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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Paola Di Francesco - presidente -
Dott. Federica Abiuso - giudice rel. -
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 138/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GUASTI Parte_1 C.F._1
CRISTINA, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in CORSO DEL
POPOLO, 161 ROVIGO;
e da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._2
ZERBINATI DOMENICO, elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in
VIA CAPITELLO, 9 37043 CASTAGNARO (VR);
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1) Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, nel rispetto delle rispettive figure. Il minore manterrà la propria residenza presso la casa della sig.ra in Bosaro, via Aldo Moro n. Pt_2
297/D. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, delle aspirazioni di e del suo migliore interesse. Entrambi i genitori si impegnano a Per_1 mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un
1 rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 2)
La casa familiare di proprietà della sig.ra , sita in Bosaro (RO), via Aldo Moro n. 297/D, Parte_2
è assegnata, con tutti gli arredi e corredi, alla stessa affinché continui a viverci con il figlio Per_1
Con la cessazione della convivenza, il sig. si è trasferito a vivere con i propri genitori ed Parte_1 ha già provveduto ad asportare dalla casa familiare i propri effetti personali e beni di esclusiva proprietà.
3) Il sig. , quale genitore che non abita con il figlio minore, frequenterà nei tempi Parte_1 Per_1
e con le modalità di seguito indicate: Prima e terza settimana: Lunedì: il padre, che avrà tenuto il figlio nel fine settimana dal sabato alle ore 12.00, porterà il figlio all'asilo, quindi alle 17.00 lo andrà a prelevare e la notte dormirà presso l'abitazione del padre;
Martedì: il padre porterà il figlio Per_1 all'asilo mentre alle 17.00 sarà la madre ad andarlo a prendere e la notte dormirà presso Per_1
l'abitazione della madre;
Mercoledì: la madre porterà il figlio all'asilo e lo andrà a prendere alle 17.00 per dormire presso di lei;
Giovedì: la madre porterà il figlio all'asilo e alle 17.00 il padre lo andrà a prendere, quindi la notte dormirà presso il padre;
Venerdì: il padre porterà il figlio all'asilo, lo Per_1 andrà a prendere alle 17.00 e dormirà presso di lui;
Sabato: starà con il padre fino alle ore Per_1
18.00 sino a maggio di ogni anno fintantoché il figlio primogenito della sig.ra frequenterà le Pt_2 partite di calcio non potendo la stessa liberarsi prima (altrimenti alle ore 12.00), nel periodo estivo invece starà con il padre fino alle ore 14.30, quindi la madre andrà a prenderlo per stare con lei per il Per_1 fine settimana;
ciò salvo diverso accordo tra le parti, anche in base agli impegni lavorativi della madre;
Seconda e quarta settimana: Lunedì: la madre accompagnerà all'asilo, alle 17.00 lo andrà a
Per_1 prendere e il figlio dormirà da lei;
Martedì: la madre accompagnerà all'asilo, alle 17.00 il
Per_1 padre lo andrà a prendere e dormirà da lui;
Mercoledì: il padre porterà all'asilo, alle 17.00 lo
Per_1 andrà a prendere ed dormirà da lui;
Giovedì: il padre porterà all'asilo, alle 17.00 la
Per_1 Per_1 madre lo andrà a prendere e dormirà da lei;
Venerdì: la madre porterà all'asilo, alle 17.00 lo
Per_1 andrà a prendere e dormirà da lei;
Sabato: il padre andrà a prendere dalla madre alle ore
Per_1
12.15, quindi starà con il padre per il fine settimana. - festività natalizie: la vigilia di Natale a cena con l'uno o l'altro genitore alternando di anno in anno, a Natale a pranzo con il genitore con il quale è stato a cena nella vigilia, mentre la sera di Natale con l'altro genitore, l'ultimo giorno dell'anno e il 1° dell'anno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
quanto al periodo di vacanza durante le festività natalizie, starà prevalentemente con il padre, essendo la madre impegnata nel lavoro, previo Per_1 accordo tra i genitori;
- festività pasquali con alternanza annuale tra i genitori del giorno di Pasqua e
Pasquetta; - vacanze estive, due settimane anche non consecutive sia con il padre che con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno. Durante il periodo di vacanza, per qualsiasi necessità del minore, dovranno essere consegnati al genitore non collocatario, i documenti d'identità e la tessera sanitaria del minore che saranno poi restituiti all'altro genitore al termine della vacanza al rientro presso la residenza. - i viaggi in Italia del minore con l'uno o l'altro genitore dovranno
2 essere previamente concordati e/o comunicati tra i genitori con un anticipo di quattro giorni, mentre i viaggi all'estero con un anticipo di almeno quindici giorni;
- il compleanno della madre e la festa della mamma con la madre, il compleanno del papà e la festa del papà con il padre;
4) Il sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese (in considerazione Parte_2 del periodo temporale in cui il minore sta con i rispettivi genitori pressoché paritario e della minore capacità reddituale della madre), a titolo di assegno perequativo per il mantenimento del figlio , Per_1 la somma di € 100,00, importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dall'anno successivo alla data dell'udienza di comparizione. Tale assegno di mantenimento sarà elevato ad Euro 200,00 mensili allo spirare del bonus asilo (di cui beneficia attualmente per intero la madre con il consenso del sig.
, il quale si obbliga sin d'ora a corrispondere alla stessa l'importo di Euro 200,00 mensili in ogni Pt_1 caso quando passerà alla scuola dell'infanzia. Il sig. assume inoltre su di sé Per_1 Pt_1 integralmente il costo della retta dell'asilo nido integrato e si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_2 il 50% delle spese di abbigliamento sostenute per oltre al 50% delle seguenti spese Per_1 straordinarie: I) Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco. II) Spese mediche da documentare, che richiedono un preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: ad eccezione del costo della retta dell'asilo nido integrato assunto integralmente dal sig. tasse scolastiche sino alle scuole di Pt_1 secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati e materiale scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
IV) Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
V) Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di
€ 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relative connessioni ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES). VI) Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e attrezzature, spese per baby-sitting laddove la nonna paterna non fosse disponibile a tenere;
viaggi e vacanze senza i genitori;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui Per_1 ai capoversi II), IV) e VI), cioè le spese con accordo, quello dei due che ritenga necessaria, od utile, la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al
3 sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In caso di rifiuto immotivato e/o contrario nell'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice. I genitori provvederanno ad erogare tali spese mediante bonifico alle coordinate bancarie del genitore che ha anticipato la relativa spesa. Nel caso di spese medico-sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permane il rispetto della reciproca tempestiva informazione tra i genitori. 5) Il sig. , inoltre, Parte_1 nell'interesse esclusivo del figlio, lascia alla sig.ra il beneficio integrale dell'assegno Parte_2 unico universale che potrà gestire autonomamente;
6) I genitori potranno, soltanto d'intesa tra loro, postare sui social media foto e video del figlio;
l'inosservanza di ciò comporterà l'eventuale Per_1 sanzione di legge;
7) I ricorrenti prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio del figlio minore , i cui viaggi sia Persona_1 in Italia che all'estero andranno previamente concordati e/o comunicati tra i genitori, come indicato al punto 3). 8) I ricorrenti si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso Zurich Bank entro il mese di maggio 2025 e a rispettare le scadenze delle utenze;
9) I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver definito tra di loro ogni questione relativa al periodo della cessata convivenza familiare e di non aver conseguentemente null'altro reciprocamente a pretendere. 10) Spese di lite compensate.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10/01/2025, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, vista l'interruzione della Parte_2
convivenza more uxorio tra gli stessi, disciplini le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio (15.05.2022), secondo le conclusioni congiunte formulate e Per_1
riportate in epigrafe.
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto medio di euro 28.000,00 circa, mentre Parte_1
no netto medio di 14.000,00 circa. Parte_2
I ricorrenti nel proprio ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice delegato con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 16.1.2025 il presidente ha designato il giudice delegato, assegnando alle parti termine sino al 20.1.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice delegato, con ordinanza del 28.2.2025, ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
4 Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza more uxorio è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, viste anche le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al figlio condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 138/2025 R.G.V.G. promossa da
[...]
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 4.03.2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Di Francesco
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Federica Abiuso
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