Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 29/01/2025, alle ore 12,20 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. ALEANDRA CECCARELLI per la parte ricorrente e l'Avv.
LASTRUCCI MARCELLO per e l'Avv. ILARIA RAFFANTI per CP_1
. CP_2
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
, che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12,25. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
1
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa PREVIDENZIALE proc. n. 626 /2022 promossa da:
assistito dall'Avv. CECCARELLI ALEANDRA Parte_1
CONTRO
assistito dall'Avv. Controparte_3
LASTRUCCI MARCELLO
assistito dall'Avv. RAFFANTI ILARIA CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.10.2022 Parte_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 06620229001120257000, nonché avverso gli AVA alla stessa sottesi di cui ai nn. 36620150000024605000,
36620150000127208000, 36620160000516470000,
36620160000715818000, 36620160001272909000,
36620170000746327000, 36620180000253208000,
36620180001688741000, 36620190000032516000,
36620190000650659000, 36620190001523243000, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: <<
1. dichiarare nulla e/o inesistente e/o comunque annullare e/o dichiarare invalida ed inefficace l'intimazione di
2 pagamento nr. 06620229001120257000 e tutti gli atti ad essa sottesi, presupposti, propedeutici e comunque connessi, conseguenti e consequenziali;
2. accertare e dichiarare nell'annullare gli atti in questione la intervenuta decadenza delle pretese tributarie e/o comunque la intervenuta prescrizione dei crediti di carattere previdenziale sottesi alla cartella di pagamento e avvisi di addebito a loro volta sottese alla intimazione di pagamento nr. 06620229001120257000 qui opposta, con ogni conseguente statuizione meglio vista e ritenuta;
3. con vittoria di spese, onorari, competenze ed oneri fiscali come per legge;
4. disponga, ex art. 93 I° comma c.p.c., la distrazione delle competenze e spese di lite liquidate in favore dei sottoscritti difensori>>.
Parte ricorrente formulava i seguenti motivi di opposizione:
1. Nullità degli atti impugnati (cartella di pagamento/avvisi di addebito e sottesi ruoli) per giuridica inesistenza della loro notificazione;
2. Nullità inesistenza dell'intimazione nr. 06620229001120257000 –
Violazione dell'art. 7 comma 2 Legge del 27/07/2000 n. 212
e dell' art. 19 comma 2 del d.lgs. n. 546/92. 3. Mancata identificazione del notificante: il soggetto deve essere un messo comunale o un messo speciale autorizzato dall'Ufficio
(art. 60, comma 1, lett. a, D.P.R. n° 600/73 – art. 45, D.
Lgs. n° 112/99);
4. Nullità/Inesistenza dell'intimazione di pagamento nr. 0662022900112025700 opposta effettuata ad un indirizzo errato;
5. Intervenuta decadenza delle pretese dell'ente impositore;
6. Intervenuta prescrizione dei crediti tributari portati negli atti sottesi alla intimazione di pagamento impugnata e conseguentemente dei crediti tributari azionati con l'intimazione opposta;
7. L'impresa inattiva non è assoggettata all'obbligo previdenziale e/o assicurativo.
I - PROCURA AD LITEM DI ADER
3 Parte ricorrente in corso di causa ha svolto contestazioni relativamente alla procura ad litem e alla procura notarile depositata da . CP_1
La difesa dell' ha ottemperato nei Controparte_4 termini assegnati alle richieste di produzione: cfr. nota di deposito del 01/02/2023, note di deposito del 23/02/2023, chiavetta USB, nota di deposito del 16 marzo 2023.
I predetti documenti sono stati ritualmente firmati e legittimano la costituzione in giudizio dell'odierno difensore.
II - NON ASSOGGETTABILITÀ DELL'IMPRESA INATTIVA
ALL'OBBLIGO PREVIDENZIALE E/O ASSICURATIVO. SGRAVIO. DIFETTO
DI INTERESSE AD AGIRE
Pur essendo la doglianza di merito tardiva in ragione della mancata impugnazione di atti pregressi ritualmente notificati, risulta che l' abbia recentemente cancellato l'iscrizione CP_2 di parte ricorrente a far data dal 29.03.2017 (in ragione della dalla cessione di azienda di cui alla visura, pag. 6, doc. n. 5 fasc. ricorrente), con conseguente sgravio degli avvisi di addebito n. 36620180000253208000, in riferimento al
2° e 3° trimestre 2017; n. 36620180001688741000, in riferimento al 4° trimestre 2017 e tutto il 2018; n.
36620190000650659000, in riferimento all'anno 2018; n.
36620190001523243000, in riferimento alle annualità 2018 e
2019.
Il tutto per la somma complessiva di € 9.144,74.
Si rileva, dunque, il sopravvenuto difetto di interesse ad agire all'impugnazione degli stessi.
III - NULLITÀ/INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO N. 0662022001120257000 ASSERITAMENTE EFFETTUATA AD
UN INDIRIZZO ERRATO.
L'impugnata l'intimazione di pagamento n.
06620229001120257000, notificata in data 02/08/2022 (v.
4 doc. 3 ), è stata consegnata a persona di famiglia il CP_1
2-08-22.
A) Sostiene parte ricorrente che la notifica avrebbe dovuto essere fatta nel domicilio fiscale risultante dalla visura camerale (All. 5), e cioè in via dei Peri di
Ponente nr. 8 e non al numero 7.
La doglianza è infondata.
In caso di ditta individuale, se l'atto non è consegnato a mani del destinatario, la notifica deve avvenire alternativamente presso la residenza o la sede dell'azienda.
La Corte di Cassazione con la sentenza 12832/22, del
22.04.2022 ha ricordato che “all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale”; che la notifica a un imprenditore individuale ha come destinatario la persona fisica dell'imprenditore stesso e va effettuata a quest'ultimo “secondo le regole delle notificazioni a persone fisiche ex art. 138 ss. c.p.c., e non già ai sensi dell'art. 145 c.p.c., tenendo presente che l'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del Comune (residenza, dimora o domicilio), mentre, una volta individuato questo, è consentita la notifica in alternativa presso la casa di abitazione, la sede dell'impresa o l'ufficio dove esercita l'industria o il commercio”; che la
“notifica dell'atto impositivo all'imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni (come nel caso di specie), deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l'ubicazione del domicilio fiscale”; che la nozione di
"domicilio fiscale" per le persone fisiche si rinviene nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, comma 2, e
5 art. 59, comma 1, a tenore dei quali, rispettivamente: "Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte">.
Dal certificato storico di residenza rilasciato dal Comune di
Massa si evince che è residente in [...] di Ponente n. 7 dal 01/03/1968 (v. doc. 9 ) e non al n. CP_1
8.
B) Parte ricorrente ha dedotto la nullità della notifica anche per mancanza dell'invio della raccomandata informativa.
In realtà l'intimazione n. 06620229001120257000 è stata notificata non tramite messo notificatore, bensì direttamente dall'Agente di Riscossione mediante raccomandata, modalità prevista dall' art. 26, I comma DPR
602/73: “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è
l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.”
Tale modalità di notifica non richiede l'invio di alcuna raccomandata di comunicazione dell'avvenuta notifica in caso di consegna ad un familiare.
Anzi, il secondo comma della predetta norma dispone:
“Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”.
L'ultimo comma dell'art. 26 prevede l'applicazione dell'art. 60 dpr 600/73 (che disciplina invece la notificazione degli
6 atti impositivi ed esattoriali a mezzo messo notificatore) soltanto per quanto non regolato dallo stesso articolo, ipotesi qui non ricorrente.
Peraltro, a maggior tutela del contribuente, all'art. 26, comma 4, è prevista l'applicazione dell'art. 60 dpr 600/73
(che prevede l'invio della raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario), ma solo in caso di c.d. irreperibilità relativa, ipotesi qui non ricorrente: “Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.”
Cfr. Cassazione civile sez. trib., 22/04/2022 n.12832: “Nel caso in cui l'atto impositivo sia notificato a mezzo del servizio postale direttamente dall'ufficio finanziario ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14 si applicheranno le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 6 giugno
2012, n. 9111; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2012, n. 270; Cass.,
7 Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111; 12081; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14501; Cass., Sez. 5, 22 dicembre 2017, n.
30824; Cass., Sez. 6-5, 17 maggio 2018, n. Cass., Sez. 5, 28 dicembre 2018, n. 33563; Cass., Sez. 5, 29 agosto 2019, n.
21815; Cass., Sez. 5, 28 maggio 2020, n. 10131; Cass., Sez. 5,
13 agosto 2020, n. 16992; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2020, n.
23828; Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2021, n. 5154; Cass. Sez. 5,
17 marzo 2021, n. 7464; Cass., Sez. 5, 22 giugno 2021, n.
17712).
Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. 29 maggio
1982, n. 655, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili" (evidenziazioni a cura della scrivente).
Pertanto, il riferimento alle formalità prescritte dalla legge n. 890/1982 o dall'art. 60, cit., non è pertinente al caso, come l'odierno, di notificazione “semplificata” o “diretta” da parte del concessionario.
IV – OPPOSIZIONE EX ART. 24 DLGS. N. 46/1999. ECCEZIONI
RELATIVE ALLA INESISTENZA DELLA NOTIFICA DEGLI AVVISI DI
ADDEBITO E DECADENZA DALLA POTESTA' IMPOSITIVA. TARDIVITA'
8 DELL'OPPOSIZIONE C.D. RECUPERATORIA. RITUALE NOTIFICA DI ATTI
PREGRESSI. OMESSA IMPUGNAZIONE. CRISTALIZZAZIONE DEI CREDITI.
Le doglianze relative all'omessa notifica e/o all'inesistenza della notifica, se considerate sotto il profilo della sequenza procedimentale, costituiscono opposizione agli atti esecutivi.
Se tali doglianze sono strumentali alle eccezioni di decadenza e di prescrizione, non potute proporre prima per omessa notifica delle cartelle e/o degli avvisi di addebito, come nella fattispecie in esame, sono qualificabili come opposizione ex art. 24 l.n. 46/1999, in funzione
“recuperatoria”.
Il termine previsto dalla legge per l'impugnazione decorre dalla notifica, andata a buon fine, del primo atto successivo e/o dal momento in cui il soggetto passivo della pretesa contributiva è venuto a conoscenza della stessa.
Cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del 30/11/2016:
Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento).
Conforme, ex multis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 7156 del
10/03/2023.
L'AVI è stato ritualmente notificato in data 02-08-22 ed è stato opposto con ricorso depositato in data 21-10-22, ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla legge.
Le doglianze sono pertanto inammissibili in quanto tardive.
9 Peraltro, dal doc. n. 4 di si evince che prima dell'AVI CP_1
2022 impugnato con l'odierno ricorso è stato notificato - mediante PEC- in data 28/11/2017 l'AVI 06620179004136782000 relativo agli avvisi di addebito 36620150000024605000,
36620150000127208000, 36620160000516470000,
36620160000715818000, 36620160001272909000.
Nella memoria autorizzata depositata in data 19/04/23, parte ricorrente ha sostenuto l'inesistenza della notifica a mezzo
PEC (anche) di quest'ultima intimazione di pagamento in quanto medio tempore il contribuente aveva cessato l'attività
e non aveva espressamente autorizzato e/o richiesto le notifiche al suo indirizzo di posta elettronica certificata.
In realtà la ditta è diventata inattiva a seguito di cessione d'azienda e non è stata cancellata dal registro delle imprese
(v. visura di cui al doc. n. 5 fasc. ricorrente), così permanendo l'obbligo per l'imprenditore di dotarsi della casella di posta elettronica certificata e di ricevervi le notifiche degli enti impositori.
Si consideri che tale obbligo permane per un anno anche successivamente alla cancellazione.
Cfr., ex multis, Corte di cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n.
6866 del 02/03/2022 secondo cui ogni imprenditore, individuale o collettivo, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata che costituisce l'indirizzo
"pubblico informatico" con onere di attivarlo, tenerlo operativo e rinnovarlo nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso. La responsabilità relativa a tale adempimento, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale…
Orbene, stante la ritualità della notifica, la doglianza relativa all'inesistenza o nullità della notifica dei predetti
10 avvisi di addebito avrebbe dovuto essere proposta con ricorso entro gg. 40 dalla notifica del predetto AVI del 2017.
La omessa o tardiva impugnazione comporta il consolidamento dei crediti contributivi, che non possono essere più essere messi in discussione in relazione al loro momento genetico ed agli eventuali fatti impeditivi ed estintivi venuti in essere in data antecedente alla notifica degli avvisi di addebito
(per decadenza dal potere impositivo, cessazione dell'attività, prescrizione etc.).
V – DOGLIANZE VARIE RELATIVE AL CONTENUTO DELL'AVI IMPUGNATO.
OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.
La dedotta nullità dell'intimazione di pagamento sotto diversi profili relativi al contenuto della stessa non integra una contestazione circa l'inesistenza del titolo esecutivo, posto che quest'ultimo è costituito dal ruolo, ove sono contenute le pretese contributive o erariali, che esiste prima ed indipendentemente dalla cartella e dai successivi atti, con la conseguenza che le sorti di quest'ultimi non intaccano la validità ed efficacia del ruolo.
Infatti l' art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede: “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo”.
Al riguardo v., ex multis, Corte di Cassazione, sentenza n.
12888/2015.
Pertanto al di là della qualificazione operata dalla parte che affermi di proporre un'opposizione all'esecuzione, non soggetta a termini di decadenza, deve concludersi che le predette doglianze sono qualificabili come opposizioni agli atti esecutivi: vengono in rilievo azioni giudiziali che, a fronte di un valido ed efficace titolo esecutivo (il ruolo), contestano l'esistenza e/o la validità formale degli atti prodromici all'esecuzione e non il diritto a procedere ad esecuzione forzata fondato sul ruolo.
11 Operata la qualificazione, deve valutarsi la tempestività dell'opposizione.
Le opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. devono essere proposte nei confronti dell'agente di riscossione entro il termine di decadenza di venti giorni.
Nella fattispecie le doglianze sono inammissibili per tardività delle stesse, essendo decorso ampiamente il termine di 20 giorni dalla notifica dell'AVI ex art. 617 cpc, espressamente richiamato dall'art. 29, 2° comma, del D.lgs.
26.2.1999, n. 46.
VI – OPPOSIZIONE EX ART. 615 C.P.C. PRESCRIZIONE DEI CREDITI
CONTRIBUTIVI PORTATI NEGLI AVA SOTTESI ALL'INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO. ATTI INTERRUTTIVI.
Per quanto detto in ordine all'intervenuta decadenza in ragione dell'omessa o tardiva opposizione alle intimazioni di pagamento, deve valutarsi soltanto l'eventuale prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi di addebito.
ha depositato atti interruttivi valevoli per tutti gli CP_1 atti impositivi.
Si tratta del preavviso di fermo amministrativo n.
06680201900003409000 notificato mediante PEC in data
09/07/2019, della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria 06676201900000772000 notificata mediante PEC in data 05/11/2019 e dell' intimazione di pagamento
06620209001035783000 notificata mediante PEC in data
07/02/2020 (v. docc. n. 5, 6 e 7 fascicolo . CP_1
Parte ricorrente nelle note autorizzate ha eccepito la nullità della notifica dei predetti atti in quanto il deposito telematico e la pubblicazione ex art. 26, comma 2, del
DPR n. 602/1973, non sono stati seguiti dall'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, ultimo comma, del DPR 600/73.
12 In tutti e tre le notifiche la mail non è stata consegnata all'indirizzo risultante dai pubblici registri: il messaggio è stato rifiutato dal sistema con la motivazione “indirizzo non valido.”
L'Agente di Riscossione ha provveduto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 2, del DPR n. 602/1973 a depositare telematicamente gli atti nell'area riservata del sito internet dedicato della società InfoCamere S.c.p.a. https://attidepositati.infocamere.it, nonché a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito sul medesimo sito dedicato della società per 15 giorni, così come prescritto dalla legge.
In particolare, l'art. 26, II comma, cit., che si applica alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016, nel testo vigente ratione temporis, dispone: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600 (2).”. Quest'ultimo articolo prevede, oltre agli adempimenti di cui sopra, che l'ufficio dia “notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico”.
Si tratta di una raccomandata semplice e non di una raccomandata con avviso di ricevimento.
, a fronte della dedotta nullità della notifica, ha CP_1 depositato documentazione che dovrebbe provare l'invio di tale
13 raccomandata informativa;
tuttavia, non si riesce ad operare alcun collegamento tra tale documentazione e le produzioni di cui ai docc. n. 5, 6 e 7.
Peraltro, deve a questo punto evidenziarsi come la notifica dell'intimazione di pagamento n. 06620179004136782000, effettuata mediante PEC in data 28/11/2017 (v. doc. 4 fasc.
), sia idonea ad interrompere i termini di prescrizione CP_1 della maggior parte degli AVA sottesi alla dell'intimazione di pagamento n. 066202290001120257000 e cioè degli AVA nn.
36620150000024605000, 36620150000127208000,
36620160000516470000, 36620160000715818000,
36620160001272909000.
Per gli altri avvisi di addebito, più recenti, interessati e non da sgravio integrale, alla data di notifica dell'AVI impugnato, 02-08-22, non era ancora maturata la prescrizione: avviso di addebito 36620170000746327000, notificato il
07/10/2017; Avviso di addebito 36620180000253208000, notificato il 18/06/2018; Avviso di addebito
36620180001688741000, notificato il 21/03/2019; Avviso di addebito 36620190000032516000, notificato il 18/02/2019.
Non c'è nemmeno bisogno di tener conto del periodo di sospensione della prescrizione di 311 giorni previsto dalla legislazione emanata a seguito del Covid 19.
Il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di causa seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire in relazione agli avvisi di addebito sgravati;
2) dichiara l'inammissibilità delle opposizioni ex art. 617 c.p.c. e art. 24 Dlgs. n. 46/1999 per tardività in
14 relazione agli avvisi di addebito non sgravati o sgravati parzialmente;
3) rigetta l'opposizione ex art. 615 e 618 bis c.p.c. perché infondata;
4) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che liquida, per , in € 6.580,00, oltre rimborso CP_1 spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario e, per in € CP_2
3.500,00 oltre rimborso spese forfettarie.
Massa, 29/01/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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