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Sentenza breve 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 21/03/2025, n. 5882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5882 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05882/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02601/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto n. 1250 del 20 dicembre 2023, notificato in pari data, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto, in sede di scorrimento della graduatoria, l'esclusione del sig. -OMISSIS- dal concorso volto all'assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco;
- del verbale n. 277 del 19 dicembre 2023, menzionato nel decreto suindicato, con il quale la Commissione ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, sussistente la causa di esclusione del <<deficit dell’acutezza visiva naturale>> avendo, a suo dire, riscontrato un <<(VN OD 05/10 –VN OS 05/10)>>, come tale foriero di inidoneità ai sensi del D.M. del 4 novembre 2019, n. 166, art. 1, punto 1, lettera e);
- in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, compresa la scheda medica ed ogni atto correlato, laddove risulti comunque lesivo dell'interesse del sig. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 il dott. Dario Aragno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto dipartimentale del 18 ottobre 2016, n. 676.
Dopo essersi collocato alla posizione n. 1497 della graduatoria finale e aver superato le visite idoneative in data 9-10 giugno 2021, il sig. -OMISSIS- ha dovuto rinunciare alla frequenza del 92° corso di formazione a causa di un infortunio; riconvocato per la partecipazione al 98° corso di formazione, la commissione medica lo ha, però, in data 19 dicembre 2023, giudicato non idoneo per «deficit dell’acutezza visiva naturale (VN OD 05/10 e VN OS 05/10)» , in applicazione della causa di esclusione prevista dall’art. 1, co. 1, lett. e), punto 1), del d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166.
2. Il sig. -OMISSIS- ha, quindi, impugnato il decreto di esclusione del 20 dicembre 2023, n. 1250, chiedendone, previa sospensione in via cautelare, l’annullamento in quanto ritenuto viziato da violazione e falsa applicazione dell’art. 1, co. 1, lett. e), del d.m. 166/2019 ed eccesso di potere, sotto vari profili, a causa dell’erroneità dell’accertamento eseguito dalla commissione medica, in contrasto con gli esiti delle visite oculistiche eseguite dalla stessa p.a. il 10 giugno 2021, da R.F.I. in data 13 febbraio 2023 e dall’Azienda U.s.l. -OMISSIS- in data 1 dicembre 2023 e 27 dicembre 2023, quando è stato rilevato un visus prossimo a 10/10 in entrambi gli occhi.
3. L’amministrazione si è costituita il 12 marzo 2024, e si è opposta, con successiva memoria, all’accoglimento del ricorso, invocando i principi del tempus regit actum e di irripetibilità degli accertamenti fuori dalla sede concorsuale, corollari di quello di par condicio tra i candidati.
4. Con ordinanza del -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto una verificazione al fine di «accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno in capo al ricorrente di "deficit dell’acutezza visiva naturale - VN OD 05/10 –VN OS 05/10, D.M. del 04/11/2019, n. 166, art. 1, punto 1, lettera e)”, dando atto di eventuali interventi di chirurgia refrattiva intervenuti successivamente alla visita medica concorsuale [e, quindi] , in conclusione, se il ricorrente sia idoneo o meno al concorso di che trattasi» , incaricando dell’incombenza la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare di Roma e ammettendo, al contempo, il ricorrente, con riserva e in soprannumero, al corso di formazione di imminente avvio (31 maggio 2024).
5. In data 24 settembre 2024 l’organo verificatore ha depositato la relazione richiesta, attestante l’assenza di interventi di chirurgia refrattiva e un leggero «-OMISSIS-» all’OD (cyl - 0,50), compatibile, tuttavia, con le prescrizioni dell’art. 1, co. 1, lett. e), del d.m. 166/2019.
6. Con ordinanza del 6 dicembre 2024, -OMISSIS-, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale del concorso mediante pubblici proclami e, in particolare, pubblicazione sul profilo internet dell’amministrazione procedente del ricorso e dell’elenco dei controinteressati, entro il termine del 20 febbraio 2025.
7. Il ricorrente ha dato prova di aver provveduto in data 11 febbraio 2025, depositando anche l’attestazione rilasciata in tal senso dalla p.a. in data 19 febbraio 2025.
8. Alla camera di consiglio del 18 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, dando avviso alle parti di una sua possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
9. Il ricorso è fondato e va accolto.
10. L’art. 1, co. 1, lett. e), del d.m. 166/2019 richiede «per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti» .
Già la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, rilasciata da R.F.I. e dall’A.U.S.L. -OMISSIS- certifica, in più occasioni, sia prima che dopo la visita concorsuale, l’esistenza di un visus prossimo ai 10/10 in entrambi gli occhi.
Tale evidenza è stata, poi, confermata dal verificatore, che, in data 24 settembre 2024, ha rilevato un minimo deficit all’occhio destro comunque rientrante nei parametri di acutezza visiva previsti dalla fonte regolamentare.
Secondo la giurisprudenza prevalente, “a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675)” (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, la verificazione corrobora la tesi, che trova già ampio riscontro nella produzione documentale di parte, di un errato accertamento del visus da parte dell’amministrazione, che finisce con il viziare insanabilmente il successivo provvedimento di esclusione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione, consolidamento dell’attività formativa eseguita in esecuzione dell’ordinanza cautelare e rimozione della “riserva” ai fini dell’assunzione a pieno titolo nei vigili del fuoco.
11. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, ad eccezione delle spese di verificazione, da porsi a carico dell’amministrazione soccombente e quantificate in € 500,00, da liquidarsi secondo le modalità indicate nella documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dario Aragno | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.