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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 885/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Maierato, cda Casalinovo snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Teresa Battaglia (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via
Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , Fortunato Ranieli, Gabriella Zappia, Controparte_3
Alessandro Trovato (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1 e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_4
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella (SA), Piazza Pasquale Budetta, n.
57/A, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonito (PEC: .salerno.it) Email_4 CP_5 che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300003539000, notificata il 7.03.2024, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920070003685739000, avente a oggetto sanzioni amministrative riferite all'anno 2003.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento in contestazione e che, in ogni caso, le pretese creditorie riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria: accertare e dichiarare
l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento prodromica e giustificativa dell'atto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt.
137 e ss. del c.p.c. e conseguentemente annullare e/o revocare la cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo per intervenuta prescrizione, ordinando altresì la cancellazione del ruolo. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_6 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo contestata in via principale, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che la pretesa richiamata dalla cartella di pagamento, anche oggetto di impugnazione, riguardi sanzioni amministrative L. 689/81, il cui Ente impositore
è, solamente, l' . Per tale motivo, si dichiara il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dell' – pure evocata in giudizio – stante l'inesistenza di crediti riferiti CP_1 al suddetto Ente.
4. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
5. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
6. Nessuna parte resistente ha documentato di aver, validamente, notificato la cartella di pagamento controversa. Pertanto, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata, occorre fare riferimento all'anno del pretesa creditoria in contestazione.
7. Nonostante la tempestività dell' nell'iscrivere a ruolo (il 6.12.2006) il credito vantato CP_2
– discendente da un accertamento ispettivo, a cui è seguita l'ordinanza ingiunzione n. 41/2004, notificata al ricorrente in data 6.02.2004 – da cui è scaturita la cartella di pagamento in contestazione, il credito ivi riportato risulta estinto per intervenuta prescrizione, perché, come si evince dagli atti versati nel procedimento, il Concessionario ha notificato al ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 13920189002298113000, da intendersi quale prima richiesta di pagamento interruttiva dei termini di prescrizione, solo il 1.02.2019. A tale intimazione di pagamento sono seguite altre tre richieste della medesima pretesa, notificate in date successive
(si cfr. allegati della memoria di costituzione dell' ). Controparte_7
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto e la pretesa creditoria richiamata dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata estinta per decorso del termine quinquennale.
3 Co
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite nei rapporti con , perché l' ha tempestivamente iscritto a ruolo la somma richiesta a seguito dell'inoltro CP_1 dell'ordinanza ingiunzione e con l stante il difetto di legittimazione passiva. Nel resto, le CP_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 13920070003685739000, richiamata dalla comunicazione preventiva di fermo n. 13980202300003539000; Co
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite nei rapporti con e con CP_1
- condanna al pagamento della parte residua delle spese di lite, liquidate in CP_6 complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 11/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Maierato, cda Casalinovo snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Maria Teresa Battaglia (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
e
IN PERSONA DEL Controparte_1
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P.
Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC:
t) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. Email_2
RESISTENTE
e
, IN PERSONA DEL Controparte_2
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via
Machiavelli, n. 10, presso i funzionari , Fortunato Ranieli, Gabriella Zappia, Controparte_3
Alessandro Trovato (PEC: t) che congiuntamente e Email_3 disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
1 e
, IN PERSONA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE PRO Controparte_4
TEMPORE, elettivamente domiciliata in Montecorvino Rovella (SA), Piazza Pasquale Budetta, n.
57/A, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonito (PEC: .salerno.it) Email_4 CP_5 che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/04/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13980202300003539000, notificata il 7.03.2024, cui è sottesa la cartella di pagamento n. 13920070003685739000, avente a oggetto sanzioni amministrative riferite all'anno 2003.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento in contestazione e che, in ogni caso, le pretese creditorie riportate fossero da considerarsi estinte per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa avversaria: accertare e dichiarare
l'inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento prodromica e giustificativa dell'atto, per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt.
137 e ss. del c.p.c. e conseguentemente annullare e/o revocare la cartella di pagamento sottesa alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo per intervenuta prescrizione, ordinando altresì la cancellazione del ruolo. Con condanna, al pagamento dei diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA,
CPA e spese forfettarie forfettarie da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c..” Co Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , CP_1 CP_6 contestando le pretese di parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle pretese creditorie riportate dalla comunicazione preventiva di fermo contestata in via principale, in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che la pretesa richiamata dalla cartella di pagamento, anche oggetto di impugnazione, riguardi sanzioni amministrative L. 689/81, il cui Ente impositore
è, solamente, l' . Per tale motivo, si dichiara il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva dell' – pure evocata in giudizio – stante l'inesistenza di crediti riferiti CP_1 al suddetto Ente.
4. Deve osservarsi al riguardo che, vertendosi in materia di sanzioni amministrative sottese alla disciplina di cui alla L. n. 689/1981, l'istituto della prescrizione soggiace al termine quinquennale.
5. Così, infatti, l'art. 28 della Legge summenzionata: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Per l'interruzione, pertanto, l'articolo predetto rimanda alle disposizioni del codice civile, in virtù delle quali, ogni atto equivalente alla messa in mora del debitore deve considerarsi utile a interrompere il quinquennio previsto.
6. Nessuna parte resistente ha documentato di aver, validamente, notificato la cartella di pagamento controversa. Pertanto, al fine di esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata, occorre fare riferimento all'anno del pretesa creditoria in contestazione.
7. Nonostante la tempestività dell' nell'iscrivere a ruolo (il 6.12.2006) il credito vantato CP_2
– discendente da un accertamento ispettivo, a cui è seguita l'ordinanza ingiunzione n. 41/2004, notificata al ricorrente in data 6.02.2004 – da cui è scaturita la cartella di pagamento in contestazione, il credito ivi riportato risulta estinto per intervenuta prescrizione, perché, come si evince dagli atti versati nel procedimento, il Concessionario ha notificato al ricorrente,
l'intimazione di pagamento n. 13920189002298113000, da intendersi quale prima richiesta di pagamento interruttiva dei termini di prescrizione, solo il 1.02.2019. A tale intimazione di pagamento sono seguite altre tre richieste della medesima pretesa, notificate in date successive
(si cfr. allegati della memoria di costituzione dell' ). Controparte_7
8. Per tutto quanto fin qui detto, il ricorso deve essere accolto e la pretesa creditoria richiamata dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata estinta per decorso del termine quinquennale.
3 Co
9. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite nei rapporti con , perché l' ha tempestivamente iscritto a ruolo la somma richiesta a seguito dell'inoltro CP_1 dell'ordinanza ingiunzione e con l stante il difetto di legittimazione passiva. Nel resto, le CP_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_1
- accoglie il ricorso, e per l'effetto, dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti riportati dalla cartella di pagamento n. 13920070003685739000, richiamata dalla comunicazione preventiva di fermo n. 13980202300003539000; Co
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite nei rapporti con e con CP_1
- condanna al pagamento della parte residua delle spese di lite, liquidate in CP_6 complessivi 2.000,00€, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere nei confronti del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 11/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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