TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 971/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 971/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PAVESE FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale sita in Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21, rimane assegnata al sig. ; Parte_2
2) la sig.ra lascerà l'immobile sito in Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21- F.8 Pt_1
Part. 87 sub 2, entro il 31/10/2025, provvedendo entro tale data anche allo sgombero di tutti i propri beni personali presenti nell'immobile di Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21 (sia quanto all'unità principale, già casa coniugale, sia quanto alla detta unità secondaria sub 2) nonché al trasferimento della propria residenza anagrafica presso altro e diverso indirizzo;
3) a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra Euro 700,00 mensili, somma Pt_2 Pt_1
che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) a definizione di ogni questione patrimoniale intercorsa tra i coniugi, in data 10/03/2025 il sig. Pt_2
ha versato alla sig.ra la somma di euro 90.000,00, con la quale la sig.ra ha acquistato Pt_1 Pt_1
un immobile di sua esclusiva proprietà in data 18/03/2025, a rogito Notaio di Asti”; Persona_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data Parte_2
29/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 104, Parte I,
Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
Elga Bulgarelli Giudice
Sara Pozzetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. V.G. 971/2025
avente per oggetto: declaratoria di scioglimento del matrimonio civile
congiuntamente proposta da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e nato ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PAVESE FRANCESCA
ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti;
preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) La casa coniugale sita in Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21, rimane assegnata al sig. ; Parte_2
2) la sig.ra lascerà l'immobile sito in Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21- F.8 Pt_1
Part. 87 sub 2, entro il 31/10/2025, provvedendo entro tale data anche allo sgombero di tutti i propri beni personali presenti nell'immobile di Portacomaro (AT), Corso Corradino Currado 21 (sia quanto all'unità principale, già casa coniugale, sia quanto alla detta unità secondaria sub 2) nonché al trasferimento della propria residenza anagrafica presso altro e diverso indirizzo;
3) a titolo di assegno divorzile, il sig. verserà alla sig.ra Euro 700,00 mensili, somma Pt_2 Pt_1
che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
- PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
4) a definizione di ogni questione patrimoniale intercorsa tra i coniugi, in data 10/03/2025 il sig. Pt_2
ha versato alla sig.ra la somma di euro 90.000,00, con la quale la sig.ra ha acquistato Pt_1 Pt_1
un immobile di sua esclusiva proprietà in data 18/03/2025, a rogito Notaio di Asti”; Persona_1
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
lo scioglimento del matrimonio contratto da:
, nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato ad [...] il [...], celebrato in ASTI in data Parte_2
29/10/2009, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 104, Parte I,
Serie, Anno 2009, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 07/05/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.