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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte al n. 1735/2022 e 6387/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Trinchese Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 29.3.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n.
37120160005386458, 37120160011338054, 371 20160016184061, 371 20160016576479, 371
20170007644624, 371 20170015833371, 37120180008498987, 371 20180014773659,
37120180022222858, 371 20190005335354, 371 20190020281161, 3712019002065508 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi ivs), sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2022
9002932363 notificata a mezzo pec in data 3.3.2022. Con successivo ricorso, contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371 2019 0023573361, 371 2021 0001340057, 371 2021
0007215637, 371 2022 0010335362 (aventi sempre ad oggetto l'omesso versamento di contributi ivs), sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2023 9029559963 notificata a mezzo pec in data
18.9.23. Eccepiva, per tutti gli avvisi, l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento degli opposti avvisi.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Parte istante, infine, dava atto della omessa notifica del ricorso alla avendo CP_3
ricevuto email della stessa nella quale la società chiedeva di essere estromessa (o comunque di rimanere estranea), dai giudizi aventi ad oggetto contributi maturati successivamente al 1.1.2006.
Alla odierna udienza, riunite le cause per connessione oggettiva e soggettiva, le stesse venivano decise con la presente sentenza. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_3
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_3
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione ad estratto di ruolo, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Va poi altresì respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso sollevata da pienamente CP_4
sanata dalla relativa costituzione in giudizio e dalle spiegate difese in memoria.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta.
Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento n. 071 2022
9002932363 è stata notificata in data 3.3.2022 (cfr. prod. Ader.), laddove il ricorso è stato depositato in data 29.3.2022, mentre l'intimazione n. 071 2023 9029559963 è stata notificata a mezzo pec in data 18.9.23, laddove il relativo ricorso è stato depositato in data 10.11.23
E' evidente, pertanto, che in entrambi i casi le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alle intimazioni di pagamento qui impugnate.
Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall'Ente convenuto.
Giova al riguardo rammentare l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie detto termine non risulta assolutamente spirato, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità.
Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di
182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020.
Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale.
Orbene per gli avvisi n. 37120160011338054 (notificato l'8.11.16), 371 20160016184061
(notificato il 17.11.16), 371 20160016576479 (notificato il 22.11.16), 371 20170007644624
(notificato il 3.11.17), 371 20170015833371 (notificato il 3.2.18), 37120180008498987 (notificato il 3.8.18), 371 20180014773659 (notificato il 18.12.18), 37120180022222858 (notificato il
21.1.19), 371 20190005335354 (notificato il 19.7.19), 371 20190020281161 (notificato il 24.1.20),
3712019002065508 (notificato il 24.1.20), il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento impugnata e pacificamente notificata il 3.3.22 (considerati i periodi di sospensione).
L'avviso di addebito n. 37120160005386458 (notificato il 13.5.16), invece, è stato dapprima inserito nella intimazione di pagamento n. 071 2018 9040263245, ritualmente notificata al ricorrente a mezzo pec in data 5.9.18 (al medesimo indirizzo pec al quale l'istante ha ricevuto l'intimazione impugnata del 3.3.22, cfr. prod. e relativa busta telematica) e poi nella CP_4
intimazione da ultimo impugnata del 3.3.22, sicchè il termine prescrizionale è stato in entrambi i casi validamente interrotto.
Quanto, infine, agli avvisi di addebito n. 371 2019 0023573361 (notificato il 24.1.20), 371 2021
0001340057 (notificato il 8.11.21), 371 2021 0007215637 (notificato il 21.12.21), 371 2022
0010335362 (notificato il 17.8.22), per essi il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento impugnata n. 071 2023 9029559963 notificata a mezzo pec in data
18.9.23. Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta l'opposizione; CP_ condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna delle parti convenute ( e CP_4 delle spese di lite che liquida in €. 2906,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 21.1.25 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte al n. 1735/2022 e 6387/23 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Trinchese Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Maiella OPPOSTA NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Oliva CP_2
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 29.3.22, parte istante contestava la legittimità degli avvisi di addebito n.
37120160005386458, 37120160011338054, 371 20160016184061, 371 20160016576479, 371
20170007644624, 371 20170015833371, 37120180008498987, 371 20180014773659,
37120180022222858, 371 20190005335354, 371 20190020281161, 3712019002065508 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di contributi ivs), sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2022
9002932363 notificata a mezzo pec in data 3.3.2022. Con successivo ricorso, contestava la legittimità degli avvisi di addebito n. 371 2019 0023573361, 371 2021 0001340057, 371 2021
0007215637, 371 2022 0010335362 (aventi sempre ad oggetto l'omesso versamento di contributi ivs), sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2023 9029559963 notificata a mezzo pec in data
18.9.23. Eccepiva, per tutti gli avvisi, l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento degli opposti avvisi.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Parte istante, infine, dava atto della omessa notifica del ricorso alla avendo CP_3
ricevuto email della stessa nella quale la società chiedeva di essere estromessa (o comunque di rimanere estranea), dai giudizi aventi ad oggetto contributi maturati successivamente al 1.1.2006.
Alla odierna udienza, riunite le cause per connessione oggettiva e soggettiva, le stesse venivano decise con la presente sentenza. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Ed infatti, la CP_3
CP_ cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del
D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402.
In forza di tale disposizione sono stati ceduti alla i crediti maturati e accertati fino alla CP_3
data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del 31 dicembre 2001, termine differito al 31 dicembre 2005, con la legge 8 agosto 2002, n. 178, di conversione del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138.
Pertanto, i crediti contributivi oggetto del presente giudizio, maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006, non sono stati oggetto della cessione in discorso.
Ancora in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione ad estratto di ruolo, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Va poi altresì respinta l'eccezione di nullità della notifica del ricorso sollevata da pienamente CP_4
sanata dalla relativa costituzione in giudizio e dalle spiegate difese in memoria.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta.
Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento n. 071 2022
9002932363 è stata notificata in data 3.3.2022 (cfr. prod. Ader.), laddove il ricorso è stato depositato in data 29.3.2022, mentre l'intimazione n. 071 2023 9029559963 è stata notificata a mezzo pec in data 18.9.23, laddove il relativo ricorso è stato depositato in data 10.11.23
E' evidente, pertanto, che in entrambi i casi le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo.
Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alle intimazioni di pagamento qui impugnate.
Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall'Ente convenuto.
Giova al riguardo rammentare l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine
- pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_2
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010).
Nel caso di specie detto termine non risulta assolutamente spirato, tenuto conto della sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità.
Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto
1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di
182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n.
18/2020.
Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale.
Orbene per gli avvisi n. 37120160011338054 (notificato l'8.11.16), 371 20160016184061
(notificato il 17.11.16), 371 20160016576479 (notificato il 22.11.16), 371 20170007644624
(notificato il 3.11.17), 371 20170015833371 (notificato il 3.2.18), 37120180008498987 (notificato il 3.8.18), 371 20180014773659 (notificato il 18.12.18), 37120180022222858 (notificato il
21.1.19), 371 20190005335354 (notificato il 19.7.19), 371 20190020281161 (notificato il 24.1.20),
3712019002065508 (notificato il 24.1.20), il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento impugnata e pacificamente notificata il 3.3.22 (considerati i periodi di sospensione).
L'avviso di addebito n. 37120160005386458 (notificato il 13.5.16), invece, è stato dapprima inserito nella intimazione di pagamento n. 071 2018 9040263245, ritualmente notificata al ricorrente a mezzo pec in data 5.9.18 (al medesimo indirizzo pec al quale l'istante ha ricevuto l'intimazione impugnata del 3.3.22, cfr. prod. e relativa busta telematica) e poi nella CP_4
intimazione da ultimo impugnata del 3.3.22, sicchè il termine prescrizionale è stato in entrambi i casi validamente interrotto.
Quanto, infine, agli avvisi di addebito n. 371 2019 0023573361 (notificato il 24.1.20), 371 2021
0001340057 (notificato il 8.11.21), 371 2021 0007215637 (notificato il 21.12.21), 371 2022
0010335362 (notificato il 17.8.22), per essi il termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla intimazione di pagamento impugnata n. 071 2023 9029559963 notificata a mezzo pec in data
18.9.23. Per tali ragioni, l'opposizione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della bassa complessità della lite e del mancato espletamento di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: rigetta l'opposizione; CP_ condanna parte istante al rimborso in favore di ciascuna delle parti convenute ( e CP_4 delle spese di lite che liquida in €. 2906,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge. Si comunichi.
Nola, 21.1.25 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma