Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 novembre 1986 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 20 luglio 1997 |
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Cassazione civile sez. lav., 23/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/12/2021), n.41442 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Felice – Presidente – Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 477-2018 proposto da: G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI n. 39, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA GIUFFRE', rappresentata e difesa dall'avvocato FEDERICO BERGAMO; – ricorrente – contro REGIONE CAMPANIA; – intimati – avverso la sentenza n. …
Leggi di più… - 4. Consiglio di Statohttps://www.astrid-online.it/
- 5. Emergenza rifiuti in CampaniaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2008
Giurisprudenza • 500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 1270Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 13.2.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 20453/2024 del ruolo generale vertente tra , rapp.to e difeso dall' avv. NUCIFERO GIOVANNI, con cui Parte_1 è domiciliato telematicamente ricorrente e , rappr. e difeso dall' avv. DI LASCIO ALBA, con …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 4282Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli , in funzione di Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Gambardella lette le note sostitutive dell'udienza del 29.04.2025 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al R. G. n. 12842/2023, avente ad oggetto: quantificazione differenze retributive, risarcimento del danno tra (c.f.: , elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_1 C.F._1 via Posillipo n. 394, presso lo studio legale dell'avv. Dario Alessandro Ricciardi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti; …Leggi di più...
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- 3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/05/2025, n. 916Provvedimento: R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione lavoro e previdenza Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 05-05-2025 ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 8609 dell'anno 2024 OGGETTO Condanna al versamento di contributi previdenziali TRA C.F.: elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, C.F.: che la C.F._2 rapp.ta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente E (c.f. ) in persona del Presidente della G. R., legale Controparte_1 P.IVA_1 …Leggi di più...
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- 4. Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3702Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 13.05.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 23106/2023 tra , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Turrà Parte_1 e Daniela Vallifuoco presso i quali elett.te domicilia in Napoli alla via G. Sanfelice 24, giusta procura in atti; ricorrente e , in persona del Presidente della Giunta Regionale, Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo …Leggi di più...
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- 5. Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9248Provvedimento: Proc. n° R.G 26080/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 2.12.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 26080/2024 vertente TRA , nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] Parte_1 c.f. , rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti C.F._1 GI TU e IE VA e presso lo studio del primo elett.te dom.ta in Napoli alla via G. Sanfelice 24 come da procura alla lite in calce al ricorso …Leggi di più...
- L.R. 12/1991·
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- L.R. 8/1990
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile e' autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:
a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;
b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;
c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;
d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversita' atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonche' un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;
e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;
f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;
g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti da realizzare nel centro storico della citta' (( e interventi di riparazione e / o ricostruzione relativi a progetti edilizi unitari e singoli su edifici danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, siti nel centro storico e nelle strade che lo delimitano, al fine di eliminare il pericolo esistente per la pubblica e privata incolumita' adottando le disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 17 febbraio 1987, n. 905 )) .
h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamita' verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;
i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli
interventi di cui all' articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46 ; l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attivita' produttive danneggiate dalle calamita' naturali;
m) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171 , nonche' dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fosso', Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorze', Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamita' naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 ;
n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;
o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone; (2) p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di: Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamita' naturali.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, con L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto che "La norma di cui all' articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione Umbria, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso, anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi". - Art. 2. 1. Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'attuazione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi nei comuni di Assisi, Frosinone, Torrice e Arnara, che sono dichiarati di interesse nazionale.
2. Gli studi, le indagini ed i rilevamenti nonche' la progettazione e la realizzazione delle opere di cui al precedente comma possono essere affidati in concessione a societa' pubbliche, ad imprese o a gruppi di imprese specializzate.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, ivi compresi studi, indagini, rilevamenti, progettazione, direzione, sorveglianza e collaudazione dei lavori, e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire, da ripartire in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988.
4. Nell'ambito dei piani di rinascita dei comuni terremotati del Parco nazionale d'Abruzzo, ivi compresi quelli del versante laziale e molisano, e' autorizzata la realizzazione della rete di metanizzazione ad opera degli stessi comuni riuniti in consorzio. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al consorzio mutui di ammontare pari alla spesa necessaria. A fronte degli oneri di ammortamento e' concesso al consorzio il contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del quinquennio 1986-1990. Il relativo onere e' posto a carico del fondo per la protezione civile. - Art. 3. 1. Per il completamento degli interventi di cui all' articolo 5 della legge 3 aprile 1980, n. 115 , e per quelli conseguenti al sisma del 9 novembre 1983 che ha colpito il patrimonio architettonico, artistico e storico dell'area parmense, nonche' per gli interventi necessari alla bonifica dei movimenti franosi che hanno interessato la zona della cascata delle Marmore, e' autorizzata la spesa di 5 miliardi di lire per l'anno 1986, 30 miliardi di lire per l'anno 1987 e 15 miliardi di lire per l'anno 1988, cui si provvede, per gli anni 1986 e 1987, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Disposizioni in materia di calamita' naturali" e, per l'anno 1988, con riduzione del medesimo stanziamento, all'uopo parzialmente utilizzando la relativa quota dell'accantonamento "Interventi per calamita' naturali".
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentiti i competenti comitati, di settore in seduta congiunta, sulla base di un piano predisposto dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico, istituito con decreto interministeriale 7 agosto 1984, approva con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi di cui al comma 1 riferiti all'area parmense.
3. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 2.500 milioni per le opere di riattazione degli edifici di culto danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma.
4. L'importo di cui al comma 3 e' accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 .
5. Per il completamento dei lavori del piano di ricostruzione dei comuni di cui all' articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , e' autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da erogare in ragione di lire 10 miliardi per il 1986 e 30 miliardi per il 1987. I progetti relativi ai lavori sono finanziati secondo l'ordine cronologico della loro presentazione al Ministero dei lavori pubblici. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di costruzione".
6. Ai comuni di cui all' articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205 , nonche' a quelli di cui all' articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80 , ed all' articolo 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 , si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 13-novies-decies del citato decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le varianti alle previsioni dei piani di ricostruzione, proposte anche in deroga agli articoli 3 e 10 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 , approvate dalle sole amministrazioni comunali, non sono soggette ad alcuna ulteriore approvazione e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilita' statica, sono immediatamente eseguibili. ((4))
I piani di ricostruzione devono intendersi, ai sensi dell' articolo 16, primo comma, del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, degli articoli 13-novies -decies, comma 1, e 13-undecies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonche' dell'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n.
80 , e successive modificazioni e integrazioni, quali piani particolareggiati dei piani regolatori generali, ai quali i piani di ricostruzione dovevano e devono essere adeguati mediante apposita variante.
7. Per il completamento delle attivita' di ricostruzione nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala colpiti dal terremoto del giugno 1981, nonche' nei comuni di Acireale e Santa Venerina colpiti dal terremoto del febbraio 1986 e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 15 miliardi, di cui 5 miliardi nell'anno 1986 e 10 miliardi nell'anno 1987.
8. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa, di lire 7.500 milioni per gli interventi nei comuni di Firenze e Chianciano, colpiti dalla emergenza idrica nella stagione estiva 1985.
9. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e lire 20 miliardi nell'anno 1988 per gli interventi di riattazione delle unita' immobiliari danneggiate dal terremoto del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte in provincia dell'Aquila.
10. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1986 e lire 15 miliardi per l'anno 1987 per gli interventi urgenti sul sistema viario di svincolo dei centri abitati di Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa.
11. L'importo di cui al comma 10 e' accreditato al Ministero dei lavori pubblici con le modalita' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 .
12. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per la risistemazione nell'area degli scavi del museo nazionale paleolitico di Isernia compreso nella zona colpita dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984.
13. L'importo di cui al comma 12 e' accreditato al Ministero per i beni culturali ed ambientali, per essere destinato alla soprintendenza archeologica, architettonica ed ambientale del Molise, con le modalita' di cui all' articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363 .
14. Per il completamento degli interventi di ricostruzione avviati, a seguito del terremoto del 21 marzo 1982, nei comuni della Basilicata, Calabria e Campania individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1982, emanato ai sensi del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303 , e' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, in ragione di 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1986 al 1989.
15. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, di cui 5 miliardi per il 1986, 8 miliardi per il 1987 e 27 miliardi per il 1988, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone del centro urbano di Ariano Irpino.
16. I fondi di cui al comma 15 sono assegnati al comune di Ariano Irpino il quale, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce le modalita' di assegnazione del contributo di ricostruzione, il fabbisogno per le opere infrastrutturali, nonche' i criteri per la rielaborazione degli strumenti urbanistici con la sola deroga prevista dalla norma di cui al punto C.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 giugno 1984. Nel caso di inerzia dei proprietari ovvero del consorzio dei proprietari delle aree ricadenti nel comparto, il comune di Ariano Irpino puo' esercitare poteri sostitutivi facendo ricorso all'istituto dell'occupazione temporanea e di urgenza delle stesse aree.
17. Al comune di Montecalvo Irpino e' assegnata, a carico del fondo per la protezione civile, la somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1986 e 1987 per il completamento dell'opera di ricostruzione dei comparti ricadenti nel suo centro urbano. Tali fondi sono utilizzati secondo le procedure fissate nel comma 16.
18. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1986 e lire 24 miliardi per l'anno 1987, per gli interventi nel comune di Casale Monferrato in provincia di Alessandria colpito dall'inquinamento delle fonti di alimentazione dell'acquedotto e nei comuni di Carbonara Scrivia, Tortona e Sezzadio, in provincia di Alessandria, di Settimo Vittone in provincia di Torino e di Monsano e di lesi in provincia di Ancona, il cui territorio risulta inquinato dal deposito di rifiuti tossici e nocivi, nonche' per interventi analoghi interessanti il territorio della regione Piemonte.
19. Il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche continua a svolgere la propria attivita' fino al 30 giugno 1987.
20. E' autorizzata, carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1986, 25 miliardi per l'anno 1987 e 10 miliardi per l'anno 1988 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici nelle zone delle province di Lucca e Massa Carrara e dei comuni delle province di Modena, Parma e Reggio Emilia, individuate con provvedimento del Ministro per il coordinamento della protezione civile, nel quadro del piu' ampio programma di interventi antisismici sul patrimonio edilizio della Sicilia orientale, della Calabria e dell'Appennino Tosco-Emiliano, zone particolarmente esposte ad alto rischio sismico.
Al fine di una maggiore integrazione con la rete di grande viabilita' nonche' al fine di garantire alle popolazioni maggiore sicurezza di movimenti e per facilitare il transito di mezzi di soccorso, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilita' di cui al presente comma, di intesa con la Regione e con le amministrazioni interessate, promuove gli interventi ritenuti indispensabili, ivi compresi quelli di consolidamento del territorio, sul sistema viario di competenza provinciale e comunale.
21. E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, lire 5 miliardi per l'anno 1987 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, per la sistemazione idrogeologica del bacino del torrente Mae' a monte dell'abitato di Forno di Zoldo in provincia di Belluno.
22. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ulteriori mutui integrativi, fino all'ammontare di lire 45 miliardi, ai comuni indicati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, nei quali e' in via di completamento la realizzazione del programma abitativo di cui all' articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 . L'onere di ammortamento per capitale ed interessi, valutato in lire 7 miliardi annui, e' posto a carico, a decorrere dal 1987, del fondo di cui all' articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 .
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5) che "dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730 ".