Ordinanza cautelare 7 marzo 2022
Sentenza 23 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 07/03/2022, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2022
N. 00828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2022, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui minori -OMISSIS--OMISSIS- e-OMISSIS--OMISSIS-; -OMISSIS--OMISSIS-; -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato Elio Errichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, alla via T. Tasso n. 169;
contro
Comune di San Cipriano D’Aversa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arpac - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Pacciani, Valerio Mosca e Fabiana Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla via G. Sanfelice n. 33, presso l’avvocato Gaetano Mastropasqua;
per l’annullamento,
previa concessione delle misure cautelari,
- dell’autorizzazione, ai sensi degli articoli 87 e 88 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), rilasciata dal Comune di San Cipriano d’Aversa e dall’Arpa Campania per l’installazione di un nuovo impianto di radio-trasmissione per rete di telefonia mobile sito nel Comune di San Cipriano d’Aversa in via -OMISSIS-
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, ivi compreso ove occorra il parere positivo preventivo dell’Arpac, la comunicazione d’inizio lavori, il progetto definitivo dell’infrastruttura e l’analisi d’impatto elettromagnetico, nonché ogni altra autorizzazione concessa dalla parte resistente con riferimento all’impianto; nonché
per la condanna in forma specifica all’adozione di ogni misura opportuna, ivi compresa la rimozione dell’impianto e la riduzione in pristino;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Cipriano D’Aversa e della Iliad Italia s.p.a.;
Vista l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’articolo 55 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che i ricorrenti si dolgono della violazione sia delle garanzie di pubblicità e di partecipazione procedimentale, sia delle norme (legge n. 36 del 2001 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) poste a protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, con particolare riferimento all’impatto dell’impianto sul terrazzo di pertinenza della loro abitazione e alla presenza di scuole a una distanza inferiore a 350 metri (cfr. articolo 6 del Regolamento comunale per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di radio-telecomunicazioni e degli elettrodotti );
Ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare in considerazione della sussistenza del fumus boni iuris e del pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile a interessi di rilevanza costituzionale;
Ritenuto, pertanto, di dover inibire l’esecuzione di ulteriori lavori e disporre che l’impianto (ove ormai completato) resti comunque inattivo fino alla definizione del merito del ricorso, rinviando al definitivo ogni statuizione circa le spese della presente fase interinale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) accoglie l’istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 ottobre 2022.
Al definitivo ogni statuizione circa le spese della fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2- septies , del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.