Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 22.5.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 17886/2023 R.G.
TRA
, nato Napoli il 27.7.1967 (c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Ferdinando Verdino
- ricorrente -
E in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1
- contumace -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2023 il ricorrente ha dedotto:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 14.3.2012 al 26.2.2022, data in cui è Co stato licenziato per giustificato motivo oggettivo, presso la pizzeria, recante l'insegna “ ddò figlio e 1870”, sita in Napoli alla Via Calata Controparte_3
Capodichino n 38;
- di essere stato inquadrato come operaio di 5° Livello del CCNL Pubblici Esercizi Conf-
Commercio, con mansioni di cuoco;
- di aver sempre lavorato, con orario continuato e senza alcuna pausa per pranzo, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 23,30/24,00, nonché il sabato dalle 9,30 all'1,30/2,00;
- che, in possesso delle chiavi della pizzeria, apriva al mattino l'attività ed iniziava a lavorare e preparare in piena autonomia prima che arrivasse la “proprietaria/datrice e l'altro dipendente”;
- che “nella pizzeria erano ogni giorno presenti - in maniera fissa e continuativa per tutti e 10 anni di durata del rapporto di lavoro e negli orari e giorni indicati – la proprietaria/titolare sig.ra , il ricorrente sig ed un altro dipendente CP_1 Parte_1
- ossia il cameriere sig Attore - che svolgeva delle mansioni inferiori al ricorrente Per_1
e con il quale il ricorrente si coordinava lavorativamente per la normale gestione del lavoro da svolgere quotidianamente nell'attività commerciale”;
- che, considerato “che la sig.ra ha una età avanzata - ed ha quindi una CP_1 capacità lavorativa limitata sotto diversi aspetti - in realtà tutta l'attività lavorativa necessaria a “portare avanti” l'attività commerciale della pizzeria era carico del ricorrente, il quale - da solo quasi - svolgeva in pratica tutte le mansioni lavorative necessarie, tranne una parte di aiuto materiale dato dal cameriere e factotum sig Per_1 Attore”;
- che, in particolare, l'istante:
• al mattino preparava l'impasto per la pizza nonché le varie fritture da servire a pranzo o la sera ai clienti;
1
• … ritirava e verificava le forniture di merce che venivano consegnate dai fornitori nella giornata alla , sistemandole nei posti di rispettiva pertinenza e pronte Pt_2 all'uso;
• …. si occupava anche di preparare ed apparecchiare i tavoli ed ad accogliere i clienti all'occorrenza;
• ……….accendeva il forno delle pizze a legna, preparava la friggitrice e procedeva alla cottura delle fritture, preparava gli ingredienti da utilizzare per la preparazione delle varie pizze, antipasti, fritture e altro;
• nelle ore di maggiore affluenza dei clienti alla pizzeria, il ricorrente svolgeva varie mansioni - su richiesta diretta della datrice di lavoro - a seconda dei momenti e delle esigenze: svolgeva le mansioni di pizzaiolo preparando le varie pizze del menu e curandone la cottura al forno, cuoceva le fritture nella friggitrice da servire ai clienti, gestiva gli ordini dei clienti da asporto, svolgeva l'attività di cameriere servendo i piatti e le bevande ai clienti, accoglieva e gestiva i clienti in entrata, sparecchiava ed apparecchiava i tavoli della sala e quelli posti all'esterno del locale;
• alla sera … provvedeva alla conservazione degli alimenti e pietanze nonché alla pulizia delle attrezzature e gestione del forno e alla sera chiudeva egli stesso l'attività insieme alla titolare;
• …. all'occorrenza, gestiva anche la cassa del locale, incassando il denaro dai clienti, emettendo gli scontrini e pagando i fornitori del locale;
- che, nei fine settimana, “dato il notevole aumento della clientela da servire ai tavoli nella pizzeria e delle pizze e fritture da asporto da preparare, la titolare sig.ra CP_1 faceva venire a lavorare nella pizzeria altri dipendenti/lavoratori ad aiutare a portare avanti l'attività commerciale”, e segnatamente i sig.ri e Persona_2 CP_4
;
[...]
- di aver sempre lavorato “nei giorni di festa come Santo Stefano, 25 aprile, 1 maggio e Ferragosto, percependo sempre la paga giornaliera di € 50,00 in contanti alla sera dalla datrice”;
- di aver goduto ogni anno di soli 7 giorni di ferie nel mese di settembre o di ottobre, mai retribuiti;
- di essere stato sempre retribuito dalla “sig.ra , ogni sera – a fine della giornata CP_1 lavorativa – con la somma di € 50,00 in contanti dal lunedì al venerdì ed € 70,00 al solo sabato”;
- di non aver ricevuto alcunché a titolo di 13^ e 14^ mensilità, lavoro straordinario;
Sulla base di tali premesse, lamentando di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto, ha concluso, previa dichiarazione della sussistenza del suindicato rapporto di lavoro subordinato tra le parti, per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della somma di € 283.795,46 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite.
Nonostante la regolare notifica del ricorso, non si è costituita la Controparte_1 he, pertanto, è stata dichiarata contumace.
[...]
2 All'udienza di discussione, rilevato che l'oggetto della domanda e parte dei fatti su cui la stessa si fonda (art. 414, nn. 3 e 4, c.p.c.) erano assolutamente incerti, con conseguente nullità del ricorso (il ricorrente ha chiesto differenze retributive indicando in ricorso l'ammontare delle stesse per l'intero periodo oggetto di domanda senza indicare, mese per mese, l'ammontare dei singoli emolumenti vantati;
il ricorso non poteva ritenersi completato dai conteggi depositati, visto che essi, oltre a non essere stati notificati, non contengono la specifica di quanto indicato all'alinea precedente), la causa è stata rinviata ai sensi dell'164, commi 4° c.p.c.
Preso atto dell'integrazione della domanda nel termine assegnato, effettuato il libero interrogatorio del ricorrente, su richiesta del procuratore dello stesso è stata emessa ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. per l'importo di € 10.094,09 a titolo di trattamento di fine rapporto.
Disposta l'ammissione dell'interrogatorio formale e della prova testimoniale, espletata solo quest'ultima, la causa è stata rinviata all'udienza odierna per discussione con termine per il deposito di note difensive.
***
La domanda è fondata nei limiti di seguito enunciati.
Deve premettersi che dalla documentazione in atti emerge la prova della sussistenza del rapporto di lavoro natura subordinata posto a base della domanda, anche se con data di inizio dal 15 (e non dal 14) marzo 2012.
In particolare, dal contratto di lavoro, dal Modello C/2 storico del 28.9.2023, dall'estratto estratto contributivo e dalle buste paga si evince:
- che il ricorrente è stato assunto dalla convenuta con contratto a tempo indeterminato, per
12 ore settimanali, a decorrere dal 15.3.2012;
- l'adesione della datrice di lavoro al CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio;
- che il ricorrente medesimo è stato inquadrato nel 5° livello di tale CCNL con la qualifica di operaio e mansioni di “pizzaiolo”;
- che dal 18.4.2013 il rapporto è stato trasformato da rapporto a tempo parziale a rapporto a tempo pieno (cfr. il suindicato Modello C/2 storico).
Ciò posto, si rileva che dalla prova testimoniale espletata, oltre che dalla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale (per l'udienza del 30.1.2025), è emerso che effettivamente il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta osservando l'orario di lavoro allegato in ricorso con le modalità in quest'ultimo dedotte.
In particolare, il testimone a riferito: Tes_1
A.D.R.: “conosco la persona qui presente, si chiama ” (al riguardo, il Tribunale Parte_1 ha dato atto che il testimone ha fatto riferimento al ricorrente presente in aula).
A.D.R.: “non ho rapporti di parentela o affinità con . Lo conosco perché abbiamo Parte_1 lavorato insieme presso la pizzeria “Dal Figlio di Michele” che si trova in Napoli alla via Calata Capodichino. Tale pizzeria faceva capo a ”. CP_5
A.D.R.: “non ho proposto alcuna causa contro tale pizzeria”.
A.D.R.: “l'insegna apposta fuori della pizzeria riportava la scritta “A' ddo figlio e . CP_3
A.D.R.: “attualmente non lavoro più presso tale pizzeria. Ho iniziato a lavorare presso tale pizzeria alla fine del 2013-inizio 2014 più o meno e ci ho lavorato senza interruzione fino alla fine del 2022-inizio del 2023. Non ricordo di preciso”.
3 D.: “c'è qualcosa che l'aiuta a collocare nel tempo quanto ha appena riferito?” R.: “ricordo che iniziai a lavorare in tale pizzeria poco dopo che avevo perso il precedente lavoro. Io prima lavoravo in una fabbrica di produzione di motori elettrici. Non ricordo di preciso quando smisi di lavorare in tale fabbrica. Penso che era il 2009-2010. Ricordo che terminai di lavorare presso la predetta pizzeria alla fine del 2022-inizio del 2023, perché ricordo che da poco era morto il figlio della titolare. Non ricordo il mese in cui lui è morto. Era il 2022”. A.D.R: “prima di essere licenziato dalla predetta fabbrica, avevo già lavorato nella predetta pizzeria come cameriere solo il sabato pomeriggio come extra dalle 18.00 fino alla mezzanotte. Poi quando sono stato assunto nel 2013-2014 ho lavorato dalle 9.30 fino alle
23.30 di sera, sempre come cameriere, tutti giorni della settimana, compreso la domenica. Il lunedì era per me di riposo. La pizzeria era aperta dal lunedì alla domenica”. A.D.R: “Andavo in pizzeria alle 9.30 per preparare i tavoli, lavare a terra e in genere pulire. Poi davo una mano a quando aveva troppo da fare”. Parte_1 A.D.R: “il sig. apriva la pizzeria intorno alle 9.00-9.30. Dipendeva da quello che aveva Pt_1 da fare. Preparava la pasta per le pizze, contattava i fornitori per bibite, salumi, farina ecc. Mentre l'impasto per le pizze “riposava”, lui iniziava a tagliare la mozzarella, i salumi e le altre cose che servivano per preparare le pizze. Poi quando arrivavano i clienti, cuoceva le CP pizze nel forno a legna. Era la sig.ra che preparava le pizze”. A.D.R: osservava il mio stesso orario di lavoro. Per pranzo mangiavamo a volo. Parte_1
La sera, solo il sabato mangiavamo dopo le 23.30. alla chiusura. Gli altri giorni non cenavamo per andare a casa presto. I giorni diversi dal sabato terminavamo di lavorare verso le 23.10-23.20. La domenica non lavorava, ma lavorava il lunedì”. Parte_1 A.D.R: “non ricordo quando ho iniziato a lavorare solo il sabato in tale pizzeria. Quando iniziai già ci lavorava”. Parte_1 A.D.R: “questa pizzeria non ha mai chiuso per ferie”. A.D.R: “in tutti gli anni in cui ho lavorato in tale pizzeria io non ho mai goduto di ferie.
ha goduto una settimana di ferie all'anno, a volte a settembre, a volte ad ottobre”. Parte_1 A.D.R: “sia io che venivamo pagati in contanti alla fine della giornata dalla sig.ra Parte_1
”. CP_5 A.D.R: “quando la sig.ra non c'era era a preparare le pizze oltre a CP_5 Parte_1 cuocerle. Di solito la sig.ra era presente in pizzeria”. CP_5 A.D.R: si occupava anche di preparare i crocchè. Era la sig.ra a Parte_1 Parte_3 friggerli. Quando lei non c'era, o quando era impegnata in altre cose, era a Parte_1 friggerli”. A.D.R: “a fine serata era ad occuparsi di pulire il forno per le pizze e il banco Parte_1 dove le pizze venivano preparate”. : “la pizzeria è stata sempre stata aperta, e noi vi abbiamo sempre lavorato, nei giorni Tes_2 di festa come il giorno di San Gennaro, 25 aprile, primo maggio, 15 agosto, 8 dicembre e 6 gennaio. Il giorno di pasquetta era aperta la sera e noi andavamo lì alle 18.00. La pizzeria è stata chiusa solo i giorni 1 gennaio, 25 dicembre, Pasqua e la mattina della pasquetta”.
IL testimone inoltre, ha riferito: Persona_2
A.D.R.: “conosco la persona qui presente, si chiama ” (al riguardo, il Tribunale Parte_1 ha dato atto che il testimone ha fatto riferimento al ricorrente presente in aula).
A.D.R.: è mio suocero. Lo conosco da dodici anni. L'ho conosciuto nel 2013. Io Parte_1 ho conosciuto mia moglie nel 2012”.
A.D.R.: “quando ho conosciuto mio suocero, lui lavorava nella pizzeria che si trova in via Calata Capodichino a Napoli. Non so che mansioni svolgeva in tale pizzeria”.
A.D.R.: “sull'insegna di tale pizzeria era scritto “O figlio e . CP_3
4 A.D.R.: “ho lavorato anche io in questa pizzeria. Ci ho lavorato per circa tre o quattro anni, non ricordo di preciso. Ho smesso di lavorare in tale pizzeria circa quattro o cinque anni fa”. Ricordo che ho smesso di lavorare quando è arrivata la Pandemia Covid in quanto non si poteva più lavorare. Poi dopo non ho più ripreso”.
A.D.R.: “non ho proposto alcuna causa contro tale pizzeria”.
A.D.R.: “nel periodo in cui ho lavorato in tale pizzeria, nel mese di agosto ho lavorato tutti i giorni dal lunedì alla domenica senza giorno di pausa. Negli altri mesi, ho lavorato solo il venerdì, il sabato e la domenica”.
A.D.R.: “in questa pizzeria ho lavorato sempre come cameriere”.
A.D.R.: “il mio orario di lavoro è stato dalle 10.00 fino alla mezzanotte. Non facevo pausa per il pranzo e per la cena. Mangiavo a volo. Il sabato finivo di lavorare anche all'1.30 circa”.
A.D.R.: “arrivavo la mattina alle 10.00 perché dovevo preparare i tavoli, davo una mano in cucina per tagliare mozzarella e pomodori, e davo una mano a a preparare gli Parte_1 ingredienti che sarebbero serviti durante la giornata e a cucinare alcune cose, ad esempio friarielli, EP ecc.”.
A.D.R.: “prima ho detto che non so che mansioni svolgeva mio suocero, nel senso che non so cosa c'era scritto sulle sue busta paga. Lui faceva un pò tutto, infornava le pizze, preparava gli ingredienti in cucina che poi sarebbero stati utilizzati per fare le pizze, poi faceva anche il pizzaiolo”.
A.D.R.: era la proprietaria della pizzeria. Era lei di solito a preparare le pizze CP_5 che poi mio suocero infornava. Faccio presente che il sabato veniva , di cui non ricordo Per_3 il cognome, che era il genero della sig.ra che la aiutava a preparare le pizze, oltre CP_1 che a fare la frittura dietro al banco delle pizze. Quando la sig.ra mancava era mio CP_1 suocero a preparare le pizze”.
A.D.R.: “nel periodo in cui ho lavorato in tale pizzeria, ci ha lavorato anche mio suocero. Osservavamo lo stesso orario di lavoro nella giornata”.
A.D.R.: “se non mi sbaglio mio suocero aveva come giorno di riposo la domenica. Ma ora non ricordo bene”.
A.D.R.: “la pizzeria era aperta tutto l'anno. Mio suocero non ha mai preso giorni di ferie”.
A.D.R.: “in tutto il predetto periodo io ho lavorato in tale pizzeria a nero”.
A.D.R.: “venivamo tutti pagati in contanti a fine giornata dalla sig.ra . Se lei non CP_1 c'era, ci pagava la figlia . Inoltre era quest'ultima che ci pagava sempre il Persona_4 sabato, in quanto il sabato lei lavorava alla cassa”.
In merito alla deposizione di tali testimoni si evidenzia che tali dichiarazioni risultano pienamente attendibili.
Esse, infatti, mai sono risuonate come eccessive, compiacenti o forzate.
Né tali testimoni hanno dimostrato un animo poco sereno o, comunque, un difetto di credibilità dettato dall'intento di favorire una delle parti processuali.
Deve, inoltre, evidenziarsi che le risultanze probatorie fin qui esposte sono corroborate dalla mancata presentazione della convenuta, senza giustificato motivo, all'interrogatorio formale fissato per l'udienza del 30.1.2025.
5 Quanto alla mancata presentazione della convenuta all'interrogatorio formale, inoltre, si evidenzia che, come ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. 25085/2020), cui questo giudice aderisce, l'art. 232 c.p.c. non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio (per quanto ingiustificata) l'effetto automatico della “fictio confessionis”, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli però di valutare tale comportamento unitamente ad ogni altro elemento di prova, ossia di considerare la circostanza alla luce del complessivo quadro probatorio emergente dagli atti.
Nel caso in esame, ove i testimoni hanno potuto riferire per la quasi totalità del periodo per cui è causa, considerato che dalle dichiarazioni degli stessi è emerso che l'organizzazione della pizzeria gestita dalla convenuta e le mansioni svolte dal ricorrente sono rimaste immutate per l'intero periodo riferito dai testimoni fino alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, devono ritenersi come ammesse tutte le circostanze di fatto indicate nei capitoli articolati con riferimento all'interrogatorio formale, coincidenti con quelle poste a fondamento della domanda.
Orbene, a fronte della deduzione attorea di non aver percepito una retribuzione adeguata alla quantità del lavoro svolto, oltre che le mensilità aggiuntive, l'indennità relativa alle ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto, la convenuta - sulla quale incombe il relativo onere probatorio - rimanendo contumace non ha fornito alcuna prova di segno contrario.
Pertanto, avuto riguardo ai minimi retributivi previsti dal suindicato CCNL (cfr. tabelle retributive depositate, su autorizzazione del Tribunale, in data 9.5.2025), al ricorrente spettano le differenze retributive tra quanto avrebbe dovuto percepire e quanto ha dedotto di aver ricevuto a titolo di lavoro ordinario e straordinario, nonché la 13^ e la 14^ mensilità, l'indennità relativa alle ferie non godute ed il trattamento di fine rapporto.
In merito al quantum possono essere utilizzati i conteggi riformulati dal ricorrente e da quest'ultimo depositati il 9.5.2025 unitamente alle note difensive autorizzate, in quanto risultano correttamente elaborati.
Sulla base degli stessi, ai quali si rimanda per le singole poste creditorie, al ricorrente spetta la complessiva somma di € 246.891,11, di cui € 18.127,37 a titolo di trattamento di fine rapporto (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 26.9.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre accessori.
Concludendo, la convenuta deve essere condannata a pagare in favore del ricorrente tale somma, oltre interessi legali sulle singole poste del credito annualmente rivalutate dalla maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato 15.3.2012 al
26.2.2022;
6 b) condanna la pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 la complessiva somma di € 246.891,11, di cui € 18.127,37 a titolo di trattamento di fine rapporto (dovendosi intendere in essa compresa quella oggetto dell'ordinanza ex art. 423, 2° comma, c.p.c. emessa all'udienza del 26.9.2024 che, pertanto, dovrà essere detratta qualora già erogata in ragione di quest'ultima), oltre interessi legali su tale somma annualmente rivalutata dalla maturazione di ciascuna posta del credito (come da conteggi attorei depositati il 9.5.2025) al soddisfo;
c) rigetta nel resto la domanda;
d) condanna la pagare in favore di Controparte_1 Parte_1 i compensi di lite, che liquida in € 6.700,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese forfettario nella misura del 15%.
In Napoli, il 22.5.2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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