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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14050/2024 r.g.v.g., promossa da
, nata ad [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Luciana Petrella del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e , nato a [...] il 26 giugno CP_1
1975 (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Ruggini C.F._2
del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“I difensori concludono riportandosi al ricorso e alla precisazione oggi effettuata a verbale, da intendersi come esplicativa del punto numero 6 di pagina 4 del ricorso;
chiedono altresì che il Tribunale fissi udienza relativa al giudizio di divorzio da pronunciare con sentenza decorso il termine previsto dalla legge e passata in giudicato la pronuncia di separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
1 “conclude per l'omologazione della separazione personale consensuale dei coniugi:
, nato a [...], il [...], domiciliato in Parte_1
VIALE XII GIUGNO N. 7 40124 BOLOGNA , rappresentato e difeso dall'Avv.
PETRELLA LUCIANA BALMA LUIGI, nato a [...], il [...], domiciliato in VIA DE' POETI 1/7 40124 BOLOGNA, rappresentato e difeso dall'Avv. RUGGINI BARBARA, con ogni giuridica conseguenza”.
Il Tribunale, rilevato che con ricorso congiunto depositato il 14 novembre 2024, Parte_1
e hanno chiesto che siano pronunciati la separazione
[...] CP_1
consensuale dei coniugi e il loro divorzio, alle condizioni concordate e riportate nell'atto introduttivo del procedimento;
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 1° aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi, escludendo una riconciliazione e l'intervenuto accordo sulle condizioni della separazione;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio l'11 giugno 2011 a RU (Rimini) e che dalla loro unione sono nati a
Bologna due figli, , il 18 agosto 2012, e il 28 settembre 2014, Per_1 Per_2
entrambi minorenni;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni della separazione concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei due figli minori e , in quanto Per_1 Per_2
garantiscono agli stessi un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
2 rilevato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis.49 c.p.c.,
i ricorrenti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ritenuto pertanto che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Presidente relatore con separata ordinanza, affinché questi, trascorso il periodo di sei mesi dalla comparizione personale delle parti, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle stesse di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo non definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata ad Parte_1
Arezzo il 7 maggio 1974 e nato a [...] il [...], i quali CP_1
hanno contratto matrimonio a RU (Rimini) il giorno 11 giugno 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 7, parte II, serie A, dell'anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di RU di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“ 2) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
3) La GN , resterà, unitamente ai figli minori e Parte_1 Per_1
nella casa familiare, di proprietà esclusiva del signor sita in Per_2 CP_1
Bologna (BO) in via Emilia Levante n. 15, che le viene assegnata, trasferitosi il marito in altra abitazione, portando con sé i suoi beni ed effetti personali.
4) Il figli minori e verranno affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nell'immobile che le è assegnato. La responsabilità genitoriale sui minori verrà esercitata congiuntamente da
3 entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli Stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale i minori si troveranno di volta in volta.
4.1) Salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle esigenze scolastiche e ricreative dei minori, il padre trascorrerà con i figli: - un fine settimana alternato, dal venerdì alle ore 19:00 fino alla domenica sera dopo cena, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante il periodo scolastico, un giorno infrasettimanale con pernotto dalle ore 19.00 fino alla mattina del giorno successivo, quando li accompagnerà a scuola, indicativamente nella giornata di martedì quando il weekend
è di spettanza paterna, e nella giornata di giovedì quando il weekend è di spettanza materna;
in ogni caso, tutte le mattine il padre accompagnerà i figli a scuola, prelevandoli dall'abitazione materna;
- durante i mesi di luglio e agosto, quando i figli non saranno impegnati con i campi estivi, starà con loro una sera in più al mese, previo accordo con la madre e tenuto conto dell'interesse dei minori;
- Durante le vacanze natalizie verrà osservata la seguente regola che presuppone l'alternanza di fruizione di anno in anno fra i 2 genitori: Ciascun genitore godrà, alternando di anno in anno, dei 2 seguenti periodi: - dalla mattina del 25 dicembre alla mattina Del 31 dicembre;
- dalla mattina del 24 dicembre fino alla mattina del 25 dicembre nonché dalla mattina del 31 dicembre fino alla sera Del 6 gennaio;
- tre giorni durante le festività pasquali, alternando con l'altro genitore il giorno della Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; - 21 giorni durante le vacanze estive di cui solo 14 eventualmente consecutivi salvo differenti accordi, da concordarsi entro il 1 Aprile di ogni anno. In caso di disaccordo, sin da ora, le parti stabiliscono che negli anni pari deciderà il padre, e negli anni dispari, la madre.
5) Il signor si impegna ed obbliga a corrispondere alla GN CP_1 Parte_1
a titolo di assegno perequativo per i figli, la somma mensile complessiva di
[...]
€ 1.000,00 (mille/00), cioè € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun figlio, somma questa
4 soggetta a rivalutazione ISTAT avendo a base la data di comparizione delle parti in
Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i figli, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Bologna, somme tutte da corrispondersi entro il giorno tre di ogni mese. L'assegno unico per i figli verrà percepito integralmente dalla GN . Parte_1
6) Le parti, anche tenuto conto e in vista delle attribuzioni che seguono, dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti dal punto di vista economico”,
“precisando che in sede di separazione non è prevista la corresponsione di alcun assegno di mantenimento tra i coniugi, tenuto conto anche della previsione di cui al punto 8 di pagina 5 del ricorso quanto alle condizioni del divorzio”;
D) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
15 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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