TRIB
Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 10238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10238 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8940/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/11/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
In modalità ex art 127 ter cpc, premesso che le parti hanno depositato atti a trattazione scritta,
ritenuto che lo scambio di note a trattazione ex art. 127 cpc è attività sostitutiva della discussione orale tra le parti e il Giudice e che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza.
Terminata la lettura degli atti, il Giudice Onorario decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica il Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, pronunzia la se- guente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8940/2023 r.g.a.c.
riservata in decisione il 6.11.2025, vertente tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata in calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosario Maglio,
1
- attore
e
, (C.F.: , in persona del suo legale rappresentante Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F.:
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio C.F._2
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Persona_1
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
- Convenuta
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910.
Conclusioni
Per l'attore: dichiarare la nullità/inesistenza dell'atto impugnato;
accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto alla ripetizione delle somme
(eventualmente) corrisposte al Dott. , richieste con l'ingiunzione impugnata;
Parte_1 rigettare tutte le pretese della avanzate con l'atto impugnato e con qualsiasi Controparte_1 altra domanda eventualmente proposta nel presente giudizio.
Per il convenuto: dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione; rigetto della domanda e conferma dell'ingiunzione di pagamento.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
Si premette che il presente procedimento è pervenuto a questo Giudice nella fase della precisazio- ne delle conclusioni, all' esito dell' istruttoria documentale come ammessa dalla precedente GI e avente origine dall' atto di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza funzionale del
GDP di Sant'Angelo dei Lombardi con cui aveva proposto opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione Prot. n. 12820/283/Reg. Ing. del 7/10/2021, notificata il 14 ottobre 2021, con la quale gli è stato ingiunto di pagare alla entro e non oltre giorni trenta Controparte_1 dalla notifica, il complessivo importo di euro 4.805,30, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, al fine di vedere accertata e dichiarata l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto dell'amministrazione regionale alla ripetizione di eventuali somme corrisposte al ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 2009 ed il 2019, di cui all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12820/283/Reg. Ing. del 7/10/2021.
Secondo quanto si legge nell'ingiunzione gli emolumenti richiesti in restituzione furono corrisposti all'attore in forza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25. Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, sicché il venir meno del titolo legislativo in base al quale furono eseguiti gli emolumenti aveva determinato un
2
ingiustificato arricchimento del dipendente. A tal fine la aveva agito al fine di Controparte_1 recuperare le somme pagate ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L' attore eccepiva i seguenti motivi di opposizione:
1. Erronea individuazione del soggetto tenuto alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte dalla ovvero l'attore – benché comandato a prestare il proprio Controparte_1 servizio presso il Consiglio Regionale della Campania dal proprio datore di lavoro – asseriva di aver ricevuto il pagamento dei propri emolumenti sempre e soltanto dall'Amministrazione di provenienza, suo datore di lavoro, Seconda Università degli Studi di Napoli, mentre nessuna somma gli era stata corrisposta dalla Controparte_1
Detta circostanza renderebbe illegittima ed infondata la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. fatta valere da controparte con l'ingiunzione impugnata. Nessun rapporto infatti era mai esistito fra l'attore per cui l'ente richiedeva illegittimamente la “restituzione” di somme mai erogate.
2. Nullità e/o inesistenza dell'ingiunzione di pagamento.
L'attore contesta l'utilizzabilità dello strumento di cui al Regio Decreto n. 639/1910 per la riscos- sione coattiva mediante ruolo di un presunto credito, contestato, come quello per cui è causa.
L'ingiunzione sarebbe viziata perché: il credito azionato non gode dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; la somma non rientra tra quelle indicate come ottenibili a mezzo dell'ingiunzione; manca la notifica degli atti presupposti;
l'atto non è motivato, non essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto che sono alla base della pretesa.
3. Prescrizione quinquennale delle pretese.
La pretesa dell' ente di recuperare le presunte somme corrisposte all'attore incontra un invalicabile ostacolo nella intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei corrisposti a titolo di indennità nell'arco temporale compreso tra il 2011 e 2012, trattandosi di presunti crediti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c.
4. Diritti quesiti. Eccezione di compensazione.
Fuori dalle ipotesi eccezionali in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubbli- cazione della sentenza della Corte costituzionale. Ciò comporta che restano quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitiva- mente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslati- va di situazioni giuridicamente rilevanti.
Peraltro la richiesta della PA andava compensata con il controcredito del comandato, pari alla somma pretesa in restituzione da controparte, per aver prestato la propria attività lavorativa.
5. Tutela dell'affidamento.
3
Inoltre eccepiva che l'effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nell'arresto n. 146/2019, idoneo a travolgere tutti gli emolu- menti erogati a fronte di prestazioni già rese nel 2011 e 2012 minerebbe il legittimo affidamento del destinatario degli emolumenti, ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci. L'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza gravanti sul percettore comporta la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità di quanto percepito.
6. Insussistenza dei presupposti ex art. 2033 c.c.
Infine la ritenuta ripetibilità delle indennità erogate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012, incontra l'insormontabile ostacolo della avvenuta esecuzione delle prestazioni lavorative dell'opponente in favore dell'amministrazione regionale, datrice di lavoro, che, evidentemente, non possono essere oggetto di ripetizione, perché da tempo definitivamente utilizzate dal datore di lavoro.
Per giurisprudenza di Corte di Cassazione, tra l'altro, il lavoratore non poteva essere condannato a restituire le somme ricevute, in quanto esiste nell'ordinamento il principio stabilizzatore in forza del quale, se l'amministrazione ha ottenuto una prestazione di per sé irripetibile, non può anche ottenere la ripetizione di quanto pagato per essa, in ragione di una causa di invalidità del titolo, atteso che ciò genererebbe una locupletazione ingiustificata in suo vantaggio, contraria agli artt.
2033 e 2041 c.c.
Questa lettura si fondava anche sul disposto dell'art. 2126 c.c., norma che fa salve le prestazioni eseguite e la remunerazione spettante in caso di accertata nullità del rapporto sottostante.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto asserito dall'attore Controparte_1 opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione previo accertamento della sua inammissibilità e/o infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 06.11.2025 e con successivo decreto, la decisione della causa era fissata ai sensi dell' art. 281 sexies cpc per la decisione contestuale.
Per l' odierna udienza le parti hanno depositato le memorie conclusionali, precisato le conclusioni e la parte opposta ha prodotto in allegato diverse pronunce della Corte di Appello che confermano la procedura di recupero degli emolumenti messa in atto dalla Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare i motivi di opposizione, come enucleati dall' opponente appare preliminare richiamare il contenuto delle norme in base alle quali, secondo la Regione l'attore opponente aveva percepito il trattamento accessorio, ora chiesto in restituzione ed illustrare i motivi per cui sono state dichiarate incostituzionali.
4
L'art. 2 della legge regionale della n. 20 del 3 settembre 2002 ha modificato il comma 2 CP_1 dell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001, sostituendolo con la seguente CP_1 disposizione: “È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25/2003 ha aggiunto un quarto comma CP_1 all'art. 2 della legge regionale della n. 20/2002, introducendo la seguente disposizione: CP_1
“È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto conse- quenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme era stata sollevata dalla Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo per la nell'ambito del giudizio di parificazione dei CP_1 rendiconti generali della per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Controparte_1
Con sentenza n. 146 del 19 giugno 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20, nella parte in cui
Controparte_1 sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 e
Controparte_1 dell'art. 1, comma 1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui
Controparte_1 aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge della n. 10/2001.
Controparte_1
Di seguito si richiamano alcuni passaggi del prefato arresto della Consulta utili ai fini della risoluzione della presente controversia: «le norme regionali richiamate, come è evidente, istitui- scono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organiz- zative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso.
Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la aveva, non a caso, già segnala- CP_1 to che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al
5
trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il migliora- mento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, doveva ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia. La contrattazione non potrà che svolgersi “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”. […] L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, “per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente”. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanzia- ria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di “ordinamento civile” con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte».
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la ha intrapreso le azioni di Controparte_1 recupero degli emolumenti versati. In tal senso si evidenzia che l'ingiunzione è stata preceduta da una richiesta di restituzione che, secondo quanto indicato nell'ingiunzione medesima, risulta essere stata comunicata al debitore a mezzo PEC presso il domicilio dell'amministrazione di appartenenza dal quale il veniva distaccato. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione, l'istante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla sul presupposto che a corrispondere le somme oggetto dell'odierna Controparte_1 controversia era stato l'ente amministrativo presso il quale l'attore svolgeva le funzioni di dipen-
6
dente e dal quale veniva distaccato temporaneamente.
Sul punto occorre evidenziare che le somme impiegate per la retribuzione aggiuntiva dell'opponente venivano trasmesse dalla in favore della Controparte_1 [...]
con quest'ultimo che costituiva il soggetto meramente delegato al pagamen- Parte_2 to delle somme aggiuntive rispetto allo stipendio ordinario.
Ciò implica che l'amministrazione regionale risultava il soggetto che in concreto aveva assunto l' onere della spesa delle somme necessarie alla retribuzione dei dipendenti “comandati”, ivi incluso l' attore. Da ciò discende che la medesima costituisce il soggetto pienamente Controparte_1 legittimato all'azione di ripetizione cui all'art. 2033 c.c
Peraltro non risulta contestato da parte dell'opponente il suo distacco presso il Consiglio Regionale della la prestazione svolta in favore della nè di aver percepito emolumenti CP_1 CP_1 aggiuntivi dalla sua Amministrazione per il distacco presso l' ente Regionale.
Alla suindicata eccezione la convenuta ha prodotto un prospetto contabile degli emolumenti aggiuntivi che sarebbero stati percepiti dal ricorrente per effetto dell'attività, che il ricorrente ha negato di aver percepito.
D' altronde il presupposto fattuale dell'ordinanza riguarda la circostanza formale e sostanziale che per effetto delle disposizioni richiamate risultava autorizzato il distacco il ricorrente cui seguiva la corresponsione di somme aggiuntive, successivamente le predette norme venivano dichiarate incostituzionali, circostanza non contestata dall' opponente.
Con il secondo motivo, l'istante ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione di paga- mento.
Anche tale eccezione non può essere accolta alla luce della consolidata giurisprudenza in materia e adottata in Sezione cui il Giudice intende aderire.
A tal fine deve premettersi che la Corte di Cassazione ha affermato che «l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, applicabile tanto alle entrate strettamente di diritto pubblico quanto a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restituto- rio». (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552).
Infatti, il provvedimento in esame si fonda sul potere di auto-accertamento dell'amministrazione, il cui limite risiede nella circostanza per cui la somma sia certa, liquida ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto,
7
della ricorrenza dei suindicati presupposti. (Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992). La certezza del credito ingiunto può essere anche solo “relativa”, o quantificabile per relationem.
Non è necessario che esso sia già stato accertato in via giudiziale, ma è sufficiente che ai fini della sua costituzione e della sua quantificazione siano stati richiamati fatti, atti e parametri obiettivi, non suscettibili di accertamento discrezionale da parte dell'amministrazione. Tali presupposti ricorrono nel caso di specie, atteso che il credito vantato dalla è parametrato in base a CP_1 quanto risulta versato all'attore, tramite l' Amministrazione di appartenenza.
In ogni caso anche una eccepita irritualità del ricorso al già menzionato procedimento non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione, tanto che è inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma del provvedimento. (Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843).
L' attore poi fa leva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c
Sul tema, deve farsi prima riferimento alla circostanza che per effetto della pronuncia di incostitu- zionalità sono venute meno le norme giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 3 novembre 1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Consulta hanno ordinariamente effetto retroattivo, il venir meno delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito. E ciò perché, in assenza della norma che prevede la corresponsione degli emolumenti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando” e l'eventuale svolgimento di attività allo stesso correlate, non risultano idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento.
Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione, «l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale». (Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 3314).
In tal caso non è quindi applicabile il termine quinquennale, atteso che la domanda di ripetizione dell'indebito non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 2948 c.c., né è caratterizzata dalla periodicità, nemmeno quando abbia ad oggetto la restituzione di importi corrisposti periodica- mente.
8
Secondo la Corte di Cassazione, l'azione ex art. 2033 c.c., anche nel caso in cui abbia ad oggetto la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, «è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali» (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5 novembre 2019, n. 28436).
L' eccezione per come invocata dall'attore si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dalla circostanza per la quale la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Tale caratteristica non è presente nell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto l'obbligo restitutorio sorge al momento del pagamento privo di titolo e non è geneticamen- te connotato dal requisito della periodicità.
Ciò posto, deve ritenersi che le somme che sono state corrisposte all'attore nel periodo del coman- do e per le quali la ha adottato un'ordinanza ingiunzione per la restituzione Controparte_1 non si siano consolidate in capo all'accipiens dato il mancato decorso completo del termine di prescrizione. Posto che le mensilità attengono al periodo dicembre 2011-dicembre 2012 e che l'ordinanza ingiunzione (primo atto utile a interrompere il termine di prescrizione) risulta essere stata notificata all' opponente nell'ottobre 2021, si evince che per nessuna mensilità è maturato il termine decennale richiesto dalla legge.
Del pari, va rigettato anche il motivo connesso al consolidamento di diritti quesiti acquisiti dall' ingiunto che avrebbero ostacolato il recupero da parte dell' opposta. Infatti affermare che il diritto
è quesito solo sulla base del fatto che il pagamento è stato fatto quando era in vigore la norma dichiarata incostituzionale, significa negare il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, di cui agli art. 136 Cost. e art. 30 della legge n. 87/1953.
Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi che comportano l'illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc. Ciò implica che la norma non è più applicabile, indipen- dentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
L'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale, sicché i rapporti ormai esauriti in modo definitivo, ai quali non si estendono gli effetti (retroattivi) dell'incostituzionalità, sono esclusivamente quelli caratterizzati dal consolidarsi del giudicato o dall'essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega l'assestamento del rapporto medesimo: preclusioni processuali, decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass.
9
Civ., Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381).
Nella fattispecie in esame non risulta essere mai intervenuta alcuna pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero (in una fattispecie analoga,
Trib. Napoli, Sez. X, 9 luglio 2024, n. 6935 – est. Pastore: «il punto in discussione non è se la pronuncia di incostituzionalità travolge le situazioni giuridiche irrevocabili, essendo pacifico che non le travolge. Il punto è stabilire quando una situazione giuridica possa dirsi irrevocabilmente acquisita al patrimonio di un soggetto. E sul punto, la giurisprudenza a cui la Corte Costituzionale affida il compito di individuare in concreto del limite alla retroattività è pacifica nel ritenere che non basta che la fattispecie sia sorta ed il rapporto si sia esaurito in epoca anteriore alla pubblica- zione della sentenza dichiarativa della incostituzionalità della norma, essendo necessario che sia intervenuto il giudicato o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, come le preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non diretta- mente investite, nei loro presupposti normativi»).
Con il quinto motivo l'opponente eccepiva la violazione del legittimo affidamento ingeneratosi in capo all'attore, destinatario di emolumenti per le prestazioni lavorative richieste da una p.a. e fornite in favore di quest'ultima.
Ai fini dell'esame di questa doglianza, è opportuno tenere in considerazione la rilevante produ- zione giurisprudenziale, anche delle Corti superiori, intervenuta nelle more del giudizio, tra cui rientra l'arresto della Corte Costituzionale n. 8 del 27 gennaio 2023.
Nell'esaminare la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di eventua- le contrasto delle azioni di ripetizione di indebiti retributivi o previdenziali, erogati da soggetti pubblici, con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo, situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto, non implichi di per sé
l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal privato.
La posizione di quest'ultimo è lesa soltanto in caso di un intervento sproporzionato, cioè da una condotta connotata dall'omessa o dall'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria e, infine, la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU volta a rimproverare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previden- ziale e/o retributiva.
Dall'analisi delle pronunce delle Corti superiori, inoltre, è possibile dedurre che l'ordinamento
10
interno appronta un quadro di tutele idoneo, se adeguatamente valorizzato, a superare qualsivo- glia dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al suddetto parametro convenzionale.
Si legge nella richiamata pronuncia della Consulta che «gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation. […] Conta, in primo luogo, il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens- persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione, nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi».
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo dell'accipiens e alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che
«un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria dell' inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazio- ne delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal
11
modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria […]. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'a- dempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto».
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui «la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale».
Orbene, ad avviso del Tribunale, la parte ingiungente ha salvaguardato il Controparte_1 legittimo affidamento dell'attore, principalmente mediante la riduzione percentuale del debito, ma anche mediante la richiesta del solo capitale e la rateizzazione dell'intero importo. L'operato della convenuta risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha ritenuto che a particolari condizioni personali dell'accipiens, tali da far ritenere che la restituzione di quanto ricevuto possa determinare la lesione di diritto fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti, il credito poteva ritenersi, anche solo parzialmente, estinto.
L'attore non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni che giustificherebbero un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché egli è tenuto a restituire gli emolumenti ricevuti, sia pure tramite rateizzazione.
Per le ragioni ora esposte, non può ritenersi fondata l'eccezione relativa al formarsi di un affida- mento legittimo in capo all'attore .
Infine, l'attore ritiene insussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi ritenere che egli
12
abbia svolto una prestazione che ha, di fatto, arricchito la struttura amministrativa regionale.
Orbene, in tal senso non risulta in alcun modo conferente il richiamo all'art. 2126 c.c. e all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in favore della Controparte_1
La disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 novembre 2021, n. 32263) a condi- zione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa.
Principio questo ribadito anche dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza 1198/2025 in un caso analogo.
Infatti il Collegio rileva che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto (id est: le ore di lavoro prestate).
In conclusione, l'opposizione è infondata per i motivi sopra esposti e deve essere rigettata.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declara- toria di incostituzionalità descritta in motivazione e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondata e per le motivazioni esposte in premessa;
- compensa interamente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Cosi deciso in Napoli li 8.11.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
13
Tribunale di Napoli
10° SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 06/11/2025, nella 10° SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
In modalità ex art 127 ter cpc, premesso che le parti hanno depositato atti a trattazione scritta,
ritenuto che lo scambio di note a trattazione ex art. 127 cpc è attività sostitutiva della discussione orale tra le parti e il Giudice e che nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in presenza.
Terminata la lettura degli atti, il Giudice Onorario decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dei seguenti dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Tanto il verbale che la sentenza sono elaborati in forma telematica e con firma digitale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica il Giudice Onorario dott.ssa Maria Corvino, pronunzia la se- guente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8940/2023 r.g.a.c.
riservata in decisione il 6.11.2025, vertente tra
, (C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata in calce all'atto di citazione dall'Avv. Rosario Maglio,
1
- attore
e
, (C.F.: , in persona del suo legale rappresentante Presidente Controparte_1 P.IVA_1
p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F.:
dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura generale ad lites per notaio C.F._2
Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del 14/03/2018, elettivamente domiciliata in Persona_1
Napoli alla Via Santa Lucia n. 81,
- Convenuta
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910.
Conclusioni
Per l'attore: dichiarare la nullità/inesistenza dell'atto impugnato;
accertare e dichiarare
l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto alla ripetizione delle somme
(eventualmente) corrisposte al Dott. , richieste con l'ingiunzione impugnata;
Parte_1 rigettare tutte le pretese della avanzate con l'atto impugnato e con qualsiasi Controparte_1 altra domanda eventualmente proposta nel presente giudizio.
Per il convenuto: dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'opposizione; rigetto della domanda e conferma dell'ingiunzione di pagamento.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI
Si premette che il presente procedimento è pervenuto a questo Giudice nella fase della precisazio- ne delle conclusioni, all' esito dell' istruttoria documentale come ammessa dalla precedente GI e avente origine dall' atto di riassunzione a seguito di pronuncia di incompetenza funzionale del
GDP di Sant'Angelo dei Lombardi con cui aveva proposto opposizione avverso Parte_1 ordinanza ingiunzione Prot. n. 12820/283/Reg. Ing. del 7/10/2021, notificata il 14 ottobre 2021, con la quale gli è stato ingiunto di pagare alla entro e non oltre giorni trenta Controparte_1 dalla notifica, il complessivo importo di euro 4.805,30, nonché avverso tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, al fine di vedere accertata e dichiarata l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto dell'amministrazione regionale alla ripetizione di eventuali somme corrisposte al ricorrente nell'arco temporale compreso tra il 2009 ed il 2019, di cui all'ingiunzione di pagamento Prot. n. 12820/283/Reg. Ing. del 7/10/2021.
Secondo quanto si legge nell'ingiunzione gli emolumenti richiesti in restituzione furono corrisposti all'attore in forza di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 2002, n. 20 e dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25. Tali disposizioni sono state dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, sicché il venir meno del titolo legislativo in base al quale furono eseguiti gli emolumenti aveva determinato un
2
ingiustificato arricchimento del dipendente. A tal fine la aveva agito al fine di Controparte_1 recuperare le somme pagate ai sensi dell'art. 2033 c.c.
L' attore eccepiva i seguenti motivi di opposizione:
1. Erronea individuazione del soggetto tenuto alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte dalla ovvero l'attore – benché comandato a prestare il proprio Controparte_1 servizio presso il Consiglio Regionale della Campania dal proprio datore di lavoro – asseriva di aver ricevuto il pagamento dei propri emolumenti sempre e soltanto dall'Amministrazione di provenienza, suo datore di lavoro, Seconda Università degli Studi di Napoli, mentre nessuna somma gli era stata corrisposta dalla Controparte_1
Detta circostanza renderebbe illegittima ed infondata la pretesa restitutoria ex art. 2033 c.c. fatta valere da controparte con l'ingiunzione impugnata. Nessun rapporto infatti era mai esistito fra l'attore per cui l'ente richiedeva illegittimamente la “restituzione” di somme mai erogate.
2. Nullità e/o inesistenza dell'ingiunzione di pagamento.
L'attore contesta l'utilizzabilità dello strumento di cui al Regio Decreto n. 639/1910 per la riscos- sione coattiva mediante ruolo di un presunto credito, contestato, come quello per cui è causa.
L'ingiunzione sarebbe viziata perché: il credito azionato non gode dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità; la somma non rientra tra quelle indicate come ottenibili a mezzo dell'ingiunzione; manca la notifica degli atti presupposti;
l'atto non è motivato, non essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto che sono alla base della pretesa.
3. Prescrizione quinquennale delle pretese.
La pretesa dell' ente di recuperare le presunte somme corrisposte all'attore incontra un invalicabile ostacolo nella intervenuta prescrizione quinquennale dei ratei corrisposti a titolo di indennità nell'arco temporale compreso tra il 2011 e 2012, trattandosi di presunti crediti che soggiacciono alla prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c.
4. Diritti quesiti. Eccezione di compensazione.
Fuori dalle ipotesi eccezionali in cui essa travolge tutti gli effetti degli atti compiuti in base alla norma illegittima, la declaratoria di incostituzionalità comporta la caducazione dei soli effetti non definitivi e, nei rapporti ancora in corso di svolgimento, anche degli effetti successivi alla pubbli- cazione della sentenza della Corte costituzionale. Ciò comporta che restano quindi fermi quegli effetti anteriori che, pur riconducibili allo stesso rapporto non ancora esaurito, abbiano definitiva- mente conseguito, in tutto o in parte, la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslati- va di situazioni giuridicamente rilevanti.
Peraltro la richiesta della PA andava compensata con il controcredito del comandato, pari alla somma pretesa in restituzione da controparte, per aver prestato la propria attività lavorativa.
5. Tutela dell'affidamento.
3
Inoltre eccepiva che l'effetto retroattivo della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali scrutinate dalla Consulta nell'arresto n. 146/2019, idoneo a travolgere tutti gli emolu- menti erogati a fronte di prestazioni già rese nel 2011 e 2012 minerebbe il legittimo affidamento del destinatario degli emolumenti, ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci. L'assenza di qualsivoglia violazione dei doveri di correttezza gravanti sul percettore comporta la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità di quanto percepito.
6. Insussistenza dei presupposti ex art. 2033 c.c.
Infine la ritenuta ripetibilità delle indennità erogate nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012, incontra l'insormontabile ostacolo della avvenuta esecuzione delle prestazioni lavorative dell'opponente in favore dell'amministrazione regionale, datrice di lavoro, che, evidentemente, non possono essere oggetto di ripetizione, perché da tempo definitivamente utilizzate dal datore di lavoro.
Per giurisprudenza di Corte di Cassazione, tra l'altro, il lavoratore non poteva essere condannato a restituire le somme ricevute, in quanto esiste nell'ordinamento il principio stabilizzatore in forza del quale, se l'amministrazione ha ottenuto una prestazione di per sé irripetibile, non può anche ottenere la ripetizione di quanto pagato per essa, in ragione di una causa di invalidità del titolo, atteso che ciò genererebbe una locupletazione ingiustificata in suo vantaggio, contraria agli artt.
2033 e 2041 c.c.
Questa lettura si fondava anche sul disposto dell'art. 2126 c.c., norma che fa salve le prestazioni eseguite e la remunerazione spettante in caso di accertata nullità del rapporto sottostante.
Si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto asserito dall'attore Controparte_1 opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione previo accertamento della sua inammissibilità e/o infondatezza.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice rinviava per precisazione conclusioni all'udienza del 06.11.2025 e con successivo decreto, la decisione della causa era fissata ai sensi dell' art. 281 sexies cpc per la decisione contestuale.
Per l' odierna udienza le parti hanno depositato le memorie conclusionali, precisato le conclusioni e la parte opposta ha prodotto in allegato diverse pronunce della Corte di Appello che confermano la procedura di recupero degli emolumenti messa in atto dalla Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare i motivi di opposizione, come enucleati dall' opponente appare preliminare richiamare il contenuto delle norme in base alle quali, secondo la Regione l'attore opponente aveva percepito il trattamento accessorio, ora chiesto in restituzione ed illustrare i motivi per cui sono state dichiarate incostituzionali.
4
L'art. 2 della legge regionale della n. 20 del 3 settembre 2002 ha modificato il comma 2 CP_1 dell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001, sostituendolo con la seguente CP_1 disposizione: “È istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/1989, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità: a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;
b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a)”.
L'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25/2003 ha aggiunto un quarto comma CP_1 all'art. 2 della legge regionale della n. 20/2002, introducendo la seguente disposizione: CP_1
“È istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto conse- quenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative”.
La questione di legittimità costituzionale delle suddette norme era stata sollevata dalla Corte dei
Conti, sezione regionale di controllo per la nell'ambito del giudizio di parificazione dei CP_1 rendiconti generali della per gli esercizi finanziari 2015 e 2016. Controparte_1
Con sentenza n. 146 del 19 giugno 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge della 3 settembre 2002, n. 20, nella parte in cui
Controparte_1 sostituisce il comma 2 dell'art. 58, della legge della 11 agosto 2001, n. 10 e
Controparte_1 dell'art. 1, comma 1, della legge della 12 dicembre 2003, n. 25, nella parte in cui
Controparte_1 aggiunge il comma 4 al medesimo art. 58 della legge della n. 10/2001.
Controparte_1
Di seguito si richiamano alcuni passaggi del prefato arresto della Consulta utili ai fini della risoluzione della presente controversia: «le norme regionali richiamate, come è evidente, istitui- scono nuovi fondi al fine di destinare risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali, con elargizioni indistinte destinate a tutto il personale comandato o distaccato presso il
Consiglio regionale (o presso organi dello stesso) e a quello in servizio presso le strutture organiz- zative del Consiglio, in ragione della mera attività di assistenza agli organi del Consiglio stesso.
Nella relazione di accompagnamento alla decisione di parifica del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2013, la Sezione regionale di controllo per la aveva, non a caso, già segnala- CP_1 to che si tratta di indennità a importo fisso, sganciata da considerazioni di rendimento. Tali previsioni, peraltro, non trovano riscontro nella contrattazione collettiva nazionale di comparto, cui il legislatore statale demanda la determinazione e l'assegnazione delle risorse destinate al
5
trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, anche al fine di premiare il merito e il migliora- mento delle prestazioni dei dipendenti, come previsto in specie dall'art. 45, commi 3 e 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nella disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni la fonte collettiva assume caratteristiche peculiari, proprio perché fonte di rinvio governata da precisi vincoli di spesa. In ogni caso, i criteri che essa esprime per l'attribuzione delle risorse disponibili sono vincolanti. […] Le norme regionali hanno introdotto la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era innanzi tutto in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. in materia di ordinamento civile. A questa materia, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, doveva ricondursi la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici e quindi anche regionali, “retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva” nazionale, cui la legge dello Stato rinvia. La contrattazione non potrà che svolgersi “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”. […] L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, “per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente”. Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanzia- ria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Il nesso funzionale che connette la violazione della competenza statale in materia di “ordinamento civile” con la tutela del bilancio inteso quale bene pubblico viene in rilievo in modo netto nello specifico caso sottoposto al vaglio di questa Corte».
A seguito della pronunzia di incostituzionalità, la ha intrapreso le azioni di Controparte_1 recupero degli emolumenti versati. In tal senso si evidenzia che l'ingiunzione è stata preceduta da una richiesta di restituzione che, secondo quanto indicato nell'ingiunzione medesima, risulta essere stata comunicata al debitore a mezzo PEC presso il domicilio dell'amministrazione di appartenenza dal quale il veniva distaccato. Parte_1
Con il primo motivo di opposizione, l'istante ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo alla sul presupposto che a corrispondere le somme oggetto dell'odierna Controparte_1 controversia era stato l'ente amministrativo presso il quale l'attore svolgeva le funzioni di dipen-
6
dente e dal quale veniva distaccato temporaneamente.
Sul punto occorre evidenziare che le somme impiegate per la retribuzione aggiuntiva dell'opponente venivano trasmesse dalla in favore della Controparte_1 [...]
con quest'ultimo che costituiva il soggetto meramente delegato al pagamen- Parte_2 to delle somme aggiuntive rispetto allo stipendio ordinario.
Ciò implica che l'amministrazione regionale risultava il soggetto che in concreto aveva assunto l' onere della spesa delle somme necessarie alla retribuzione dei dipendenti “comandati”, ivi incluso l' attore. Da ciò discende che la medesima costituisce il soggetto pienamente Controparte_1 legittimato all'azione di ripetizione cui all'art. 2033 c.c
Peraltro non risulta contestato da parte dell'opponente il suo distacco presso il Consiglio Regionale della la prestazione svolta in favore della nè di aver percepito emolumenti CP_1 CP_1 aggiuntivi dalla sua Amministrazione per il distacco presso l' ente Regionale.
Alla suindicata eccezione la convenuta ha prodotto un prospetto contabile degli emolumenti aggiuntivi che sarebbero stati percepiti dal ricorrente per effetto dell'attività, che il ricorrente ha negato di aver percepito.
D' altronde il presupposto fattuale dell'ordinanza riguarda la circostanza formale e sostanziale che per effetto delle disposizioni richiamate risultava autorizzato il distacco il ricorrente cui seguiva la corresponsione di somme aggiuntive, successivamente le predette norme venivano dichiarate incostituzionali, circostanza non contestata dall' opponente.
Con il secondo motivo, l'istante ha eccepito la nullità e/o l'inesistenza dell'ingiunzione di paga- mento.
Anche tale eccezione non può essere accolta alla luce della consolidata giurisprudenza in materia e adottata in Sezione cui il Giudice intende aderire.
A tal fine deve premettersi che la Corte di Cassazione ha affermato che «l'azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ove esperita dall'amministrazione (nella specie, per il recupero di somme pagate a dipendente pubblico nell'ambito del rapporto di lavoro), può essere esercitata con il procedimento d'ingiunzione di cui all'art. 2 del regio decreto n. 639/1910, applicabile tanto alle entrate strettamente di diritto pubblico quanto a quelle di diritto privato, senza che occorra la preventiva adozione di un autonomo provvedimento che accerti e quantifichi il debito restituto- rio». (Cass. Civ., Sez. Lav., 27 dicembre 2019, n. 34552).
Infatti, il provvedimento in esame si fonda sul potere di auto-accertamento dell'amministrazione, il cui limite risiede nella circostanza per cui la somma sia certa, liquida ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto,
7
della ricorrenza dei suindicati presupposti. (Cass. Civ., Sez. Un., 25 maggio 2009, n. 11992). La certezza del credito ingiunto può essere anche solo “relativa”, o quantificabile per relationem.
Non è necessario che esso sia già stato accertato in via giudiziale, ma è sufficiente che ai fini della sua costituzione e della sua quantificazione siano stati richiamati fatti, atti e parametri obiettivi, non suscettibili di accertamento discrezionale da parte dell'amministrazione. Tali presupposti ricorrono nel caso di specie, atteso che il credito vantato dalla è parametrato in base a CP_1 quanto risulta versato all'attore, tramite l' Amministrazione di appartenenza.
In ogni caso anche una eccepita irritualità del ricorso al già menzionato procedimento non costituisce motivo ostativo ad una pronuncia nel merito che investa l'accertamento della pretesa creditoria avanzata dall'Amministrazione, tanto che è inammissibile, per difetto di interesse, un'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma del provvedimento. (Cass. Civ., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843).
L' attore poi fa leva alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c
Sul tema, deve farsi prima riferimento alla circostanza che per effetto della pronuncia di incostitu- zionalità sono venute meno le norme giuridiche che legittimavano la corresponsione degli emolumenti economici in favore dei comandati presso il Consiglio Regionale. Di conseguenza, poiché, ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge 3 novembre 1953, n. 87, le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Consulta hanno ordinariamente effetto retroattivo, il venir meno delle norme regionali di cui si discute ha fatto sorgere il diritto dell'Amministrazione alla restituzione dell'indebito. E ciò perché, in assenza della norma che prevede la corresponsione degli emolumenti accessori in favore dei comandati, il mero fatto del “comando” e l'eventuale svolgimento di attività allo stesso correlate, non risultano idonei a far sorgere l'obbligazione di pagamento.
Come puntualmente osservato dalla Corte di Cassazione, «l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, ipotesi alle quali va equiparata la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione di legge in cui trovi fondamento il pagamento eseguito, così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale». (Cass. Civ., Sez. III, 11 febbraio 2020, n. 3314).
In tal caso non è quindi applicabile il termine quinquennale, atteso che la domanda di ripetizione dell'indebito non rientra tra le fattispecie previste dall'art. 2948 c.c., né è caratterizzata dalla periodicità, nemmeno quando abbia ad oggetto la restituzione di importi corrisposti periodica- mente.
8
Secondo la Corte di Cassazione, l'azione ex art. 2033 c.c., anche nel caso in cui abbia ad oggetto la restituzione di somme corrisposte periodicamente a titolo di retribuzione, «è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita ex ante e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali» (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 5 novembre 2019, n. 28436).
L' eccezione per come invocata dall'attore si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dalla circostanza per la quale la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo. Tale caratteristica non è presente nell'azione di ripetizione dell'indebito, in quanto l'obbligo restitutorio sorge al momento del pagamento privo di titolo e non è geneticamen- te connotato dal requisito della periodicità.
Ciò posto, deve ritenersi che le somme che sono state corrisposte all'attore nel periodo del coman- do e per le quali la ha adottato un'ordinanza ingiunzione per la restituzione Controparte_1 non si siano consolidate in capo all'accipiens dato il mancato decorso completo del termine di prescrizione. Posto che le mensilità attengono al periodo dicembre 2011-dicembre 2012 e che l'ordinanza ingiunzione (primo atto utile a interrompere il termine di prescrizione) risulta essere stata notificata all' opponente nell'ottobre 2021, si evince che per nessuna mensilità è maturato il termine decennale richiesto dalla legge.
Del pari, va rigettato anche il motivo connesso al consolidamento di diritti quesiti acquisiti dall' ingiunto che avrebbero ostacolato il recupero da parte dell' opposta. Infatti affermare che il diritto
è quesito solo sulla base del fatto che il pagamento è stato fatto quando era in vigore la norma dichiarata incostituzionale, significa negare il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, di cui agli art. 136 Cost. e art. 30 della legge n. 87/1953.
Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi che comportano l'illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc. Ciò implica che la norma non è più applicabile, indipen- dentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione.
L'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge per contrasto con un precetto costituzionale, sicché i rapporti ormai esauriti in modo definitivo, ai quali non si estendono gli effetti (retroattivi) dell'incostituzionalità, sono esclusivamente quelli caratterizzati dal consolidarsi del giudicato o dall'essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega l'assestamento del rapporto medesimo: preclusioni processuali, decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità (Cass.
9
Civ., Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381).
Nella fattispecie in esame non risulta essere mai intervenuta alcuna pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero (in una fattispecie analoga,
Trib. Napoli, Sez. X, 9 luglio 2024, n. 6935 – est. Pastore: «il punto in discussione non è se la pronuncia di incostituzionalità travolge le situazioni giuridiche irrevocabili, essendo pacifico che non le travolge. Il punto è stabilire quando una situazione giuridica possa dirsi irrevocabilmente acquisita al patrimonio di un soggetto. E sul punto, la giurisprudenza a cui la Corte Costituzionale affida il compito di individuare in concreto del limite alla retroattività è pacifica nel ritenere che non basta che la fattispecie sia sorta ed il rapporto si sia esaurito in epoca anteriore alla pubblica- zione della sentenza dichiarativa della incostituzionalità della norma, essendo necessario che sia intervenuto il giudicato o si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, come le preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non diretta- mente investite, nei loro presupposti normativi»).
Con il quinto motivo l'opponente eccepiva la violazione del legittimo affidamento ingeneratosi in capo all'attore, destinatario di emolumenti per le prestazioni lavorative richieste da una p.a. e fornite in favore di quest'ultima.
Ai fini dell'esame di questa doglianza, è opportuno tenere in considerazione la rilevante produ- zione giurisprudenziale, anche delle Corti superiori, intervenuta nelle more del giudizio, tra cui rientra l'arresto della Corte Costituzionale n. 8 del 27 gennaio 2023.
Nell'esaminare la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di eventua- le contrasto delle azioni di ripetizione di indebiti retributivi o previdenziali, erogati da soggetti pubblici, con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione, i giudici costituzionali hanno evidenziato come la presenza di una situazione di affidamento legittimo, situazione soggettiva dai contorni più netti di una semplice speranza o aspettativa di mero fatto, non implichi di per sé
l'intangibilità della prestazione indebita percepita dal privato.
La posizione di quest'ultimo è lesa soltanto in caso di un intervento sproporzionato, cioè da una condotta connotata dall'omessa o dall'inadeguata considerazione della fragilità economico-sociale o di salute dell'obbligato nell'esercizio della pretesa restitutoria e, infine, la mancata previsione di una responsabilità in capo all'ente cui sia addebitabile l'errore.
In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU offre una ricostruzione dell'art. 1 Prot. addiz.
CEDU volta a rimproverare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previden- ziale e/o retributiva.
Dall'analisi delle pronunce delle Corti superiori, inoltre, è possibile dedurre che l'ordinamento
10
interno appronta un quadro di tutele idoneo, se adeguatamente valorizzato, a superare qualsivo- glia dubbio di possibile contrasto fra l'art. 2033 c.c. e l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al suddetto parametro convenzionale.
Si legge nella richiamata pronuncia della Consulta che «gli elementi che possono rilevare ex fide bona ai fini dell'individuazione di un affidamento legittimo riposto in una prestazione indebita erogata da un soggetto pubblico trovano, a ben vedere, riscontro in quelli di cui si avvale la Corte
EDU per individuare una legitimate expectation. […] Conta, in primo luogo, il tipo di relazione fra solvens e accipiens. Ed è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens- persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali. In ogni caso, neppure quanto detto sopra è sufficiente a delineare un affidamento, poiché ex fide bona rilevano sempre le circostanze concrete. Similmente la giurisprudenza della Corte EDU valorizza: il tipo di prestazioni erogate (retributive o previdenziali), il carattere ordinario dell'attribuzione, nonché il suo perdurare nel tempo, sì da ingenerare la ragionevole convinzione sul suo essere dovuta. Al contempo, l'affidamento legittimo presuppone sempre anche la buona fede soggettiva dell'accipiens, che, a sua volta, non può che evincersi da indici oggettivi».
Quanto all'apparato rimediale approntato dall'ordinamento nazionale a difesa dell'affidamento legittimo dell'accipiens e alla sua idoneità a evitare il contrasto con l'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, una violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., la Corte costituzionale ha osservato che
«un primo fondamentale ruolo spetta alla categoria dell' inesigibilità, che si radica nella clausola generale di cui all'art. 1175 cod. civ., la quale impone ad ambo le parti del rapporto obbligatorio di comportarsi secondo correttezza o buona fede oggettiva. Tale canone di comportamento, inter alia, vincola il creditore a esercitare la sua pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore. Di qui, la rilevanza che possono assumere, nell'attuazione del rapporto obbligatorio avente a oggetto la ripetizione dell'indebito, tanto lo stesso affidamento legittimo ingenerato nel percipiente, quanto le condizioni in cui versa quest'ultimo. Il primo accorgimento, imposto ex fide bona dalla sussistenza in capo all'accipiens di un affidamento legittimo circa la spettanza dell'attribuzione ricevuta, risiede nel dovere da parte del creditore di rateizzare la somma richiesta in restituzione, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versa l'obbligato, che, ex abrupto, si trova a dover restituire ciò che riteneva di aver legittimamente ricevuto. La pretesa si dimostra dunque inesigibile fintantoché non sia richiesta con modalità che il giudice reputi conformi a buona fede oggettiva. Il rilievo che possono assumere le circostanze concrete e, in particolare, la considerazio- ne delle condizioni personali del debitore hanno poi indotto gli interpreti a valorizzare anche forme ulteriori di inesigibilità, sia temporanea sia parziale, della prestazione. L'inesigibilità, in tal
11
modo, attenua la rigidità dell'obbligazione restitutoria […]. In particolare, l'inesigibilità non colpisce la fonte dell'obbligazione, ma funge da causa esimente del debitore, quando l'esercizio della pretesa creditoria, entrando in conflitto con un interesse di valore preminente, si traduce in un abuso del diritto. Le conseguenze dell'inesigibilità possono essere, dunque, varie. Particolari situazioni personali del debitore possono immediatamente palesare un impatto lesivo della prestazione restitutoria sulle condizioni di vita dello stesso, sì da giustificare una inesigibilità temporanea. Più in particolare, il bilanciamento degli interessi implicati potrebbe far risultare giustificata la temporanea inesigibilità della prestazione, con la conseguenza che il ritardo nell'a- dempimento non potrebbe legittimare una pretesa risarcitoria da parte del creditore. Talora poi le condizioni personali del debitore, ove correlate a diritti inviolabili, potrebbero far ritenere al giudice definitivamente giustificato anche un adempimento parziale, che solo in casi limite potrebbe approssimarsi alla totalità dell'importo dovuto».
In conclusione, la Consulta ha enunciato il principio secondo cui «la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale».
Orbene, ad avviso del Tribunale, la parte ingiungente ha salvaguardato il Controparte_1 legittimo affidamento dell'attore, principalmente mediante la riduzione percentuale del debito, ma anche mediante la richiesta del solo capitale e la rateizzazione dell'intero importo. L'operato della convenuta risulta conforme ai principi elaborati dalla Consulta e non residua in favore del ricorrente alcuna possibilità di conseguire, per il tramite dell'invocata buona fede e della tutela del legittimo affidamento, la declaratoria di irripetibilità di quanto percepito.
A ciò si aggiunga che la Corte Costituzionale ha ritenuto che a particolari condizioni personali dell'accipiens, tali da far ritenere che la restituzione di quanto ricevuto possa determinare la lesione di diritto fondamentali costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuti, il credito poteva ritenersi, anche solo parzialmente, estinto.
L'attore non ha né allegato, né provato l'esistenza di particolari condizioni che giustificherebbero un'inesigibilità temporanea o parziale del suo debito restitutorio, di tal ché egli è tenuto a restituire gli emolumenti ricevuti, sia pure tramite rateizzazione.
Per le ragioni ora esposte, non può ritenersi fondata l'eccezione relativa al formarsi di un affida- mento legittimo in capo all'attore .
Infine, l'attore ritiene insussistenti i presupposti di cui all'art. 2033 c.c., dovendosi ritenere che egli
12
abbia svolto una prestazione che ha, di fatto, arricchito la struttura amministrativa regionale.
Orbene, in tal senso non risulta in alcun modo conferente il richiamo all'art. 2126 c.c. e all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in favore della Controparte_1
La disposizione costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 novembre 2021, n. 32263) a condi- zione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita.
Per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di posizione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare, dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale, il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa.
Principio questo ribadito anche dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza 1198/2025 in un caso analogo.
Infatti il Collegio rileva che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro svolto (id est: le ore di lavoro prestate).
In conclusione, l'opposizione è infondata per i motivi sopra esposti e deve essere rigettata.
Le spese di lite possono compensarsi tra le parti, in considerazione della novità delle questioni dedotte in giudizio, del carattere vincolato dell'attività dell'amministrazione a seguito di declara- toria di incostituzionalità descritta in motivazione e della sopravvenienza, in corso di causa, della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli – Decima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti della perché Parte_1 Controparte_1 infondata e per le motivazioni esposte in premessa;
- compensa interamente tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Cosi deciso in Napoli li 8.11.2025 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maria Corvino
13