2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'eta', e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalita' stabilite ai sensi del comma 6.
Non possono in ogni caso essere annessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646 .
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attivita' di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1. ((2)) 4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo e' pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianita' pari al periodo di servizio prestato.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, e' valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.
6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalita' di applicazione del presente articolo.
7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.
---------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, e' prorogato al 28 febbraio 1987." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 5 comma 12) che "va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca gia' di trattamento di quiescenza, nonche' il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente."