Art. 4.
Il risanamento dei quartieri cittadini e' deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, e' eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento e' concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.
Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , provvedono all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167 . Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale puo' essere corrisposta una indennita' ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.
Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale. L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.
Il risanamento dei quartieri cittadini e' deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento, approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, sentita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, e' eseguito dal Comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici.
Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento e' concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.
Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento o da consolidare il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 , provvedono all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167 . Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale puo' essere corrisposta una indennita' ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.
Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale. L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.