Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI SIENA (Sezione Lavoro)
“In nome del popolo italiano” Sentenza
n. 494/2023 rgl
Svolgimento del processo.
Parte_1
(difeso dall'avv. Antonio G. Ciacci) a mezzo ricorso depositato il 26/4/2023
contro
Controparte_1
(che sarà difesa dall'avv. Oronzo Mazzotta e dall'avv. Chiara Mazzotta)
esercitava azione giudiziale formulando le seguenti conclusioni (ricorso, p. 3, letterali)(*):
“(...) accertare e dichiarare che al Sig. Parte_1 compete, tenuto conto di quanto affermato in premessa, almeno dal giugno 2022, o dalla diversa data che fosse stabilita, fino al 30/11/2022, l'inquadramento previsto per i “Quadri Direttivi di quarto livello” (QD4), con il consequenziale trattamento economico e con ogni altra statuizione derivante dal richiesto inquadramento, condannando la (...) al pagamento della Controparte_2 complessiva som lio specificata nel conteggio Sindacale prodotto sub 25 con il presente ricorso, o di quella diversa che dovesse risultare, in ogni caso oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e sentenza immediatamente esecutiva per Legge”.
(*) le conclusioni proposte nelle note difensive finali, pp. 1-2, previa collazione, sono verificate identiche. 1
“l'integrale rigetto delle domande con vittoria di spese e compensi professionali”.
*
All'udienza 27/10/2023, nella causa n. 494/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
Parte_1 per la , l'avv. Chiara Controparte_1
Mazzotta.
Ai fini della pratica forense presente la dott.ssa Persona_1
.
[...]
Il giudice sente le parti, il ricorrente personalmente, che si richiamano ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, anche istruttorie, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Il giudice tenta la conciliazione della causa. Si dà atto del fallimento del tentativo.
Ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, il giudice dispone l'assunzione dei seguenti mezzi di prova.
Prova testimoniale chiesta dal lavoratore ricorrente: 1) “DCV che la filiale di di Foiano della Chiana, dal CP_2 dicembre 2021 fino al 31/12/22 contava dieci addetti, compreso il preposto;
NO: in ordine alla composizione formale dell'organico non vi sono contestazioni rispetto a quanto elencato dalla Banca.
2) “DCV che la Sig.ra sostituta occasionale Persona_2 del Sig. presso la Fil Chiana, pur essendo Pt_1 inquadrata nella 3° area impiegatizia al 3° livello, ha percepito, per tutti i periodi nei quali ha sostituito il Sig. presso la Filiale Pt_1 di Foiano della Chiana, dal giugno 2022, l'indennità di
2 sostituzione temporanea riservata al quadro direttivo di 4° livello, QD 4” NO: non controverso.
Prova testimoniale chiesta dalla Controparte_1
:
[...]
1) Vc nel dicembre 2021 gli addetti formalmente assegnati alla filiale di Foiano della Chiana, oltre al erano Pt_1 [...]
Tes_1 Controparte_3 Testimone_2 Persona_2
Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
tutti inquadrati almeno nella 3ª area? Testimone_7
NO: non controverso;
2) Vc la sig.ra pur formalmente assegnata alla filiale, Tes_5
è stata assente per maternità dal 21.6.2021 al 18.12.2021? NO: non controverso;
3) Vc quando la ha ripreso servizio (il 20.12.2021), Tes_5 come previsto dalla n avendo un figlio di età inferiore a sette mesi, ha lavorato in smart working fino al 28.1.2022 (pur essendo formalmente assegnata alla filiale di Foiano della Chiana)? NO: non controverso. L'avv. Ciacci per il lavoratore ne evidenzia l'irrilevanza.
4) Vc nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2022 la sig.ra è stata temporaneamente in missione presso la filiale di Tes_2
UCnano? NO: non controverso. Precisa il ricorrente: vero, ma il collega, ODS, Operatore di Sportello, che lavorava a UCnano, l'ha sostituita in Parte_2
Filiale, per il periodo interessato, e preciso che quando andava in ferie rientrava in sua sostituzione la titolare vi è Tes_2 Pt_2 stato fino al 30/11/2022, quando è andato in
5) Vc il 31 gennaio 2022 la è rientrata in servizio in Tes_5 presenza temporaneamente in missione presso la filiale di Sarteano fino al 27.11.2022? NO: non controverso. L'avv. Ciacci per il lavoratore ne evidenzia l'irrilevanza. Precisa il ricorrente: vero, ma, preciso che dal 2019 c'era un collega che è stato quasi sempre sempre, salvo qualche giorno, a
3 lavoro a Foiano, in missione da altra Filiale dove era Persona_3 in carico, fino al 30/11/2022, quando è andato in esodo.
6) Vc il 28.11.2022 la è stata definitivamente Tes_5 trasferita alla filiale di Sarteano? NO: circostanza non controversa. L'avv. Ciacci per il lavoratore ne evidenzia l'irrilevanza.
7) Vc che la per tutto il 2022, ha svolto un orario di Tes_5 lavoro part-time alle 13:30? NO: circostanza non controversa. Precisa il ricorrente: vero, si trattava di un part-time correlato a maternità.
8) Vc nel calcolo dell'indennità di sostituzione corrisposta alla sig.ra il sistema della non ha recepito le lunghe Per_2 CP_1 assenze (comprensive delle assegnazioni temporanee in missione presso altre sedi delle signore e e quindi – in Tes_5 Tes_2 automatico – ha computato tutt n ente assegnati alla filiale? SI': 1 testimone.
Il giudice d'ufficio, ad esito dello svolgimento dell'interrogatorio libero del ricorrente, come sopra inserito a verbale, ammette la deposizione del teste sul cap. 4 e precisazioni del Pt_2 CP_1 lavoratore;
del teste sul cap. 5 e precisazioni del Per_3 CP_1 lavoratore;
del teste sul cap. 8 e ad esito della disposta Tes_8 prova testimoniale d'ufficio, anche sui capp. 4 e 5 e precisazione della parte. Onera dell'intimazione dei testimoni indicati d'ufficio parte diligente.
Il giudice fissa per l'assunzione della prova testimoniale ammessa l'udienza del 11/10/2024, ore 11:00, programmando la discussione al 31/1/2025 ore 12:00.
All'udienza 11/10/2024, nella causa n. 494/2023 rgl sono comparsi:
difeso dall'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
Parte_1
4 per la , l'avv. Chiara Controparte_1
Mazzotta.
Ai fini della pratica forense presente le dott.sse Persona_4
e . Persona_1
Introdotto il primo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato d'ufficio: Parte_2
“4) Vc nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2022 la sig.ra è stata temporaneamente in missione presso la filiale di Tes_2
UCnano? Io lavoravo non a UCnano ma Foiano, vi ho lavorato fino al 30/11/2022, operatore di sportello, ero nell'organico di , Pt_3 temporaneamente assegnato a Foiano, dove ho lavorato per 2021 fino al 30/11/2022, facevo parte del c.d. nucleo, personale a disposizione dove c'era bisogno, in pratica a non c'ero mai, Pt_3 ero solo un numero, ma a disposizione per le altre filiali. La era anch'essa in organico a Foiano, Testimone_2 Parte_4 ma lav l 2021 a UC , quando ero in ferie veniva da UCnano a sostituirmi, essendo lei sempre in carico a Foiano, quale titolare. Quindi nel 2021 la comincia a lavorare a Controparte_4
UCnano, ed io la sostituisco a Foiano. Lcs
Introdotto il secondo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi (...) indicato d'ufficio: Persona_3
5) Vc il 31 gennaio 2022 la è rientrata in servizio in Tes_5 presenza temporaneamente in mi sso la filiale di Sarteano fino al 27.11.2022? Già dipendente, in quiescenza dal 21/8/2023, ma operativo fino al 30/11/2020, quando sono entrato nel Fondo esuberi. Ero in carico alla Filiale di Camucia, quindi con funzioni di Parte_4 archivista. Dal 2019 al 2020 ho lavorato a Foiano, non ero più in grado di operare in cassa ed è a Foiano che svolgevo le funzioni di archivista, poi nel periodo di pandemia quasi da usciere, da filtro. Ero sindacalista e non potevo essere trasferito senza il nulla osta sindacale.
5 Introdotto il terzo testimone presta dichiarazione di impegno qualificandosi , indicato d'ufficio: Testimone_9
“Gestore Risorse Umane, dipendente 4) Vc nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2022 la sig.ra è stata temporaneamente in missione presso la filiale di Tes_2
UCnano? Confermo. Era in organico a Foiano, temporaneamente assegnata alla Filiale di UCnano, il periodo può essere quello indicato, ma non ricordo la data esatta. Adr a Foiano è andato vi fu uno scambio di assegnazioni Pt_2 temporanee, le date esatte non ricordo, tra il 2021 e il 2022.
5) Vc il 31 gennaio 2022 la è rientrata in servizio in Tes_5 presenza temporaneamente in mi sso la filiale di Sarteano fino al 27.11.2022? La dipendente era una addetta commerciale a Foiano, Tes_5 nel 2021 in maternità, è rientrata per un brevissimo periodo a fine 2021, in smart working, e da 1/2022 in assegnazione temporanea a Sarteano per tutto il 2022. Il dipendente l'ho conosciuto adesso in sala di attesa e Per_3 non ho conosciuto per ragioni di competenza territoriale la risorsa, sono subentrato nella zona quando lui è andato in pensione.
8) Vc nel calcolo dell'indennità di sostituzione corrisposta alla sig.ra il sistema della non ha recepito le lunghe Per_2 CP_1 assenze (comprensive delle assegnazioni temporanee in missione presso altre sedi delle signore e e quindi – in Tes_5 Tes_2 automatico – ha computato tutti i dipendenti formalmente assegnati alla filiale? Non seguo direttamente come Risorse Umane questo aspetto, ma ne conosco i lineamenti, per quanto riferitomi, sono calcoli da sistema. Adr fu tesso a segnalarmi il caso e successivamente ho Pt_1 assunto informazioni su quale potesse essere il motivo in amministrazione: nella erogazione dell'indennità di QD4 della sostituta, mi è stato riferito dall'amministrazione, probabilmente il sistema non tiene conto delle temporanee assegnazioni, non ho ricevuto risposta formale, ma si è trattato solo di una conversazione telefonica. Lcs
6 Il giudice conferma la programmazione decisoria al 31/1/2025, ore 12:00, autorizzando note entro il 21/1 e con facoltà di aula virtuale.
All'udienza di rinvio del 7/2/2025, nella causa n. 494/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
Parte_1 per la , l'avv. Chiara Controparte_1
Mazzotta, da remoto ex art. 127-bis cpc
Le parti si richiamano infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine ordinanza: ritenutane la necessità/utilità ai fini della decisione;
d'ufficio, muovendo da specifiche allegazioni di parte, ordina ex art. 210 cpc alla di esibire in CP_1 Controparte_1 giudizio:
la domanda della dipendente di concessione Testimone_5 di part time e di sua proroga relative all'anno 2022;
l'atto di concessione e proroga della Banca;
i prospetti paga relativi al periodo di modifica dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Termine per l'esibizione: 28/2/2025.
Fissa per la discussione - anche in modalità da remoto o mista
– la nuova udienza del 7/4/2025 ore 10:00
All'udienza del 7/4/2025, nella causa n. 494/2023 rgl sono comparsi: per l'avv. Antonio Giovanni Ciacci;
Parte_1
7 per la , l'avv. Chiara Controparte_1
Mazzotta, da remoto ex art. 127-bis cpc
Le parti si richiamano nuovamente e infine ai propri atti, argomentazioni, richieste e conclusioni, contestando rispettivamente la fondatezza della difesa avversaria.
Discussa oralmente la causa, il giudice si ritira in camera di consiglio.
*
Successivamente alle ore (attestazione telematica di deposito) in pubblica udienza, concordemente assenti le parti, pronuncia al termine sentenza ex art. 429, co. 1 cpc, pt. I (d.l. 2008/n. 112, conv. l. 2008/n. 133, art. 53)(ricorso depositato dopo il 25/6/08, ex artt. 56, 85 d.l. e l. cit.)(lettura della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
Motivi della decisione.
§ 1. La posizione lavorativa del ricorrente, e Parte_1 la domanda giudiziale.
Assunto il 18/04/1988, a tempo indeterminato, dalla
[...]
ne è stato dipendente (matr. ) fino al Controparte_1 P.IVA_1
30/11/2023.
L'1/01/2010 venne inquadrato come Quadro Direttivo di 3° livello.
Dal 30/04/2019 venne designato quale preposto a succursale presso la Filiale di Foiano della Chiana, che dal 12/2021 contava dieci addetti, compreso il preposto.
Il lavoratore richiama l'art. 87 co. 4 del CCNL, in base al quale al preposto a succursale “viene comunque riconosciuto, quale inquadramento minimo (...) il 4° livello retributivo da 10 addetti in poi”, mentre sarebbe stato ingiustamente mantenuto al 3° livello fino all'esodo (cessazione dal rapporto di lavoro) intervenuto il
8 30/11/22. L'inquadramento in QD 4 sarebbe spettato al lavoratore in ragione dell'organico della Filiale.
Comparativamente, la dipendente sostituta Persona_2 occasionale del lavoratore presso la me iano della Chiana, pur essendo inquadrata nella 3° area impiegatizia al 3° livello, avrebbe percepito, dal giugno 2023, decorsi i cinque mesi prescritti dall'art. 88 co. 2 del CCNL 19/12/19, durante i quali l'organico della predetta filiale era composto da 10 addetti compreso il preposto, l'indennità espressamente riservata ai quadri direttivi di 4° livello, QD 4: paradossalmente, alla sostituta occasionale sarebbero stati erogati emolumenti superiori a quelli percepiti dal titolare sostituito assegnando, appunto, alla sostituta medesima il livello di inquadramento in QD 4, viceversa disconosciuto addirittura al predetto titolare (v. sul punto documenti allegati sub 14-16).
L'art. 88, co. 2, cit., prevede che l'”assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando si sia protratta per il periodo di 5 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto».
Il mancato superiore inquadramento appena descritto avrebbe comportato un evidente danno economico al lavoratore, pari alla differenza retributiva dovuta dal 6/2022, alla decorrenza dei cinque mesi dall'integrazione dell'organico del 12/2021, parimenti previsti dall'art. 88, co. 2 CCNL, al 11/2022, cessazione del rapporto.
La differenza economica era determinata dal lavoratore, “oltre alla maggior somma come esodato” per complessivi € 4.044,45, come risultante dal conteggio sindacale prodotto sub 25, oltre al
“conseguente trattamento pensionistico che risulterà”.
*
§ 2. La contestazione del diritto da parte della
[...]
. Controparte_1
La riconosce, in diritto, che in base all'art. 87 CCNL 2019, CP_1 al preposto di filiale con almeno dieci addetti (compreso il preposto)
9 deve essere attribuito l'inquadramento minimo di quadro di 4° livello. Inoltre, in fatto, ammette la che nel 12/2021 gli addetti CP_1
“formalmente assegnati” alla filiale di Foiano della Chiana, oltre al preposto, il ricorrente erano Pt_1 Testimone_1 CP_3
(*)
[...] Testimone_2 Persona_2 Persona_5
(*), Testimone_4 Testimone_5 Tes_6 Tes_7
tutti inquadrati almeno nella 3a area, quindi gli addetti
[...] erano “formalmente” dieci. (*) evidenziate con sottolineatura le due unità che possono dar luogo a criticità interpretativa ai fini decisori.
Ricorda la Banca, che ai fini della ricognizione del personale rilevante ai fini del calcolo, il CCNL (art. 87, co. 4, ultima parte) prevede che debba essere computato il «personale appartenente almeno alla 3a area professionale e il personale inquadrato nell'area unificata (ex 1a e 2a area professionale) che svolge attività di cui all'art. 92, comma 7 (escluso l'ultimo alinea), del ccnl 31 marzo 2015. Relativamente al computo delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia».
Tuttavia, le dipendenti e nel periodo di Tes_5 Tes_2 riferimento, non erano in servizio presso la Filiale di Foiano della Chiana, essendo assegnate in missione ad altre Filiali, con la conseguenza che l'organico effettivo della filiale è sempre stato inferiore alle dieci unità.
Anzitutto, precisa la la dipendente è stata CP_1 Tes_5 assente per maternità dal 18/12/2021. Quando ha ripreso servizio, il 20/12/2021, come previsto dalla normativa, avendo un figlio di età inferiore a sette mesi, ha lavorato in smart working fino al 28/1/2022 (pur formalmente essendo assegnata alla filiale di Foiano della Chiana). Il 31/1/2022 la dipendente rientrata in presenza, ma Tes_5 non presso la filiale di Foiano, in quanto temporaneamente in missione (fino al 27/11/2022) presso la filiale di Sarteano, dove è stata definitivamente trasferita il 28/11/2022, come risulta dalla scheda giustificativa e dalla scheda dipendente, prodotte (docc. 1 e 2 . CP_1
A ciò si aggiunga che la medesima, per tutto il 2022, ha svolto un orario di lavoro part-time dalle 8:15 alle 13:30.
10 Quanto alla dipendente inoltre, già dal dicembre Tes_2
2021 e, di fatto, fino a 11/2022, è stata assegnata in missione alla filiale di UCnano, come risulta dalla scheda giustificativa prodotta (doc. 3 . CP_1
Ne conseguirebbe, per la , Controparte_1 che stante l'assenza, per le ragioni sopra esposte, delle dipendenti la filiale di Foiano della Chiana non avrebbe mai Tes_5 Tes_2
t in servizio nel periodo interessato dieci addetti.
*
§ 3. La verifica istruttoria del numero dei 10 addetti alla Filiale di Foiano nel periodo interessato e soluzione decisoria della controversia.
La verifica è stata compiuta, integrativamente, a mezzo prova testimoniale (sopra riportato il verbale di udienza 11/10/2024).
Sono due le posizioni lavorative da sottoporre all'attenzione: e Tes_2 Tes_5
Quanto alla prima, il testimone alla Tes_2 Parte_2 domanda - “4) Vc nel periodo da dicembre 2021 a novembre 2022 la sig.ra è stata temporaneamente in missione presso la Tes_2 filiale di UCnano? – ne ha data conferma, offrendo peraltro una precisazione neutralizzatrice del dato effettuale valorizzato dalla Banca. Infatti, afferma il testimone “Io lavoravo non a UCnano Pt_2 ma a Foiano, vi ho lavorato fino al 30/11/2022, operatore di sportello, ero nell'organico di , temporaneamente assegnato Pt_3
a Foiano, dove ho lavorato ero 2021 fino al 30/11/2022, facevo parte del c.d. nucleo, personale a disposizione dove c'era bisogno, in pratica a non c'ero mai, ero solo un numero, ma Pt_3
a disposizione per le altre filiali. La era anch'essa in organico a Foiano, Testimone_2 Parte_4 ma lav l 2021 a UC , quando ero in ferie veniva da UCnano a sostituirmi, essendo lei sempre in carico a Foiano, quale titolare.
11 Quindi nel 2021 la comincia a lavorare a Controparte_4
UCnano, ed io la sostituisco a Foiano”.
La scambievole vicenda di assegnazione descritta è stata ricordata anche dal testimone , in tal modo confermandosi Tes_8
l'allegazione offerta dal ricorrente stesso all'udienza 27/10/2023.
Se, dunque, accediamo alla condivisibile tesi della valorizzazione dell'organico effettivo, il numero da Tes_2 sottrarre viene ad essere compensato dalla aggiunt ero come confermato anche dal temporaneo rientro sostitutivo Pt_2 della stessa in caso di ferie del dipendente che la Tes_2 Pt_2
non considera nel numero degli Controparte_1
Quanto alla seconda posizione lavorativa, l'art. 6 del Tes_5
d.lgs. n. 61/2000, attuativo della Direttiva 97/81/CEE, stabilisce che "in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1, con arrotondamento all'unita' della frazione di orario superiore alla metà' di quello pieno". Tale disposizione di natura generale, resa necessaria dalla ricezione delle norme sovranazionali in materia di contratti part-time, certamente riguarda finalità molto ampie nelle quali rileva la determinazione dell'organico (...)” (Cass. SL 2018/n. 753). La dipendente al 1/1/2022 ha prestato servizio a part Tes_5 time (dal 28/11/2022 è stata trasferita). La stessa dichiara che il suo orario era 8:15-13:30. CP_1
Le circostanze sono state ammesse anche dal ricorrente personalmente (ud. 27/10/2023). Dovrebbe trattarsi, pertanto, di frazione di orario superiore alla metà di quello pieno, comportante arrotondamento all'unità. L'acquisizione documentale delle buste paga, dalla CP_1 effettuata a mezzo produzione del 27/2/2025, conferma una percentuale di part-time del 70 %, per una prestazione settimanale di ore 26,25 a fronte di un full time di ore 37,50).
12 Tuttavia, ancora il teste alla domanda - 5) Vc il 31 Tes_8 gennaio 2022 la è rientrata in servizio in presenza Tes_5 temporaneamente in missione presso la filiale di Sarteano fino al 27.11.2022? – ha confermato che la dipendente una Tes_5 addetta commerciale a Foiano, “nel 2021 in matern trata per un brevissimo periodo a fine 2021, in smart working, e da 1/2022 in assegnazione temporanea a Sarteano per tutto il 2022”.
Per completezza, ricordiamo che l'affermazione del lavoratore ricorrente (ud. 27/10/2023) in ordine alla non contestata assenza della collega – “vero, ma, preciso che dal 2019 c'era un Tes_5 collega che è stato quasi sempre sempre, salvo qualche giorno, a lavoro a Foiano, in missione da altra Filiale dove era Persona_3 in carico, fino al uando è andato in esodo” – è stata smentita dallo stesso Per_3
La dipendente dunque, a prescindere dal suo Tes_5 ipotizzabile, quindi escluso computo in misura dimidiata, dovuto al tempo parziale del suo rapporto, non può essere computata nel numero degli addetti della Filiale di Foiano, che resta in ogni caso inferiore a 10 in base ad un criterio di effettività.
Questo criterio non è condiviso dal lavoratore, che ad es. argomenta, “si pretenderebbe che il conto dei dipendenti addetti alla Filiale di Foiano della Chiana dovesse escludere quelli in missione o in altre Filiali, oppure in congedo per maternità, in smart working od in part. time anche perché, in tal modo, sarebbe facile trovare
“spunti” per non erogare alcuna indennità, escludendo dal computo dei dipendenti in carico quelli, appunto, in missione, in maternità, in Smart worcking o in part time, comunque “amministrati” dal Preposto alla Filiale di assegnazione in relazione a presenze, ferie, ecc. come dimostrato con i mai contestati documenti allegati sub 2- 12 al ricorso” (note difensive finali, pp. 7-8). Ai non irragionevoli rilievi sopra condotti, riterremmo di opporre che la contrattazione collettiva parla di addetti e non di componenti l'organico formale e un lavoratore formalmente in organico ma effettivamente operativo altrove, o non operativo, non può considerarsi addetto alla sede di formale inserimento, ma va ad incrementare il numero degli addetti della struttura di destinazione operativa.
13 Inoltre, nella pesatura della filiale ai fini dell'inquadramento del preposto, riterremmo la contrattazione collettiva avere presente un momento produttivo, economico e non un momento meramente gestionale, “amministrativo”, del rapporto di lavoro. Del resto, la regola che più correttamente appare operante nella ipotesi del part time, come sopra accennato, parrebbe confermare il rilievo della effettività e non della unitarietà formale, se in tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
Quanto alla stortura denunciata dal lavoratore ricorrente (documenti allegati sub 14-16) - comparativamente, la dipendente sostituta occasionale del lavoratore presso la Persona_2 medesima Filiale di Foiano della Chiana, pur essendo inquadrata nella 3° area impiegatizia al 3° livello, avrebbe percepito, dal giugno 2023, decorsi i cinque mesi prescritti dall'art. 88 co. 2 del CCNL 19/12/19, durante i quali l'organico della predetta filiale era composto da 10 addetti compreso il preposto, l'indennità espressamente riservata ai quadri direttivi di 4° livello, QD 4: paradossalmente, alla sostituta occasionale sarebbero stati erogati emolumenti superiori a quelli percepiti dal titolare sostituito assegnando, appunto, alla sostituta medesima il livello di inquadramento in QD 4, viceversa disconosciuto addirittura al predetto titolare – non può che affermarsi la sua irrilevanza ai fini della decisione. Non disponiamo infatti dei dati sull'effettività di organico della Filiale di Foiano nel diverso periodo e se, in pur plausibile ipotesi, superiore a 10 l'errore, o anche la disparità di trattamento, commessi dalla Banca Monte non assumono Controparte_1 rilievo decisorio dirimente.
Ragionevolmente vi è stato errore, come ipotizzato anche dal teste . Alla domanda - 8) Vc nel calcolo dell'indennità di Tes_8 sostituzione corrisposta alla sig.ra il sistema della Per_2 CP_1 non ha recepito le lunghe assenze ive delle asseg temporanee in missione presso altre sedi delle signore e Tes_5
e quindi – in automatico – ha computato tutti i dipendenti Tes_2 formalmente assegnati alla filiale? – ha premesso “non seguire
14 direttamente come Risorse Umane questo aspetto, ma ne conosco i lineamenti, per quanto riferitomi, sono calcoli da sistema. Adr fu tesso a segnalarmi il caso e successivamente ho Pt_1 assunto informazioni su quale potesse essere il motivo in amministrazione: nella erogazione dell'indennità di QD4 della sostituta, mi è stato riferito dall'amministrazione, probabilmente il sistema non tiene conto delle temporanee assegnazioni”.
Non possiamo ritenere, in definitiva, che la denunciata stortura riveli un implicito riconoscimento del diritto del lavoratore da parte della . Controparte_1
*
Al rigetto della domanda si accompagna tuttavia pianamente l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla “assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Della norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77). Il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
P.Q.M.
rigetta la domanda proposta da contro la Parte_1
. Controparte_1
Compensa per intero tra le parti le spese del processo.
Siena, 7/4/2025
il giudice Delio Cammarosano
15