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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/12/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2178/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 2178/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 17.12.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
26.11.1973, ivi residente, via Teofane n. 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria Guerci, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
e
(codice fiscale ), nato a [...] il 4.81971, ivi CP_1 C.F._2 residente, via Teofane n.1, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Chiara
Simonelli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 17.11.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 (art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato telematicamente in data 21.7.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio in Siracusa l'1.7.2000 (atto trascritto nello stesso Comune al n. 236, parte II, serie A, anno 2000);
- che dalla loro unione nascevano i figli (il 21.2.2003) e (il 17.8.2005), Per_1 Per_2 entrambi maggiorenni.
All'udienza del 16.12.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate, con la specificazione - prevista con le note depositate il
12.12.2025 - che l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne , previsto al Per_2 punto n. 4) dell'accordo, sia versato direttamente al ragazzo:
“1) Le parti vivranno separate senza darsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto, libere di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno.
2) I coniugi danno atto di godere ognuno di propri redditi e di essere entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano, ognuno nei confronti dell'altro, a qualsiasi contributo economico di mantenimento.
3) La casa familiare sita in Siracusa, Via Teofane n. 1 ed il garage di pertinenza, di proprietà del IG. , rimangono assegnati, unitamente ai mobili e suppellettili che CP_1
l'arredano, che rimangono in proprietà esclusiva della moglie, alla IG.ra , Parte_1 genitrice con la quale continuerà a vivere il figlio;
Per_2
4) Il padre si obbliga di versare alla madre con decorrenza immediata a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di €. 300,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni Per_2 mese, da aggiornarsi secondo gli indici Istat annualmente, fino a quando il figlio non diverrà economicamente autosufficiente;
5) Le spese straordinarie occorrende per il figlio rimangono a carico dei genitori nella misura pari al 50% ciascuno e saranno individuate in base al protocollo in vigore presso il
Tribunale di Siracusa che le parti dichiarano di ben conoscere e di fare proprie anche con riguardo alle modalità e tempi di rimborso.
pagina 2 di 5 6) L'assegno unico per il figlio, così come le provvidenze future che tengano luogo di tale assegno, sarà percepito per intero dalla madre, rinunciando espressamente il padre alla propria quota ed obbligandosi, ove necessario, a sottoscrivere la relativa documentazione finalizzata allo scopo entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente atto;
7) Nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti e nell'ottica di comporre definitivamente anche quelli economici, mossi dall'obiettivo di trovare una soluzione consensuale altrimenti impossibile, ritenuto che la sig.ra ha contribuito al Parte_1 pagamento delle rate del mutuo gravante sulla casa familiare di proprietà del marito, i coniugi, concordano che la casa coniugale sita in Siracusa, Via Teofane n. 1, piano secondo, interno 3, scala “A”, confinante con area condominiale su più lati, con vano scala e con appartamento sub. 25, distinta in Catasto fabbricati del Comune di Siracusa al foglio 26,
p.lla 2649 sub. 11, z.c. 1, cat. A/3, cl. 3, vani 6,5, sup. cat. mq 130,00, R.C. €. 604,25, ed il garage di pertinenza posto al piano terra, scala “A”, esteso mq. 25, riportato in Catasto fabbricati al foglio 26, p.lla 2649 sub. 5, z.c. 1, cat. C/6, cl. 4, mq. 25, sup. cat. mq 28,00,
R.C. €. 151,06, confinante con corsia condominiale e con vano scala, saranno trasferiti dal sig. alla IG.ra , la quale si obbliga, a tacitazione di ogni e CP_1 Parte_1 qualsiasi pretesa relativa ai rapporti patrimoniali durante il matrimonio, a versare al IG.
la complessiva somma di €. 95.000,00 (novantacinquemila/00), con la quale CP_1 innanzitutto estinguere il mutuo gravante su detto immobile, mentre il rimanente importo rimarrà in capo al marito;
detta somma verrà versata quanto ad €. 85.000,00, al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento, con la contestuale estinzione del mutuo;
il rogito dovrà avvenire entro il termine di gg. trenta dalla emittenda sentenza di separazione, ed il rimanente importo di €. 10.000,00 entro il 31.03.2026; le parti espressamente dichiarano che l'accordo indicato al presente punto 7 è essenziale e determinante del consenso manifestato alle condizioni della separazione e della cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza i quali non sarebbero addivenuti a tale decisione. Le spese dell'atto pubblico saranno a carico della IG.ra . Pt_1
8) Le spese e compensi del procedimento rimangono compensate tra le parti”.
Con provvedimento del 17.12.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
pagina 3 di 5 Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, anche in ordine al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2178/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando atto Parte_1 CP_1 delle condizioni concordate dalle parti e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 20.12.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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