Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 22 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01221/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di titolare dell’impresa Green Valley di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Carricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Cappelluti, Francesca Paiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della nota dell'INAIL, Sede di Rovigo, chiave gestionale 21791016298800, avente ad oggetto “Avviso pubblico ISI Agricoltura 2019-2020” datata 23.08.2021 con la quale è stato negato il finanziamento relativo all'intervento proposto con “Domanda ISI n. -OMISSIS--GREEN VALLEY”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale
nonché per il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a seguito dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, impregiudicata e rimessa al merito ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle doglianze di parte ricorrente, la domanda cautelare non può essere accolta per difetto del presupposto del periculum in mora ;
che, infatti, parte ricorrente non ha prospettato in modo sufficiente specifico elementi idonei a far temere un danno grave ed irreparabile per l’attività imprenditoriale dalla stessa esercitata nel caso di mancata adozione di un provvedimento cautelare in funzione “propulsiva”;
che parte ricorrente, quand’anche all’esito del giudizio di merito non potesse trovare concreta soddisfazione, nonostante l’eventuale accoglimento del ricorso, per avere l’Amministrazione resistente esaurito i fondi destinati al finanziamento, potrebbe, in ogni caso, trovare tutela attraverso la già spiegata domanda di risarcimento del danno, i pregiudizi lamentati rivestendo natura meramente patrimoniale e come tali essendo ristorabili;
che, pertanto, la domanda cautelare deve essere respinta;
che le spese della presente fase cautelare devono essere integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare;
compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO