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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 400/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 400/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANO NT P.IV_1
SPONZILLI, elettivamente domiciliato in Bologna, VIA RIALTO n. 7/2.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DONATI, elettivamente C.F._1
domiciliato in Faenza, VIA A. VOLTA N. 1.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
GIANFRANCO FIORENTINI elettivamente domiciliato in Faenza, via A. Volta n. 1.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio dell'Avv. Mauro Brighi Controparte_4
(C.F. elettivamente domiciliato in Ravenna, PIAZZA CADUTI C.F._3
PER LA LIBERTÀ N. 34.
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli appellanti e la terza intervenuta hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
aveva citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, ,
[...] Controparte_3 deducendo la responsabilità di quest'ultimo, a norma dell'art. 1669 c.c., quale direttore dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, nonché di realizzazione di una piscina nell'area esterna, originariamente appaltati all'impresa ed eseguiti, inizialmente, da quest'ultima e, NT
successivamente, da in forza di successivi contratti di appalto recanti, CP_5
rispettivamente, la data del 05/05/2011, 31/12/2011, 18/03/2013.
L'attrice, in particolare, aveva allegato che i suddetti lavori erano stati ultimati alla fine di luglio 2013, dopo che la committente, con missiva del 18/03/2013, indirizzata all'impresa e al direttore dei lavori GE. , aveva denunciato NT CP_3 non soltanto il tardivo andamento dell'appalto rispetto al previsto cronoprogramma, ma anche la presenza di alcune difformità, pretendendo e poi ottenendone l'emenda.
L'attrice aveva altresì esposto che, completate le opere, l'impresa le NT
pagina 2 di 16 aveva inviato la fattura n.1 del 31/01/2014, dell'importo di euro 104.514,17, chiedendone il pagamento.
Aveva, inoltre, precisato che, all'esito del procedimento per ATP dalla stessa promosso nei confronti del menzionato Direttore dei lavori, con ricorso del 07/04/2015, erano stati riscontrati gravi difetti di costruzione imputabili, solidalmente, alle imprese esecutrici intervenute nel cantiere e alla Direzione Lavori.
Il convenuto GE. costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza CP_3
delle domande attoree e, previa autorizzazione alla chiamata in causa, a titolo di manleva, degli che avevano assunto il rischio di cui al certificato Parte_1
A8OBRLNAAAA e della compagnia nonché della Controparte_4
società aveva concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della NT
pretesa risarcitoria avversaria e, in subordine, la condanna delle assicuratrici chiamate in causa a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto all'attrice, nonché
l'accertamento della responsabilità esclusiva o, quantomeno, solidale pro-quota, dell'impresa appaltatrice.
Si era costituita in giudizio la società e, contestando la fondatezza NT
delle deduzioni e richieste avversarie, aveva eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del compenso di cui alla suddetta fattura rimasta impagata.
Le assicuratrici chiamate in causa si erano costituite in giudizio, eccependo, in via principale, l'inoperatività delle garanzie invocate da controparte, e, in subordine, la loro limitazione infra massimale.
Nel corso del giudizio, veniva disposta c.t.u. integrativa delle risultanze dell'ATP espletato ante causam, all'esito della quale il costo delle opere di ripristino era stato quantificato in complessivi euro 41.000,00 (oltre ai costi delle spese tecniche,
pagina 3 di 16 quantificati in euro 3.200,00), e, inoltre, stimata una riduzione del valore dell'immobile pari a euro 32.000,00.
Con sentenza n. 29/2021, resa in data 02/01/2021, l'adito Tribunale di Ravenna condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di Controparte_3
risarcimento del danno, della somma di euro 75.855,00, nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese relative al procedimento di ATP ante causam e di quelle del giudizio di merito;
condannava, inoltre, il a rifondere le spese del giudizio in CP_3 favore degli condannava altresì a Parte_1 Controparte_4
rifondere al convenuto la somma di 37.427,50 ed eventuali ulteriori costi scaturenti dall'esecuzione della condanna, oltre alle spese di lite, rigettava infine, le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto e da la domanda NT
proposta dal nei confronti degli e ogni domanda attorea CP_3 Parte_1
proposta nei confronti di per intervenuta prescrizione, disponendo NT
l'integrale compensazione delle spese processuali tra il convenuto e la chiamata in causa
NT
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha NT
proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_6 Controparte_4
Quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : “1. Error in iudicando per illogicità
e/o contraddittorietà della motivazione addotta: la domanda riconvenzionale proposta da (di condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro NT
104.514,17 portata dalla fattura n. 1/2014 del 31/01/2014 emessa da tale società nei confronti dell'attrice) rigettata dal giudice di primae curae per la “genericità dell'esposizione fattuale posta a fondamento di tale domanda (esposizione limitata sostanzialmente al richiamo della predetta fattura, contenente la generica descrizione
“fattura di saldo per lavorazioni eseguite presso vs. abitazione sita a Faenza (RA) via
Sbirra n. 9”), che impedisce di ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto di credito” 2. In via subordinata - comunque con pagina 4 di 16 riserva di ulteriore gravame - error in iudicando per errata valutazione delle prove di causa in relazione al mancato rilievo della circostanza che, anche in denegata ipotesi di accoglimento della domanda relativa ai vizi, residuava un credito in favore dell'odierna appellante.
3. In ogni caso: condanna alle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. di ambedue i gradi del giudizio”.
L'appellante ha, conseguentemente, concluso chiedendo : “1) In via principale: a. accertare che la è creditrice nei confronti della SI.ra NT [...]
della somma di euro 104.514,17 portata dalla Controparte_2 fattura prodotta, per tutte le causali esposte in narrativa;
b. per l'effetto, condannare la
SI.ra al pagamento in favore della Controparte_2
società appellante della somma di euro 104.514,17 in linea capitale, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 e/o al saggio legale dalla domanda al saldo, per tutte le causali esposte in narrativa;
c. per l'effetto, dichiarare la riforma, nella sola parte impugnata, della sentenza di primo grado n. 29/2021 R.G.Sent. del Tribunale di
Ravenna, Giudice Unico Dott. Massimo Vicini pubblicata in data 02/01/2021 (all'esito del giudizio rubricato al n. 1060/2017 R.G. di detto Ufficio Giudiziario), comunicata in data 12/01/2021, siccome affetta da error in iudicando e/o in ogni caso viziata da illogica e/o contraddittoria motivazione, per tutte le causali esposte in narrativa. 2) In via subordinata: a. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte di
Appello non dovesse accogliere la domanda in via principale (punto n. 1 che precede), con riserva di ulteriore gravame, accertare che la è creditrice nei NT
confronti della SI.ra della somma di euro Controparte_2
72.514,17 in linea capitale, pari alla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata ed il minor valore dell'immobile accertato dal CT in corso di causa, per tutte le causali esposte in narrativa;
b. In alternativa alla domanda 2.a) che precede, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello non dovesse accogliere la domanda in via principale (punto n. 1 che precede), con riserva di ulteriore gravame, accertare che la è creditrice nei confronti della NT
SI.ra della somma di euro 61.059,17 in Controparte_2 linea capitale, pari alla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata ed i costi pagina 5 di 16 di emenda accertati dal CT in corso di causa, per tutte le causali esposte in narrativa;
c. per l'effetto, condannare la SI.ra al Controparte_2
pagamento della somma di euro 72.514,17 in linea capitale (in caso di accoglimento della domanda sub 2.a che precede) ovvero della somma di euro 61.059,17 in linea capitale (in caso di accoglimento della domanda sub 2.b che precede), in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 ovvero al saggio legale, per le causali esposte in narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare la riforma, nella sola parte impugnata, della sentenza di primo grado n. 29/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Ravenna, Giudice Unico
Dott. Massimo Vicini pubblicata in data 02/01/2021 (all'esito del giudizio rubricato al
n. 1060/2017 R.G. di detto Ufficio Giudiziario), comunicata in data 12/01/2021, siccome affetta da error in iudicando e/o in ogni caso viziata da illogica e/o contraddittoria motivazione, per tutte le causali esposte in narrativa. 3) In ogni caso: a. condannare la
SI.ra a rifondere alla Controparte_2 CP_1 CP_1
le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame, nella
[...] misura di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., oltre accessori di legge.”
Si è costituita in giudizio l'appellata , Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato NT
in fatto e in diritto e comunque non provato. - In accoglimento dell'appello incidentale svolto da in parziale modifica della sentenza Controparte_2
del Tribunale di Ravenna n. 1060/2017, - condannare ed il GE. NT
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra Controparte_3 per la impossibilità di utilizzare l'immobile, danni quantificabili in via CP_2
equitativa, ovvero previa CT, peraltro reiteratamente richiesta. - accertare e dichiarare il diritto della stessa SI.ra ad agire nei confronti di CP_2 CP_1 stante la domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima in primo grado e reiterata
[...] in appello e, per l'effetto, condannare ed il GE. , in NT Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla SI.ra - vinte le CP_2
spese. In via istruttoria, ove occorra, si insiste per la ammissione delle prove articolate
pagina 6 di 16 con memorie 183 comma VI nn.2 e 3, ritenute superflue dal Giudice di primo grado e reiterate in sede di conclusioni.”
Si è costituito in giudizio il , il quale, contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_3
dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 29/2021 del
Tribunale di Ravenna, accogliere l'atto di appello incidentale e dichiarare che la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
nel giudizio di primo grado, non è prescritta e per l'effetto condannare la CP_1
società ( P.IV ) con sede in Cervia (RA) Via Bassona n. NT P.IV_1
5, in persona del legale rappresentante sig. a pagare e/o rimborsare la Controparte_7
percentuale del 50% delle somme che lo stesso è stato condannato a Controparte_3
pagare a favore di in considerazione Parte_2
della ritenuta responsabilità solidale di e come Controparte_3 NT
determinata dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 29/2021. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio di appello.”
All'udienza del 07/09/2021, previa declaratoria della contumacia di
[...]
è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello Controparte_4
principale e incidentale nei riguardi di e, successivamente, Parte_1 preso atto della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimi, stante il decorso dei termini per l'impugnazione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data
23 luglio 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi pagina 7 di 16 d'impugnazione dedotti dall'appellante (principale) non siano meritevoli di accoglimento, e che, per l'effetto, l'appellata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Sulla domanda “riconvenzionale” originariamente proposta da NT
- sull'eccezione di inadempimento, con contestuale domanda risarcitoria, sollevata dall'attrice nei confronti di CP_2 NT
-sulle contestazioni svolte a fronte della declaratoria di prescrizione del diritto azionato, ex art. 1669 comma 2 c.c., dalla nei confronti della società CP_2
NT
Occorre, preliminarmente, rilevare che sui capi della sentenza di primo grado con cui si
è statuito : 1) il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal GE. nei CP_3
confronti dell'attrice di pagamento del compenso di euro 6.810,22; 2) la CP_2 condanna dell' a tenere il indenne nella misura di euro 35.427,50; 3) il CP_4 CP_3
rigetto della domanda di manleva avanzata dal GE. nei confronti di CP_3
si è formato giudicato in difetto di specifico gravame sul punto. Parte_1 Pt_1
Ciò premesso, in ragione dell'interrelazione e della sostanziale omogeneità delle relative questioni, si procede alla trattazione congiunta del primo motivo di gravame dedotto da appellante principale, e del primo motivo dell'appello incidentale NT
svolto dalla appellata quest'ultimo, peraltro, perfettamente coincidente con CP_2
una delle contestazioni dedotte, in via di appello incidentale, anche dal . CP_8
In particolare, l'appellante ha dedotto l'illogicità e/o contraddittorietà NT
della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 104.415,17 a titolo di compenso relativo all'esecuzione dei lavori ad essa appaltati.
L'appellante ha, segnatamente, censurato la suddetta statuizione per avere il Giudice di pagina 8 di 16 prime cure affermato, a suo dire erroneamente, il difetto di prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto di credito, e, a supporto del motivo di impugnazione in esame,
l'impresa ha evidenziato come, nella stessa sentenza, il giudice avesse, invece, dichiarato che la committente aveva formulato nei confronti domanda NT
di garanzia per vizi/difetti delle opere appaltate, e, quindi, in relazione a lavori che quest'ultima aveva necessariamente eseguito.
Nella prospettazione difensiva dell'appellante, quest'ultima affermazione, in asserita contraddizione con il ritenuto difetto di prova, costituirebbe, ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente alle laconiche allegazioni svolte, sul punto, dalle altre parti, un implicito riconoscimento sia dell'esistenza del vincolo negoziale, oltretutto provato per tabulas e non contestato, sia della integrale e regolare esecuzione dei lavori oggetto di appalto, sia ancora del quantum debeatur, per come documentato dalla allegata fattura n.1 e dai che, in quanto approvati dal Direttore dei Lavori in Pt_3
veste di rappresentante della committente, recherebbero un'attestazione, sostanzialmente confessoria, dell'effettiva realizzazione delle opere e del loro controvalore economico.
Ed invero, giova al riguardo osservare che, nel vigente ordinamento giuridico, non esiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, per cui, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione ma è necessario che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte, ovvero che questa, pur non ammettendo il fatto in sé, abbia, con l'esplicita e specifica confutazione di taluni altri fatti allegati, evidenziato il proprio non interesse ad un accertamento dello stesso, ovvero ancora che, pur non contestando in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento del fatto allegato dalla parte (Cass. civ., Sez. II, ord. 06 febbraio 2025, n. 3015; Cass., V
Sez., 29 ottobre 2020 n. 23862; Cass., III Sezione, 23 luglio 2004 n. 13830; Cass. 8 agosto 2000 n. 10434; Cass. 20 ottobre 2000 n. 13904).
In tali ipotesi il giudice, se dichiara non provato il fatto, incorre nella violazione del pagina 9 di 16 principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c.
Orbene, la sentenza impugnata ha dichiarato che la domanda riconvenzionale avanzata dalla società appaltatrice non può trovare accoglimento per la genericità dell'esposizione fattuale postale a fondamento, limitata sostanzialmente al richiamo della fattura, la quale, contenendo una descrizione generica (“Fattura di saldo per lavorazioni eseguite presso vs. abitazione sita a Faenza (RA) Via Sbirra nr. 9”), impedisce di ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto di credito.
L'affermazione sopra riportata deve essere integralmente confermata.
Di incontestato, in atti, vi è soltanto l'esistenza del rapporto contrattuale tra la CP_2
e la società peraltro documentato dagli allegati da n. 3a a n. 3c del NT
fascicolo di I° grado di parte appellante, dai quali risulta, per tabulas, che le parti avevano sottoscritto un primo contratto di appalto, in data 05.05.2011, avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato di proprietà della committente, con trasformazione di un ex fienile e cambio d'uso in abitazione, fissando il prezzo a corpo in euro 80.000,00; un secondo contratto in data 31.12.2011, dall'oggetto “esecuzione delle strutture portanti in legno, copertura, solaio soppalcato, montaggio” e con prezzo a corpo fissato in euro 60.000,00; un terzo contratto in data 18.03.2013, per la realizzazione delle finiture del fabbricato, con prezzo a corpo fissato in euro 39.080,07.
Altrettanto pacifica è la materiale esecuzione da parte di delle opere NT
oggetto di appalto, essendo stato contestato da parte attrice non lo svolgimento, in concreto, delle attività commissionate, bensì la rispondenza delle stesse alle regole dell'arte.
D'altra parte, proprio la circostanza, dimostrata dai non confutati esiti dell'espletata attività peritale, dell'imperfetta esecuzione delle opere da parte di NT impedisce di considerare pacifico l'an del diritto da quest'ultima vantato, atteso che l'onere probatorio afferente al fatto costitutivo del diritto preteso non può ritenersi soddisfatto dall'accertamento del titolo e della realizzazione delle opere appaltate, allegazioni necessarie ma non sufficienti, in quanto il diritto al compenso postula un pagina 10 di 16 adempimento esatto anche e soprattutto in termini di corrispondenza dell'opus alle regole dell'arte, cosa, quest'ultima, che, come detto, nel caso in esame, non trova invece adeguato riscontro nelle acquisite emergenze istruttorie.
L'inadempimento dell'impresa (e del D.L.) è stato peraltro formalmente allegato dalla committente, la quale, con il primo motivo del proposto appello incidentale, ha dedotto che, a prescindere dalla prescrizione della propria domanda di risarcimento nei confronti di per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1669 comma NT
2 c.c., la formulazione della domanda riconvenzionale ad opera della menzionata società le consentiva comunque non solo di opporre l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1667 comma 4, ma anche di agire nei confronti di di cui è stata chiesta la NT
condanna, estensivamente in solido con il D.L. GE. , al risarcimento di tutti i CP_3
danni sofferti.
La medesima argomentazione è stata altresì svolta dal in via di appello CP_8 CP_3
incidentale, per censurare il capo di sentenza che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1669 comma 2 c.c., la prescrizione dell'azione risarcitoria esperita in primo grado dalla nei confronti della CP_2 NT
Al riguardo, occorre evidenziare che il committente convenuto in giudizio ovvero nei cui confronti è proposta domanda di condanna al pagamento del pattuito compenso, può senz'altro paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine
(Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione -
i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pagina 11 di 16 pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2,
20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936;
Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472).
Ne consegue che, ove sia prescritta la relativa azione per il decorso del termine di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 cc. rimane comunque tutelato sia pur nei soli limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia – in via principale o riconvenzionale -richiesto il pagamento del prezzo o di un suo residuo.
Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità e i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta, e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati
(Cass. Sez. II, 11 agosto 1998, n 7891; Conforme: Cass, Sez. II, 28 maggio 1980, n.
3505).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, applicabili alla fattispecie in esame, anche il motivo di gravame dedotto dalla SI.ra nell'atto di appello incidentale è da CP_2 rigettare, e, con esso, quello dell'appello incidentale proposto dal GE. avente CP_3 ad oggetto l'erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara l'intervenuta prescrizione ex art. 1669 n.2 della domanda di risarcimento verso la NT
- Sulla domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti della società CP_2
e del D.L. GE. per i danni subiti a causa NT CP_3 dell'impossibilità di utilizzare l'immobile
pagina 12 di 16 Con il secondo motivo di gravame incidentale, la ha reiterato la domanda di CP_2
risarcimento del danno asseritamente patito a causa dell'impossibilità di utilizzare, e, nello specifico, di locare, l'immobile, impossibilità, a suo dire, dovuta ai gravi vizi di esecuzione delle opere per cui è causa.
Sul punto, appare opportuno precisare che l'odierna appellante incidentale, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., aveva in primo grado chiesto che al CT fosse demandato il compito di accertare, inter alia, il canone di locazione mensile congruo per l'immobile di sua proprietà, indicando, come parametro meramente orientativo, la somma di euro 1.200,00.
Con il suddetto gravame incidentale, la ha denunciato la contraddittorietà CP_2
delle determinazioni con cui il Giudice di primo grado ha, da un lato, rigettato la suddetta istanza e, dall'altro, in sentenza, respinto la domanda risarcitoria de qua per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, e, conseguentemente, ha riproposto la richiesta di procedere ad una quantificazione, in via equitativa, del danno come sopra lamentato e, in subordine, di dare ingresso ai mezzi istruttori articolati con la suddetta memoria di primo grado.
Anche la censura in commento non merita accoglimento.
Ed invero, va innanzitutto ribadito il condivisibile orientamento secondo cui il danno derivante dall'impossibilità di godere, direttamente o indirettamente, dell'immobile, non può costituire un danno in re ipsa, poiché quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza e non il danno-evento (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972), e per l'ulteriore motivo di scongiurare il configurarsi di un sostanziale danno punitivo, in contrasto con l'arresto giurisprudenziale (Cass., Sez. Unite, 05/07/2017, n. 16601) per il quale il danno punitivo è compatibile con l'ordinamento solo nel caso di espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità riguardo all'occupazione sine titulo, il danno-conseguenza rappresentato dalla mancata possibilità di vendere o mettere in locazione il proprio bene, o di venderlo/locarlo al prezzo (più conveniente)
pagina 13 di 16 precedentemente configurabile, va compiutamente allegato dal proprietario attraverso, a titolo meramente esemplificativo, la prova dell'intenzione concreta di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di riferimento, o di venderlo, o la prova dell'avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere egli stesso durante tale periodo in un altro immobile (Cass., Sez. III, 25/05/2018, n. 13071).
In particolare, se, da un lato, è vero che il pregiudizio in questione può effettivamente essere “liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645), dall'altro, è parimenti vero che non si può prescindere da un'allegazione precisa e da una adeguata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'asserito pregiudizio e, nel caso di specie, della relazione causale con le inadempienze dell'impresa appaltatrice e del Direttore dei Lavori (ad es. l'esistenza di trattative finalizzate alla locazione dell'immobile, poi fallite proprio a causa dei riscontrati vizi esecutivi), elementi, questi, rispetto ai quali deve, tuttavia, rilevarsi un totale deficit assertivo e probatorio, di per sé, ostativo all'invocato uso da parte del Giudice del potere di cui all'art. 1226 c.c., nonché, in alternativa, di ammissione di c.t.u. che, per le ragioni sopra esposte, si rivelerebbe del tutto esplorativa.
Ne consegue che, in ragione di quanto sopra esposto, anche il motivo di gravame in esame debba essere rigettato.
- Sull'azione di regresso promossa dal D.L. GE. Controparte_3
Sempre in via di appello incidentale, il ha sostenuto che la disciplina di cui CP_8 CP_3 all'art. 1669 c.c., in particolare quella attinente ai termini decadenziali e prescrizionali, vale nei soli confronti della committente e non anche nei propri riguardi, CP_2
avendo egli, in veste di Direttore dei Lavori, unicamente l'obbligo verso la committenza di contestare all'Impresa appaltatrice i vizi e i difetti dell'opera, obbligo adempiuto con due lettere successive, una del 18 marzo 2013 e una del 6 settembre 2013, e non essendo affatto soggetto ai suddetti termini per la proposizione dell'azione risarcitoria.
La normativa, a dire dell'appellante, applicabile al rapporto intercorrente nel rapporto tra pagina 14 di 16 sé e l'impresa sarebbe, piuttosto, quella di cui agli artt. 1299 e 2055 NT
c.c., atteso che, a fronte dell'iniziale richiesta del D.L. di accertamento dell'esclusiva e integrale responsabilità dell'impresa appaltatrice per i difetti contestati nelle opere eseguite, sarebbe stata invece stata accertata la responsabilità solidale dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, con a conseguenza che non sarebbe operante la prescrizione di cui all'art 1669 c. II c.c., bensì il diverso termine prescrizionale, di cinque anni, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (artt. 2043 e 2055 c.c.).
Orbene, come documentato in atti e ribadito dallo appellante, il GE. Controparte_3
ha, in primo grado, chiamato in causa il terzo perché venisse accertata NT
la sua responsabilità per vizi asseritamente ascrivibili al solo operato di quest'ultima, oppure, in via di subordine, per ottenere la quantificazione percentuale delle specifiche responsabilità gravanti sui soggetti coinvolti “in relazione alle loro personali condotte omissive e commissive in questa vicenda”, senza, dunque, formulare, neppure ai sensi dell'art. 183 comma 4 c.p.c., ovvero dell'art 183 comma 6 c.p.c., una specifica domanda di manleva o di regresso.
La domanda di manleva/regresso come sopra proposta, in questa sede, dal è, CP_3
dunque, inammissibile, in quanto tardiva, sicchè anche sotto questo profilo l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione dell'esito dei gravami reciprocamente proposti, ma anche della conferma della sentenza di primo grado che aveva, in parte, accolto le pretese avanzate dalla ricorrano, nella fattispecie in esame, le condizioni per disporre la loro CP_2
parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico della società e del , in solido tra loro, quali parti NT CP_3
maggiormente soccombenti.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dei rispettivi gravami, nel caso di specie, sussistono anche le condizioni per dichiarare gli appellanti, principale e incidentali, tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai pagina 15 di 16 sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da NT
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e da Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 29/2021,
[...]
resa, in data 02/01/2021, dal Tribunale di Ravenna.
DISPONE
tra le parti la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna e la società in Controparte_3 NT
solido tra loro, al rimborso, in favore della dei restanti 2/3 liquidati in € CP_2
6.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
gli appellanti, principale e incidentale, tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25/3/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 400/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADRIANO NT P.IV_1
SPONZILLI, elettivamente domiciliato in Bologna, VIA RIALTO n. 7/2.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. STEFANO DONATI, elettivamente C.F._1
domiciliato in Faenza, VIA A. VOLTA N. 1.
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 16 (C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._2
GIANFRANCO FIORENTINI elettivamente domiciliato in Faenza, via A. Volta n. 1.
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
con il patrocinio dell'Avv. Mauro Brighi Controparte_4
(C.F. elettivamente domiciliato in Ravenna, PIAZZA CADUTI C.F._3
PER LA LIBERTÀ N. 34.
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli appellanti e la terza intervenuta hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2
aveva citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Ravenna, ,
[...] Controparte_3 deducendo la responsabilità di quest'ultimo, a norma dell'art. 1669 c.c., quale direttore dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile di proprietà dell'attrice, nonché di realizzazione di una piscina nell'area esterna, originariamente appaltati all'impresa ed eseguiti, inizialmente, da quest'ultima e, NT
successivamente, da in forza di successivi contratti di appalto recanti, CP_5
rispettivamente, la data del 05/05/2011, 31/12/2011, 18/03/2013.
L'attrice, in particolare, aveva allegato che i suddetti lavori erano stati ultimati alla fine di luglio 2013, dopo che la committente, con missiva del 18/03/2013, indirizzata all'impresa e al direttore dei lavori GE. , aveva denunciato NT CP_3 non soltanto il tardivo andamento dell'appalto rispetto al previsto cronoprogramma, ma anche la presenza di alcune difformità, pretendendo e poi ottenendone l'emenda.
L'attrice aveva altresì esposto che, completate le opere, l'impresa le NT
pagina 2 di 16 aveva inviato la fattura n.1 del 31/01/2014, dell'importo di euro 104.514,17, chiedendone il pagamento.
Aveva, inoltre, precisato che, all'esito del procedimento per ATP dalla stessa promosso nei confronti del menzionato Direttore dei lavori, con ricorso del 07/04/2015, erano stati riscontrati gravi difetti di costruzione imputabili, solidalmente, alle imprese esecutrici intervenute nel cantiere e alla Direzione Lavori.
Il convenuto GE. costituitosi in giudizio, aveva contestato la fondatezza CP_3
delle domande attoree e, previa autorizzazione alla chiamata in causa, a titolo di manleva, degli che avevano assunto il rischio di cui al certificato Parte_1
A8OBRLNAAAA e della compagnia nonché della Controparte_4
società aveva concluso chiedendo, in via principale, il rigetto della NT
pretesa risarcitoria avversaria e, in subordine, la condanna delle assicuratrici chiamate in causa a tenerlo indenne da quanto eventualmente dovuto all'attrice, nonché
l'accertamento della responsabilità esclusiva o, quantomeno, solidale pro-quota, dell'impresa appaltatrice.
Si era costituita in giudizio la società e, contestando la fondatezza NT
delle deduzioni e richieste avversarie, aveva eccepito, in via preliminare, la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti, e, in via riconvenzionale, aveva chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del compenso di cui alla suddetta fattura rimasta impagata.
Le assicuratrici chiamate in causa si erano costituite in giudizio, eccependo, in via principale, l'inoperatività delle garanzie invocate da controparte, e, in subordine, la loro limitazione infra massimale.
Nel corso del giudizio, veniva disposta c.t.u. integrativa delle risultanze dell'ATP espletato ante causam, all'esito della quale il costo delle opere di ripristino era stato quantificato in complessivi euro 41.000,00 (oltre ai costi delle spese tecniche,
pagina 3 di 16 quantificati in euro 3.200,00), e, inoltre, stimata una riduzione del valore dell'immobile pari a euro 32.000,00.
Con sentenza n. 29/2021, resa in data 02/01/2021, l'adito Tribunale di Ravenna condannava il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di Controparte_3
risarcimento del danno, della somma di euro 75.855,00, nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese relative al procedimento di ATP ante causam e di quelle del giudizio di merito;
condannava, inoltre, il a rifondere le spese del giudizio in CP_3 favore degli condannava altresì a Parte_1 Controparte_4
rifondere al convenuto la somma di 37.427,50 ed eventuali ulteriori costi scaturenti dall'esecuzione della condanna, oltre alle spese di lite, rigettava infine, le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto e da la domanda NT
proposta dal nei confronti degli e ogni domanda attorea CP_3 Parte_1
proposta nei confronti di per intervenuta prescrizione, disponendo NT
l'integrale compensazione delle spese processuali tra il convenuto e la chiamata in causa
NT
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha NT
proposto impugnazione avverso la suddetta sentenza, evocando in giudizio, innanzi alla
Corte d'Appello di Bologna, Controparte_2 CP_3
e
[...] Controparte_6 Controparte_4
Quali motivi di gravame, l'appellante ha dedotto : “1. Error in iudicando per illogicità
e/o contraddittorietà della motivazione addotta: la domanda riconvenzionale proposta da (di condanna di parte attrice al pagamento della somma di euro NT
104.514,17 portata dalla fattura n. 1/2014 del 31/01/2014 emessa da tale società nei confronti dell'attrice) rigettata dal giudice di primae curae per la “genericità dell'esposizione fattuale posta a fondamento di tale domanda (esposizione limitata sostanzialmente al richiamo della predetta fattura, contenente la generica descrizione
“fattura di saldo per lavorazioni eseguite presso vs. abitazione sita a Faenza (RA) via
Sbirra n. 9”), che impedisce di ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto di credito” 2. In via subordinata - comunque con pagina 4 di 16 riserva di ulteriore gravame - error in iudicando per errata valutazione delle prove di causa in relazione al mancato rilievo della circostanza che, anche in denegata ipotesi di accoglimento della domanda relativa ai vizi, residuava un credito in favore dell'odierna appellante.
3. In ogni caso: condanna alle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. di ambedue i gradi del giudizio”.
L'appellante ha, conseguentemente, concluso chiedendo : “1) In via principale: a. accertare che la è creditrice nei confronti della SI.ra NT [...]
della somma di euro 104.514,17 portata dalla Controparte_2 fattura prodotta, per tutte le causali esposte in narrativa;
b. per l'effetto, condannare la
SI.ra al pagamento in favore della Controparte_2
società appellante della somma di euro 104.514,17 in linea capitale, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 e/o al saggio legale dalla domanda al saldo, per tutte le causali esposte in narrativa;
c. per l'effetto, dichiarare la riforma, nella sola parte impugnata, della sentenza di primo grado n. 29/2021 R.G.Sent. del Tribunale di
Ravenna, Giudice Unico Dott. Massimo Vicini pubblicata in data 02/01/2021 (all'esito del giudizio rubricato al n. 1060/2017 R.G. di detto Ufficio Giudiziario), comunicata in data 12/01/2021, siccome affetta da error in iudicando e/o in ogni caso viziata da illogica e/o contraddittoria motivazione, per tutte le causali esposte in narrativa. 2) In via subordinata: a. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte di
Appello non dovesse accogliere la domanda in via principale (punto n. 1 che precede), con riserva di ulteriore gravame, accertare che la è creditrice nei NT
confronti della SI.ra della somma di euro Controparte_2
72.514,17 in linea capitale, pari alla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata ed il minor valore dell'immobile accertato dal CT in corso di causa, per tutte le causali esposte in narrativa;
b. In alternativa alla domanda 2.a) che precede, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'intestata Corte di Appello non dovesse accogliere la domanda in via principale (punto n. 1 che precede), con riserva di ulteriore gravame, accertare che la è creditrice nei confronti della NT
SI.ra della somma di euro 61.059,17 in Controparte_2 linea capitale, pari alla differenza tra l'importo portato dalla fattura azionata ed i costi pagina 5 di 16 di emenda accertati dal CT in corso di causa, per tutte le causali esposte in narrativa;
c. per l'effetto, condannare la SI.ra al Controparte_2
pagamento della somma di euro 72.514,17 in linea capitale (in caso di accoglimento della domanda sub 2.a che precede) ovvero della somma di euro 61.059,17 in linea capitale (in caso di accoglimento della domanda sub 2.b che precede), in ogni caso oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 ovvero al saggio legale, per le causali esposte in narrativa;
d. per l'effetto, dichiarare la riforma, nella sola parte impugnata, della sentenza di primo grado n. 29/2021 R.G.Sent. del Tribunale di Ravenna, Giudice Unico
Dott. Massimo Vicini pubblicata in data 02/01/2021 (all'esito del giudizio rubricato al
n. 1060/2017 R.G. di detto Ufficio Giudiziario), comunicata in data 12/01/2021, siccome affetta da error in iudicando e/o in ogni caso viziata da illogica e/o contraddittoria motivazione, per tutte le causali esposte in narrativa. 3) In ogni caso: a. condannare la
SI.ra a rifondere alla Controparte_2 CP_1 CP_1
le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente giudizio di gravame, nella
[...] misura di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014 e succ. mod., oltre accessori di legge.”
Si è costituita in giudizio l'appellata , Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni: “Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, - rigettare l'appello proposto da in quanto infondato NT
in fatto e in diritto e comunque non provato. - In accoglimento dell'appello incidentale svolto da in parziale modifica della sentenza Controparte_2
del Tribunale di Ravenna n. 1060/2017, - condannare ed il GE. NT
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla SI.ra Controparte_3 per la impossibilità di utilizzare l'immobile, danni quantificabili in via CP_2
equitativa, ovvero previa CT, peraltro reiteratamente richiesta. - accertare e dichiarare il diritto della stessa SI.ra ad agire nei confronti di CP_2 CP_1 stante la domanda riconvenzionale svolta da quest'ultima in primo grado e reiterata
[...] in appello e, per l'effetto, condannare ed il GE. , in NT Controparte_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti sofferti dalla SI.ra - vinte le CP_2
spese. In via istruttoria, ove occorra, si insiste per la ammissione delle prove articolate
pagina 6 di 16 con memorie 183 comma VI nn.2 e 3, ritenute superflue dal Giudice di primo grado e reiterate in sede di conclusioni.”
Si è costituito in giudizio il , il quale, contestando l'ammissibilità e la fondatezza CP_3
dei motivi di gravame ex adverso dedotti, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, svolgendo le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 29/2021 del
Tribunale di Ravenna, accogliere l'atto di appello incidentale e dichiarare che la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti di Controparte_3 [...]
nel giudizio di primo grado, non è prescritta e per l'effetto condannare la CP_1
società ( P.IV ) con sede in Cervia (RA) Via Bassona n. NT P.IV_1
5, in persona del legale rappresentante sig. a pagare e/o rimborsare la Controparte_7
percentuale del 50% delle somme che lo stesso è stato condannato a Controparte_3
pagare a favore di in considerazione Parte_2
della ritenuta responsabilità solidale di e come Controparte_3 NT
determinata dal Tribunale di Ravenna con la sentenza n. 29/2021. Con vittoria di spese
e compensi del giudizio di appello.”
All'udienza del 07/09/2021, previa declaratoria della contumacia di
[...]
è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di appello Controparte_4
principale e incidentale nei riguardi di e, successivamente, Parte_1 preso atto della mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimi, stante il decorso dei termini per l'impugnazione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, in data
23 luglio 2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, i motivi pagina 7 di 16 d'impugnazione dedotti dall'appellante (principale) non siano meritevoli di accoglimento, e che, per l'effetto, l'appellata sentenza debba essere integralmente confermata.
- Sulla domanda “riconvenzionale” originariamente proposta da NT
- sull'eccezione di inadempimento, con contestuale domanda risarcitoria, sollevata dall'attrice nei confronti di CP_2 NT
-sulle contestazioni svolte a fronte della declaratoria di prescrizione del diritto azionato, ex art. 1669 comma 2 c.c., dalla nei confronti della società CP_2
NT
Occorre, preliminarmente, rilevare che sui capi della sentenza di primo grado con cui si
è statuito : 1) il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal GE. nei CP_3
confronti dell'attrice di pagamento del compenso di euro 6.810,22; 2) la CP_2 condanna dell' a tenere il indenne nella misura di euro 35.427,50; 3) il CP_4 CP_3
rigetto della domanda di manleva avanzata dal GE. nei confronti di CP_3
si è formato giudicato in difetto di specifico gravame sul punto. Parte_1 Pt_1
Ciò premesso, in ragione dell'interrelazione e della sostanziale omogeneità delle relative questioni, si procede alla trattazione congiunta del primo motivo di gravame dedotto da appellante principale, e del primo motivo dell'appello incidentale NT
svolto dalla appellata quest'ultimo, peraltro, perfettamente coincidente con CP_2
una delle contestazioni dedotte, in via di appello incidentale, anche dal . CP_8
In particolare, l'appellante ha dedotto l'illogicità e/o contraddittorietà NT
della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale volta a conseguire la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 104.415,17 a titolo di compenso relativo all'esecuzione dei lavori ad essa appaltati.
L'appellante ha, segnatamente, censurato la suddetta statuizione per avere il Giudice di pagina 8 di 16 prime cure affermato, a suo dire erroneamente, il difetto di prova dei fatti costitutivi dell'azionato diritto di credito, e, a supporto del motivo di impugnazione in esame,
l'impresa ha evidenziato come, nella stessa sentenza, il giudice avesse, invece, dichiarato che la committente aveva formulato nei confronti domanda NT
di garanzia per vizi/difetti delle opere appaltate, e, quindi, in relazione a lavori che quest'ultima aveva necessariamente eseguito.
Nella prospettazione difensiva dell'appellante, quest'ultima affermazione, in asserita contraddizione con il ritenuto difetto di prova, costituirebbe, ai sensi e per gli effetti degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente alle laconiche allegazioni svolte, sul punto, dalle altre parti, un implicito riconoscimento sia dell'esistenza del vincolo negoziale, oltretutto provato per tabulas e non contestato, sia della integrale e regolare esecuzione dei lavori oggetto di appalto, sia ancora del quantum debeatur, per come documentato dalla allegata fattura n.1 e dai che, in quanto approvati dal Direttore dei Lavori in Pt_3
veste di rappresentante della committente, recherebbero un'attestazione, sostanzialmente confessoria, dell'effettiva realizzazione delle opere e del loro controvalore economico.
Ed invero, giova al riguardo osservare che, nel vigente ordinamento giuridico, non esiste un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte, per cui, affinché un fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da essere posto a base della decisione ancorché non provato, non è sufficiente la sua sola mancata contestazione ma è necessario che lo stesso sia esplicitamente ammesso da controparte, ovvero che questa, pur non ammettendo il fatto in sé, abbia, con l'esplicita e specifica confutazione di taluni altri fatti allegati, evidenziato il proprio non interesse ad un accertamento dello stesso, ovvero ancora che, pur non contestando in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni logicamente incompatibili con il disconoscimento del fatto allegato dalla parte (Cass. civ., Sez. II, ord. 06 febbraio 2025, n. 3015; Cass., V
Sez., 29 ottobre 2020 n. 23862; Cass., III Sezione, 23 luglio 2004 n. 13830; Cass. 8 agosto 2000 n. 10434; Cass. 20 ottobre 2000 n. 13904).
In tali ipotesi il giudice, se dichiara non provato il fatto, incorre nella violazione del pagina 9 di 16 principio di non contestazione di cui all'art. 115 co. 1 c.p.c.
Orbene, la sentenza impugnata ha dichiarato che la domanda riconvenzionale avanzata dalla società appaltatrice non può trovare accoglimento per la genericità dell'esposizione fattuale postale a fondamento, limitata sostanzialmente al richiamo della fattura, la quale, contenendo una descrizione generica (“Fattura di saldo per lavorazioni eseguite presso vs. abitazione sita a Faenza (RA) Via Sbirra nr. 9”), impedisce di ritenere adempiuto l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto di credito.
L'affermazione sopra riportata deve essere integralmente confermata.
Di incontestato, in atti, vi è soltanto l'esistenza del rapporto contrattuale tra la CP_2
e la società peraltro documentato dagli allegati da n. 3a a n. 3c del NT
fascicolo di I° grado di parte appellante, dai quali risulta, per tabulas, che le parti avevano sottoscritto un primo contratto di appalto, in data 05.05.2011, avente ad oggetto la ristrutturazione e l'ampliamento del fabbricato di proprietà della committente, con trasformazione di un ex fienile e cambio d'uso in abitazione, fissando il prezzo a corpo in euro 80.000,00; un secondo contratto in data 31.12.2011, dall'oggetto “esecuzione delle strutture portanti in legno, copertura, solaio soppalcato, montaggio” e con prezzo a corpo fissato in euro 60.000,00; un terzo contratto in data 18.03.2013, per la realizzazione delle finiture del fabbricato, con prezzo a corpo fissato in euro 39.080,07.
Altrettanto pacifica è la materiale esecuzione da parte di delle opere NT
oggetto di appalto, essendo stato contestato da parte attrice non lo svolgimento, in concreto, delle attività commissionate, bensì la rispondenza delle stesse alle regole dell'arte.
D'altra parte, proprio la circostanza, dimostrata dai non confutati esiti dell'espletata attività peritale, dell'imperfetta esecuzione delle opere da parte di NT impedisce di considerare pacifico l'an del diritto da quest'ultima vantato, atteso che l'onere probatorio afferente al fatto costitutivo del diritto preteso non può ritenersi soddisfatto dall'accertamento del titolo e della realizzazione delle opere appaltate, allegazioni necessarie ma non sufficienti, in quanto il diritto al compenso postula un pagina 10 di 16 adempimento esatto anche e soprattutto in termini di corrispondenza dell'opus alle regole dell'arte, cosa, quest'ultima, che, come detto, nel caso in esame, non trova invece adeguato riscontro nelle acquisite emergenze istruttorie.
L'inadempimento dell'impresa (e del D.L.) è stato peraltro formalmente allegato dalla committente, la quale, con il primo motivo del proposto appello incidentale, ha dedotto che, a prescindere dalla prescrizione della propria domanda di risarcimento nei confronti di per l'intervenuta decorrenza del termine di cui all'art. 1669 comma NT
2 c.c., la formulazione della domanda riconvenzionale ad opera della menzionata società le consentiva comunque non solo di opporre l'inadempimento, ai sensi dell'art. 1667 comma 4, ma anche di agire nei confronti di di cui è stata chiesta la NT
condanna, estensivamente in solido con il D.L. GE. , al risarcimento di tutti i CP_3
danni sofferti.
La medesima argomentazione è stata altresì svolta dal in via di appello CP_8 CP_3
incidentale, per censurare il capo di sentenza che ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1669 comma 2 c.c., la prescrizione dell'azione risarcitoria esperita in primo grado dalla nei confronti della CP_2 NT
Al riguardo, occorre evidenziare che il committente convenuto in giudizio ovvero nei cui confronti è proposta domanda di condanna al pagamento del pattuito compenso, può senz'altro paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., applicabile in caso di opera portata a termine
(Cass., Sez. 1, 14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668, 1669 e ss. c.c., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., integrano - senza escluderne l'applicazione -
i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pagina 11 di 16 pattuite o delle regole tecniche (Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2,
20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al comma 3 di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass., Sez. 2, 20/1/2010, n. 936;
Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472).
Ne consegue che, ove sia prescritta la relativa azione per il decorso del termine di due anni dalla consegna dell'opera, il diritto del committente alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera ex art. 1667 cc. rimane comunque tutelato sia pur nei soli limiti dell'ultimo comma della predetta norma, quando l'appaltatore abbia – in via principale o riconvenzionale -richiesto il pagamento del prezzo o di un suo residuo.
Conseguentemente il committente può far valere la predetta garanzia, sempre che la difformità e i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta, e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna, ma al solo scopo di paralizzare la pretesa dell'appaltatore, non anche per ottenere l'attuazione della garanzia attraverso la condanna di quest'ultimo ad eliminare i vizi e le difformità ed a risarcire i danni arrecati
(Cass. Sez. II, 11 agosto 1998, n 7891; Conforme: Cass, Sez. II, 28 maggio 1980, n.
3505).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, applicabili alla fattispecie in esame, anche il motivo di gravame dedotto dalla SI.ra nell'atto di appello incidentale è da CP_2 rigettare, e, con esso, quello dell'appello incidentale proposto dal GE. avente CP_3 ad oggetto l'erroneità della sentenza nella parte in cui si dichiara l'intervenuta prescrizione ex art. 1669 n.2 della domanda di risarcimento verso la NT
- Sulla domanda risarcitoria avanzata dalla nei confronti della società CP_2
e del D.L. GE. per i danni subiti a causa NT CP_3 dell'impossibilità di utilizzare l'immobile
pagina 12 di 16 Con il secondo motivo di gravame incidentale, la ha reiterato la domanda di CP_2
risarcimento del danno asseritamente patito a causa dell'impossibilità di utilizzare, e, nello specifico, di locare, l'immobile, impossibilità, a suo dire, dovuta ai gravi vizi di esecuzione delle opere per cui è causa.
Sul punto, appare opportuno precisare che l'odierna appellante incidentale, con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., aveva in primo grado chiesto che al CT fosse demandato il compito di accertare, inter alia, il canone di locazione mensile congruo per l'immobile di sua proprietà, indicando, come parametro meramente orientativo, la somma di euro 1.200,00.
Con il suddetto gravame incidentale, la ha denunciato la contraddittorietà CP_2
delle determinazioni con cui il Giudice di primo grado ha, da un lato, rigettato la suddetta istanza e, dall'altro, in sentenza, respinto la domanda risarcitoria de qua per mancato assolvimento del relativo onere probatorio, e, conseguentemente, ha riproposto la richiesta di procedere ad una quantificazione, in via equitativa, del danno come sopra lamentato e, in subordine, di dare ingresso ai mezzi istruttori articolati con la suddetta memoria di primo grado.
Anche la censura in commento non merita accoglimento.
Ed invero, va innanzitutto ribadito il condivisibile orientamento secondo cui il danno derivante dall'impossibilità di godere, direttamente o indirettamente, dell'immobile, non può costituire un danno in re ipsa, poiché quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza e non il danno-evento (Cass., Sez. Unite, 11/11/2008, n. 26972), e per l'ulteriore motivo di scongiurare il configurarsi di un sostanziale danno punitivo, in contrasto con l'arresto giurisprudenziale (Cass., Sez. Unite, 05/07/2017, n. 16601) per il quale il danno punitivo è compatibile con l'ordinamento solo nel caso di espressa previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.
Infatti, come chiarito dalla Corte di legittimità riguardo all'occupazione sine titulo, il danno-conseguenza rappresentato dalla mancata possibilità di vendere o mettere in locazione il proprio bene, o di venderlo/locarlo al prezzo (più conveniente)
pagina 13 di 16 precedentemente configurabile, va compiutamente allegato dal proprietario attraverso, a titolo meramente esemplificativo, la prova dell'intenzione concreta di concedere l'immobile in locazione durante il periodo di riferimento, o di venderlo, o la prova dell'avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbe dovuto affrontare per risiedere egli stesso durante tale periodo in un altro immobile (Cass., Sez. III, 25/05/2018, n. 13071).
In particolare, se, da un lato, è vero che il pregiudizio in questione può effettivamente essere “liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass., Sez. Unite, 15/11/2022, n. 33645), dall'altro, è parimenti vero che non si può prescindere da un'allegazione precisa e da una adeguata dimostrazione degli elementi costitutivi dell'asserito pregiudizio e, nel caso di specie, della relazione causale con le inadempienze dell'impresa appaltatrice e del Direttore dei Lavori (ad es. l'esistenza di trattative finalizzate alla locazione dell'immobile, poi fallite proprio a causa dei riscontrati vizi esecutivi), elementi, questi, rispetto ai quali deve, tuttavia, rilevarsi un totale deficit assertivo e probatorio, di per sé, ostativo all'invocato uso da parte del Giudice del potere di cui all'art. 1226 c.c., nonché, in alternativa, di ammissione di c.t.u. che, per le ragioni sopra esposte, si rivelerebbe del tutto esplorativa.
Ne consegue che, in ragione di quanto sopra esposto, anche il motivo di gravame in esame debba essere rigettato.
- Sull'azione di regresso promossa dal D.L. GE. Controparte_3
Sempre in via di appello incidentale, il ha sostenuto che la disciplina di cui CP_8 CP_3 all'art. 1669 c.c., in particolare quella attinente ai termini decadenziali e prescrizionali, vale nei soli confronti della committente e non anche nei propri riguardi, CP_2
avendo egli, in veste di Direttore dei Lavori, unicamente l'obbligo verso la committenza di contestare all'Impresa appaltatrice i vizi e i difetti dell'opera, obbligo adempiuto con due lettere successive, una del 18 marzo 2013 e una del 6 settembre 2013, e non essendo affatto soggetto ai suddetti termini per la proposizione dell'azione risarcitoria.
La normativa, a dire dell'appellante, applicabile al rapporto intercorrente nel rapporto tra pagina 14 di 16 sé e l'impresa sarebbe, piuttosto, quella di cui agli artt. 1299 e 2055 NT
c.c., atteso che, a fronte dell'iniziale richiesta del D.L. di accertamento dell'esclusiva e integrale responsabilità dell'impresa appaltatrice per i difetti contestati nelle opere eseguite, sarebbe stata invece stata accertata la responsabilità solidale dell'Impresa esecutrice e del Direttore dei Lavori, con a conseguenza che non sarebbe operante la prescrizione di cui all'art 1669 c. II c.c., bensì il diverso termine prescrizionale, di cinque anni, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito (artt. 2043 e 2055 c.c.).
Orbene, come documentato in atti e ribadito dallo appellante, il GE. Controparte_3
ha, in primo grado, chiamato in causa il terzo perché venisse accertata NT
la sua responsabilità per vizi asseritamente ascrivibili al solo operato di quest'ultima, oppure, in via di subordine, per ottenere la quantificazione percentuale delle specifiche responsabilità gravanti sui soggetti coinvolti “in relazione alle loro personali condotte omissive e commissive in questa vicenda”, senza, dunque, formulare, neppure ai sensi dell'art. 183 comma 4 c.p.c., ovvero dell'art 183 comma 6 c.p.c., una specifica domanda di manleva o di regresso.
La domanda di manleva/regresso come sopra proposta, in questa sede, dal è, CP_3
dunque, inammissibile, in quanto tardiva, sicchè anche sotto questo profilo l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione dell'esito dei gravami reciprocamente proposti, ma anche della conferma della sentenza di primo grado che aveva, in parte, accolto le pretese avanzate dalla ricorrano, nella fattispecie in esame, le condizioni per disporre la loro CP_2
parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico della società e del , in solido tra loro, quali parti NT CP_3
maggiormente soccombenti.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione dei rispettivi gravami, nel caso di specie, sussistono anche le condizioni per dichiarare gli appellanti, principale e incidentali, tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai pagina 15 di 16 sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da NT
RIGETTA
l'appello incidentale proposto da e da Controparte_3 Controparte_2
e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza n. 29/2021,
[...]
resa, in data 02/01/2021, dal Tribunale di Ravenna.
DISPONE
tra le parti la parziale compensazione delle spese del presente grado di giudizio in misura di 1/3 e, per l'effetto, condanna e la società in Controparte_3 NT
solido tra loro, al rimborso, in favore della dei restanti 2/3 liquidati in € CP_2
6.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
gli appellanti, principale e incidentale, tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 25/3/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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