_1 CP_2
prodotto un avviso generale alla clientela, di cui non vi è neanche prova dell'affissione nei locali dell'ufficio postale - doc. n.
6 - e un generico foglio informativo della serie AA2 non sottoscritto dagli attori - doc. n. 4 -) si ritiene che non vi è prova in giudizio che parte convenuta abbia, in sede di sottoscrizione, adempiuto ai doveri di trasparenza e di informazione imposti dalla sopra richiamata normativa e, soprattutto, ai fini che qui interessano, a quello di render noto la tipologia dei titoli e la loro data di scadenza, dalla quale decorreva il termine di prescrizione.
Tali obblighi informativi non possono di certo ritenersi assolti, come sostiene
[...]
con la sola pubblicazione del D.M. nella Gazzetta Ufficiale. CP_2
Deve, pertanto, ritenersi accertato che gli attori e Controparte_1 Parte_1
non sono stati messi nella condizione di poter esercitare tempestivamente il loro diritto al rimborso dei titoli per cui è causa.
Orbene, poiché l'art. 2935 cod. civile dispone che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, deve ritenersi che l'assenza delle dette informazioni sui titoli e la mancata consegna del foglio informativo impedisce di considerare come trascorso il termine di prescrizione.
Ne consegue che deve ritenersi fondata la richiesta degli attori di rimborso della complessiva somma di € 25.000,00 pari al valore nominale dei BFP da loro sottoscritti.
Ciononostante, il comportamento tenuto nell'occorso dagli attori che non hanno né verificato le carenze nelle indicazioni contenute nei Buoni Fruttiferi Postali sottoscritti né hanno chiesto (rectius: preteso) la consegna del foglio informativo previsto dalla legge e neanche di un foglio riepilogativo della tipologia di investimento che stavano sottoscrivendo e degli interessi che avrebbero dovuto ricevere alla scadenza, configura il “concorso del fatto colposo del creditore” previsto dall'art. 1227, primo comma, c.c. cui consegue la diminuzione del risarcimento del danno, che deve essere quantificato, come sopra, nel mancato riconoscimento di ogni forma di interesse, rivalutazione e/o lucro cessante.
4. La soccombenza reciproca e, soprattutto, l'orientamento ad oggi non ancora univoco della
7 giurisprudenza (v. sentenze depositate da entrambe le parti) costituiscono valide ragioni per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 459/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Controparte_2 favore di signori e del complessivo importo di € Controparte_1 Parte_1
25.000,00, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo, previa consegna da parte degli attori alla società convenuta degli originali dei cinque buoni fruttiferi postali per cui è causa;
- spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Agrigento il 26/05/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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