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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240003562171000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di Crotone la società Ricorrente_1 srl (P.I. P.IVA_1), con sede in Crotone, alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante, amministratore unico, Ing. Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), elettivamente domiciliata in Crotone, al Indirizzo_2
, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.13320240003562171000, nella parte contenente l'iscrizione a ruolo di somme relative a credito di imposta per investimenti strumentali - anno 2020 - notificata in data 16 aprile 2024
Allegava la ricorrente che la cartella era frutto di un errore dalla stessa commesso in sede di dichiarazione
; sosteneva in particolare la stessa ricorrente : “ è accaduto che, in sede di presentazione del Modello Unico
2019 – anno di imposta 2018, la società ha erroneamente compilato il quadro relativo ai righi: RU5 “Credito
d'imposta spettante nel periodo” e RU6 “Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24”, cui ha fatto seguito l'errata compilazione dei medesimi righi anche in relazione ai Modelli Unici 2020 – anno di imposta
2019 e 2021 – anno di imposta 2020.
In particolare, per ciò che concerne il Modello Unico 2021 – anno di imposta 2020, oggetto di accertamento ex art. 36 bis del DPR 600/1973 da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata, la ricorrente ha, erroneamente, indicato:
Rigo RU5 “Credito spettante nel periodo” Euro 64.275,00;
Rigo RU6 “Credito utilizzato in compensazione” Euro 62.059,00;
Rigo RU12 “Credito di imposta residuo” Euro 2.216,00,
anziché:
Rigo RU2 “Credito di imposta precedente dichiarazione” Euro 71.108,00;
Rigo RU 5 “Credito spettante nel periodo” Euro 64.275,00;
Rigo RU6 “Credito utilizzato in compensazione” Euro 81.275,00;
Rigo RU12 “Credito di imposta residuo” Euro 54.108,00.
Riscontrato l'errore a seguito di interlocuzione avuta con l'Ufficio per avere chiarimenti in merito ai motivi della rettifica, la società ha provveduto a presentare, in data 24 aprile 2024, dichiarazioni integrative ex art. 2, comma 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 322/1998. riguardanti i periodi di imposta che vanno dal 2018-2022, con cui ha sanato le predette irregolarità di tipo formale commesse nella compilazione del Quadro RU affinché vi fosse piena rispondenza tra quanto dichiarato con i Modelli Unici – periodi di imposta 2018-2022 e le operazioni di compensazione eseguite in forza dei crediti di imposta di cui aveva diritto di usufruire” ; concludeva, pertanto, la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone, allegando di aver proceduto all'integrale sgravio delle somme recuperate a titolo di credito di imposta e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
la resistente Agenzia delle Entrate ha, infatti depositato, provveduto allo sgravio della pretesa oggetto del contendere;
tale annullamento ha comportato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Ciò posto, passando all'esame della sussistenza della c.d. “soccombenza virtuale”, necessario ai fini della decisione sulle spese del giudizio, occorre rilevare che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata
è derivata da un errore formale della ricorrente, tempestivamente segnalato alla resistente ed emendato, con successiva dichiarazione integrativa e che, comunque, se il giudizio fosse proseguito, con molta probabilità si sarebbe concluso con l'accoglimento del ricorso;
per tale ragione le spese vengono compensate per metà e liquidate per il resto, a carico della resistente e in favore della ricorrente, in €.700,00 per compenso professionale oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa per metà le relative spese, liquidandole per il resto, a carico della resistente e a favore della ricorrente, in euro 700,00 per compenso professionale, oltre c.u., iva, cpa e accessori.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 1, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CONSOLO SANTI, Presidente
GENISE AN ANTONIO, Relatore
LACEDRA DONATO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 838/2024 depositato il 10/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Botteghelle Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240003562171000 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 89/2026 depositato il
16/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate di Crotone la società Ricorrente_1 srl (P.I. P.IVA_1), con sede in Crotone, alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante, amministratore unico, Ing. Rappresentante_1 (C.F. CF_Rappresentante_1), elettivamente domiciliata in Crotone, al Indirizzo_2
, presso lo Studio dell'Avv. Difensore_1, suo difensore come da procura in atti, impugnava la cartella di pagamento n.13320240003562171000, nella parte contenente l'iscrizione a ruolo di somme relative a credito di imposta per investimenti strumentali - anno 2020 - notificata in data 16 aprile 2024
Allegava la ricorrente che la cartella era frutto di un errore dalla stessa commesso in sede di dichiarazione
; sosteneva in particolare la stessa ricorrente : “ è accaduto che, in sede di presentazione del Modello Unico
2019 – anno di imposta 2018, la società ha erroneamente compilato il quadro relativo ai righi: RU5 “Credito
d'imposta spettante nel periodo” e RU6 “Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24”, cui ha fatto seguito l'errata compilazione dei medesimi righi anche in relazione ai Modelli Unici 2020 – anno di imposta
2019 e 2021 – anno di imposta 2020.
In particolare, per ciò che concerne il Modello Unico 2021 – anno di imposta 2020, oggetto di accertamento ex art. 36 bis del DPR 600/1973 da cui è scaturita la cartella di pagamento impugnata, la ricorrente ha, erroneamente, indicato:
Rigo RU5 “Credito spettante nel periodo” Euro 64.275,00;
Rigo RU6 “Credito utilizzato in compensazione” Euro 62.059,00;
Rigo RU12 “Credito di imposta residuo” Euro 2.216,00,
anziché:
Rigo RU2 “Credito di imposta precedente dichiarazione” Euro 71.108,00;
Rigo RU 5 “Credito spettante nel periodo” Euro 64.275,00;
Rigo RU6 “Credito utilizzato in compensazione” Euro 81.275,00;
Rigo RU12 “Credito di imposta residuo” Euro 54.108,00.
Riscontrato l'errore a seguito di interlocuzione avuta con l'Ufficio per avere chiarimenti in merito ai motivi della rettifica, la società ha provveduto a presentare, in data 24 aprile 2024, dichiarazioni integrative ex art. 2, comma 8, 8-bis e 8-ter D.P.R. 322/1998. riguardanti i periodi di imposta che vanno dal 2018-2022, con cui ha sanato le predette irregolarità di tipo formale commesse nella compilazione del Quadro RU affinché vi fosse piena rispondenza tra quanto dichiarato con i Modelli Unici – periodi di imposta 2018-2022 e le operazioni di compensazione eseguite in forza dei crediti di imposta di cui aveva diritto di usufruire” ; concludeva, pertanto, la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua dell'atto impugnato , con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Crotone, allegando di aver proceduto all'integrale sgravio delle somme recuperate a titolo di credito di imposta e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio, con compensazione delle spese.
All'esito dell'odierna udienza la causa viene decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio è estinto per cessazione della materia del contendere;
la resistente Agenzia delle Entrate ha, infatti depositato, provveduto allo sgravio della pretesa oggetto del contendere;
tale annullamento ha comportato il venir meno dell'interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio.
Ciò posto, passando all'esame della sussistenza della c.d. “soccombenza virtuale”, necessario ai fini della decisione sulle spese del giudizio, occorre rilevare che l'iscrizione a ruolo contenuta nella cartella impugnata
è derivata da un errore formale della ricorrente, tempestivamente segnalato alla resistente ed emendato, con successiva dichiarazione integrativa e che, comunque, se il giudizio fosse proseguito, con molta probabilità si sarebbe concluso con l'accoglimento del ricorso;
per tale ragione le spese vengono compensate per metà e liquidate per il resto, a carico della resistente e in favore della ricorrente, in €.700,00 per compenso professionale oltre contributo unificato, Iva, cpa e accessori.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio;
compensa per metà le relative spese, liquidandole per il resto, a carico della resistente e a favore della ricorrente, in euro 700,00 per compenso professionale, oltre c.u., iva, cpa e accessori.