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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/10/2025, n. 10742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10742 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 44910/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza tenuta in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44910/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti G. Romano e P. Genito Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Dellago Controparte_1
-resistente-
E
, in persona del liquidatore p. t. Controparte_2
-resistente contumace-
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
-litisconsorte necessario-
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha esposto di avere prestato attività lavorativa prima alle dipendenze della società in forza di un contratto a tempo indeterminato part-time 15 ore Controparte_1 settimanali per il periodo dal 1.10.2019 al 5.9.2021, con la qualifica di Operaio I livello secondo il CCNL Pulizie, servizi integrati e multiservizi con mansioni di addetta alle pulizie ed assegnazione presso la sita in Roma, poi Controparte_4 alle dipendenze della per il periodo dal 12.10.2022 al Controparte_2
31.3.2024, in forza di un contratto di lavoro a chiamata sino al 31.3.2023 e di un contratto a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali sino al 31.3.2024 con inquadramento nel VI livello del CCNL Pulizie – Multiservizi con mansioni di
Operatore Socio Sanitario ed assegnazione presso la clinica Guarnieri sita in Roma, osservando sin dall'inizio un orario a tempo pieno e prestando anche a volte lavoro straordinario.
Ha chiesto, pertanto, la condanna delle società resistenti al pagamento nei suoi confronti delle differenze retributive da determinarsi in separata sede nonché la regolarizzazione contributiva chiamando a tal fine l' in causa quale CP_5 litisconsorte necessario, e ha chiesto altresì la condanna della
[...]
alla sua reintegrazione in servizio previa declaratoria di Controparte_2 nullità dei contratti di assunzione.
La si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso nei propri Controparte_1 confronti deducendo che l'orario realmente prestato dalla ricorrente fosse quello contrattualmente stabilito ed eccependo un'intervenuta conciliazione tra le parti.
La non si è costituita nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
L' si è costituito chiedendo, ove siano ritenute fondate le ragioni di parte CP_5 ricorrente, di dichiarare l'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e, per l'effetto, di condannarli a versare all' la contribuzione correlata o quella diversa CP_5 che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge.
La causa, istruita mediante l'escussione delle testimoni Testimone_1
e disconosciuta da parte della ricorrente la firma da lei Testimone_2 apparentemente apposta sul verbale di conciliazione prodotto dalla CP_1
è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali
[...]
e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Le testimoni hanno dichiarato testualmente, la “Ho conosciuto la Tes_1 ricorrente presso la clinica in V. Olevano Romano in Roma della quale CP_4 sono stata dipendente dal 1976 al 2018. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato presso la all'incirca dal 2005 o CP_4
2006, non ricordo bene, con mansioni di ausiliaria alle dipendenze di società di servizi. Il suo orario di lavoro era 7-13 dal lunedì al venerdì; il sabato mattina era 7- 10. Lo so perché lavoravamo nello stesso reparto. Quando sono andata via la ricorrente ancora lavorava lì. Ignoro alle dipendenze di quale società lavorasse. IL
GIUDICE DA' ATTO CHE LA TESTIMONE AVEVA INIZIALMENTE RIFERITO CHE LA
RICORRENTE AVESSE LAVORATO ALLA FABIA MATER DAL 2005 AL 2006, MA POI
HA RIFERITO DI AVERE CAPITO MALE LA DOMANDA, E CHE IN REALTA' LA
RICORRENTE LAVORO' IN FABIA MATER FINO A QUANDO ELLA TESTIMONE ANDO'
IN PENSIONE RESTANDO LA RICORRENTE IN SERVIZIO LI'.”; la “Ho Tes_2 conosciuto la ricorrente sul lavoro avendo io lavorato in due cliniche di Roma dove lavorava anche la ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti.
Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, avendo io lavorato presso la clinica all'incirca dal 2014 al 2015 alle dipendenze di CP_4 una società di servizi facente capo a tal di cui non ricordo in nome, la Persona_1 ricorrente ha lavorato per la stessa società da prima che io arrivassi lì e ci è rimasta anche dopo. Preciso che entrambe svolgevamo mansioni di operaie pulitrici ma la ricorrente a volte accompagnava i pazienti sulla portantina in sala operatoria e all'epoca in cui lavoravo io lì era nel reparto oculistica mentre io ero in altri reparti.
Da quanto ricordo l'orario della ricorrente era 7-13 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 7 alle 11 con riposo domenicale. Due o tre volte a settimana attaccava alle 4 di mattina e staccava alle 13. Lo so perché a volte i nostri orari coincidevano e comunque tra colleghe si parla del lavoro. Noi venivamo pagate a ore.
Successivamente ho lavorato presso la clinica Guarnieri da settembre 2023 a giugno
2024 in qualità di barista alle dipendenze della società che gestiva il bar. In tale clinica ho rivisto la ricorrente che ho trovato lì a settembre 2023. Ella lì svolgeva mansione di O. S. presso il reparto di medicina e ortopedia sempre alle dipendenze di una società facente capo a come ella mi disse. Ricordo che i suoi Persona_1 orari lì erano o 7-13 o 13,30-19,30 o 14-20, facendo a volte doppio turno, una o due volte a settimana, soprattutto nel reparto di medicina, che aveva molto più lavoro. Lo so perché la vedevo in vari orari e perché ne parlavamo. Durante la pausa infatti veniva al bar, che tra l'altro si trovava nel corridoio dei reparti, per cui io vedevo il viavai dei dipendenti nella clinica. Quando sono andata via a giugno 2024 anche la ricorrente ha smesso di lavorare lì.”.
Alla luce di queste emergenze probatorie va considerata provata la circostanza che la ricorrente per l'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso ha osservato un orario a tempo pieno e non a tempo parziale. Per quanto riguarda l'eccezione di intervenuta conciliazione sollevata dalla si ritiene che il verbale prodotto da tale società a supporto di Controparte_1 tale eccezione non sia qualificabile giuridicamente come transazione, sia in quanto manca l'indicazione di una vera lite da transigere, non essendovi alcuna indicazione di una effettiva pretesa all'epoca avanzata dalla lavoratrice, sia perché,
a fronte delle molteplici rinunce della lavoratrice ivi indicate, la società le avrebbe corrisposto esclusivamente € 100,00, difettando quindi i requisiti della “res litigiosa” e dell'“aliquid datum, aliquid retentum”.
Invero, come ha statuito la Suprema Corte, “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
24024/2013; Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 25796/2023).
Ciò posto, come emerge dal tenore letterale del verbale, a fronte della rinuncia definitiva della ricorrente alle pretese che avrebbe avanzato, cioè, testaulmente,
“mansioni e livello d'inquadramento, differenze retributive, riposi, ferie e permessi non goduti, lavoro festivo, festività, r.o.l., TFR, differenze retributive per giornate lavorate ed eventualmente non corrisposte, lavoro straordinario e/o supplementare, premi ed emolumenti di qualsiasi tipo – anche in natura, prestazioni comunque riconducibili al rapporto lavorativo, risarcimento del danno ed ogni e qualunque istituto economico normativo e contrattuale anche non elencato afferente il rapporto di lavoro intrattenuto per la Società dal 01.02.2016 al 05.09.2021 Controparte_1 con assunzione livello 2 mansione Operatore Socio Sanitario” nonché “qualunque ulteriore richiesta e pretesa per qualunque altro titolo, ragione o causa dedotti e/o deducibili”, la datrice di lavoro le avrebbe accordato una somma a titolo transattivo di € 100,00, somma che, a fronte delle rinunce sopra menzionate, non può far ritenere sussistente l'“aliquid datum, aliquid retentum”. L'assenza di tale elemento e della res litigiosa, ovvero degli elementi essenziali di un contratto transattivo, non può qualificare l'accordo raggiunto come transazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2113, comma 4, c.c., e illegittimità dello stesso.
Alla luce di tale illegittimità deve essere respinta la richiesta di verificazione da parte della della firma apparentemente apposta su tale Controparte_1 verbale dalla ricorrente, che l'ha disconosciuta, in quanto attività istruttoria superflua ai fini della decisione.
Ne discende che la domanda generica relativa alle differenze retributive e contributive nei confronti delle società resistenti debba essere accolta, eccezione fatta per il lavoro straordinario, per il quale la giurisprudenza di legittimità è granitica nel richiedere una prova rigorosa che nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di reintegrazione in servizio nei confronti della in quanto la ricorrente Controparte_2 ha prestato servizio sino alla naturale scadenza del contratto a termine intercorso tra tali parti.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere poste a carico delle società resistenti in quanto soccombenti, mentre quelle sostenute dall' CP_5 litisconsorte necessario, devono essere compensate tra tutte le parti.
DISPOSITIVO condanna la a corrispondere alla ricorrente la somma da Controparte_1 determinarsi in separata sede derivante dal differente orario di lavoro prestato secondo il seguente schema: periodo di lavoro dal 1.10.2019 al 5.9.2021; orario prestato al 100%; inquadramento al I livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 8 giugno
2021 e successive modifiche;
condanna la alla relativa regolarizzazione contributiva;
Controparte_1 condanna la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente la somma da determinarsi in separata sede derivante dal differente orario di lavoro prestato secondo il seguente schema: periodo di lavoro dal 12.10.2022 al
31.3.2024; orario prestato al 100%; inquadramento al VI livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 8 giugno 2021 e successive modifiche;
condanna la alla relativa regolarizzazione Controparte_2 contributiva;
respinge ogni altra domanda;
condanna le società resistenti in solido a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi;
compensa tra l' e le altre parti le spese di lite. CP_5
Roma, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito di udienza tenuta in data 23 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 27 ottobre 2025 ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 44910/2024 R.G.A.C., promossa
DA
– Avv.ti G. Romano e P. Genito Parte_1
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Dellago Controparte_1
-resistente-
E
, in persona del liquidatore p. t. Controparte_2
-resistente contumace-
E
, in persona del legale Controparte_3 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
-litisconsorte necessario-
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la nominata in epigrafe ha esposto di avere prestato attività lavorativa prima alle dipendenze della società in forza di un contratto a tempo indeterminato part-time 15 ore Controparte_1 settimanali per il periodo dal 1.10.2019 al 5.9.2021, con la qualifica di Operaio I livello secondo il CCNL Pulizie, servizi integrati e multiservizi con mansioni di addetta alle pulizie ed assegnazione presso la sita in Roma, poi Controparte_4 alle dipendenze della per il periodo dal 12.10.2022 al Controparte_2
31.3.2024, in forza di un contratto di lavoro a chiamata sino al 31.3.2023 e di un contratto a tempo determinato e parziale per 20 ore settimanali sino al 31.3.2024 con inquadramento nel VI livello del CCNL Pulizie – Multiservizi con mansioni di
Operatore Socio Sanitario ed assegnazione presso la clinica Guarnieri sita in Roma, osservando sin dall'inizio un orario a tempo pieno e prestando anche a volte lavoro straordinario.
Ha chiesto, pertanto, la condanna delle società resistenti al pagamento nei suoi confronti delle differenze retributive da determinarsi in separata sede nonché la regolarizzazione contributiva chiamando a tal fine l' in causa quale CP_5 litisconsorte necessario, e ha chiesto altresì la condanna della
[...]
alla sua reintegrazione in servizio previa declaratoria di Controparte_2 nullità dei contratti di assunzione.
La si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso nei propri Controparte_1 confronti deducendo che l'orario realmente prestato dalla ricorrente fosse quello contrattualmente stabilito ed eccependo un'intervenuta conciliazione tra le parti.
La non si è costituita nonostante la Controparte_2 regolarità della notifica, venendo, pertanto, dichiarata contumace.
L' si è costituito chiedendo, ove siano ritenute fondate le ragioni di parte CP_5 ricorrente, di dichiarare l'obbligo contributivo a carico dei datori di lavoro e, per l'effetto, di condannarli a versare all' la contribuzione correlata o quella diversa CP_5 che dovesse risultare dovuta nel corso del giudizio, nel limite dei termini prescrizionali di cui all'art. 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335, oltre oneri accessori e sanzioni aggiuntive come per legge.
La causa, istruita mediante l'escussione delle testimoni Testimone_1
e disconosciuta da parte della ricorrente la firma da lei Testimone_2 apparentemente apposta sul verbale di conciliazione prodotto dalla CP_1
è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali
[...]
e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Le testimoni hanno dichiarato testualmente, la “Ho conosciuto la Tes_1 ricorrente presso la clinica in V. Olevano Romano in Roma della quale CP_4 sono stata dipendente dal 1976 al 2018. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti. Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, la ricorrente ha lavorato presso la all'incirca dal 2005 o CP_4
2006, non ricordo bene, con mansioni di ausiliaria alle dipendenze di società di servizi. Il suo orario di lavoro era 7-13 dal lunedì al venerdì; il sabato mattina era 7- 10. Lo so perché lavoravamo nello stesso reparto. Quando sono andata via la ricorrente ancora lavorava lì. Ignoro alle dipendenze di quale società lavorasse. IL
GIUDICE DA' ATTO CHE LA TESTIMONE AVEVA INIZIALMENTE RIFERITO CHE LA
RICORRENTE AVESSE LAVORATO ALLA FABIA MATER DAL 2005 AL 2006, MA POI
HA RIFERITO DI AVERE CAPITO MALE LA DOMANDA, E CHE IN REALTA' LA
RICORRENTE LAVORO' IN FABIA MATER FINO A QUANDO ELLA TESTIMONE ANDO'
IN PENSIONE RESTANDO LA RICORRENTE IN SERVIZIO LI'.”; la “Ho Tes_2 conosciuto la ricorrente sul lavoro avendo io lavorato in due cliniche di Roma dove lavorava anche la ricorrente. Non ho cause in corso né ne ho mai avute con le parti.
Sui capitoli di prova posso dire che: da quanto ho appreso personalmente, avendo io lavorato presso la clinica all'incirca dal 2014 al 2015 alle dipendenze di CP_4 una società di servizi facente capo a tal di cui non ricordo in nome, la Persona_1 ricorrente ha lavorato per la stessa società da prima che io arrivassi lì e ci è rimasta anche dopo. Preciso che entrambe svolgevamo mansioni di operaie pulitrici ma la ricorrente a volte accompagnava i pazienti sulla portantina in sala operatoria e all'epoca in cui lavoravo io lì era nel reparto oculistica mentre io ero in altri reparti.
Da quanto ricordo l'orario della ricorrente era 7-13 dal lunedì al venerdì e sabato dalle 7 alle 11 con riposo domenicale. Due o tre volte a settimana attaccava alle 4 di mattina e staccava alle 13. Lo so perché a volte i nostri orari coincidevano e comunque tra colleghe si parla del lavoro. Noi venivamo pagate a ore.
Successivamente ho lavorato presso la clinica Guarnieri da settembre 2023 a giugno
2024 in qualità di barista alle dipendenze della società che gestiva il bar. In tale clinica ho rivisto la ricorrente che ho trovato lì a settembre 2023. Ella lì svolgeva mansione di O. S. presso il reparto di medicina e ortopedia sempre alle dipendenze di una società facente capo a come ella mi disse. Ricordo che i suoi Persona_1 orari lì erano o 7-13 o 13,30-19,30 o 14-20, facendo a volte doppio turno, una o due volte a settimana, soprattutto nel reparto di medicina, che aveva molto più lavoro. Lo so perché la vedevo in vari orari e perché ne parlavamo. Durante la pausa infatti veniva al bar, che tra l'altro si trovava nel corridoio dei reparti, per cui io vedevo il viavai dei dipendenti nella clinica. Quando sono andata via a giugno 2024 anche la ricorrente ha smesso di lavorare lì.”.
Alla luce di queste emergenze probatorie va considerata provata la circostanza che la ricorrente per l'intero periodo lavorativo dedotto in ricorso ha osservato un orario a tempo pieno e non a tempo parziale. Per quanto riguarda l'eccezione di intervenuta conciliazione sollevata dalla si ritiene che il verbale prodotto da tale società a supporto di Controparte_1 tale eccezione non sia qualificabile giuridicamente come transazione, sia in quanto manca l'indicazione di una vera lite da transigere, non essendovi alcuna indicazione di una effettiva pretesa all'epoca avanzata dalla lavoratrice, sia perché,
a fronte delle molteplici rinunce della lavoratrice ivi indicate, la società le avrebbe corrisposto esclusivamente € 100,00, difettando quindi i requisiti della “res litigiosa” e dell'“aliquid datum, aliquid retentum”.
Invero, come ha statuito la Suprema Corte, “In materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali - della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale - sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le "reciproche concessioni" in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 cod. civ.” (Cass. Civ. Sez. Lav. n.
24024/2013; Cass. Civ. Sez. Lav., Ordinanza n. 25796/2023).
Ciò posto, come emerge dal tenore letterale del verbale, a fronte della rinuncia definitiva della ricorrente alle pretese che avrebbe avanzato, cioè, testaulmente,
“mansioni e livello d'inquadramento, differenze retributive, riposi, ferie e permessi non goduti, lavoro festivo, festività, r.o.l., TFR, differenze retributive per giornate lavorate ed eventualmente non corrisposte, lavoro straordinario e/o supplementare, premi ed emolumenti di qualsiasi tipo – anche in natura, prestazioni comunque riconducibili al rapporto lavorativo, risarcimento del danno ed ogni e qualunque istituto economico normativo e contrattuale anche non elencato afferente il rapporto di lavoro intrattenuto per la Società dal 01.02.2016 al 05.09.2021 Controparte_1 con assunzione livello 2 mansione Operatore Socio Sanitario” nonché “qualunque ulteriore richiesta e pretesa per qualunque altro titolo, ragione o causa dedotti e/o deducibili”, la datrice di lavoro le avrebbe accordato una somma a titolo transattivo di € 100,00, somma che, a fronte delle rinunce sopra menzionate, non può far ritenere sussistente l'“aliquid datum, aliquid retentum”. L'assenza di tale elemento e della res litigiosa, ovvero degli elementi essenziali di un contratto transattivo, non può qualificare l'accordo raggiunto come transazione, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2113, comma 4, c.c., e illegittimità dello stesso.
Alla luce di tale illegittimità deve essere respinta la richiesta di verificazione da parte della della firma apparentemente apposta su tale Controparte_1 verbale dalla ricorrente, che l'ha disconosciuta, in quanto attività istruttoria superflua ai fini della decisione.
Ne discende che la domanda generica relativa alle differenze retributive e contributive nei confronti delle società resistenti debba essere accolta, eccezione fatta per il lavoro straordinario, per il quale la giurisprudenza di legittimità è granitica nel richiedere una prova rigorosa che nel caso di specie non può dirsi raggiunta.
Infine, non può trovare accoglimento la domanda di reintegrazione in servizio nei confronti della in quanto la ricorrente Controparte_2 ha prestato servizio sino alla naturale scadenza del contratto a termine intercorso tra tali parti.
Le spese di lite sostenute da parte ricorrente devono essere poste a carico delle società resistenti in quanto soccombenti, mentre quelle sostenute dall' CP_5 litisconsorte necessario, devono essere compensate tra tutte le parti.
DISPOSITIVO condanna la a corrispondere alla ricorrente la somma da Controparte_1 determinarsi in separata sede derivante dal differente orario di lavoro prestato secondo il seguente schema: periodo di lavoro dal 1.10.2019 al 5.9.2021; orario prestato al 100%; inquadramento al I livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 8 giugno
2021 e successive modifiche;
condanna la alla relativa regolarizzazione contributiva;
Controparte_1 condanna la a corrispondere alla Controparte_2 ricorrente la somma da determinarsi in separata sede derivante dal differente orario di lavoro prestato secondo il seguente schema: periodo di lavoro dal 12.10.2022 al
31.3.2024; orario prestato al 100%; inquadramento al VI livello del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 8 giugno 2021 e successive modifiche;
condanna la alla relativa regolarizzazione Controparte_2 contributiva;
respinge ogni altra domanda;
condanna le società resistenti in solido a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 4.629,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi;
compensa tra l' e le altre parti le spese di lite. CP_5
Roma, 27 ottobre 2025
IL GIUDICE