Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
204 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 204 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLIMPOPOLI in data 02/09/2012 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], Controparte_1
- C.F._1
2. nato a [...] in data [...] - Controparte_2
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BRUNETTO EZIO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 29/01/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in FORLIMPOPOLI in data 02/09/2012 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], Controparte_1
- C.F._1
2. , nato a [...] in data [...] - Controparte_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLIMPOPOLI al numero 8, parte 2, serie A anno 2012; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
29/01/2025, che integralmente si riportano:
1) Il figlio minore resterà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori i Per_1
quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
2 Il minore resterà collocato anagraficamente presso la residenza paterna;
2) Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, il minore trascorrerà con la madre tutti i pomeriggi, dall'uscita da scuola (12.55) sino, indicativamente, alle 19.00, orario in cui il padre lo andrà a prendere a casa della madre.
Nel fine settimana, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, incluso pernotto, saranno concordati tra le parti, che si impegnano a collaborare e a venirsi incontro, secondo le esigenze del minore e di entrambi i genitori. E' assicurato comunque il diritto della madre a far pernottare il minore presso di lei almeno 2 volte al mese.
Durante le vacanze natalizie e le vacanze pasquali i periodi di permanenza presso i genitori saranno concordati tra loro, ed in assenza di specifico accordo si procederà in maniera alternata ogni anno.
Durante il periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto di trascorrere un periodo di almeno 15 giorni consecutivi con il figlio periodo che sarà concordato tra i Per_1
genitori con almeno 2 mesi.
3) Le spese per il mantenimento ordinario (vitto, abbigliamento, materiale scolastico di cancelleria escluso quello di inizio anno) saranno sostenute, al momento del bisogno, dal genitore con cui si trova il minore senza necessità di autorizzazione da parte dell'altro, né diritto a rimborso.
4) I ricorrenti concordano che la sig.ra contribuirà alle spese Controparte_1
straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio minore in misura pari al 50% delle stesse secondo il Protocollo di intesa adottato dal Tribunale di Forlì.
5) I ricorrenti concordano che il figlio minore sarà fiscalmente a carico nella misura del 100% al padre che percepirà per intero anche l'assegno unico universale rilasciato dall'Inps.
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli minori.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e patrimoniale, non avendo pertanto nulla
3 da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in aggiunta a quanto convenuto nelle disposizioni che precedono.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLIMPOPOLI per quanto di competenza.
Forlì, 28/06/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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