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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott.
Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per opposizione agli atti esecutivi, iscritta al n. 5823/2021 R.G.
TRA
nata a [...] il [...], ed ivi residente in [...]. Parte_1 Parte_2
Via Cadorna n.2 ( ), elettivamente domiciliata in Messina, CodiceFiscale_1
Largo Avignone is. 83, Via C. Battisti, presso lo studio dell'Avv. Carmela Maria
Cucinotta ( che la rappresenta e difende C.F._2
ATTRICE
E
, nato a [...] il [...], c.f. con Controparte_1 C.F._3 il patrocinio dell'Avv. Giorgia Pruiti Ciarello, presso il cui studio in Messina, via
XXIV maggio n. 161/S ha eletto domicilio.
, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190 (C.F. Parte_3
P.I. , rappresentata e difesa dall' avvocato Daniela P.IVA_1 P.IVA_2
Cingari C.F. , elettivamente domiciliata presso C.F._4 [...]
S.S. 114 Km 5,200 Pistunina Messina Parte_3
CONVENUTI
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 15.12.2021, regolarmente notificato a e Controparte_1
, dopo avere premesso che, con ordinanza Parte_3 Parte_1
1 del 31.05.2021, nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n. 344/21 R.G.E., il Giudice dell'esecuzione aveva disposto l'assegnazione al creditore
[...]
dell'intera somma giacente sul libretto postale intestato alla debitrice CP_1
e ad altro soggetto estraneo alla procedura esecutiva, chiedeva Parte_1
all'adito Tribunale: 1) Ritenere e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'ordinanza di assegnazione del 31.05.2021 con cui è stata assegnata al creditore procedente CP_1
2) In riforma del suddetto provvedimento, disporre l'assegnazione al creditore
[...] procedente del 50% della somma a credito sul libretto di risparmio Controparte_1 postale cointestato disponendo la liberazione del 50% del saldo pignorato;
3) In conseguenza, ordinare a di restituire la somma di € 1.155,67 mediante Controparte_1 accredito sul libretto postale presso Ufficio Postale Messina 6, intestato a Parte_1 nata a [...] il [...], Cod. Fisc. ed altro CodiceFiscale_1 cointestatario;
4) Con vittoria di spese e compensi anche per la fase cautelare.
Costituitosi in giudizio, contestava le deduzioni di parte Controparte_1 avversa, eccepiva la tardività dell'opposizione e la legittimazione ad agire dell'attrice, quindi chiedeva: 1) Preliminarmente, revocare il provvedimento sospensivo dell'ordinanza di assegnazione, emesso il 19/07/2021; 2) Ancora preliminarmente, accertare la tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. nonché la riassunzione e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
3) In subordine, accertare la carenza di legittimazione ad agire in capo alla sig.ra 4) In Pt_1 ulteriore subordine, nel merito, accertare che l'assegnazione è stata correttamente disposta per l'importo di € 2.311,34; 5) Con vittoria di spese e compensi.
Con memoria del 10 febbraio 2022 si costituiva ribadendo la Parte_3
correttezza del proprio operato e rimettendosi al Tribunale adito affinchè statuisca sull'assegnazione delle somme, accertando e dichiarando l'assoluta correttezza dell'operato di in qualità di terzo pignorato e, conseguentemente, Parte_3 della sua totale estraneità al giudizio.
Susseguitesi la fasi processuali, all'udienza del la causa veniva assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*******
2 In caso di pignoramento di c/c cointestato, la banca terza pignorata è tenuta a vincolare l'intero saldo positivo e non solo la quota dell'esecutato, il creditore pignorante deve dare avviso anche agli altri comproprietari e questi ultimi non possono separare la propria quota senza ordine del giudice. A tal fine è dovere del terzo esecutato fornire gli estremi identificativi del cointestatario non pignorato, anche dietro autorizzazione del giudice. Il giudice dell'esecuzione ha l'onere procedimentale di provocare la comparizione degli altri intestatari del deposito, mettendosi così nella condizione, una volta sentite le parti e il contestatario, di poter provvedere sulla domanda di assegnazione.
Nel caso in esame, mentre il terzo esecutato ha eseguito il Parte_3 proprio obbligo vincolando l'intera somma depositata sul libretto cointestato, il creditore pignorante non ha provveduto a dare comunicazione del pignoramento al terzo cointestatario, come previsto dall'art. 599 c.p.c., applicabile per analogia anche al procedimento mobiliare. È evidente che il procedimento esecutivo è stato viziato da una serie di mancanze e dall'errore del giudice che non ha provocato la comparizione del cointestatario ed ha assegnato al creditore esecutante l'intero importo del libretto cointestato. Ne deriva la legittimazione del debitore a chiedere l'annullamento dell'ordinanza impugnata, relativamente all'assegnazione dell'intera somma presente sul libretto postale cointestato invece del 50% della stessa, al fine di ristabilire il corretto iter procedimentale dell'esecuzione ed evitare che il terzo cointestatario possa agire nei propri confronti per la restituzione della somma di sua pertinenza e di cui l'esecutata si è avvantaggiata, posto che, con l'assegnazione al creditore, ha visto ridursi il debito nei confronti dell'esecutante.
L'opposizione agli atti esecutivi deve ritenersi tempestiva, posto che non vi è prova della notifica al debitore dell'ordinanza di assegnazione, né della mail, prodotta in atti dal convenuto, di comunicazione della liquidazione del pignoramento inviata da , per conoscenza, a , e che Parte_3 Parte_1
l'opposizione è stata proposta nel termine di giorni 20 dalla conoscenza del fatto contestato.
3 Per quanto detto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata nella parte in cui dispone l'assegnazione dell'intera somma di €. 2.311,34 presente nel libretto intestato a ed altro soggetto (estraneo alla procedura) e non, Parte_1
invece, del 50% della stessa, con conseguente liberazione della restante somma.
Ne consegue l'obbligo a carico di di restituzione della somma di Controparte_1
€. 1.155,67.
Considerata la peculiarità delle questioni trattate nonché l'errore del giudice della procedura esecutiva, le spese di giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente alla parte in cui dispone l'assegnazione al creditore esecutante della somma di €. 2.311,34, invece di €. 1.155,67, con il conseguente svincolo dei restanti €. 1.155,67; ordina a di restituire la somma di € 1.155,67 mediante accredito Controparte_1
sul libretto postale presso Ufficio Postale Messina 6, intestato a , Parte_1 ed altro cointestatario.
Spese compensate.
Messina, 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Morgia
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