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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 106/2024 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. CP_1 Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, –pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO dott.ssa , nata in [...] il [...], CF , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Crocitti, CF e Virginia C.F._3 Nicotera, CF elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in C.F._4 Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec Email_3
Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 19.05.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, la dott.ssa
[...]
, premesso di essere dipendente dell' con la qualifica di CP_2 Parte_1 dirigente medico, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista per i turni di pronta disponibilità per l'importo contrattualmente pattuito e la conseguente condanna della resistente a corrisponderle le differenze retributive per l'arco temporale 2014 - 2020, quantificabili in € 13.282,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Esponeva che, con delibera n. 355/2009, l , previo accordo Parte_1 siglato con le OO.SS., aveva stabilito che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria, fosse incrementato da € 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. Al fine di provvedere all'adeguamento di quanto contrattualmente pattuito, e soprattutto al fine di regolarizzare i pagamenti pregressi, l , con Parte_1 delibera n. 248/12, aveva istituito un'apposita Commissione Paritetica che aveva Part provveduto alla definizione di tutto il carico pregresso e l aveva corrisposto tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti per i turni di pronta disponibilità. 2
Part Dal 01.01.2013 l contravvenendo alle disposizioni contrattuali ed a quanto statuito con la delibera n. 355/2009, aveva retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della
[...]
e al punto n. 10 le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, Parte_2 fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno, nonché al punto n.11 che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part L' non aveva dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti e, pertanto, con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro, le parti sindacali avevano chiamato in giudizio l al fine di Parte_1 ottenere la cessazione del comportamento illegittimo, la rimozione dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato accordo;
Il Tribunale adito con ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso presentato, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella Parte_1 parte in cui non aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato Part all' resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi ad essa incombenti. L'accordo era stato recepito in data 23.03.2017 con delibera del Commissario Part Straordinario dell' e, nonostante ciò, l aveva Parte_3 continuato a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate. Con missiva, inviata via pec, l era stata diffidata a provvedere Parte_1 al pagamento delle differenze retributive, ma invano ed aveva diritto alla complessiva somma di € 13.282,90, pari alla differenza tra quanto dovuto (secondo la tipologia e il numero di turni) e quanto percepito. Costituitasi in giudizio l resisteva all'avversa pretesa, Parte_1 chiedendone il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 201/2024 pubblicata il 16.02.2024, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento dell'importo di 13.282,90 euro in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi 981,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Virginia Nicotera e Raffaella Crocitti procuratori antistatari”. Dalla certificazione in atti, proveniente dalla stessa Azienda resistente, emergeva che il ricorrente aveva svolto, nel periodo temporale indicato in ricorso, i turni di pronta disponibilità e che gli stessi erano stati pagati in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria e dall'accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato stabilito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 3
CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' ; Parte_1 accordo recepito- in esito all'ordinanza ex art 28 sta lav. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 23.3.2017- dalla delibera del Commissario Straordinario dell' Parte_1
n. 171/2017.
[...] La quantificazione degli importi indicata in ricorso era coerente con quanto stabilito dalla contrattazione sopra richiamata. Sul punto, dichiarava il Tribunale di aderire si ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 63/2023 in atti) e alla cui diffusa motivazione rinviava ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. In particolare, era stato rilevato che la normativa contenuta nel Ccnl Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 (in senso analogo l'art 17 CCNL 2005) stabiliva, al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al secondo comma che “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”; al sesto comma che:
“il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”; al nono che “In caso di chiamata l'attività viene computa come lavoro straordinario”; al decimo che: “Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”; ed infine al comma quattordici che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Nessun dubbio sussisteva circa la legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo Parte_1 stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Ciò posto, la ricorrente aveva dato prova di avere svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva allegato il mancato pagamento degli stessi. Aveva fornito anche la prova dei criteri di nuova quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Aveva, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. L' non aveva dato prova del pagamento degli importi, di Controparte_3 conseguenza, non aveva fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ne conseguiva che l doveva essere condannata al pagamento dei Controparte_3 turni di reperibilità espletati e non retribuiti quantificati in € 13.282,90 come da conteggi depositati, nonché al pagamento degli interessi legali su detta somma dalla pronuncia al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e venivano liquidate, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità del contenzioso, in € 981,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. 4
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa e/o carente e/o viziata motivazione circa l'esistenza del diritto azionato, giacché seppur pacifico il diritto del Tribunale a motivare il provvedimento per relationem, pur tuttavia tale rinvio non esonerava dall'esame delle singole questioni poste dalla parte resistente, anche solo per rigettarle. Invero dalla documentazione versata in atti, anche in ragione delle eccezioni formulate dalla difesa dell , mancava la prova della sussistenza di un diritto soggettivo CP_1 perfetto. Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto, quale atto presupposto con valenza sine die, la deliberazione n. 335/ 2009- adottata dalla ex in Controparte_4 ragione dell'organizzazione dell'epoca, che allo stato non era più corrispondente all'evoluzione che l medesima aveva effettuato nel corso degli anni, antecedente CP_1 all'accorpamento della ex con la di Locri e con quella di Palmi. Parte_4 Pt_5 La giurisprudenza di merito formatasi con riferimento alla validità di accordi contrattuali sottoscritti senza un termine di validità temporale aveva sancito il principio in forza del quale
“qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché' finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione viene estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio” (ex multis Cfr. Cass. n. 23105 del 17/09/2019, Cass. n. 14961 del 11/05/2022). L'azienda non aveva dato esecuzione spontanea, per il periodo in contestazione, diverso da quello dell'accordo per fondate ragioni, anche alla luce dei principi richiamati, prima fra tutte la nuova veste giuridica della azienda a seguito dell'accorpamento, oltre che all'osservanza dei principi di diritto sottesi al regime contrattualistico. La efficacia sine die dell'accordo richiamato avrebbe vanificato la causa e la funzione sociale della contrattazione. Il mancato esame delle censure formulate dalla difesa della azienda circa la inefficacia dell'accordo per un periodo successivo aveva viziato l'intero provvedimento. Se la volontà della azienda fosse stata diversa, non sarebbero state comprensibili le ragioni del nuovo accordo sindacale del 2013 – seppur non recepito-anche se inefficace in quanto mai operativo, per come dimostrava la deliberazione n. 248/2012, che aveva solo dato l'avvio ad un tavolo tecnico di discussione e di definizione con la istituzione di una commissione paritetica finalizzata alla risoluzione di tutto il pregresso con l'intento di valutare le posizioni e la relativa copertura finanziaria. Non sarebbe stato comprensibile l'accordo del 2016, recepito con la deliberazione del 2017, anch'esso condizionato al parere del collegio dei revisori stante la assenza della quantificazione definitiva dei fondi dell'anno 2016. Allo stato non era presente alcuna certificazione dei fondi e, pertanto, non sussisteva alcun diritto automatico o riconoscimento senza soluzione di continuità, ma solo una pretesa economica condizionata alla predetta verifica, in relazione alla quale il collegio sindacale, per l'erogazione del fondo per l'anno 2016, aveva riservato di esprimersi dopo che l'azienda li avesse quantificati in via definitiva. In assenza di certificazione dei fondi il diritto preteso non potrà essere riconosciuto. 5
Era onere della ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e la sua immediata esigibilità. Con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur e la carenza di prova. Il Tribunale aveva recepito acriticamente la tesi della ricorrente, senza alcuna indagine né degli elementi costitutivi del diritto, né della verifica della quantum dovuto in relazione alla singola posizione. La resistente peraltro aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte deducendo l'assenza di prova in atti sia del diritto per cui si procedeva sia dei parametri utilizzati per pervenire a tale risultato e della capienza del fondo in ragione della non definitività della quantificazione da parte della azienda. Tale carenza aveva condotto ad una decisione ingiusta, anche in punto di spese di lite. Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza e la condanna della resistente/appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Costituitasi, la dott.ssa preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 nuove eccezioni formulate dall'appellante, in particolare sul recesso, che ampliavano il thema decidedum, introducendo nuovi elementi, che, a suo dire, sarebbero stati estintivi del diritto del ricorrente. Part L' aveva eccepito per la prima volta il recesso dagli accordi contrattuali recepiti con la delibera n. 355/2009 e tale eccezione andava dichiarata inammissibile, poiché introduceva nuovi temi di indagine non tempestivamente allegati in primo grado. In ogni caso, ripercorrendo l'excursus della vicenda, emergeva chiaramente da tutti gli Part atti posti in essere dall' l'inesistenza della volontà di recedere ma anzi il fermo intendimento di confermare l'accordo recepito dalla delibera 355/2009. Part Nel 2012, l dopo aver istituito un'apposita commissione incaricata del pagamento di tutte le differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità per gli anni 2009-2011, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, aveva regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Parte_6
, stabilendo al punto n. 10 che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili,
[...] venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al punto n.11 del medesimo accordo era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. In tale documento si leggeva Part chiaramente che l confermava il suo intendimento ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità. Nessuna condizione era mutata nell'assetto organizzativo diversamente da quanto Part oggi asserito per la prima volta dall' Ma vi era di più. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' n. 171/2017. Parte_1 Da tale condotta risultava tutt'altro che la volontà di recedere per facta concludentia, atteso che erano proprio i fatti e i documenti ad evidenziare la volontà di dare continuità agli accordi integrativi. Part Cosa diversa era il rispetto degli impegni assunti, sistematicamente disattesi dall' tanto che per la mancata attuazione degli obblighi era stato instaurato un giudizio ex art. 28 Part L. 300/1970, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo dell' e 6
l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato Part accordo. In tale giudizio l era regolarmente costituita e non aveva eccepito il recesso dagli accordi stipulati. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non aveva attuato l'accordo del Parte_1 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato al resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi ad essa incombenti. La delibera n. 171 del 23.03.2017 aveva recepito tutti gli accordi tra le parti sindacali, ivi compreso quello del 15.03.2016, con il quale era stato pattuito l'utilizzo dei residui anni 2010-2015 del fondo contrattuale CCNL 2010 per il pagamento delle indennità, pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive, ecc.. Tali fondi dovevano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento delle prestazioni sopra indicate, senza possibilità alcuna per l'Ente di destinarli ad altre finalità, con la conseguenza che il mancato utilizzo degli stessi non costituiva e non poteva costituire in alcun modo, una fonte di risparmio per l' , così come il pagamento, in adempimento CP_1 Part delle previsioni contrattuali, non incideva sul bilancio dell' In tale delibera si leggeva: “visto il verbale del Collegio sindacale n. 55 del 16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico- finanziaria di cui all'art 40 bis del D, Lgs 165/2001”, e ciò costituiva prova contraria di quanto sostenuto dall'appellante, atteso che erano stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'adozione della delibera ed era stato precisato che il riparto dei fondi sarebbe avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con la legge n. 122/2010, sulla base della caratura già attribuita alla dirigenza nell'anno 2010. Veniva prodotto l'atto prot. 28187 dell'11.06.2020, in cui l'azienda appellante, ritenuta la validità della delibera 171/2017 e del verbale n. 55 del 16.02.2017 confermava la propria volontà di dare adempimento agli accordi del 15.3.2016, attesa l'acquisizione del parere favorevole del Collegio sindacale sulla compatibilità dell'accordo alla normativa di riferimento, prevedendo inoltre che per gli adempimenti futuri del predetto accordo: “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” Non era vero quanto asserito da controparte, cioè che tale delibera fosse priva del parere favorevole della Commissione Straordinaria, riportato chiaramente nel frontespizio, né che non fossero state indicate le voci di bilancio alle quali imputare la spesa, poiché nel medesimo documento emergeva come il Funzionario al Bilancio e Programmazione avesse indicato l'imputazione dei costi come rientranti nei fondi del personale della dirigenza. Inoltre, il Direttore e il Responsabile del procedimento attestavano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure eseguite. Il tutto di immediata percezione dalla lettura della delibera n. 171/2017. Parte L' con l'assunto del recesso per facta concludentia, tentava di mascherare il proprio inadempimento, non tenendo conto che le prestazioni erano già state rese dai dipendenti, e il diritto alla retribuzione pattuita è divenuto diritto quesito e intangibile, quale corrispettivo di una prestazione già resa. Del resto, un eventuale recesso non avrebbe potuto che avere efficacia eventualmente per le obbligazioni future, senza avere alcun effetto retroattivo relativamente agli anni per i quali il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive, derivanti dal pregresso accordo (ultimo quello del 2016 recepito con delibera nel 2017) ormai entrati in maniera definitiva nel suo patrimonio. 7
Il primo motivo di appello andava, dunque, rigettato, anche perché il Tribunale di Palmi aveva esaminato, ai fini del riconoscimento del diritto invocato, tutti gli atti deliberativi prodotti e non solamente la delibera 355/2009, ivi compresa la documentazione di provenienza aziendale attestante l'espletamento dei turni e comprovante il pagamento degli stessi in misura inferiore a quanto pattuito. Sulla reiterata contestazione circa la mancata esecuzione dei turni era appena il caso Part di rilevare che la prova in atti esiste ed era stata rilasciata dalla stessa che non aveva mai specificatamente contestato il documento. Circa la determinazione del quantum era facilmente intuibile l'operazione matematica compiuta. Ribadiva l'improponibilità di nuove eccezioni in fase di gravame e osservava in proposito che la capienza dei fondi era stata sempre una circostanza incontestata anzi provata documentalmente da parte ricorrente con le deliberazioni prodotte che attestavano i riferimenti contabili, oggetto di successiva verifica da parte dei revisori dei conti, il tutto riportato nei documenti e negli atti di causa. Solamente in sede di gravame era stato asserito che il diritto della ricorrente sarebbe stato condizionato alla verifica dei fondi, producendo a sostegno della nuova tesi difensiva il verbale sindacale n. 55 del 2016, non allegato in primo grado e, dunque, inammissibile. In ogni caso, quand'anche il diritto del ricorrente fosse stato sottoposto alla condizione dell'accertamento della capienza dei fondi, tale condizione sarebbe meramente potestativa e, dunque, nulla in quanto il suo avverarsi dipendeva esclusivamente da un'attività del debitore, palesemente inadempiente. In via subordinata, affermava che tutta la condotta posta in essere dall'Azienda debitrice costituiva mancato adempimento contrattuale, il che legittimava, in subordine, la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nella misura di € 13.282,90, o in quella ritenuta di giustizia. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello o, in subordine, accertato l'inadempimento dell' , riconoscere a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 la somma di € 13.282,90 o quella ritenuta di giustizia, con condanna dell'appellante alla refusione anche delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: 2014 – 2020. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. 8
Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). Con verbale n. 55 del 16.02.2017 il Collegio Sindacale esprimeva parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40 bis del decreto legislativo n.165/2001 per gli anni fino al 2015 e solo per quanto riguardava i fondi per l'anno 2016 il collegio riservava di esprimersi “una volta che l li avrà quantificati CP_1 in via definitiva”.
Parte 4.1. Incidentalmente si osserva che quest'ultimo è il documento depositato dall unitamente all'atto di appello, che viene acquisito in ragione della rilevanza ai fini della decisione, considerato che, contrariamente al dedotto dell'appellata, il tema della copertura e della capienza del fondo non costituisce questione nuova, dedotta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto già prospettata con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado: “Conclusivamente la documentazione in atti conferma la esistenza di un diritto condizionato in capo al ricorrente –trattandosi di previsione subordinata alla verifica delle disposizioni normative ed alla capienza del fondo oltre che alla previsione annuale di un piano del servizio di pronta disponibilità– la cui prova dell'avveramento e/o del mancato godimento della obbligazione alternativa del riposo sostitutivo incombe sul ricorrente;
onere mai assolto dal Dirigente” (così pag. 8 memoria difensiva del 31.10.2022, costituente l'atto Parte di costituzione dell' nel giudizio di primo grado). Tale documento viene acquisito, avendo efficacia dimostrativa, cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257, secondo cui: “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte
o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa”. Per le medesime ragioni ed in applicazione dei medesimi principi di diritto, viene acquisita la documentazione prodotta dall'appellata all'atto della sua costituzione nel giudizio di appello e del deposito delle note difensive del 11.09.2025. 9
4.2. Riprendendo la ricostruzione dell'evoluzione della vicenda, va rilevato che l'accordo sindacale del 15.03.2016 era stato recepito con deliberazione del
[...] n. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il Parte_7 recepimento del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis D. Lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 -bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente sui seguenti presupposti: recesso per facta concludentia e indisponibilità delle risorse finanziarie. Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001, sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Parte L'assunto del recesso unilaterale per come dedotto in questa sede dall' cioè per mero unilaterale e tacito comportamento concludente, non può essere asseverato, sia in Parte punto di fatto, poiché il contegno dell' non si è dimostrato esplicativo di volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali, sia in punto di diritto, posto l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). Parte L' non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie.
6. Infondata appare la censura relativa alla compatibilità economico – finanziaria. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dalla ricorrente/appellata, per gli anni fino al 2015 sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo 10
il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio della funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del ricorrente/appellato è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
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con l il servizio svolto si è rivelato essenziale e, data la validità Parte_1 Parte_8 e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Tale circostanza trova riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 prodotta dall'appellata. Si tratta della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28187 del 11.06.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” Il documento premette che con deliberazione n. 85 del 06.02.2020 sono stati determinati e costituiti i fondi contrattuali degli anni 2016 e 2017 del personale della e che il presente accordo ha validità giuridica Parte_9 biennale per gli anni 2016 e 2017 e si applica a tutto il personale della dirigenza
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dell' che grava sul fondo dell'anno di Parte_10 Parte_1 riferimento, compreso il personale posto in quiescenza limitatamente al periodo effettivamente prestato nell'anno. Richiama espressamente, quale atto presupposto, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, e attesta: Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2O1O- 2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16.02.2017. Si dà atto, pertanto, che la quota derivante dai residui del fondo di risultato per l'anno 2016, sarà erogato al Personale della Dirigenza delle due Aree Medici-veterinari ed SPTA , secondo le modalità e le condizionalità su concordate, in tre tranche mensili di pari importo, sulla base della disponibilità di cassa dei fondi contrattuali del medesimo anno, in concomitanza con la retribuzione stipendiale del prossimo mese di Giugno 2O2O e successivi mesi fino alla concorrenza dell'intero importo e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. È stata altresì depositata la deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, avente ad oggetto: “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023”, da cui è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Ciò posto, il primo motivo di appello si rivela infondato sia in punto di insussistenza nell'an debeatur sia in punto di omessa o carente motivazione, posto che la sentenza ha richiamato la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità ed anche, quale precedente che veniva fatto proprio e posto a fondamento della decisione, la sentenza n. 36/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria, affermando la legittimità del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, del verbale di accordo di contrattazione integrativa 11
aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo Parte_1
(pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). È infondato, anzi al limite della genericità, pure l'ulteriore motivo di doglianza, con cui è stata lamentata la carenza di prova del diritto anche in punto di quantum debeatur, sul rilievo che l resistente aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte. CP_1 Il Tribunale, coerentemente con le risultanze in atti, ha rilevato che la ricorrente aveva dato prova di aver svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva fornito la prova dei criteri di quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando precisi conteggi. Nessuna specifica contestazione, neanche con l'atto di appello, è stata proposta al fine di poter apprezzare un qualsivoglia errore nel computo del quantum debeatur, tale che la generica deduzione con cui è stata affermata l'assenza di prova, senza espressa e specifica negazione del fatto allegato dalla ricorrente, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 13.282,90 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_11 del legale rappresentante p.t., nei confronti di dott.ssa avverso la sentenza CP_2
n. 201/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.02.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 106/2024 R.G., vertente TRA
, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Rosa Lombardo, Dirigente dell'Ufficio Legale, C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata presso la sede legale dell' sita in Palazzo Tibi II Tronco S. CP_1 Parte Anna sede legale dell' , tel/fax 0964/399066, –pec Email_1
Email_2 appellante CONTRO dott.ssa , nata in [...] il [...], CF , CP_2 C.F._2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaella Crocitti, CF e Virginia C.F._3 Nicotera, CF elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in C.F._4 Taurianova, via De Amicis n. 9, fax 0966612065, pec Email_3
Email_4 appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 19.05.2021 innanzi al Tribunale di Palmi, la dott.ssa
[...]
, premesso di essere dipendente dell' con la qualifica di CP_2 Parte_1 dirigente medico, chiedeva l'accertamento del proprio diritto al pagamento dell'indennità prevista per i turni di pronta disponibilità per l'importo contrattualmente pattuito e la conseguente condanna della resistente a corrisponderle le differenze retributive per l'arco temporale 2014 - 2020, quantificabili in € 13.282,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Esponeva che, con delibera n. 355/2009, l , previo accordo Parte_1 siglato con le OO.SS., aveva stabilito che il compenso per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria, fosse incrementato da € 20,16 ad € 30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad € 40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad € 50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. Al fine di provvedere all'adeguamento di quanto contrattualmente pattuito, e soprattutto al fine di regolarizzare i pagamenti pregressi, l , con Parte_1 delibera n. 248/12, aveva istituito un'apposita Commissione Paritetica che aveva Part provveduto alla definizione di tutto il carico pregresso e l aveva corrisposto tutte le differenze retributive maturate dai dipendenti per i turni di pronta disponibilità. 2
Part Dal 01.01.2013 l contravvenendo alle disposizioni contrattuali ed a quanto statuito con la delibera n. 355/2009, aveva retribuito i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della
[...]
e al punto n. 10 le parti avevano concordato che le pronte disponibilità, Parte_2 fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno, nonché al punto n.11 che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Part L' non aveva dato attuazione ad alcuno degli obblighi assunti e, pertanto, con ricorso ex art. 28 L. 300/1970, depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro, le parti sindacali avevano chiamato in giudizio l al fine di Parte_1 ottenere la cessazione del comportamento illegittimo, la rimozione dei suoi effetti e l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato accordo;
Il Tribunale adito con ordinanza del 28.7.2016 cron. n. 11/2016, accogliendo il ricorso presentato, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella Parte_1 parte in cui non aveva attuato l'accordo del 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato Part all' resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi ad essa incombenti. L'accordo era stato recepito in data 23.03.2017 con delibera del Commissario Part Straordinario dell' e, nonostante ciò, l aveva Parte_3 continuato a retribuire i turni di pronta disponibilità nella misura fissa di € 20,66 per ciascun turno, disattendendo le condizioni contrattuali concordate. Con missiva, inviata via pec, l era stata diffidata a provvedere Parte_1 al pagamento delle differenze retributive, ma invano ed aveva diritto alla complessiva somma di € 13.282,90, pari alla differenza tra quanto dovuto (secondo la tipologia e il numero di turni) e quanto percepito. Costituitasi in giudizio l resisteva all'avversa pretesa, Parte_1 chiedendone il rigetto.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 201/2024 pubblicata il 16.02.2024, il Tribunale di Palmi così statuiva:
“1) condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 al pagamento dell'importo di 13.282,90 euro in favore della parte ricorrente, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
2) condanna parte resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi 981,00 euro, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore degli avv.ti Virginia Nicotera e Raffaella Crocitti procuratori antistatari”. Dalla certificazione in atti, proveniente dalla stessa Azienda resistente, emergeva che il ricorrente aveva svolto, nel periodo temporale indicato in ricorso, i turni di pronta disponibilità e che gli stessi erano stati pagati in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria e dall'accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato stabilito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 3
CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' ; Parte_1 accordo recepito- in esito all'ordinanza ex art 28 sta lav. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 23.3.2017- dalla delibera del Commissario Straordinario dell' Parte_1
n. 171/2017.
[...] La quantificazione degli importi indicata in ricorso era coerente con quanto stabilito dalla contrattazione sopra richiamata. Sul punto, dichiarava il Tribunale di aderire si ritiene di aderire all'orientamento seguito dalla Corte di Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 63/2023 in atti) e alla cui diffusa motivazione rinviava ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. In particolare, era stato rilevato che la normativa contenuta nel Ccnl Comparto Sanità del 20.9.2001, che all'art. 7 (in senso analogo l'art 17 CCNL 2005) stabiliva, al primo comma, che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito dal comma 3”; al secondo comma che “All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture”; al sesto comma che:
“il servizio di pronta disponibilità va limitato ai soli periodi notturni e festivi. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di £ 40.000 per ogni dodici ore”; al settimo comma che: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi”; al nono che “In caso di chiamata l'attività viene computa come lavoro straordinario”; al decimo che: “Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”; ed infine al comma quattordici che “Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”. Nessun dubbio sussisteva circa la legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo Parte_1 stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Ciò posto, la ricorrente aveva dato prova di avere svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva allegato il mancato pagamento degli stessi. Aveva fornito anche la prova dei criteri di nuova quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando sul punto precisi conteggi. Aveva, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte. L' non aveva dato prova del pagamento degli importi, di Controparte_3 conseguenza, non aveva fornito, come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Ne conseguiva che l doveva essere condannata al pagamento dei Controparte_3 turni di reperibilità espletati e non retribuiti quantificati in € 13.282,90 come da conteggi depositati, nonché al pagamento degli interessi legali su detta somma dalla pronuncia al saldo. Le spese di giudizio seguivano la soccombenza e venivano liquidate, tenuto conto del valore, dell'attività svolta e della serialità del contenzioso, in € 981,00, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. 4
3. Il giudizio in grado di appello. Parte La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' che ne invocava la riforma. Lamentava il vizio di omessa e/o carente e/o viziata motivazione circa l'esistenza del diritto azionato, giacché seppur pacifico il diritto del Tribunale a motivare il provvedimento per relationem, pur tuttavia tale rinvio non esonerava dall'esame delle singole questioni poste dalla parte resistente, anche solo per rigettarle. Invero dalla documentazione versata in atti, anche in ragione delle eccezioni formulate dalla difesa dell , mancava la prova della sussistenza di un diritto soggettivo CP_1 perfetto. Il Tribunale erroneamente aveva ritenuto, quale atto presupposto con valenza sine die, la deliberazione n. 335/ 2009- adottata dalla ex in Controparte_4 ragione dell'organizzazione dell'epoca, che allo stato non era più corrispondente all'evoluzione che l medesima aveva effettuato nel corso degli anni, antecedente CP_1 all'accorpamento della ex con la di Locri e con quella di Palmi. Parte_4 Pt_5 La giurisprudenza di merito formatasi con riferimento alla validità di accordi contrattuali sottoscritti senza un termine di validità temporale aveva sancito il principio in forza del quale
“qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché' finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione viene estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto – la perpetuità del vincolo obbligatorio” (ex multis Cfr. Cass. n. 23105 del 17/09/2019, Cass. n. 14961 del 11/05/2022). L'azienda non aveva dato esecuzione spontanea, per il periodo in contestazione, diverso da quello dell'accordo per fondate ragioni, anche alla luce dei principi richiamati, prima fra tutte la nuova veste giuridica della azienda a seguito dell'accorpamento, oltre che all'osservanza dei principi di diritto sottesi al regime contrattualistico. La efficacia sine die dell'accordo richiamato avrebbe vanificato la causa e la funzione sociale della contrattazione. Il mancato esame delle censure formulate dalla difesa della azienda circa la inefficacia dell'accordo per un periodo successivo aveva viziato l'intero provvedimento. Se la volontà della azienda fosse stata diversa, non sarebbero state comprensibili le ragioni del nuovo accordo sindacale del 2013 – seppur non recepito-anche se inefficace in quanto mai operativo, per come dimostrava la deliberazione n. 248/2012, che aveva solo dato l'avvio ad un tavolo tecnico di discussione e di definizione con la istituzione di una commissione paritetica finalizzata alla risoluzione di tutto il pregresso con l'intento di valutare le posizioni e la relativa copertura finanziaria. Non sarebbe stato comprensibile l'accordo del 2016, recepito con la deliberazione del 2017, anch'esso condizionato al parere del collegio dei revisori stante la assenza della quantificazione definitiva dei fondi dell'anno 2016. Allo stato non era presente alcuna certificazione dei fondi e, pertanto, non sussisteva alcun diritto automatico o riconoscimento senza soluzione di continuità, ma solo una pretesa economica condizionata alla predetta verifica, in relazione alla quale il collegio sindacale, per l'erogazione del fondo per l'anno 2016, aveva riservato di esprimersi dopo che l'azienda li avesse quantificati in via definitiva. In assenza di certificazione dei fondi il diritto preteso non potrà essere riconosciuto. 5
Era onere della ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa e la sua immediata esigibilità. Con il secondo motivo lamentava l'erronea valutazione oltre che dell'an anche del quantum debeatur e la carenza di prova. Il Tribunale aveva recepito acriticamente la tesi della ricorrente, senza alcuna indagine né degli elementi costitutivi del diritto, né della verifica della quantum dovuto in relazione alla singola posizione. La resistente peraltro aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte deducendo l'assenza di prova in atti sia del diritto per cui si procedeva sia dei parametri utilizzati per pervenire a tale risultato e della capienza del fondo in ragione della non definitività della quantificazione da parte della azienda. Tale carenza aveva condotto ad una decisione ingiusta, anche in punto di spese di lite. Concludeva chiedendo l'integrale riforma della sentenza e la condanna della resistente/appellata alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Costituitasi, la dott.ssa preliminarmente eccepiva l'inammissibilità delle CP_2 nuove eccezioni formulate dall'appellante, in particolare sul recesso, che ampliavano il thema decidedum, introducendo nuovi elementi, che, a suo dire, sarebbero stati estintivi del diritto del ricorrente. Part L' aveva eccepito per la prima volta il recesso dagli accordi contrattuali recepiti con la delibera n. 355/2009 e tale eccezione andava dichiarata inammissibile, poiché introduceva nuovi temi di indagine non tempestivamente allegati in primo grado. In ogni caso, ripercorrendo l'excursus della vicenda, emergeva chiaramente da tutti gli Part atti posti in essere dall' l'inesistenza della volontà di recedere ma anzi il fermo intendimento di confermare l'accordo recepito dalla delibera 355/2009. Part Nel 2012, l dopo aver istituito un'apposita commissione incaricata del pagamento di tutte le differenze retributive relative ai turni di pronta disponibilità per gli anni 2009-2011, con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, aveva regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Parte_6
, stabilendo al punto n. 10 che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili,
[...] venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno. Al punto n.11 del medesimo accordo era stato pattuito che il turno di pronta disponibilità, coincidente con un giorno festivo, venisse retribuito con un importo pari ad € 50,00. In tale documento si leggeva Part chiaramente che l confermava il suo intendimento ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità. Nessuna condizione era mutata nell'assetto organizzativo diversamente da quanto Part oggi asserito per la prima volta dall' Ma vi era di più. Con verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di Parte_1 incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). Tale accordo era stato poi recepito in data 23.3.2017 con delibera del Commissario Straordinario dell' n. 171/2017. Parte_1 Da tale condotta risultava tutt'altro che la volontà di recedere per facta concludentia, atteso che erano proprio i fatti e i documenti ad evidenziare la volontà di dare continuità agli accordi integrativi. Part Cosa diversa era il rispetto degli impegni assunti, sistematicamente disattesi dall' tanto che per la mancata attuazione degli obblighi era stato instaurato un giudizio ex art. 28 Part L. 300/1970, al fine di ottenere la cessazione del comportamento illegittimo dell' e 6
l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del sopra menzionato Part accordo. In tale giudizio l era regolarmente costituita e non aveva eccepito il recesso dagli accordi stipulati. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, aveva dichiarato antisindacale la condotta dell' nella parte in cui non aveva attuato l'accordo del Parte_1 15.03.2016 e conseguentemente aveva ordinato al resistente di cessare immediatamente la condotta antisindacale, provvedendo a quanto necessario ad ottemperare agli obblighi ad essa incombenti. La delibera n. 171 del 23.03.2017 aveva recepito tutti gli accordi tra le parti sindacali, ivi compreso quello del 15.03.2016, con il quale era stato pattuito l'utilizzo dei residui anni 2010-2015 del fondo contrattuale CCNL 2010 per il pagamento delle indennità, pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive, ecc.. Tali fondi dovevano essere utilizzati esclusivamente per il pagamento delle prestazioni sopra indicate, senza possibilità alcuna per l'Ente di destinarli ad altre finalità, con la conseguenza che il mancato utilizzo degli stessi non costituiva e non poteva costituire in alcun modo, una fonte di risparmio per l' , così come il pagamento, in adempimento CP_1 Part delle previsioni contrattuali, non incideva sul bilancio dell' In tale delibera si leggeva: “visto il verbale del Collegio sindacale n. 55 del 16.2.2017 che esprime parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico- finanziaria di cui all'art 40 bis del D, Lgs 165/2001”, e ciò costituiva prova contraria di quanto sostenuto dall'appellante, atteso che erano stati acquisiti tutti i pareri necessari per l'adozione della delibera ed era stato precisato che il riparto dei fondi sarebbe avvenuto nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78 del 31.05.2010, convertito con la legge n. 122/2010, sulla base della caratura già attribuita alla dirigenza nell'anno 2010. Veniva prodotto l'atto prot. 28187 dell'11.06.2020, in cui l'azienda appellante, ritenuta la validità della delibera 171/2017 e del verbale n. 55 del 16.02.2017 confermava la propria volontà di dare adempimento agli accordi del 15.3.2016, attesa l'acquisizione del parere favorevole del Collegio sindacale sulla compatibilità dell'accordo alla normativa di riferimento, prevedendo inoltre che per gli adempimenti futuri del predetto accordo: “Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria , di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2010-2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16/02/2017.” Non era vero quanto asserito da controparte, cioè che tale delibera fosse priva del parere favorevole della Commissione Straordinaria, riportato chiaramente nel frontespizio, né che non fossero state indicate le voci di bilancio alle quali imputare la spesa, poiché nel medesimo documento emergeva come il Funzionario al Bilancio e Programmazione avesse indicato l'imputazione dei costi come rientranti nei fondi del personale della dirigenza. Inoltre, il Direttore e il Responsabile del procedimento attestavano la completezza e la regolarità a norma di legge dei dati, dei documenti e delle procedure eseguite. Il tutto di immediata percezione dalla lettura della delibera n. 171/2017. Parte L' con l'assunto del recesso per facta concludentia, tentava di mascherare il proprio inadempimento, non tenendo conto che le prestazioni erano già state rese dai dipendenti, e il diritto alla retribuzione pattuita è divenuto diritto quesito e intangibile, quale corrispettivo di una prestazione già resa. Del resto, un eventuale recesso non avrebbe potuto che avere efficacia eventualmente per le obbligazioni future, senza avere alcun effetto retroattivo relativamente agli anni per i quali il ricorrente aveva chiesto le differenze retributive, derivanti dal pregresso accordo (ultimo quello del 2016 recepito con delibera nel 2017) ormai entrati in maniera definitiva nel suo patrimonio. 7
Il primo motivo di appello andava, dunque, rigettato, anche perché il Tribunale di Palmi aveva esaminato, ai fini del riconoscimento del diritto invocato, tutti gli atti deliberativi prodotti e non solamente la delibera 355/2009, ivi compresa la documentazione di provenienza aziendale attestante l'espletamento dei turni e comprovante il pagamento degli stessi in misura inferiore a quanto pattuito. Sulla reiterata contestazione circa la mancata esecuzione dei turni era appena il caso Part di rilevare che la prova in atti esiste ed era stata rilasciata dalla stessa che non aveva mai specificatamente contestato il documento. Circa la determinazione del quantum era facilmente intuibile l'operazione matematica compiuta. Ribadiva l'improponibilità di nuove eccezioni in fase di gravame e osservava in proposito che la capienza dei fondi era stata sempre una circostanza incontestata anzi provata documentalmente da parte ricorrente con le deliberazioni prodotte che attestavano i riferimenti contabili, oggetto di successiva verifica da parte dei revisori dei conti, il tutto riportato nei documenti e negli atti di causa. Solamente in sede di gravame era stato asserito che il diritto della ricorrente sarebbe stato condizionato alla verifica dei fondi, producendo a sostegno della nuova tesi difensiva il verbale sindacale n. 55 del 2016, non allegato in primo grado e, dunque, inammissibile. In ogni caso, quand'anche il diritto del ricorrente fosse stato sottoposto alla condizione dell'accertamento della capienza dei fondi, tale condizione sarebbe meramente potestativa e, dunque, nulla in quanto il suo avverarsi dipendeva esclusivamente da un'attività del debitore, palesemente inadempiente. In via subordinata, affermava che tutta la condotta posta in essere dall'Azienda debitrice costituiva mancato adempimento contrattuale, il che legittimava, in subordine, la richiesta di risarcimento del danno da inadempimento, nella misura di € 13.282,90, o in quella ritenuta di giustizia. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello o, in subordine, accertato l'inadempimento dell' , riconoscere a parte appellata, a titolo di risarcimento del danno, Parte_1 la somma di € 13.282,90 o quella ritenuta di giustizia, con condanna dell'appellante alla refusione anche delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, con distrazione in favore dei procuratori costituiti antistatari.
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il tema controverso devoluto con l'appello impone l'esame degli atti oggetto di contestazione, con precipuo riguardo agli anni per i quali è stata richiesta la corresponsione delle somme: 2014 – 2020. Il servizio di pronta disponibilità trova fondamento nel CCNL Comparto Sanità del 20.09.2001, che all'art. 7 e, in senso analogo, all'art. 17 CCNL 2005 e all'art. 5 CCNL integrativo 2006-2009, limitato ai soli periodi notturni e festivi, ne disciplina il trattamento economico: £ 40.000 per ogni dodici ore. Le norme contrattuali, individuate le risorse a sostegno della spesa (“Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 38, comma 1, del Ccnl 7 aprile del 1999. La contrattazione integrativa può destinare in tutto o in parte i relativi risparmi alle finalità dell'art. 39, comma 4, lett. D), del Ccnl 7 aprile 1999 ovvero a rideterminare l'importo dell'indennità di cui al comma sei del presente articolo”), demandano alla contrattazione integrativa la facoltà di rideterminare gli importi, compatibilmente con gli impegni di spesa assunti dalle Aziende sanitarie in sede di bilancio. 8
Con deliberazione della Commissione straordinaria, n. 355 del 17.07.2009 era stato approvato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della dirigenza medico – veterinaria che, ai punti 10 e 11, quantificava gli importi dovuti per i turni di pronta disponibilità effettuati dal personale della dirigenza medica e veterinaria pari a € 20,16 ad
€30,00 per i primi dieci turni di pronta disponibilità mensili, ad €40,00 per le pronte disponibilità eccedenti i dieci turni mensili e ad €50,00 per i turni coincidenti con un giorno festivo. In alternativa, al dirigente, spettava, come previsto dal punto 11, un giorno di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio. Nel 2012, con deliberazione del Direttore generale n. 248 del 24.05.2012, veniva costituita una commissione paritetica, ex art. 6, c. 2, CCNL dirigenza medico – veterinaria Parte 1998/2001 al fine di risolvere le pendenze pregresse tra e dirigenti medici – veterinari. Con verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013 (convocato a seguito di nota del direttore generale recante prot. n. 76748 del 7.11.2013) e sottoscritto da entrambi i contraenti, finalizzato ad assicurare la continuità assistenziale e le urgenze anche con il servizio di pronta disponibilità (così intestazione accordo) era stato regolamentato il piano annuale del servizio di pronta disponibilità della Dirigenza medico- veterinaria ed era stato concordato, ai punti 10 e 11, che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, venissero retribuite con indennità di € 30,00 per turno, mentre le pronte disponibilità aggiuntive, eccedenti i 10 turni, con una indennità di € 40,00 per turno;
il turno di pronta disponibilità coincidente con giorno festivo era retribuito con un importo di € 50,00. Con verbale di accordo sindacale del 15.03.2016 era stata individuata la copertura finanziaria (residui del fondo trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro, anni 2010/2015) finalizzata, tra l'altro, ad incrementare le indennità afferenti al suddetto fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie mediche etc.). Con verbale n. 55 del 16.02.2017 il Collegio Sindacale esprimeva parere favorevole in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria, di cui all'art. 40 bis del decreto legislativo n.165/2001 per gli anni fino al 2015 e solo per quanto riguardava i fondi per l'anno 2016 il collegio riservava di esprimersi “una volta che l li avrà quantificati CP_1 in via definitiva”.
Parte 4.1. Incidentalmente si osserva che quest'ultimo è il documento depositato dall unitamente all'atto di appello, che viene acquisito in ragione della rilevanza ai fini della decisione, considerato che, contrariamente al dedotto dell'appellata, il tema della copertura e della capienza del fondo non costituisce questione nuova, dedotta per la prima volta con l'atto di appello, in quanto già prospettata con l'atto di costituzione nel giudizio di primo grado: “Conclusivamente la documentazione in atti conferma la esistenza di un diritto condizionato in capo al ricorrente –trattandosi di previsione subordinata alla verifica delle disposizioni normative ed alla capienza del fondo oltre che alla previsione annuale di un piano del servizio di pronta disponibilità– la cui prova dell'avveramento e/o del mancato godimento della obbligazione alternativa del riposo sostitutivo incombe sul ricorrente;
onere mai assolto dal Dirigente” (così pag. 8 memoria difensiva del 31.10.2022, costituente l'atto Parte di costituzione dell' nel giudizio di primo grado). Tale documento viene acquisito, avendo efficacia dimostrativa, cfr. Cass. Ordinanza 28 settembre 2021, n. 26257, secondo cui: “Nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prove in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte
o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa”. Per le medesime ragioni ed in applicazione dei medesimi principi di diritto, viene acquisita la documentazione prodotta dall'appellata all'atto della sua costituzione nel giudizio di appello e del deposito delle note difensive del 11.09.2025. 9
4.2. Riprendendo la ricostruzione dell'evoluzione della vicenda, va rilevato che l'accordo sindacale del 15.03.2016 era stato recepito con deliberazione del
[...] n. 0171 del 23.03.2017 avente ad oggetto, il Parte_7 recepimento del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.03.2016 riguardante i fondi contrattuali aziendali artt. 9, 10 2 11, del CCNL 06.05.2010 dirigenza medico – veterinaria. La deliberazione era stata resa previo parere favorevole dei direttori sanitario ed amministrativo, preso atto del parere favorevole del collegio sindacale (n. 55 del 16.02.2017) in merito alla compatibilità economico – finanziaria di cui all'art. 40 – bis D. Lgs. n. 165/2001, nel rispetto - per gli anni 2011/2014 - della previsione contenuta nell'art. 9, c. 2 -bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010.
5. Le contestazioni mosse dall'appellante vertono essenzialmente sui seguenti presupposti: recesso per facta concludentia e indisponibilità delle risorse finanziarie. Sulla validità degli accordi collettivi integrativi, si richiama, ex art. 118 disp. att., la precedente decisione di questa Corte (123/2023) resa in fattispecie analoga: “Nessun dubbio, dunque, sussiste circa la piena legittimità sia del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, con cui le parti hanno concordato che le pronte disponibilità, fino a 10 turni mensili, vengano retribuite con indennità di € 30,00 per turno;
quelle eccedenti i 10 turni, con una indennità di €40,00 per turno;
infine, quelle coincidenti con un giorno festivo, con un importo pari ad € 50,00, sia del verbale di accordo di contrattazione integrativa aziendale del 15.3.2016, con cui è stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico- veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le Parte_1 indennità afferenti allo stesso fondo (pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.)”. Gli accordi integrativi che si sono susseguiti risultano tutti conformi al disposto dell'art. 40 del D.lgs. 165/2001, sia con riguardo agli aspetti procedurali sia con riguardo agli aspetti sostanziali. Parte L'assunto del recesso unilaterale per come dedotto in questa sede dall' cioè per mero unilaterale e tacito comportamento concludente, non può essere asseverato, sia in Parte punto di fatto, poiché il contegno dell' non si è dimostrato esplicativo di volontà di recedere dagli accordi: questa ha sempre partecipato alle riunioni, ha sottoscritto i verbali, ha attuato l'iter amministrativo che dalla sottoscrizione dei verbali ha condotto all'emanazione delle delibere dirigenziali, sia in punto di diritto, posto l'insegnamento della Suprema Corte, “le esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di contrattazione, le esigenze di riduzione della spesa non legittimano la singola azienda sanitaria a ridurre unilateralmente i compensi previsti dalla contrattazione integrativa regionale” (Cassazione civile sez. lav., 04/06/2021, n.15679). Parte L' non risulta aver mai espresso, nelle sedi di concertazione, eventuali motivi ostativi al buon esito degli accordi;
anzi, tutti gli accordi risultano regolarmente sottoscritti e, nei verbali allegati, non vi è traccia di eventuali dissensi o opinioni contrarie.
6. Infondata appare la censura relativa alla compatibilità economico – finanziaria. La deliberazione n. 171/2017, infatti, nel recepire il precedente accordo e richiamare i pregressi verbali, espressamente garantisce che le somme riconosciute a titolo di indennità di disponibilità, nella misura reclamata dalla ricorrente/appellata, per gli anni fino al 2015 sono garantite da adeguata copertura finanziaria nel rispetto del D.L. n. 78/2010, previo assenso, depositato in atti, del collegio sindacale, e vincolate nella destinazione. Gli incrementi di indennità disposti con gli accordi sindacali integrativi che si sono susseguiti dal 2012, tutti stipulati nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali, da ultimo 10
il verbale di concertazione del 15.03.2016, sono legittimi sia perché disposti nell'esercizio della funzione integrativa salariale espressamente demandata alla contrattazione collettiva già dal CCLN dirigenza medico – veterinaria del 2009, sia perché stipulati nel rispetto della cornice normativa di riferimento. Né, sotto tale profilo, rilevano le vicende relative alla diversa conformazione delle aziende sanitarie prima e dopo il 2011 poiché lo svolgimento del servizio di pronta Parte disponibilità da parte del ricorrente/appellato è stato attestato proprio dall' che ha fornito gli elenchi contenenti i singoli turni effettuati nel corso di ciascuna annualità. Pertanto, pur nei rinnovati assetti aziendali conseguenti all'accorpamento dell'
[...]
con l il servizio svolto si è rivelato essenziale e, data la validità Parte_1 Parte_8 e l'efficacia della contrattazione collettiva integrativa, gli incrementi richiesti sono dovuti. Tale circostanza trova riscontro nella documentazione successiva all'anno 2017 prodotta dall'appellata. Si tratta della deliberazione della Commissione Straordinaria n. 28187 del 11.06.2020 denominata “Accordo definitivo dirigenza medico – veterinaria ed S.P.T.A.” Il documento premette che con deliberazione n. 85 del 06.02.2020 sono stati determinati e costituiti i fondi contrattuali degli anni 2016 e 2017 del personale della e che il presente accordo ha validità giuridica Parte_9 biennale per gli anni 2016 e 2017 e si applica a tutto il personale della dirigenza
[...]
dell' che grava sul fondo dell'anno di Parte_10 Parte_1 riferimento, compreso il personale posto in quiescenza limitatamente al periodo effettivamente prestato nell'anno. Richiama espressamente, quale atto presupposto, la delibera n. 171 del 23 marzo 2017, e attesta: Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di acquisizione di certificazione di compatibilità economica-finanziaria, di cui all'art 40 bis del decreto legislativo n 765/2007 in quanto i residui 2O1O- 2015 sono parte integrante dell'Accordo del 75/03/2076 già certificato dal Collegio Sindacale con Verbale n 55 del 16.02.2017. Si dà atto, pertanto, che la quota derivante dai residui del fondo di risultato per l'anno 2016, sarà erogato al Personale della Dirigenza delle due Aree Medici-veterinari ed SPTA , secondo le modalità e le condizionalità su concordate, in tre tranche mensili di pari importo, sulla base della disponibilità di cassa dei fondi contrattuali del medesimo anno, in concomitanza con la retribuzione stipendiale del prossimo mese di Giugno 2O2O e successivi mesi fino alla concorrenza dell'intero importo e dispone gli strumenti finanziari per dare concreta attivazione al suddetto accordo. È stata altresì depositata la deliberazione del Direttore Generale n. 647 del 26.06.2023, avente ad oggetto: “Rideterminazione fondi contrattuali area sanità personale dirigenze medica, veterinaria, sanitaria, professioni sanitarie anni 2010-2022 e determinazione provvisoria fondi contrattuali relativi all'anno 2023”, da cui è possibile evincere gli impegni di spesa passati e futuri con riguardo all'area della dirigenza medico – veterinaria. Tale documentazione può leggersi in combinato disposto con la norma contenuta nell'art. 30 CCNL 2019-2021 dirigenza medico – veterinaria a norma della quale: Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all'art. 73 - Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro. Ciò posto, il primo motivo di appello si rivela infondato sia in punto di insussistenza nell'an debeatur sia in punto di omessa o carente motivazione, posto che la sentenza ha richiamato la normativa contrattuale di riferimento per l'organizzazione del servizio di pronta disponibilità per il personale del comparto sanità ed anche, quale precedente che veniva fatto proprio e posto a fondamento della decisione, la sentenza n. 36/2023 della Corte di Appello di Reggio Calabria, affermando la legittimità del verbale di contrattazione integrativa e di concertazione del 12.11.2013, del verbale di accordo di contrattazione integrativa 11
aziendale del 15.3.2016, con cui era stato pattuito di utilizzare i residui annui 2010/2015 del fondo contrattuale di cui all'art. 9 CCNL dirigenza medico-veterinaria e art. 8 CCNL SPTA dell' , al fine di incrementare le indennità afferenti allo stesso fondo Parte_1
(pronta disponibilità, turni notturni, guardie attive ecc.). È infondato, anzi al limite della genericità, pure l'ulteriore motivo di doglianza, con cui è stata lamentata la carenza di prova del diritto anche in punto di quantum debeatur, sul rilievo che l resistente aveva contestato i conteggi elaborati dalla controparte. CP_1 Il Tribunale, coerentemente con le risultanze in atti, ha rilevato che la ricorrente aveva dato prova di aver svolto i turni di reperibilità nel periodo indicato in ricorso ed aveva fornito la prova dei criteri di quantificazione, recepiti negli accordi sopra richiamati, depositando precisi conteggi. Nessuna specifica contestazione, neanche con l'atto di appello, è stata proposta al fine di poter apprezzare un qualsivoglia errore nel computo del quantum debeatur, tale che la generica deduzione con cui è stata affermata l'assenza di prova, senza espressa e specifica negazione del fatto allegato dalla ricorrente, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Per tutti i motivi esposti l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore € 13.282,90 - in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge. Esse vanno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in persona Parte_11 del legale rappresentante p.t., nei confronti di dott.ssa avverso la sentenza CP_2
n. 201/2024 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata in data 16.02.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Reggio Calabria, 24 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti