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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del magistrato
Dott.VINCENZA BARBALUCCA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.2493/2024 rgac
Vertente tra n. Napoli 23.1.1991 rapp.tata e difesa da avv. Parte_1
F.Sodano……………………………………………………………ricorrente
E
n.
3.2.1962 Casalnuovo di Napoli , n. Afragola Controparte_1 CP_2
1.6.1963 e n. Acerra 18.5.1986 ……..resistenti non costituiti CP_3
RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
ha formulato con ricorso depositato in data 13.5.2024 richiesta Parte_1
ex art. 316 bis cc I comma I parte di ordine nei confronti di e Controparte_1
, quale ascendenti dell'obbligato , di versare CP_2 CP_3
direttamente alla ricorrente l'ammontare di euro 250,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore n. Napoli 13.5.2020 , come statuito Persona_1
in decreto Tribunale di Nola 9.8.2022 , nella proc.ra n.260/2022 ( relatore dr
L.Alfano)
La ricorrente compariva alla udienza dell'11.11.2024 , precisava di svolgere lavori saltuari come badante , di essere aiutata dalla propria famiglia di origine ovvero il padre barista , la di lei madre è deceduta . La ricorrente lamentava l'inadempimento dell'obbligato , dichiarando che costui da gennaio 2024 a novembre CP_3 2024 aveva versato solo un ammontare di circa euro 500,00 . Nessuno compariva per parte resistente pur ritualmente citati
Il Giudice svolgeva accertamenti di GDF
La causa veniva rimessa in decisione
In punto di diritto si osserva che la disposizione in esame cioè l'art. 316 bis cc sancisce l'obbligo primario di mantenimento dei figli minori da parte di entrambi i genitori e quello sussidiario degli ascendenti “quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti”.
Dunque dal dettato normativo emerge che il bene oggetto di tutela ex art. 316 bis cc è il minore, sicchè l'obbligazione de qua scatta in presenza di oggettiva inadeguatezza dell'apporto da parte dei genitori ( quando non possono o non vogliono) indipendentemente, in questa fase, dall'accertamento di eventuali responsabilità degli stessi , lasciato a diverso ambito di indagine , essendo in questa sede primario assicurare al minore il suo diritto al mantenimento in modo celere , concreto e fattivo
(cfr. Trib. Taranto 4.2.2005) .
La normativa in esame infatti è di carattere generale e quindi non riferibile solo alla coppia genitoriale separativa
Sulla base di tali considerazioni di diritto , l'obbligazione ex art. 316 bis cc va letta in ampio raggio , potendosi estendere gli obblighi a tutti gli ascendenti del minore , previa partecipazione , pertanto, al giudizio sia degli ascendenti paterni che di quelli materni
, non avendo l'obbligazione in parola carattere fideiussorio ma solo quella di tutela concreta del minore, alla luce della situazione economica complessivamente e singolarmente considerata al fine di assicurare ad ogni componente obbligato uno sforzo contributivo che assicuri il diritto- dovere di ciascuno di sopportare le primarie esigenze di vita;
L'obbligo degli ascendenti può ben quindi concorrere con quello dei genitori ed essere con loro ripartito in base alle rispettive sostanze , essendo l'istituto ex art.316 bis cc assimilabile a quello degli alimenti , quanto meno sotto il profilo che anch'esso
è subordinato ad una constatata insufficienza dei mezzi economici , e motivato dai generali principi della solidarietà familiare ex artt. 147 e 148 cc ( cfr. Trib. Messina
Sez. I 14.7.2007).
Va in ogni caso evidenziato che la regolamentazione in esame impone un principio di solidarietà familiare tra ascendenti ovviamente di carattere generale : nel senso che l'intervento surrogatorio , laddove sussista statuizione che con specifico riferimento a giudizio separativo determina la misura del contributo per un genitore , di solito il non collocatario , è da proiettarsi rispetto agli immediati ascendenti dell'obbligato tenuto ad una precisa misura contributiva .
In ogni caso il Giudice , in virtù del principio giuridico in esame, dovrà valutare altresì in che misura e con quali strumenti il genitore collocatario contribuisce al mantenimento della prole e se gli ascendenti del genitore collocatario contribuiscano ed in che misura alla “quota parte” di contribuzione che il genitore collocatario offre per la prole.
Diversamente opinando e cioè immaginando un intervento surrogatorio anche degli ascendenti del genitore collocatario rispetto al caso che l'obbligato non adempia per mancanza di mezzi e che i di lui ascendenti si oppongano o si dichiarano non disponibili alla surrogazione de qua , non è ipotizzabile che gli ascendenti del genitore collocatatrio subentrino in tale onere, tout court, sbilanciando quindi completamente gli oneri contributivi che la legge ai sensi dell'art.160 cc pone a carico di entrambi i genitori come obbligo appunto ineludibile in quanto di ordine pubblico atto a tutelare l'interesse primario della prole .
Ebbene nella fattispecie che ci occupa dalle risultante in atti emerge che:
1) la ricorrente svolge lavori saltuari come badante , allo stato non è chiaro se percepisce altra forma indennitaria previdenziale ( es reddito di inclusione) ,
2) il sig. , nonno paterno, risulta svolgere lavori occasionali come CP_2
muratore , nel 2023 ha percepito un reddito di circa euro 15.000, 00 annui così come nel 2022.
3) La sig. , nonna paterna , è casalinga , nel 2023 , come nel Controparte_1 4) Il sig , padre della minore , obbligato , risulta essere nullatenente CP_3
e disocuppato
Dalle complessive risultanze in atti emerge che la ricorrente assolve proporzionalmente nei termini di cui all'art. 147 e 148 cc al dovere di accudimento della prole , considerato non da ultimo l'apporto di lavoro domestico e casalingo ed il supporto della famiglia di origine.
Il padre dei minori , l'obbligato sig risulta inadempiente, nei di lui CP_3
confronti la ricorrente ha sporto in data 31.8.2023 denuncia/querela per perseverante inadempimento all'obbligo contributivo alimentare per la minore , ma ciò che giustifica come condizione di fatto l'azione de qua è che non risulta avere mezzi sufficienti ed adeguati per contribuire a sostenere la prole
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale ( da ultimo Corte di Cassazione ordinanza del 30 marzo 2023 n. 8980) l'obbligazione degli ascendenti ha natura sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori e non sorge per il solo fatto che uno dei due genitori non provveda al mantenimento dei figli, ovvero se l'obbligato è inadempiente , laddove l'altro è in grado di provvedervi , gravando in ogni caso su tutti gli ascendenti in proporzione alle spettanze degli stessi.
Nella fattispecie de qua la obbligazione degli ascendenti ha natura solidale e parziaria e soprattutto è sussidiaria rispetto agli obblighi ex art. 148 cc dei genitori , motivo per cui non sussiste litisconsorzio necessario.
Il Tribunale adito dunque ritiene che sussistono i presupposti dell'esperita azione.
In tal senso per le ragioni sopra espresse , tenuto conto che l'obbligato CP_3
risulta aver sperimentato in una certa misura lo svolgimento di attività lavorativa che potrebbe sicuramente continuare a svolgere anche se in via precaria ma nell'intento di dover provvedere in primis al mantenimento della minore , il Tribunale ritiene che i genitori dell'obbligato , odierni resistenti e CP_3 CP_2 [...]
debbano contribuire al mantenimento della prole nella misura di euro CP_1
150,00 rispetto ai 250,00 a cui è tenuto il figlio obbligato Si ravvisano equi motivi per compensare le spese di lite in ragione della natura delle questioni trattate
pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti di e accoglie il ricorso per
[...] Controparte_1 CP_2
quanto di ragione e per l'effetto ordina a e di Controparte_1 CP_2
versare direttamente a odierna ricorrente l'ammontare di euro Parte_1
150,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese , a mezzo vaglia postale o bonifico bancario o contanti per il mantenimento della minore . Persona_1
Spese compensate .
Si comunichi
Nola, 15.5.2025
il Giudice dr Vincenza Barbalucca 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 e 2021 risulta aver percepito rediti per euro 5400,00 annui ( pensione) ;