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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 21/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 345 RG. 2025;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Paolo Femminella. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno ordinario invalidità L. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente, anche in riscontro alle osservazioni della parte ricorrente, ha ritenuto che “all'epoca della presentazione della domanda in prima istanza, 16-05-2024 " la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON era ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. AL con l'aggravarsi del Parte_2 complesso nosologico, è possibile ritenere che la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. (art. legge 222/84).”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
RO RU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. RO RU in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Paolo Femminella. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: assegno ordinario invalidità L. 222/84
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe aveva chiesto l'accertamento del requisito sanitario sotteso al beneficio di cui in oggetto e, stante il mancato riconoscimento dei presupposti da parte del CTU nominato dal giudice, previo deposito di controdeduzioni ex art. 195 co. 3° cpc., ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito chiedendo il riconoscimento del beneficio assistenziale in questione e la condanna dell' ad CP_1 erogare i ratei pregressi dello stesso. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha escluso la ricorrenza della situazione legittimante il diritto a percepire il beneficio in questione.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per difetto del CP_1 requisito sanitario, come appurato dalla Commissione medica e, poi, confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, considerato il tempestivo deposito di controdeduzioni alla CTU nella fase di ATP (art. 195 co. 3° cpc.), il sottoscritto ha
1 ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali.
All'esito, il secondo consulente, anche in riscontro alle osservazioni della parte ricorrente, ha ritenuto che “all'epoca della presentazione della domanda in prima istanza, 16-05-2024 " la capacità di lavoro del ricorrente in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON era ridotta permanentemente a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. AL con l'aggravarsi del Parte_2 complesso nosologico, è possibile ritenere che la capacità di lavoro dell'assicurato, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale. (art. legge 222/84).”. Il metodo logico seguito dal CTU appare immune da censure, le sue argomentazioni sono ben motivate e gli esami compiuti risultano essere adeguatamente approfonditi, così che le sue conclusioni possono essere poste a base della presente decisione.
Ritenuto che
la consulenza fornisca, anche in relazione alla precedente perizia, gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, e tenuto conto degli insegnamenti della S.C. (sent. 4850/2009), lo scrivente ritiene di poter aderire al parere espresso dal secondo CTU senza necessità di specifica motivazione, dovendosi ritenere che la consulenza tecnica dallo stesso depositata integri il presente provvedimento.
Ogni domanda attinente all'accertamento del diritto nonché alla pronuncia di condanna a carico dell' è inammissibile, tenuto conto dei reiterati arresti della CP_1
S.C. sul punto (da ultimo, sent. 9755/19).
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto del fatto che il requisito sanitario è venuto in essere in corso di causa.
Le spese di CTU, liquidate in separati decreti, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Dichiara la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Dichiara l'inammissibilità di ogni altra domanda;
- Compensa le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto.
Trapani, 21.10.2025 Il giudice
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