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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 639/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2018 promossa da:
(C.F. I , con il patrocinio dell'avv. DI FEBO IVAN e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 153 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO IVAN
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_2 FEBO CARLOTTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 334G 64028 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO CARLOTTA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta ha ottenuto dal giudice di pace di Atri decreto ingiuntivo contro la ditta CP_1 con l'insegna , per alcune fatture non onorate, per l'importo di euro Parte_1 CP_2
2.458,14
La ditta ha chiesto al giudice di pace di Atri di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo a Parte_1 cui si oppone, affermando che tra le parti vi fu nell'estate del 2012 un continuativo e periodico rapporto commerciale, in virtù del quale ordinò e ricevette diverse forniture di merce dalla ditta Parte_1
tutte regolarmente pagate.Questo può provarlo con le ricevute di pagamento. Contesta le fatture CP_1 come idonea prova scritta. Si è costituita la affermando che i pagamenti effettuati a mano CP_1 dell'agente preposto alle vendite di che non era autorizzato all'incasso non Parte_2 hanno valore solutorio e quindi quei pagamenti non vanno conteggiati perché Parte_2 nulla corrispose a parte opposta. Difende il valore di prova scritta delle fatture. In esito ad istruttoria condotta con prove orali il giudice di pace di Atri respinse l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo con spese. Interpone appello la soccombente perché il giudice di Pace non Parte_1 ha attribuito efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in mani di per cui era Parte_2 legittimato il pagamento dalle modalità indicate, rimessa diretta vista fattura.La ditta appellata chiede il rigetto dell'appello e si oppone alla rinnovazione dell'istruttoria con la nuova escussione del teste già ammesso ma non presentatosi Egli era un semplice procacciatore di affari non Parte_2 abilitato all'incasso. è poi stato escusso in questo grado.Fatte precisare le Parte_2 conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le modalità di pagamento erano indubbiamente rimessa diretta vista fattura;
quindi chiunque portava la merce era per ciò solo legittimato a ricevere il pagamento.Sostiene l'appellata che il si limitava a raccogliere la merce ma non effettuava le consegne;
mentre la Parte_2 ditta appellante afferma che altri incaricati della loro ditta effettuavano le consegne.l'intervento di una terza parte: non è quindi possibile saldare questo tipo di fatture tramite ricevuta bancaria (RIBA), in quanto ciò comporterebbe l'intermediazione della banca. Sono invece ammesse le tipologie di pagamento effettuabili in maniera indipendente dal debitore. Tra queste troviamo:
• Bonifico bancario: il modo più semplice per saldare una fattura a rimessa diretta (anche nell'immediato, grazie alla possibilità del bonifico istantaneo). Per riceverlo, è necessario che il creditore indichi il proprio IBAN sulla fattura.
• Assegno bancario: sull'assegno devono essere riportati, oltre agli estremi del creditore, anche il suo indirizzo, così che l'assegno possa essere recapitato al suo domicilio.
• Vaglia postale: da intestare al creditore e recapitare al suo indirizzo. Il vantaggio di questo metodo è che il pagamento può essere riscosso anche da chi non ha un conto corrente bancario a sé intestato.
• Pagamento attraverso piattaforme digitali (ad esempio PayPal): anche in questo caso è necessario conoscere gli estremi del creditore.
La tipologia di pagamento con cui estinguere il debito viene generalmente stabilita in via preliminare nel contratto o indicata direttamente sulla fattura. Nelle fatture compare il nome di Parte_2 come “agente”; e in nessuna delle fatture compare il numero di bonifico bancario della ditta Per CP_1 cui, essendovi un “agente “ contemplato nelle fatture, ed essendo le fatture prive di indicazioni circa un conto corrente con IBAN cui effettuare il pagamento, non può essere condiviso quanto affermato dal
Primo Giudice, che avrebbe dovuto effettuare un bonifico attraverso il proprio istituto Parte_1 bancario con le causali;
senza indicazione dell'iban del recipiente che vuole i pagamenti rimessa vista fattura tale tipo di pagamento è reso impossibile, e quindi non resta che pagare a chi consegna. In base al principio di prossimità della prova, avrebbe dovuto indicare con sicurezza chi consegnava;
CP_1
pagina 2 di 3 hanno affermato che non era il ma non hanno saputo dire chi fosse tra gli incaricati;
per
Parte_2 converso, è verosimile che la merce che indicava come agente “ sia stata effettivamente
Parte_2 consegnata da che ha preso il denaro e data ricevuta;
così, ove non avesse il
Parte_2 Parte_2 avuto i poteri, egli comunque era posto, per fatto di nella posizione di agente apparente per cui, CP_1 ben ha fatto affidamento che non aveva alcun altro mezzo di pagamento indicato se Parte_1 non quello di rimettere a vista il denaro a chi consegnava la merce, senza possibilità di effettuare bonifici non essendovi indicazioni di IBAN nelle fatture, sui pagamenti a ha
Parte_2 Parte_2 dichiarato che non consegnava la merce;
però ha fatto eccezione per un pacchetto. Ha ammesso il che per qualche piccola cifra, per clienti che aveva creato lui, incassava. Ora, trattandosi di
Parte_2 piccole cifre, non essendo certo che il cliente lo abbia o non lo abbia creato il ma non
Parte_2 essendovi mezzi alternativi indicati nella fattura, quali IBAN di titolare della ditta Controparte_3
anche alla luce della deposizione come assunta deve concludersi nel senso che unico riferimento CP_1 che la fattura dava, quanto alla possibilità di adempiere Vista fattura, era di fare riferimento a o a chi consegnava la merce, rimasto però sempre non indicato da parte opposta ( Parte_2 ha dichiarato che non consegnava, “forse ad eccezione di un pacchetto). Quindi la Parte_2 CP_1 posta a fronte di pagamenti effettuati a che comunque compariva come agente in quelle Parte_2 fatture, non ha detto come avrebbe potuto e dovuto parare la non avendo identificato quali Pt_1 siano stati coloro che, autorizzati all'incasso, abbiano effettivamente consegnato la merce alla Pt_1
Quindi la sentenza va riformata, ed il decreto ingiuntivo revocato;
essendo inclini a credere che la merce comunque sia o stata consegnata ( il pacchetto ) o comunque sia stata pagata a chi “aveva tirato su il cliente” ( modalità per cui ha dichiarato di essere autorizzato da a ricevere Parte_2 CP_1 incassi, che riceveva); con condanna come richiesta di alla restituzione di quanto percepito da CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza per il Parte_1 doppio grado e si liquidano come da dispositivo.
P. Q.M.
Accoglie l'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ditta Controparte_1
a restituire a la somma di 5.345,21, oltre interessi, in misura legale, dalla data del Parte_1 pagamento al saldo effettivo. Condanna titolare della ditta a pagare le spese del Controparte_1 CP_1 doppio grado di giudizio a che liquida quanto al primo grado in euro 1265 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%; quanto a questo grado in euro 1278, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 31 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 639/2018 promossa da:
(C.F. I , con il patrocinio dell'avv. DI FEBO IVAN e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 153 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO IVAN
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Controparte_1 P.IVA_2 FEBO CARLOTTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 334G 64028 SILVIpresso il difensore avv. DI FEBO CARLOTTA
appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ditta ha ottenuto dal giudice di pace di Atri decreto ingiuntivo contro la ditta CP_1 con l'insegna , per alcune fatture non onorate, per l'importo di euro Parte_1 CP_2
2.458,14
La ditta ha chiesto al giudice di pace di Atri di dichiarare nullo il decreto ingiuntivo a Parte_1 cui si oppone, affermando che tra le parti vi fu nell'estate del 2012 un continuativo e periodico rapporto commerciale, in virtù del quale ordinò e ricevette diverse forniture di merce dalla ditta Parte_1
tutte regolarmente pagate.Questo può provarlo con le ricevute di pagamento. Contesta le fatture CP_1 come idonea prova scritta. Si è costituita la affermando che i pagamenti effettuati a mano CP_1 dell'agente preposto alle vendite di che non era autorizzato all'incasso non Parte_2 hanno valore solutorio e quindi quei pagamenti non vanno conteggiati perché Parte_2 nulla corrispose a parte opposta. Difende il valore di prova scritta delle fatture. In esito ad istruttoria condotta con prove orali il giudice di pace di Atri respinse l'opposizione e confermò il decreto ingiuntivo con spese. Interpone appello la soccombente perché il giudice di Pace non Parte_1 ha attribuito efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati in mani di per cui era Parte_2 legittimato il pagamento dalle modalità indicate, rimessa diretta vista fattura.La ditta appellata chiede il rigetto dell'appello e si oppone alla rinnovazione dell'istruttoria con la nuova escussione del teste già ammesso ma non presentatosi Egli era un semplice procacciatore di affari non Parte_2 abilitato all'incasso. è poi stato escusso in questo grado.Fatte precisare le Parte_2 conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Le modalità di pagamento erano indubbiamente rimessa diretta vista fattura;
quindi chiunque portava la merce era per ciò solo legittimato a ricevere il pagamento.Sostiene l'appellata che il si limitava a raccogliere la merce ma non effettuava le consegne;
mentre la Parte_2 ditta appellante afferma che altri incaricati della loro ditta effettuavano le consegne.l'intervento di una terza parte: non è quindi possibile saldare questo tipo di fatture tramite ricevuta bancaria (RIBA), in quanto ciò comporterebbe l'intermediazione della banca. Sono invece ammesse le tipologie di pagamento effettuabili in maniera indipendente dal debitore. Tra queste troviamo:
• Bonifico bancario: il modo più semplice per saldare una fattura a rimessa diretta (anche nell'immediato, grazie alla possibilità del bonifico istantaneo). Per riceverlo, è necessario che il creditore indichi il proprio IBAN sulla fattura.
• Assegno bancario: sull'assegno devono essere riportati, oltre agli estremi del creditore, anche il suo indirizzo, così che l'assegno possa essere recapitato al suo domicilio.
• Vaglia postale: da intestare al creditore e recapitare al suo indirizzo. Il vantaggio di questo metodo è che il pagamento può essere riscosso anche da chi non ha un conto corrente bancario a sé intestato.
• Pagamento attraverso piattaforme digitali (ad esempio PayPal): anche in questo caso è necessario conoscere gli estremi del creditore.
La tipologia di pagamento con cui estinguere il debito viene generalmente stabilita in via preliminare nel contratto o indicata direttamente sulla fattura. Nelle fatture compare il nome di Parte_2 come “agente”; e in nessuna delle fatture compare il numero di bonifico bancario della ditta Per CP_1 cui, essendovi un “agente “ contemplato nelle fatture, ed essendo le fatture prive di indicazioni circa un conto corrente con IBAN cui effettuare il pagamento, non può essere condiviso quanto affermato dal
Primo Giudice, che avrebbe dovuto effettuare un bonifico attraverso il proprio istituto Parte_1 bancario con le causali;
senza indicazione dell'iban del recipiente che vuole i pagamenti rimessa vista fattura tale tipo di pagamento è reso impossibile, e quindi non resta che pagare a chi consegna. In base al principio di prossimità della prova, avrebbe dovuto indicare con sicurezza chi consegnava;
CP_1
pagina 2 di 3 hanno affermato che non era il ma non hanno saputo dire chi fosse tra gli incaricati;
per
Parte_2 converso, è verosimile che la merce che indicava come agente “ sia stata effettivamente
Parte_2 consegnata da che ha preso il denaro e data ricevuta;
così, ove non avesse il
Parte_2 Parte_2 avuto i poteri, egli comunque era posto, per fatto di nella posizione di agente apparente per cui, CP_1 ben ha fatto affidamento che non aveva alcun altro mezzo di pagamento indicato se Parte_1 non quello di rimettere a vista il denaro a chi consegnava la merce, senza possibilità di effettuare bonifici non essendovi indicazioni di IBAN nelle fatture, sui pagamenti a ha
Parte_2 Parte_2 dichiarato che non consegnava la merce;
però ha fatto eccezione per un pacchetto. Ha ammesso il che per qualche piccola cifra, per clienti che aveva creato lui, incassava. Ora, trattandosi di
Parte_2 piccole cifre, non essendo certo che il cliente lo abbia o non lo abbia creato il ma non
Parte_2 essendovi mezzi alternativi indicati nella fattura, quali IBAN di titolare della ditta Controparte_3
anche alla luce della deposizione come assunta deve concludersi nel senso che unico riferimento CP_1 che la fattura dava, quanto alla possibilità di adempiere Vista fattura, era di fare riferimento a o a chi consegnava la merce, rimasto però sempre non indicato da parte opposta ( Parte_2 ha dichiarato che non consegnava, “forse ad eccezione di un pacchetto). Quindi la Parte_2 CP_1 posta a fronte di pagamenti effettuati a che comunque compariva come agente in quelle Parte_2 fatture, non ha detto come avrebbe potuto e dovuto parare la non avendo identificato quali Pt_1 siano stati coloro che, autorizzati all'incasso, abbiano effettivamente consegnato la merce alla Pt_1
Quindi la sentenza va riformata, ed il decreto ingiuntivo revocato;
essendo inclini a credere che la merce comunque sia o stata consegnata ( il pacchetto ) o comunque sia stata pagata a chi “aveva tirato su il cliente” ( modalità per cui ha dichiarato di essere autorizzato da a ricevere Parte_2 CP_1 incassi, che riceveva); con condanna come richiesta di alla restituzione di quanto percepito da CP_1 in esecuzione della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza per il Parte_1 doppio grado e si liquidano come da dispositivo.
P. Q.M.
Accoglie l'appello, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la ditta Controparte_1
a restituire a la somma di 5.345,21, oltre interessi, in misura legale, dalla data del Parte_1 pagamento al saldo effettivo. Condanna titolare della ditta a pagare le spese del Controparte_1 CP_1 doppio grado di giudizio a che liquida quanto al primo grado in euro 1265 per Parte_1 compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%; quanto a questo grado in euro 1278, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 31 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3