Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1034/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La OR di Appello di NZ, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Marco Cecchi Presidente relatore dott. Antonio Picardi Consigliere dott. Paolo Masetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1034/2024
promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_1 NTroparte_2
elettivamente domiciliata presso la PEC e Email_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Silvio Email_2
Orlandi e Francesco Orlandi, come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. NTroparte_3 CP_4
elettivamente domiciliata in NZ presso lo studio degli Avv.ti Silvia Cristalli e
[...]
Niccoloò Grossi, che la rappresentano e difendono come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
NTroparte_5
NTroparte_6
APPELLATI contumaci
trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte ricorrente in riassunzione: “Piaccia alla Ecc.ma OR di Appello di
NZ, quale Giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito della ordinanza della OR
UP di Cassazione n. 4405/2024 comunicata il giorno 19 febbraio 2024, ed in applicazione del principio di diritto da essa elaborato in punto di vincolo di solidarietà tra tutti i cessionari a catena I. Dichiarare in liquidazione, in NT
persona del suo liquidatore p.t. sig. , C.F.: , oggi CP_8 P.IVA_1 CP_6
; (già NTroparte_5 NTroparte_5 CP_3
poi P.I. , in persona dei curatori fallimentari Dott.
[...] CP_5 P.IVA_2
ed Avv. Giulia Gerardine Mencucci;
in NTroparte_9 NTroparte_3
persona del suo legale rappr. p.t., sedente in Reggello, via IV Novembre 61, P.I.
NTr
obbligati in solido nei confronti di II. Dichiarare esistente un credito P.IVA_3
di derivante da canoni scaduti dal dì della mora sino al giorno della riconsegna CP_1
dei locali e quantificarlo tenuto conto che al momento della pronuncia di condanna di primo grado erano dovuti 56.500,90 euro a cui devono aggiungersi i canoni scaduti successivamente e fino alla data di rilascio (14.02.2021) per un importo complessivo di euro 16.500 (1.100mese*15mesi) per un complessivo importo di euro 73.000,90 oltre iva come per legge sulla domma differenziale tra gli euro 56.500,90 risultanti dalla sentenza di primo grado ed i 16.500 euro a titolo di indennità fino al giorno del rilascio;
III. per l'effetto condannare gli stessi, ed in particolare, allo stato, , NTroparte_10
in solido tra loro, al pagamento Parte_1 NTroparte_3
della somma indicata al superiore punto II. ovvero alla somma risultante dalla quantificazione operata da questa Ecc.ma OR, oltre interessi ex art. 1284, quarto comma cc, dal dì del pagamento a suo tempo effettuato al saldo effettivo. IV. In ogni caso, accogliere le domande come formulate in primo grado e qui richiamate. V. In ogni caso con vittoria di spese del giudizio di primo grado, di appello e di quello di cassazione nonché del giudizio di riassunzione con distrazione in favore dei difensori antistatari. VI.
In ogni caso ed in via istruttoria disporsi l'acquisizione del fascicolo di Cassazione e dei gradi precedenti”.
Per la parte resistente in riassunzione: “Voglia l'Ill.ma OR di Appello di NZ rigettare l'appello di nonché l'appello in riassunzione di NT CP_1
nonché le domande tutte sia di che di per totale carenza di NT CP_1
legittimazione passiva della comparente e/o, comunque, in quanto infondate in fatto ed in
2 diritto e in ogni caso sprovviste di prova, con conferma della sentenza di primo grado n.
3483/2019 pubblicata il 19.11.2019 dal Tribunale di NZ”.
MOTIVAZIONE
1) Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della presente causa, appare opportuno procedere ad una ricostruzione prettamente storica dello sviluppo del contenzioso in oggetto.
1.1) Quale momento iniziale di tale contenzioso è agevole individuare la
NT proposizione da parte di (di seguito: ) di ricorso ex art. 447bis c.p.c., in CP_1
data 3.8.2018, radicando così la causa iscritta al n. 114142018 RG Tribunale di NZ.
1.1.1) In tale contesto, FR aveva allegato che:
− con contratto del 21.12.2010 aveva concesso in locazione ad NT
(di seguito: un immobile sito in Osmannoro (FI), al canone mensile di € CP_7
1.100,00 e per la durata di sei anni;
− dal mese di agosto 2014, la conduttrice si era resa morosa nel pagamento dei canoni;
− aveva peraltro medio tempore ceduto a poi divenuta CP_7 CP_3 [...]
il ramo d'azienda correlato all'attività svolta nell'immobile in questione;
CP_5
− era poi avvenuta ulteriore cessione, a tale sempre NTroparte_3 all'oscuro della locatrice e continuando peraltro a perdurare la morosità;
− tutte le società conduttrici erano tenute al pagamento dei canoni scaduti e non versati, non potendo le cessioni avere effetto liberatorio nei confronti dei debiti maturati in capo alla cedente.
NT 1.1.1.1) Su tali basi, aveva chiesto: “Voglia il Tribunale, contrariis reiectis:
a) dichiarare risolto il contratto di locazione di cui in premesse per fatto e colpa delle società ora e per NT CP_3 CP_5 NTroparte_3
l'effetto, dichiarare tenute e condannare le società stesse in solido all'immediata riconsegna dell'immobile alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante;
b) dichiarare inoltre tenute e condannare le società NT
ora e al pagamento a favore della CP_3 CP_5 NTroparte_3 ricorrente dei canoni scaduti e a scadere, ad oggi pari ad € 27.161,39 oltre IVA per €
5.975,51 per un totale di € 33.136,90; c) condannare le società NT
ora e pagamento delle spese legali CP_3 CP_5 NTroparte_11 sostenute dalla ricorrente tanto nella fase stragiudiziale che nella presente liquidate in €
5.000,00 oltre IVA e CPA come da notula e copia dell'assegno che si allegano (doc. 4)”.
3 1.1.2) Nella causa così instaurata si erano costituiti CP_7 CP_5
Con
(di seguito: ) e tutte contestando le domande
[...] NTroparte_3
della ricorrente.
A) aveva contestato la propria legittimazione passiva con riferimento alla CP_7 domanda di risoluzione del contratto e restituzione dell'immobile, adducendo la cessione NT di ramo d'azienda a con comunicazione ritualmente effettuata a , con CP_3
raccomandata del 19.5.2016 e senza che fosse mai stata sollevata alcuna opposizione a tale cessione.
Quanto alla domanda di pagamento dei canoni, invece, doveva ritenersi sussistente un beneficium ordinis, sì che il pagamento da parte di sarebbe stato dovuto solo in CP_7
caso di inadempimento (previa messa in mora) dei cessionari e, comunque, evidenziando che i canoni erano stati pagati sino ad aprile 2016.
Infine, aveva addotto l'esistenza di una transazione con e CP_7 CP_5
in base alla quale le ultime due società erano tenute a manlevare la CP_3 stessa per i debiti comunque ricollegabili alla cessione di ramo d'azienda in CP_7
oggetto.
Su tali basi, aveva chiesto: “In via principale: - dichiarare il difetto di CP_7
legittimazione passiva di relativamente alla domanda avversaria di NT risoluzione del contratto di locazione e di riconsegna dell'immobile sito in Osmannoro
(Fi), via Volga 43 per i motivi esposti al punto 2. del presente atto;
- respingere la domanda di condanna di al pagamento a favore della ricorrente dei NT
canoni scaduti ed a scadere, non essendo esigibili nei confronti di i NT
canoni domandati da parte ricorrente per i motivi esposti al punto 3. del presente atto;
- respingere la domanda avversaria di condanna di al pagamento delle NT
spese legali avversarie, per i motivi esposti al punto 5. del presente atto;
In subordine: - dichiarare il difetto di legittimazione passiva di relativamente alla NT
domanda avversaria di risoluzione del contratto di locazione e di riconsegna dell'immobile sito in Osmannoro (Fi), via Volga 43 per i motivi esposti al punto 2. del presente atto;
- Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di condannare al pagamento di somme nei confronti di rideterminare NT CP_1
l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti nella minor somma determinanda in giudizio per i motivi esposti al punto 4. del presente atto;
- Respingere la domanda avversaria di condanna di al pagamento delle spese legali avversarie, per i motivi NT
esposti al punto 5. del presente atto;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito ritenga di condannare al pagamento di somme nei NT
confronti di , dichiarare tenute e condannare (già , in persona CP_1 CP_5 CP_3
4 del suo legale rappr. p.t., e in persona del suo legale rappr. p.t., a NTroparte_3
tenere indenne e manlevare per tutti gli importi dovuti a per i NT CP_1 motivi esposti al punto 6. del presente atto;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
B) 10G aveva esposto di aver cessato di occupare i locali oggetto di causa sin dal
4.9.2016, in conseguenza di problematiche tecniche che avevano comportato il trasferimento delle strumentazioni aziendali a Rignano sull'Arno (FI), come la locatrice ben sapeva.
Dunque, la domanda di rilascio era infondata, avendo 10G già lasciato i locali in questione.
Infine, la transazione intervenuta con aveva posto a carico di quest'ultima CP_7
ogni importo dovuto alla locatrice antecedentemente al 28.4.2016, mentre quelli successivi erano stati interamente saldati.
La predetta resistente aveva quindi chiesto nel merito: “rigettare tutte le domande formulate da per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto in quanto CP_1
infondate in fatto ed in diritto;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale ritenga di condannare al pagamento di somme, a NTroparte_5
qualunque titolo, nei confronti di dichiarare la società in CP_1 NT
persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere indenne e manlevare
[...]
dal pagamento di tutti gli importi dalla medesima eventualmente dovuti NTroparte_5
a per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con CP_1
vittoria delle spese di lite.”
C) infine, aveva eccepito la propria estraneità alla vicenda, non CP_3 avendo mai occupato, ad alcun titolo, l'immobile oggetto di causa, Con La cessione di ramo d'azienda tra e non aveva infatti avuto CP_3
ad oggetto anche il contratto di locazione dedotto da FR, ma esclusivamente contratti concernenti l'utilizzo di linee telefoniche.
Evidenziato che tale estraneità era stata accertata da una sentenza del Tribunale di
NZ (avente ad oggetto delle rivendicazioni lavorative di un dipendente di 10G), la predetta resistente aveva infine richiamato il contenuto della transazione intercorsa con ed il fatto che, comunque, il bene era già stato rilasciato. CP_7
Su tali basi era stato chiesto nel merito: “respingere le domande tutte formulate da nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- CP_1 NTroparte_3
sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di condannare al pagamento di somme, a qualunque titolo, nei confronti di NTroparte_3 CP_1
dichiarare la società in persona del legale rappresentante pro NT
tempore, tenuta a tenere indenne e manlevare dal pagamento di tutti NTroparte_3
5 gli importi dalla medesima eventualmente dovuti a per tutti i motivi di cui alla CP_1 narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
1.1.3) Il Tribunale di NZ aveva infine ritenuto (con sentenza n. 3483/2019 del
19.11.2019) che:
− non sussisteva la legittimazione passiva di CP_3
− il ricorso era fondato nei confronti di in quanto la legittimazione passiva CP_7 dell'originario conduttore non era venuta meno in conseguenza della cessione di ramo d'azienda mentre il beneficium ordinis, nei confronti del cedente, poteva ritenersi rispettato anche mediante semplice messa in mora del cessionario, sì che
“...ne discende la responsabilità dell'originario conduttore NT
per i canoni di locazione non pagati anche per il periodo successivo alla cessione del ramo di azienda e del contratto di locazione (1.5.2016), non essendo stato liberato dal locatore, che ne ha ricevuto formale comunicazione;
incontestato, poi,
è l'inadempimento all'obbligo di pagamento dei canoni di locazione sin dal mese di maggio 2016 del conduttore cessionario, il quale, pur non avendo ricevuto alcuna formale richiesta di adempimento o di messa in mora da parte del locatore prima dell'introduzione del presente giudizio, ha manifestato sin da subito, con l'introduzione del procedimento di mediazione, la volontà di non adempiere (vedi verbale negativo di mediazione del 18.10.2017), con conseguente maturarsi dell'inadempimento di quest'ultimo”;
− da ciò conseguiva altresì “...il difetto di legittimazione passiva anche di CP_3 ora 10 liquidazione rispetto alla domanda attorea e l'infondatezza
[...] Parte_1 della domanda di manleva proposta da;
NT
− “In considerazione dell'elevatissimo importo della morosità maturata (come precisato da parte ricorrente ammonta ad oggi ad Euro 56.500,90), sussistono i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto di locazione stipulato fra e in data 21.12.2010 per grave inadempimento CP_1 NT della parte conduttrice e per la condanna di quest'ultima al rilascio, in favore della proprietaria, dell'immobile sito in Osmannoro (FI), Via Volga, 43, nonché al pagamento di tutti i canoni di locazione scaduti ed a scadere sino al rilascio, per complessivi, ad oggi, Euro 56.500,90”.
1.1.3.1) Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di NZ aveva così statuito: “Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
Con dispone: RIGETTA il ricorso nei confronti di e di per difetto di NTroparte_3
legittimazione passivi. ACCOGLIE il ricorso nei confronti di e, per NT
l'effetto, DICHIARA LA risoluzione del contratto di locazione stipulato fra e CP_1
6 in data 21.12.2010 per grave inadempimento della parte NT conduttrice e CONDANNA quest'ultima al rilascio, in favore della proprietaria, dell'immobile sito in Osmannoro (FI), Via Volga, 43, nonché al pagamento di tutti i canoni di locazione scaduti ed a scadere sino al rilascio, per complessivi, ad oggi, Euro
56.500,90. FISSA per il rilascio il giorno 20.01.2020. Rigetta la domanda di manleva proposta da Condanna altresì la parte convenuta NT NT
a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 8.030,00 per
[...]
compensi ed in Euro 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Condanna la ricorrente a rimborsare alle parti convenute 10G e per CP_3 le spese di lite, che si liquidano in € 8.030,00 complessivi per compensi, vista la
[...] pressoché analoga posizione processuale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali”.
1.2) Nei confronti di tale sentenza aveva quindi proposto appello CP_7
(introducendo la causa rubricata al n. 2529/2019 RG OR Appello NZ).
1.2.1) Il gravame era stato affidato ai seguenti motivi:
− era errata la valutazione concernente l'applicazione dell'art. 36 L. 392/78, dato che Con proprio tale norma avrebbe imposto di condannare la sola cessionaria , alla quale era unicamente ascrivibile la morosità colpevole;
− non era stata resa alcuna statuizione in ordine alla domanda di manleva atteso che il Tribunale l'aveva rigettata sulla base della carente legittimazione passiva di 10G, una carenza che però, nella stessa prospettazione del primo giudice, riguardava il diverso rapporto fra FR e 10G, mentre la manleva era stata proposta da CP_7
contro 10G e sulla base della transazione inter partes, nella quale CP_3 si era stabilito che eventuali debiti verso terzi, maturati dopo l'aprile 2016, non sarebbero stati coperti dall'accordo transattivo, con espresso obbligo ivi assunto da Con
e di mallevare su questa domanda nulla aveva CP_3 CP_7
NTr pronunciato il Tribunale e, poiché aveva preteso i canoni a fa data da quello di maggio 2016, la manleva era fondata, perché qualsiasi inadempimento era Con attribuibile a;
− la domanda di pagamento contro non poteva essere accolta anche perché CP_7
era mancata la previa messa in mora di 10G;
− del pari erronea era stata la condanna al rilascio, dal momento che l'unico soggetto che aveva la disponibilità del bene era 10G;
− anche il computo del quantum era sbagliato: sia perché l'esatto conteggio assommava non ad € 56.500,90, ma ad € 56.364,00, sia perché non era stata scomputata la somma di € 6.600,00 pagata dal terzo CP_13
− infine, era ingiusta la condanna alle spese.
7 Su tali basi, l'appellante aveva chiesto nel merito: “...accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti nel ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3483/2019 emessa il 19.11.2019 dal Tribunale Ordinario di NZ – seconda sezione civile - Giudice dott. Daniela Bonacchi- nel giudizio civile R.G. n. 11414/2018 e pubblicata il 19.11.2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che di seguito si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, - previa l'ammissione dei dedotti capitoli di prova per interrogatorio e testi, - In via preliminare: - Dichiarare e NTroparte_5
in persona dei loro legali rappr. p.t., decadute ex art.416 comma 2 NTroparte_3
cpc ed art.269 comma 2 c.p.c. dalla possibilità di proporre domanda riconvenzionale e chiamata del terzo nei confronti di per i motivi esposti in atti (in NT
particolare, nei punti 1 e 2 della memoria difensiva datata 10.05.2019); In via principale:
- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di relativamente alla NT
domanda avversaria di risoluzione del contratto di locazione e di riconsegna dell'immobile sito in Osmannoro (Fi), via Volga 43, per i motivi esposti in atti (in particolare, nel punto 2. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Respingere la domanda di condanna di al NT
pagamento a favore della ricorrente dei canoni scaduti ed a scadere, non essendo esigibili nei confronti di i canoni domandati da parte ricorrente per i motivi NT
esposti in atti (in particolare, nel punto 3. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Respingere la domanda di di condanna CP_1
di al pagamento delle spese legali, per i motivi esposti in atti (in NT
particolare, nel punto 5. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Respingere tutte le domande avversarie proposte nei confronti di da da e da in NT CP_1 CP_5 NTroparte_5 NTroparte_3
quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atti;
In subordine: -
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di relativamente alla NT
domanda avversaria di risoluzione del contratto di locazione e di riconsegna dell'immobile sito in Osmannoro (Fi), via Volga 43, per i motivi esposti in atti (in particolare, nel punto 2. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di condannare al pagamento di somme nei confronti di NT CP_1 rideterminare l'importo dovuto a titolo di canoni scaduti nella minor somma determinanda in giudizio per i motivi esposti in atti (in particolare, nel punto 4. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); -
Respingere la domanda di di condanna di al pagamento delle CP_1 NT
8 spese legali, per i motivi esposti in atti (in particolare, nel punto 5. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Respingere tutte le
Con domande avversarie proposte nei confronti di da da NT CP_1
liquidazione e da in quanto infondate in fatto ed in diritto per i CP_5 NTroparte_3
motivi tutti esposti in atti;
- In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga di condannare al pagamento di somme nei confronti di NT CP_1
[...
, dichiarare tenute e condannare (già , in persona del suo legale CP_5 CP_3
rappr. p.t., e in persona del suo legale rappr. p.t., a tenere indenne e NTroparte_3
manlevare per tutti gli importi dovuti a per i motivi esposti in NT CP_1
atti (in particolare, nel punto 6. della comparsa costitutiva datata 30.01.2019 depositata nel proc. ex art.447bis cpc); - Con vittoria di spese ed onorari di causa” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dalle appellate per i motivi esposti nel presente atto. 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”. NT 1.2.2) Si era costituita in sede di gravame , che aveva contestato la fondatezza dell'appello, chiedendone la reiezione, e proposto a propria volta appello incidentale, Con esponendo che l'art. 36 L. 392/78 rendeva legittimata anche la cessionaria , così come il contenuto della transazione fra le tre originarie convenute determinava la legittimazione pure di CP_3
NT
aveva quindi chiesto nel merito: “Piaccia all'Ecc. ma OR di Appello di
NZ, per le causali di cui in premessa, e contrariis reiectis, respingere, nella parte a se riferita, l'appello, poiché infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado con la integrazione di cui al successivo capo di conclusioni. - In accoglimento dell'appello incidentale autonomo avverso i capi di sentenza che hanno statuito la carenza di legittimazione passiva di ormai e CP_3 CP_5 [...]
con conseguente condanna alla refusione delle spese processuali, riformare CP_3
la sentenza appellata e condannare, (già e al CP_5 CP_3 NTroparte_3
pagamento dei canoni, in proprio od in solido con nonché accogliere le CP_7
conclusioni già avanzate in primo grado e qui riproposte - dichiarare risolto il contratto di locazione di cui in premesse per fatto e colpa delle società NT ora e per l'effetto, dichiarare tenute e CP_3 CP_5 NTroparte_3 condannare le società stesse in solido all'immediata riconsegna dell'immobile alla società ricorrente, in persona del suo legale rappresentante;
- dichiarare inoltre tenute e condannare le società ora e NT CP_3 CP_5 [...]
al pagamento a favore della ricorrente dei canoni scaduti e a scadere, pari CP_3
9 al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado ad euro 56.500,90, oltre successivi maturandi fino al di dell'effettivo rilascio, oltre interessi ex art 1284 cc quarto comma dal di del dovuto al saldo effettivo;
condannare le società NT
ora e pagamento delle spese legali CP_3 CP_5 NTroparte_11
sostenute dalla ricorrente tanto nella fase stragiudiziale che nella presente liquidate in €
5.000,00 oltre IVA e CPA come da notula e copia dell'assegno che si allegano (doc. 4)”. Con 1.2.3) Anche aveva contestato la fondatezza del gravame chiedendo, in denegata ipotesi di accoglimento, di essere manlevata da in ragione del contenuto CP_7
della già ricordata transazione.
Con
aveva quindi chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, - in via preliminare, rigettare le avverse istanze ex art. 351 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione della sentenza impugnata sia di che di in quanto infondate per tutti i motivi di cui alla NT CP_1 narrativa del presente atto;
- nel merito rigettare l'appello di nonché NT
l'appello incidentale di nonché le domande tutte sia di che CP_1 NT
di nei confronti di 10G con conferma della sentenza di primo grado n. 3483/2019 CP_1
pubblicata il 19.11.2019 del Tribunale di NZ;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga di condannare 10G al pagamento di somme, a qualunque titolo, nei confronti di o di dichiarare CP_1 NT quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere indenne e manlevare 10G dal pagamento di tutti gli importi dalla medesima eventualmente dovuti per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
1.2.4) Infine, aveva parimenti contestato la fondatezza del CP_3
gravame e chiesto, in subordine, di essere manlevata da avanzando tuttavia anche CP_7
appello incidentale e lamentando il carattere cumulativo della condanna alle spese impartita a carico di FR, con richiesta che venissero scorporati gli importi dovuti a tale titolo a 10G ed alla stessa CP_3
In tal senso era dunque stato chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione e conclusione, - nel merito rigettare l'appello di NT nonché l'appello incidentale di nonché le domande tutte sia di
[...] CP_1 [...]
che di con conferma della sentenza di primo grado n. 3483/2019 CP_7 CP_1
pubblicata il 19.11.2019 del Tribunale di NZ;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale ri-tenga di condannare al pagamento di NTroparte_3
somme, a qualunque titolo, nei confronti di dichiarare la società CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a tenere indenne e CP_7
10 manlevare dal pagamento di tutti gli importi dalla medesima NTroparte_3
eventualmente dovuti a per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto;
- CP_1 sempre nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza di primo grado n. 3483/2019 pubblicata il 19.11.2019 nel capo relativo alla condanna di al rimborso delle spese processuali in favore della comparente, CP_1
disponendone la liquidazione separata da quella della società in liqui-dazione, CP_5
vista la differente posizione processuale delle medesime;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite”.
1.2.5) Il giudizio di appello era poi stato interrotto in conseguenza dell'intervenuta
Con dichiarazione di fallimento di , con riassunzione del processo successivamente operata da senza tuttavia che il predetto fallimento assumesse poi alcun ruolo nel CP_7
processo riassunto (e venendo quindi dichiarato contumace).
NT Nel corso del processo, poi, era stato dato atto del fatto che aveva ripreso formalmente possesso dell'immobile.
1.2.6) La OR d'Appello aveva infine reso la sentenza 410/2021 (pubblicata in data 9.3.2021), con cui era stato ritenuto fondato l'appello principale di CP_7
NT improcedibile quello incidentale di ed infondato quello incidentale di
[...]
con assorbimento delle reciproche domande di manleva avanzate da CP_3 CP_7
Con
e CP_3
1.2.6.1) In particolare era stato ritenuto che:
NTr
− “...la morosità dedotta in causa da è sicuramente solo quella maturata nel Con periodo successivo alla cessione del ramo di azienda da a del CP_7
NTr 28.4.2016: anche se nel ricorso di primo grado ha allegato che c'erano stati mancati pagamenti sin dal 2014, al § 7 viene precisato che l'importo del debito della parte conduttrice, per come poi oggetto di domanda, s'era accumulato dal maggio 2016 in poi”;
− con riferimento all'art. 36 L. 392/1978, “...ai fini del rispetto del beneficium ordinis, non sia sufficiente la contestuale citazione in giudizio del cedente e del cessionario, occorrendo che, prima dell'azione giudiziale, il cessionario sia, quanto meno, messo in mora con specifico atto, ancorché, appunto, stragiudiziale”, ma FR – prima di agire nei confronti di – non aveva CP_7 messo in mora 10G, dal momento che l'atto inviato a quest'ultima (e cioè richiesta inviata per la mediazione obbligatoria prodromica alla causa) non poteva ritenersi sufficiente a tal fine;
− le domande di FR nei confronti di non potevano dunque trovare CP_7
accoglimento, con conseguente riforma della sentenza sul punto;
11 NT
− l'appello incidentale proposto da era improcedibile in quanto non era stato oggetto di notifica alle controparti;
− l'appello incidentale di era infondato, in quanto, se pur la CP_3
posizione processuale di 10G e non poteva essere oggetto di CP_3
automatica parificazione ai fini della regolazione delle spese di lite, nondimeno tali posizioni erano caratterizzate da una preponderante coincidenza delle difese svolte, con il medesimo difensore, sì che era giustificata “...ai sensi dell'art. 4 co. 1^ D.M.
55/14 la ridu-zione dei parametri medi nella misura del 50%, così che è corretto, pur se con questa precisazione, avere liquidato a 10G e a la CP_3 complessiva somma di € 8.030,00, che equivale, in sostanza, a € 4.015,00 ciascuna. Infatti, la giusta liquidazione per ciascuna parte, coi criteri esposti, resta la seguente: € 1.215,00 fase 1, € 775,00 fase 2 ed € 2.025,00 fase 4, in tutto €
4.015,00”.
1.2.6.2) Su tali basi la OR d'Appello aveva emesso la seguente statuizione: “1. in accoglimento dei motivi primo, terzo e quarto dell'appello principale, assorbiti il secondo e il quinto;
assorbite altresì le domande di malleva reiterate
contro
NT da e da nonché dichiarato improcedibile l'appello NTroparte_3 CP_5 incidentale di rigettato infine l'appello incidentale proposto da CP_1 [...]
contro in corrispondente parziale riforma della impugnata CP_3 CP_1
sentenza n. 3483/2019 emessa dal Tribunale di NZ il 19.11.2019, confermata nel resto: a. rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di CP_1 NT
b. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a
[...] CP_1
rimborsare a le spese processuali di primo grado, che liquida in NT complessivi € 8.030,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
2. condanna in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a le spese NT processuali del presente grado, che liquida in complessi € 10.916,50, di cui € 165,50 per esborsi ed € 10.751,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso di spese generali, c.a.p. e i.v.a. secondo legge;
3. compensa integralmente fra e le spese processuali del grado;
4. dà atto che CP_1 NTroparte_3
ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio del contributo CP_1 unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 qua-ter d.P.R. 115/02; 5. dà atto che ricorrono nei confronti di le condizioni per il raddoppio del contributo unificato NTroparte_3 ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.”.
12 NT 1.3) aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza della OR d'Appello di NZ (radicando il giudizio n. 14386/2021 RG OR di
Cassazione).
1.3.1) A sostegno di tale impugnazione erano stati addotti i seguenti motivi:
A. “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ. e, in particolare dell'art. 36 della L.392/1978, e/o omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.”, lamentando che la OR di Appello di NZ non aveva preso in considerazione la reale posizione giuridica delle parti: infatti non NT
era il locatario originario, bensì il primo dei cessionari e dunque un cedente intermedio.
B. “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c. e, in particolare, dell'art.36 della L.392/1978, Disciplina delle locazioni di immobili urbani, G.U. n.211 del 29 luglio 1978 e/o omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ. e, in particolare,
NTr la OR d'Appello di NZ avrebbe errato nel ritenere che non abbia preventivamente cercato di ottenere l'adempimento dall'ultimo, nonché dal primo dei cessionari intermedi”;
C. ““Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ. e, in particolare, degli artt. 348, 348-bis, 348-ter e 350 c.p.c. nonché 436 e 437 cod. proc. civ. per aver dichiarato erroneamente improcedibile
NTr l'appello incidentale di verso . CP_5
1.3.2) Si erano costituti in tale giudizio (già NTroparte_6 CP_7
e resistendo al ricorso, nell'inerzia invece del . CP_3 CP_5
1.3.3) La OR di Cassazione, con ordinanza n. 3678/2023 (pubblicata in data
19.2.2024), aveva poi accolto il ricorso, nei limiti dei seguenti rilievi:
− era infondato il primo motivo di impugnazione;
− era fondato il secondo di tali motivi, in quanto:
o “è errato quanto afferma la corte fiorentina circa l'impossibilità di considerare la richiesta di mediazione, come attività stragiudiziale, sub specie di richiesta di adempimento”;
o non era condivisibile l'assunto per cui la domanda di mediazione non poteva ritenersi contenere un'intimazione ad adempiere, “...a fronte della previsione dell'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2010, che stabilisce che la domanda di mediazione è presentata mediante deposito (presso un organismo di mediazione) di un'istanza che deve indicare l'organismo, le
13 parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
tale previsione va letta in combinato disposto con la normativa dettata dall'art. 5, comma 1-bis in tema di mediazione obbligatoria, il quale prevede uno stringente collegamento tra il processo civile (“azione”) e la preventiva mediazione”;
o “E' pacifico, dunque, che l'istanza di mediazione debba avere gli stessi elementi (parti, oggetto e ragioni), riproposti in sede processuale
(personae, petitum e causa petendi dell'art. 125 cod. proc. civ.), e questo al fine di rendere effettiva la mediazione, per cui la parte chiamata deve essere messa in condizione di conoscere tutte le questioni, nel loro nucleo essenziale, costitutive della pretesa dell'altra parte”;
o “In questo contesto, dunque, non è ragionevolmente possibile escludere che la domanda di mediazione non possa anche rivestire i presupposti della intimazione ad adempiere;
se la mediazione è finalizzata alla definizione della controversia in via conciliativa, deflazionando il contenzioso ordinario, per altro verso la medesima costituisce condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale: pertanto, l'istanza di mediazione deve contenere quel nucleo indefettibile di elementi e di contenuto, tale da evidenziare la pretesa su cui la mediazione medesima possa essere utilmente esperita ovvero, in caso contrario, che costituirà il fondamento ed il contenuto della futura iniziativa giudiziale, e per questo dunque non può non far riferimento alla pretesa creditoria da un lato ed all'inadempimento, al di là del mero ritardo, dall'altro”;
o “...il principio espresso dal citato art. 5, comma 6, primo periodo, attribuendo alla domanda di mediazione effetti interruttivi della prescrizione a somiglianza della proposizione della domanda giudiziale, implica a maggior ragione che l'attivazione della mediazione non possa che considerarsi come richiesta di adempimento all'ultimo cessionario”;
o dunque, “...nel caso di specie FR prima di intraprendere il giudizio ex art. 447 bis cod. proc. civ. ha tentato di ottenere l'adempimento da parte di tutti cessionari, dunque in applicazione del disposto di cui al citato art. 36 legge 392/1978”;
▪ sul punto doveva dunque essere espresso il seguente principio di diritto: “Ai fini del rispetto del beneficium ordinis previsto dall'art. 36 della legge 392/1978, ciò che rileva è l'inadempimento vero e proprio del cessionario/conduttore, che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al
14 cedente e di esperire l'azione giudiziale. Tale autonomo atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione (nel caso di specie obbligatoria), estese – in funzione del successivo giudizio - anche al cessionario (e nel caso di cessioni successive all'ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali ben può essere considerata come richiesta di adempimento ante causam fatta nei riguardi del cessionario (o dell'ultimo cessionario)”.
− era infondato il terzo motivo di appello.
1.3.3.1) Sulla scorta di tali rilievi, la OR di Cassazione aveva emesso il seguente dispositivo: “La OR accoglie il secondo motivo di ricorso;
rigetta gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra Sezione della OR
d'Appello di NZ, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”. NT 2) All'esito della predetta pronuncia della OR di Cassazione, ha riassunto il giudizio, ex art. 392 c.p.c., avanti all'intestata OR d'Appello.
2.1) Nell'atto di riassunzione, all'esito di una ricostruzione dello sviluppo della
NT causa, ha in particolare evidenziato che:
− “In considerazione del principio di diritto esposto dalla UP OR di
Cassazione con l'ordinanza di rimessione n. 14386/2021, sussistendo una efficace richiesta di adempimento indirizzata nei confronti di tutti i cessionari, essendo accertato che sin da subito il conduttore cessionario ha manifestato la volontà di non adempiere come risultante dal verbale negativo di mediazione del 18.10.2017, nell'ipotesi di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti “intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di corresponsabilità, rispetto al quale, in assenza di qualsivoglia limitazione ex lege, deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (prevista dall'art. 1294 c.c.) in virtù della quale tutti i cedenti ( a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell'obbligazione inadempiuta dall'attuale conduttore (così Cass. n. 9486/2007)”;
− sussisteva dunque un vincolo di solidarietà tra tutti i cedenti e pertanto gli stessi erano tutti tenuti al pagamento dei canoni scaduti, che ammontavano, al momento della proposizione dell'appello, ad € 56.500,90, “oltre successivi maturandi fino al
15 di dell'effettivo rilascio, oltre interessi ex art 1284 cc quarto comma dal di del dovuto al saldo effettivo”;
− tale rilievo doveva ritenersi esteso anche alla posizione di dato CP_3 che “...questo si è chiamato fuori, dichiarando che la cessione operata con CP_7
NTr non contemplasse quel ramo di azienda. La nulla sapeva e nulla sa
[...]
dei negozi intercorsi tra questi cessionari a catena;
sebbene da documento, già richiamato in atti, e proveniente da queste parti, risulti una diversa realtà. Altresì
è comunque parte processuale. Pertanto, preso atto di quanto CP_3
emergente confessoriamente da atti negoziali (in particolare la transazione tra
Co e e dalla statuizione della , devono essere NT CP_3 dispiegate domande anche verso quest'ultima, obbligata in solido”;
− “Totalmente riformata anche ogni statuizione sulle spese legali, che ha visto più volte, penalizzata la ricorrente, che, medio tempore, le ha peraltro onorate. Le somme ricevute a tale titolo dovranno essere oggetto di specifica condanna alla restituzione, maggiorate degli interessi ex art 1284, quarto comma, cc, oltre alla condanna dei cessionari alla refusione delle spese ed onorari di lite di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario”. NT
ha quindi concluso nei termini indicati in epigrafe.
2.2) Nel giudizio di rinvio così riassunto, il contraddittorio si è radicato unicamente con la costituzione di (rimanendo invece inerti sia il che CP_3 CP_5
, di cui deve pertanto dichiararsi la contumacia), che ha NTroparte_6
parimenti operato un breve excursus riassuntivo dei vari gradi di giudizio, per poi esporre che:
− “Ai fini della posizione sostanziale della comparente, l'intera questione della rilevanza della domanda di mediazione nel quadro del beneficium ordinis non
NT rileva. La posizione di andrà valutata sulla base di quanto già contenuto nella cornice del 'primo' giudizio di appello, che sarà in questa sede depurato solo dei temi degli appelli incidentali, già rigettati dal giudice del gravame, e non
'risuscitati' per effetto dell'ordinanza della Cassazione”;
− il fatto che la domanda di mediazione potesse aver avuto effetto di messa in mora, astrattamente, per tutte le parti destinatarie della stessa non incideva infatti sull'individuazione di chi, in concreto, era tenuto ad effettuare il pagamento dei canoni chiesti da FR;
− non era tenuta a tale pagamento, in quanto l'atto di cessione CP_3 intervenuto con non aveva avuto ad oggetto l'immobile oggetto del CP_7 contratto di locazione dedotto in causa, ma un ramo d'azienda concernente rapporti
16 contrattuali con soggetti fornitori di linee telefoniche e, sul piano degli immobili, quello condotto in locazione a Pisa, loc. Ospedaletto, via Bellatalla 1;
NTr
− “Tuttavia, anche volendo seguire gli argomenti esposti da e NT
NT la ricostruzione che deriverebbe la responsabilità di per effetto di un acquisto
Con Con di ramo da o di una transazione con e (per intendersi, CP_7
rispettivamente i doc. 5 e 4) è sprovvista di fondamento, come si ricava da quanto
Con emerso nel giudizio circa i rapporti fra e . Già dalla propria NT
costituzione in primo grado, 10G ha tenuto a precisare che la transazione di cui al doc. 4, escludeva espressamente tutti i debiti, di ogni natura, anche risarcitoria, sorti con soggetti terzi antecedentemente alla data del 28.4.2016, che quindi rimanevano in capo ad Orbene, se come dice FR, la società conduttrice CP_7
si è resa morosa dal mese di agosto 2014, trattasi evidentemente di debito sorto antecedentemente alla data del 28.4.2016 che, pertanto dovrà rimanere a carico di
Se, invece, trattasi di debito sorto successivamente alla data del NT
Con 28.4.2016, il medesimo è già stato estinto da , con il bonifico da ultimo eseguito dalla società dell'importo di euro 6.600,00 e relativo ai CP_16 canoni da maggio a ottobre 2016 (cfr. doc. 10 primo grado ”. NT
3) Ciò premesso, occorre anzitutto effettuare una breve precisazione in ordine a contenuto e struttura del giudizio di rinvio.
La UP OR ha, anche recentemente, ribadito che “È indubbiamente esatto il rilievo del ricorrente secondo il quale la sentenza del primo giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello: infatti il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito
(giudizio di rinvio in senso proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta per ragioni di rito alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (ovviamente nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di questa UP OR che ravvisa un implicito, ma evidente elemento di conferma di tale impostazione nella difformità di disciplina degli effetti dell'estinzione del processo in sede di appello ed in sede di rinvio, e specificamente nel rilievo che, mentre ai sensi dell'art. 338 c.p.c., l'estinzione del procedimento di appello fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, secondo
17 il disposto dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione del giudizio di rinvio per mancata riassunzione nel termine o per il verificarsi di una causa di estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della OR di Cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio ( così, tra le altre, Cass. 2002 n.
13833; 2002 n. 6911; 2001 n. 3475; 2000 a 14892; 1994 n. 5901)” (Cass n. 15143 del
31.5.2021, in motivazione, in aderenza all'indirizzo già manifestato da Cass. n. 10009 del
20.4.2017, secondo la quale “Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza di secondo grado per motivi di merito (cd. giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma una nuova ed autonoma fase del processo che ha natura integralmente rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, statuisca per la prima volta sulle domande proposte dalle parti (cfr., ex multis, Cass. n. 13833/2002); riassunto il giudizio ad opera della parte interessata … risulta del tutto irrilevante la circostanza che la controparte (nel caso, il ) sia rimasta contumace (cfr. Cass. n. 24336/2015), CP_17
giacché il giudizio di rinvio non costituisce la rinnovazione di quello di appello (e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante), ma integra una fase del tutto autonoma del processo destinata a concludersi con una pronuncia che - senza incidere su una precedente sentenza - statuisce ex novo sulle domande proposte
(cfr. Cass.. S.U. n. 11844/2016 che ha precisato che «dalla natura rescissoria del giudizio di rinvio consegue che la sentenza di primo grado "non rivive" a seguito della cassazione della sentenza d'appello» e che «il giudizio di rinvio è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 cod. proc. civ., a mente del quale all'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia ...; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado ... non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che sarebbe errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso»); erroneamente – dunque - la OR di rinvio ha fatto conseguire alla contumacia del l'improseguibilità dell'appello, senza CP_17
considerare che la cassazione della sentenza di appello ha determinato l'avvio di una fase
(rescissoria) del tutto autonoma rispetto all'originaria impugnazione, e affermando - altrettanto erroneamente - l'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza di primo grado”).
18 Ciò con la precisazione, infine, che “...come è stato affermato in un lontano precedente (Cass. n. 1 del 1963) ma con argomentazione che si condivide pienamente, il rinvio della Cassazione riporta tutta la contestazione al giudice di merito, il quale se è tenuto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione per le questioni già risolte, deve, invece, per gli aspetti della controversia, rimasti impregiudicati o non definiti nelle precorse fasi del giudizio, esaminare ex novo il fatto della lite e pronunciarsi su tutte le eccezioni sollevate e pretermesse nei precedenti stati processuali, e ciò anche se nella fase di rinvio la parte interessata sia rimasta contumace, non potendo tale contumacia implicare rinuncia ad abbandono relativamente alle richieste già specificamente rassegnate od acquisite al giudizio” (cfr Cass. 24336 del 30.11.2015, in motivazione).
3.1) Dunque, traslando al presente giudizio di rinvio i principi sopra evidenziati,
NT occorre statuire direttamente sulle domande (già) avanzate in prime cure da , dal momento che le parti sono ri-tornate nelle posizioni e nelle allegazioni di primo grado, nei limiti di quanto pervenuto in appello e di quanto rientrante nel perimetro della pronuncia operata dalla OR di Cassazione con la predetta ordinanza n. 3678/2023, salvi gli effetti del giudicato interno formatosi sulle questioni espressamente oggetto di pronuncia e non, tuttavia, oggetto di impugnazione nei gradi di giudizio succedutisi.
4) Alla stregua delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla UP OR, e vincolanti nel presente giudizio di rinvio, risulta dunque come la domanda di pagamento dei canoni avanzata ab origine da FR vada presa in considerazione unicamente nei confronti di CP_7
4.1) A tale conclusione si perviene in quanto il giudizio rescissorio da compiere nella presente sede deve essere attuato all'interno del perimetro del giudicato interno progressivamente formatosi, nell'articolazione dei vari gradi di giudizio in cui si è dipanato il processo, con riferimento alle singole domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti.
In particolare, vengono in rilievo in tal senso i seguenti elementi:
NT
− il Tribunale di NZ ha accolto le domande di esclusivamente nei confronti Con di e non anche nei confronti delle altre resistenti e CP_7 CP_3
ritenendone insussistente la legittimazione passiva (anche se, più correttamente, dovrebbe parlarsi di titolarità passiva del rapporto);
NT
− nei confronti (anche) di tale statuizione ha proposto appello incidentale che, tuttavia, è stato dichiarato improcedibile dalla OR d'Appello;
− nei confronti della sentenza della OR d'Appello ha proposto ricorso per
Cassazione FR che, tuttavia:
19 o ha trovato accoglimento con esclusivo riferimento al secondo motivo di gravame, concernente (come illustrato supra al paragrafo 1.3.1) la qualificazione della domanda di mediazione al fine del rispetto del beneficium ordinis ex art. 36 L. 392/1978;
o è stato respinto con riferimento (per quanto qui interessa) al terzo motivo di gravame, con cui il quale era stata impugnata la predetta statuizione della
OR d'Appello che aveva dichiarato improcedibile l'appello incidentale;
− dunque, l'esito della valutazione della formazione progressiva del giudicato interno formatosi nei vari gradi di giudizio induce a concludere che le domande
NT Con originariamente avanzate da nei confronti di e di siano, CP_3
ormai, coperte da giudicato interno, essendo passata in giudicato la statuizione
NT concernente l'improcedibilità dell'appello incidentale promosso da nei confronti della statuizione con cui era stata ritenuta insussistente la legittimazione
Con passiva (rectius: titolarità passiva del rapporto) in capo alle stesse e
[...]
CP_3
4.2) A tale conclusione non è di ostacolo il fatto che CP_3
costituendosi nel presente grado di giudizio, abbia contestato le domande di FR adducendo (nuovamente) il proprio difetto di legittimazione passiva e non menzionando il giudicato interno.
Deve infatti ricordarsi come la giurisprudenza di legittimità abbia indicato che “In tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio” (così, da ultimo,
Cass. 2365 del 31.1.2025).
Dunque, avendo a riferimento tali coordinate interpretative, è agevole rilevare come – nel caso di specie – le questioni che costituiscono il presupposto della statuizione della OR di Cassazione nell'ordinanza 3678/2023 non abbiano a che fare con la Con posizione di o di attenendo unicamente, come accennato, CP_3 all'astratta possibilità di FR di avanzare domande di pagamento del canone nei confronti sia del conduttore cedente che dei cessionari, avendo rispettato il disposto dell'art. 36 L.
20 392/1978 in ordine al beneficium ordinis: ciò, peraltro, all'interno di una serie di argomentazioni, contenute nel secondo motivo del ricorso per Cassazione, attinenti unicamente alla posizione di CP_7
4.3) Le domande di FR nei confronti del e di CP_5 CP_3
devono dunque essere dichiarate inammissibili.
4.4) Il rilievo di tale inammissibilità preclude l'analisi dell'ulteriore profilo di inammissibilità della domanda di condanna al pagamento di somme avanzata nella NT presente fase di giudizio da nei confronti del . NTroparte_5
4.4.1) A tale proposito va infatti rilevato come il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sia attestato nel senso che “... nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 legge fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione (Cass.30/05/2019, n. 14768; nello stesso senso, in tema di liquidazione coatta amministrativa, Cass. 22/04/2022, n. 12948).” (così, in motivazione, Cass. 17154 del 21.6.2024, in aderenza ad orientamento manifestato già da Cass. 27163 del 22.9.2023,
Cass. 12948 del 22.4.2022, Cass. 14768 del 30.5.2019).
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta essere mai stata emessa una sentenza di
Con condanna a carico di (né prima, né dopo il fallimento) come esposto al pregresso punto 4.1 con conseguente inapplicabilità dell'orientamento in questione e necessaria sussunzione della presente fattispecie nel, diverso, orientamento della UP OR secondo cui “L'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione,
l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione
"litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda, ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo” (così Cass. 24156 del 4.10.2018).
21 5) Dunque, in base a tutto quanto sin qui esposto, il residuale oggetto del presente giudizio di rinvio risulta concernere unicamente le domande originariamente avanzate da
NT
nei confronti di oggi , espressamente CP_7 NTroparte_6
richiamate in sede di conclusioni dalla predetta ricorrente in riassunzione.
5.1) In tale ottica deve quindi osservarsi come le allegazioni originariamente
NT operate da (nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) a sostegno del proprio credito risultino così strutturate:
− “...la soc. si rendeva morosa dal mese di Agosto 2014 tanto che il CP_7
sottoscritto procuratore invitava ad adempiere al pagamento dei canoni scaduti con due diverse missive (una del 20.03.2015 e una del 1.04.2015)”;
− “...dal mese di maggio 2016 la società conduttrice (ad oggi a noi ancora sconosciuta!) si rendeva morosa di € 27.161,39, per canoni, oltre a € 5.975,51 per
IVA e per € 1.620,06 per spese legali già sostenute negli anni precedenti”.
Sulla base di tali allegazioni, FR aveva espressamente chiesto la condanna delle controparti “...al pagamento a favore della ricorrente dei canoni scaduti e a scadere, ad oggi pari ad € 27.161,39 oltre IVA per € 5.975,51 per un totale di € 33.136,90”. NT 5.2) Risulta, dunque, come abbia chiesto, al netto del riferimento alla morosità maturata dall'agosto 2014, il pagamento dei canoni scaduti e non versati a decorrere dal maggio 2016, stante la sovrapponibilità tra l'importo ascritto a tale (seconda) morosità e quello oggetto di domanda.
5.3) già in prime cure, aveva contestato la correttezza dei calcoli effettuati CP_7
NT da , deducendo come non potesse ravvisarsi una morosità a decorrere dall'agosto
2014 e rilevando altresì come non fosse stato computato il versamento operato dalla soc. NT che, in data 21.11.2016, aveva versato a - per conto di – CP_16 CP_3 la somma di € 6.600,00 a titolo di canoni arretrati.
5.3.1) Al netto della caducazione della sentenza del Tribunale di NZ, n.
3483/2019 del 19.11.2019, si osserva come la questione non risulti essere stata ivi affrontata, essendo tout court stato preso a riferimento l'importo precisato da FR (€
56.500,90).
5.4) In considerazione del fatto che non consta l'allegazione di ulteriori pagamenti dei canoni scaduti, a prescindere dal già sopra ricordato importo di € 6.600,00, deve unicamente prendersi in considerazione se tale importo vada effettivamente decurtato da quanto dovuto a FR.
La risposta è positiva.
22 La documentazione dimessa da a supporto di tale dedotto pagamento (cfr CP_7 doc. 15 prodotto in prime cure) attesta l'esistenza di un bonifico dell'importo in questione, NT da parte di a . CP_16
La documentazione dimessa dalla stessa FR in prime cure (pg. 70 del doc. 2) contiene il riconoscimento del fatto che tale versamento era stato fatto a titolo di “acconto degli affitti dovuti”. NT
5.4.1) Dunque, l'importo effettivamente e tuttora dovuto a risulta pari ad €
56.100,00 da maggiore dell'IVA.
Tale importo è stato determinato avendo a riferimento:
→ il canone mensile (€ 1.100,00);
→ i mesi in cui è perdurata la morosità, in numero di 57 (da maggio 2016 - allorquando è iniziata la morosità –, a gennaio 2021 – allorquando è stato
NT restituito, per stessa allegazione di , il bene – compresi);
→ l'importo già versato, per € 6.600,00.
Dunque: € 1.100,00 x 57 – 6.600,00= 56.100,00.
5.5) Dunque, ricordato che in base alla pronuncia della OR di Cassazione deve NT ritenersi ormai consolidato che ha rispettato il beneficium ordinis nei confronti dell'originaria conduttrice e dei cessionari, sì che (già NTroparte_6
risulta tenuta al pagamento dell'intera morosità, la stessa CP_7 NTroparte_6
deve essere condannata al versamento del predetto importo di € 56.100,00,
[...]
oltre IVA, maggiorato degli interessi di legge dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale.
5.6) Il considerevole importo della morosità predetta consente agevolmente di ravvisare un gravissimo inadempimento alle obbligazioni gravanti sulla parte conduttrice, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto.
Nessuna statuizione deve invece essere resa con riferimento alla restituzione dell'immobile, essendo pacifico che tale restituzione è già avvenuta.
6) Per quanto infine concerne la decisione in ordine alle spese di lite si osserva in termini generali come, nel regolamentare le spese processuali in un procedimento civile protrattosi in più gradi e fasi, i criteri ex art. 91 e ss cpc vadano applicati guardando all'esito finale della lite.
Ciò, in considerazione delle caratteristiche del giudizio di rinvio - nei termini sopra ricordati - vieppiù si applica al giudizio di rinvio stesso.
In proposito si ricorda come la OR di Cassazione abbia anche recentemente ribadito che “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al
23 principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del
6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il chiaro – e condivisibile – principio indicato dalla UP OR (con l'autorità della composizione a Sezioni Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto dell'accoglimento solo parziale delle domande originariamente avanzate da parte ricorrente in prime cure.
Tali domande, infatti, risultano accolte infine solo nei confronti di NTroparte_6
(già , ma non anche nei confronti del
[...] CP_7 NTroparte_5
e di
[...] CP_3
Va peraltro ricordato come la stessa giurisprudenza di legittimità abbia altresì indicato che “Il giudice del rinvio è tenuto a rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese del giudizio di appello, anche in caso di cassazione parziale della sentenza, in quanto l'annullamento, seppur limitato ad un solo capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali” (così Cass. 3798 del 7.2.2022), con l'ulteriore precisazione per cui “Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla OR di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato” (cfr Cass. 15506 del 13.6.2018).
6.1) Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio debbano essere così regolate:
NT a) le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di NTroparte_6
(già ;
[...] CP_7
NT b) le spese di lite sostenute da devono essere poste a carico di . CP_3
24 Nulla deve invece essere statuito con riferimento al NTroparte_5
, non essendosi costituito nel presente giudizio.
[...]
6.2) La liquidazione avviene come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e successive modifiche, sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 (in considerazione del valore della causa, con riferimento al criterio del
“decisum”) di cui alle tabelle 2, 12 e 13 allegate al predetto D.M.
P.Q.M.
la OR di Appello di NZ, definitivamente pronunciando sul giudizio di rinvio instaurato da all'esito della sentenza n. della OR di Cassazione, così CP_1
statuisce:
1) dichiara la contumacia di e di NTroparte_5 NTroparte_6
;
[...]
2) dichiara la risoluzione del contratto di locazione commerciale registrato in data
21.12.2010, reg. TZ210L006459000XF, concernente l'immobile sito in Osmannoro (FI)
Via Volga n. 43, di proprietà di CP_1
3) condanna a versare a l'importo di € 56.100,00, NTroparte_6 CP_1
oltre IVA, maggiorato degli interessi di legge dal dovuto al saldo e con applicazione dell'art. 1284, 4° comma, c.c. dal momento della proposizione della domanda giudiziale;
4) dichiara inammissibili le domande di nei confronti di CP_1 NTroparte_5
e
[...] NTroparte_3
5) condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i NTroparte_6 CP_1
gradi di giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 410/2021 della OR d'Appello di
NZ), in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
25 • per il giudizio avanti alla OR di Cassazione, in complessivi € 7.655,00 per compenso, di cui € 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
6) condanna a rifondere a le spese di lite di tutti i gradi CP_1 NTroparte_3
di giudizio, liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compenso, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado (conclusosi con la sentenza 410/2021 della OR d'Appello di
NZ), in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed €
5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
• per il giudizio avanti alla OR di Cassazione, in complessivi € 7.655,00 per compenso, di cui € 3.402,00 per la fase di studio, € 2.478,00 per la fase introduttiva, € 1.775,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge
• per il presente giudizio, in complessivi € 14.317,00 per compenso, di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 4.326,00 per la fase di trattazione ed € 5.103,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18.6.2025 dalla OR di Appello di NZ su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Presidente relatore
Dott. Marco Cecchi
26 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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